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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1852. A norma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, un atto amministrativo anche se risulti affetto da qualche vizio di forma o di procedimento, non può essere annullato nel caso in cui si constati che, dati i presupposti di fatto, sottesi alla sua adozione, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 584 del 2015, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, rappresentato e difeso dall’avv. Ge.Gi., con...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1643. Le commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari, ai fini della valutazione dei candidati, devono tener conto di tutti i dati curriculari indicati dagli stessi (titoli e pubblicazioni), separando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un altrettanto congrua ed adeguata motivazione, esprimendo, quindi, il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati. L’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate. Ne deriva che il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2012, proposto da: Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore in carica, rappresentata...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1772. Il titolo per l’azione d’ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo è costituito dal giudicato e non dalla sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è il giudicato che deve essere notificato nel rispetto del termine dilatorio di legge

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1772 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2014, proposto da: Citta’ di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1670. La distanza minima fissata dall’art. 9, D.M. n. 1444 del 1968 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. La norma, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testè indicate, ha, dunque, carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. L’applicabilità della normativa predetta, tuttavia, è subordinata alla indispensabile condizione della esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una è finestrata, tale che in mancanza la stessa non può trovare applicazione (come nella fattispecie concreta)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2014, proposto da: Do.Ro., Ma.Fo., rappresentati e difesi dagli avv. Ro.Me., Na.Pa., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1672. Il giudizio instaurato ex art. 117 c.p.a. tende, in linea generale, a stigmatizzare l’inerzia della Pubblica Amministrazione che non provvede in ordine ad una istanza presentata da un soggetto qualificato, in quanto titolare di uno specifico e rilevante interesse, laddove l’Amministrazione è invece tenuta a corrispondere a quanto richiestole anche al solo scopo di esplicitare l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’interessato, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione. Qualora, tuttavia, in alcune fattispecie, in via di deroga alle regulae iuris testé ricordate, la pretesa azionata si protenda al di là del normale ambito di operatività del giudizio di che trattasi, nel senso che l’accertamento della illegittimità del silenzio ricomprende anche l’accertamento dell’obbligo di porre in essere da parte dell’Amministrazione un’attività procedimentale da configurarsi come conseguenza logica e cronologica del comportamento omissivo in sé posto in essere, il giudizio sul silenzio si innesta su un sottostante rapporto di azioni e relazioni tra il privato e l’Amministrazione, che risulta sino ad allora essere stato definito nei suoi aspetti costitutivi e in riferimento a tale assetto di interessi l’istanza rimasta ingiustificatamente inevasa finisce col tipizzare quale sia l’attività che l’Amministrazione deve porre in essere al fine di far cessare un comportamento illegittimamente omissivo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1672 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8592 del 2014, proposto da: Comune di Domus de Maria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e...