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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 giugno 2015, n. 3077. Il trasferimento per incompatibilità ambientale degli agenti di polizia non rientra nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti alla disciplina della legge n. 241 del 1990, ed è quindi soggetto agli obblighi imposti dalla normativa sul procedimento amministrativo, tra cui l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 giugno 2015, n. 3077 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. La.Al., con domicilio eletto presso lo studio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3118. Se è vero infatti che la tutela dell’ambiente, lungi dal costituisce un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire ‘trasversale’ rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l’ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante effetti sull’ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e dimostrando che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire uti singulus a sua difesa

Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2005, proposto dalla signora Wa.Ir., rappresentato e difeso dall’avv. Ur.Ba., con domicilio eletto presso la...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2975. E’ legittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia incontestabile discrezionalità che connota le relative valutazioni in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere, di irrogare una sanzione della perdita del grado per rimozione al militare dell’Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, a nulla rilevando il dedotto carattere occasionale di tale uso, ovvero le particolari circostanze in cui si sarebbe trovato. La condotta rimproverata è del tutto inammissibile, perché, alla luce dei compiti istituzionali dell’Arma e per la contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta, pregiudica la relazione fiduciaria con l’Amministrazione di appartenenza, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l’esito negativo di altri accertamenti o l’assenza di sintomi di tossicodipendenza. Né, accertato il consumo di sostanze stupefacenti da parte del militare, può assumere utilità l’esito del processo penale instaurato riguardo agli stessi fatti che hanno portato al provvedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Fe.Pe. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2979. L’azione avverso il silenzio, prevista dall’art. 31 c.p.a., è concettualmente scindibile in due domande: la prima, di natura dichiarativa, volta all’accertamento, in capo all’Amministrazione destinataria dell’istanza presentata dal titolare dell’interesse pretensivo, dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare ai sensi dell’art. 2, L. n. 241 del 1990; l’altra, inquadrabile nel novero delle azioni di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che condanni l’Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito, previo accertamento della spettanza del bene della vita nei casi in cui venga in rilievo la esplicazione di in potere discrezionale. Le due domande, normalmente conosciute nell’ambito di un giudizio unitario in seno al quale l’attività di accertamento è strumentale alla pronuncia di condanna a un facere di stampo pubblicistico, rivelano la loro autonomia nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna non risulti più ammissibile o utile ma residui, a fini risarcitori, l’interesse ad una declaratoria che stigmatizzi l’illegittima inerzia amministrativa. Tale autonomia viene in rilievo in modo particolare qualora la parte ricorrente abbia manifestato l’interesse a conseguire una pronuncia dichiarativa della formazione del silenzio anche a fronte del venir meno dell’interesse alla sentenza di condanna alla definizione dell’iter procedurale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8947 del 2014, proposto da: XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...