Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 27 aprile 2015, n. 2148

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10435 del 2011, proposto da:

Fratelli Mo. S.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. St.La., con domicilio eletto presso Stefano Latella in Roma, Via (…);

contro

ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ia. ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pi.Ca. in Roma, V. (…);

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via (…);

Società Agricola En. S.B.E., ;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II TER, n. 03506/2011, resa tra le parti, concernente graduatoria per l’erogazione di contributo pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per la parte appellante l’avvocato La. ed altri;

Premesso che con l’appello in esame, da intendersi integralmente richiamato, è impugnata la sentenza in epigrafe che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per la mancata integrazione del contradditorio nel termine assegnato dal primo giudice con ordinanza collegiale del 17 febbraio 2011;

Considerato che l’appello è manifestamente infondato;

Ritenuto, infatti, che correttamente il primo giudice ha pronunciato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 3, e 35 c.p.a. considerando perentori entrambi i termini assegnati con ordinanza per l’integrazione del contraddittorio (trenta giorni dalla comunicazione della decisione) e per il deposito del ricorso e della prova delle avvenute notifiche (quindici giorni successivi);

Ritenuto che non é condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui la sentenza erroneamente avrebbe dichiarato l’irricevibilità del ricorso in quanto sarebbe stato, comunque, rispettato il termine complessivo di 45 giorni, risultante dalla somma dei termini assegnati per la notifica e per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio;

Ritenuto, viceversa, che si è in presenza della chiara indicazione contenuta nell’ordinanza di due distinti termini da rispettare perentoriamente, l’uno entro cui effettuare la notifica, l’altro entro cui effettuare il deposito, che non è stato rispettato;

Ritenuto che la giurisprudenza anteriore al codice ha ritenuto il carattere perentorio di entrambi tali termini, secondo il disposto dell’art. 16, r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/04/2007, n. 1775) e che tale impostazione deve ritenersi confermata anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice, considerato che l’art. 49, comma 3, c.p.a. cit. attribuisce al giudice la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio e prevede la dichiarazione di irricevibilità “se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato”, attribuendo così rilevanza distintamente al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati;

Peraltro, va considerato che accedendo alla tesi dell’appellante si ammetterebbe la “non perentorietà” del termine per il deposito, che costituisce condizione di procedibilità, nell’interesse della valida instaurazione del rapporto processuale;

Ritenuto, pertanto, che va rigettato il pregiudiziale motivo d’appello avverso la statuizione in rito della sentenza impugnata, compensando le spese di giudizio tra le parti;

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2015.

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