Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 9 novembre 2015, n. 5085

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2416/2011 RG, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…),

contro

Om.Lo., rappresentato e difeso dagli avvocati Al.Pe. e Ma.En.Sa., con domicilio eletto in Roma, via (…),

per la riforma

della sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. III, n. 565/2010, resa tra le parti e concernente la mancata idoneità permanente dell’appellante al servizio militare e d’istituto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Lo.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 14 luglio 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Pe. ed altri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Al sig. Om.Lo., carabiniere in servizio presso la Legione CC Lombardia, fu diagnosticato nel 1998 un’ipertensione endocranica, onde il 16 settembre 1998 la locale sezione Sanità CC lo giudicò affetto da neoformazione aggettale nel terzo ventricolo con idrocefalo concomitante, tant’è che poco dopo fu sottoposto ad intervento neurochirurgico.

Il sig. Lo., che nel giugno 1999 l’Ospedale militare di Brescia aveva giudicato idoneo al servizio, il novembre successivo ebbe un episodio di perdita di conoscenza, tanto da esser più volte esser sottoposto a visite di controllo e giudicato non idoneo al servizio in modo temporaneo. In esito alla visita medica dell’11 luglio 2001, la CMO presso l’OM di Milano giudicò il sig. Lo. “… non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto… (e) …idoneo alla riserva ed a domanda in altre amministrazioni…”.

2. – Avverso tal statuizione, il sig. Lo. si gravò allora innanzi al TAR Milano che, con sentenza n. 565 dell’11 marzo 2010, ne accolse il ricorso per difetto di motivazione sulle reali ragioni della di lui inidoneità permanente (la perdita di conoscenza del 1999 non risultò esser dimostrata da riferire all’intervento del 1998), nonché la correlata domanda risarcitoria.

Ha appellato quindi il Ministero della difesa, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto l’omessa valutazione, da parte del TAR: A) – della normativa tecnica e regolamentare in materia, ben nota peraltro al sig. Lo. ed i cui elementi furono tenuti presenti dall’organo accertatore nel formulare tal giudizio, ancorché essa gli lasci un ampio margine di discrezionalità valutativa: B) – della natura della patologia sofferta dall’appellato, già di per sé tale da rendere incompatibile la di lui permanenza nell’Arma dei CC, senza bisogno di un’ulteriore specifica motivazione. Resiste nel presente giudizio il sig. Lo., che conclude per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2015, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – L’appello è meritevole d’accoglimento, nei limiti e per le considerazioni qui di seguito indicate.

Rettamente il Ministero appellante contesta un difetto di motivazione nel giudizio d’inidoneità che, per vero, non s’appalesa tale. Invero e al di là dell’ovvia autonomia (NON discrezionalità) tecnica e scientifica in ciascun caso concreto del collegio medico valutatore (che l’unico organo abilitato ad effettuare tali accertamenti), nella specie sia la patologia accertata, sia il pregresso intervento chirurgico (in sé alquanto invasivo) sono stati considerati, con giudizio razionale e certo non ictu oculi arbitrario, dati che controindicavano la permanenza in servizio del sig. Lo. Né di per sé soli questi ultimi, essendo riferiti ad un giovane carabiniere scelto e con soli otto anni di servizio, costituiscono vicende trascurabili o marginali per salute e la vita professionale dell’appellato, impedendone piuttosto l’impiego potenziale in tutti quei compiti d’istituto che invece età, qualifica ed esperienza lavorativa avrebbero giustificato. Non a caso, la stessa CMO di Milano riscontrò pure che s’era verificata, in capo al sig. Lo., una situazione di menomazione neurologica tale da determinargli un’invalidità civile superiore ad un terzo, certo, ad avviso del Collegio, non improvvisa, né transeunte, ma indotta dalla patologia per la quale egli fu a suo tempo operato all’encefalo.

Né può valere l’obiezione dell’appellato che l’episodio di perdita di conoscenza del 1999, pur esso dalla CMO tenuto presente in sede anamnestica, non potesse esser collegato alla malattia de qua, poiché a causa di questa vicenda egli fu ricoverato in ospedale e, quindi, ottenne un lunghissimo periodo di convalescenza, essendogli stata riscontrata l’infermità “…pregresso intervento di derivazione ventricolo peritonale ecc. …”.

Del pari, non giova, per dimostrare l’assenza (quasi una arbitraria omissione) della motivazione affermare, come fa l’appellato stesso, che in fondo la CMO gli aveva riscontrato buone condizioni di salute. Invero, è noto che nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità (arg. ex Cons. St., IV, 4 maggio 2010 n. 2564). Inoltre, in punto di fatto, tal aspetto è non solo in sé smentito tanto dall’anamnesi della di lui situazione sanitaria, quanto dal riconoscimento dell’invalidità civile, ma soprattutto denota, agli occhi del Collegio, la sussistenza d’una rilevante ed evidente perdita del quadro fisiologico personale dello stesso sig. Lo., dato di fatto, questo, ineludibile e di per sé non superabile solo grazie a mere (o presunte) irregolarità documentali.

Sicché già i dati esposti nel giudizio della CMO, contro cui l’appellato non è in grado di muovere alcuna critica di natura tecnica atta ad inficiarne l’irrazionalità o l’ingiustizia avendo riguardo alla intensità in sé della propria patologia, escludono il difetto di motivazione. Non è vero che tal referto sia afflitto da una totale assenza d’un sia pur minimo percorso argomentativo, potendosi ben inferire il risultato raggiunto dalla storia clinica dell’appellato, precedente e successiva all’intervento citato, nonché dall’allora vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che determinano l’inidoneità al servizio militare, come da interpretare secondo la direttiva tecnica del 19 aprile 2000, che non formò oggetto d’impugnazione innanzi al TAR. Resta così mera petizione di principio l’assunto che la CMO sarebbe potuta pervenire, ove avesse ben motivato, ad un diverso risultato, se l’appellanto non offre alcunché a confutazione del giudizio tecnico. Neppure convince quanto egli dice circa il pregiudizio subito a cagione della sua messa in convalescenza lunga, a suo dire forzata ed ingiusta, non avendo egli dimostrato né d’esservisi opposto per tempo, né le ragioni proprie dell’erroneità tecnica di tal evento.

4. – In definitiva, l’appello va accolto, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 2416/2011 RG in epigrafe), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2015, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Giorgio Giaccardi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Diego Sabatino – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *