Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 aprile 2015, n. 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 266 del 2015, proposto dalla D. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr.An.Ca., con domicilio eletto presso il...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 aprile 2015, n. 2177. La condanna sui criteri reca innanzitutto l’affermazione della risarcibilità astratta di un danno ingiusto accertato, e cioè di un interesse protetto ingiustamente leso, il c.d. “danno – evento”, nonché dei pregiudizi risarcibili da tale evento lesivo derivanti quali conseguenze immediate e dirette ai sensi dell’art. 1223 c.c. (il c.d. “danno – conseguenza”). A quest’ultimo accertamento deve quindi seguire la «determinazione» dei pregiudizi (così l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998, ora abrogato), sui quali la condanna sui criteri non esplica altra efficacia che quella limitata alla loro astratta risarcibilità. In base alle peculiari caratteristiche della condanna “sui criteri” è demandato all’accordo tra amministrazione e soggetto in favore del quale la pronuncia è stata emessa la quantificazione dei danni – conseguenza individuati nella pronuncia di cognizione. In mancanza di ciò provvede il giudice amministrativo, con i poteri del giudice dell’ottemperanza.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 29 aprile 2015, n.2177 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10397 del 2014, proposto dalla Bindi Pratopronto s.s. di Michele Bindi& C., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scafa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Cicerone 44; contro Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 maggio 2015, n. 2241. In merito al provvedimento di diniego dell’erogazione del contributo per soggetti non autosufficiente, l’aspirante al beneficio vanta una posizione giuridica di interesse legittimo, appartenendo il contributo in questione alla categoria degli ausilii pecuniarii pubblici e costituendo esso oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale. Ne consegue che la discrezionalità sull’an, in presenza di interessi legittimi, non esclude che il procedimento per la concessione del contributo si debba concludere con un atto, che, ove abbia contenuto reiettivo, come nel caso di specie, espliciti chiaramente quali dei requisiti previsti dalla legislazione regionale, sia ritenuto insussistente o insufficiente
Consiglio di Stato sezione III sentenza 4 maggio 2015, n. 2241 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 30 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, in qualità di tutore di Di.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 aprile 2015, n. 1914. Revoca di contributi pubblici: si allarga la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia nella quale i vizi riscontrati ai fini della revoca di contributi pubblici concessi dal MISE attenevano ad una fase intermedia rispetto alla fase di concessione e alla fase di erogazione, anch’essa riguardante, come la prima delle due, valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 aprile 2015, n. 1914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4512 del 2014, proposto da: Ge. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. St.Zu., con domicilio eletto presso Vi.Ce....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 aprile 2015, n. 2203. L’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 ha introdotto il principio di tassatività della cause di esclusione, stabilendo che la stazione appaltante esclude i concorrenti soltanto nei casi previsti dalla legge e nelle ipotesi elencate nella disposizione in esame. La norma puntualizza che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e se lo fanno dette prescrizioni sono nulle. Ne deriva che tale norma deve essere intesa nel senso che l’esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il Codice degli appalti pubblici, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell’ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l’esclusione ma sempre nella logica del numerus clausus
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 aprile 2015, n. 2203 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 668 del 2015, proposto da: RTI Co. s.r.l., RTI Al. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 aprile 2015, n. 2198. La valutazione delle offerte, poiché è espressione di un’ampia discrezionalità che impinge nel merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 aprile 2015, n. 2198 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2013, proposto dal Consorzio Ca. (C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 2148. E’ improcedibile, ai sensi dell’art. 49, comma 3°, e 35 c.p.a., il ricorso formulato oltre i termini perentori assegnati con ordinanza per l’integrazione del contraddittorio (trenta giorni dalla comunicazione della decisione) e per il deposito del ricorso e della prova delle avvenute notifiche (quindici giorni successivi). In tal caso ricorrono due distinti termini da rispettare perentoriamente, l’uno entro cui effettuare la notifica, l’altro entro cui effettuare il deposito. Quindi, ritenuto il carattere perentorio di entrambi i termini, il giudice che fissa il termine per l’integrazione del contraddittorio, dichiara l’irricevibilità “se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato”, attribuendo così rilevanza distintamente al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati
Consiglio di Stato sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 2148 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 10435 del 2011, proposto da: Fratelli Mo. S.S., in persona del...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 2146. L’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi presuppone che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza; la valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Ne discende, dunque, che il giudizio di “non affidabilità” è giustificato anche in presenza di situazioni che pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “buona condotta”
Consiglio di Stato sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 2146 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2011, proposto dal: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Prefettura di Perugia...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 aprile 2015, n. 2055. È legittima l’esclusione di un candidato da un concorso per Vigili del Fuoco che non è risultato idoneo a causa della diminuita capacità uditiva. L’accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco comporta un impegno con grandi responsabilità dell’affrontare situazioni critiche, e l’idoneità uditiva è prevista dall’art. 1, comma 1, lett. g) del d.m. 11 marzo 2008, n. 78.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 aprile 2015, n. 2055 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6191 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ra.Mi., con domicilio eletto presso l’avv. Ra.Mi....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015, n. 2137. La finalità dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di annullamento del permesso di costruire, è quella di dettare una disciplina che tenga in adeguata considerazione, in ragione degli interessi implicati, la circostanza che l’intervento edilizio è stato realizzato in presenza di un titolo abilitativo che, solo successivamente, è stato dichiarato illegittimo. L’amministrazione deve, pertanto, valutare, con specifica motivazione, in ragione soprattutto di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto e della effettiva situazione contenutistica del vincolo, se sia possibile convalidare l’atto annullato. In altri termini, l’annullamento del permesso di costruire non comporta affatto per il Comune l’obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato sulla base del titolo annullato, ma è circoscritto al divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi (formali o sostanziali che siano) che detto titolo avevano connotato
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 aprile 2015, n. 2137 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2014, proposto da: Pe. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa.Mo.,...