Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto dalla Te. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato En.An., con domicilio eletto presso lo...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 giugno 2015, n. 2900. È legittima l’ordinanza del Sindaco emanata ai sensi dell’art. 217 del Testo unico leggi sanitarie del 1934, che ha imposto al proprietario di una stalla collocata all’interno del centro abitato di dismetterla e di sgomberare gli animali che vi erano tenuti. La stalla era priva di concimaia e di allacciamento alla fognatura, e poiché gli allevamenti di animali sono considerati, dal d.m. 5 settembre 1994, lett. c), n. 1, “industria insalubre di prima classe”, l’amministrazione non aveva l’onere di dimostrare la presenza di esalazioni nocive ed il pregiudizio per la salute pubblica
Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 giugno 2015, n. 2900 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6791 del 2014, proposto da: Ar.Ro., in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 giugno 2015, n. 3077. Il trasferimento per incompatibilità ambientale degli agenti di polizia non rientra nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti alla disciplina della legge n. 241 del 1990, ed è quindi soggetto agli obblighi imposti dalla normativa sul procedimento amministrativo, tra cui l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 giugno 2015, n. 3077 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. La.Al., con domicilio eletto presso lo studio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 giugno 2015, n. 2715. In tema di dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, una giurisprudenza ormai consolidata ha assimilato, per le imprese operanti nell’ambito dell’igiene ambientale, la figura del responsabile tecnico di settore a quella del direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici. A norma dell’art. 10, comma 4, del d.m. 28 aprile 1998, la prima figura è sostanzialmente analoga alla seconda, in quanto investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione di lavori di cui all’art. 26 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2715 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 521 del 2015, proposto dalla s.p.a. De., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3118. Se è vero infatti che la tutela dell’ambiente, lungi dal costituisce un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire ‘trasversale’ rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l’ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante effetti sull’ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e dimostrando che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire uti singulus a sua difesa
Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2005, proposto dalla signora Wa.Ir., rappresentato e difeso dall’avv. Ur.Ba., con domicilio eletto presso la...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2937. In tema di appalti pubblici, è infondata la doglianza sollevata relativamente all’asserita irregolarità della gara a causa della mancata esclusione della partecpante la cui offerta era incompleta e mancante della domanda e delle allegate dichiarazioni di cui all’art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove l’argomentazione non risulti sostenuta dagli elementi di fatto risultanti dal fascicolo di causa. Peraltro, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., neppure meritano accoglimento le doglianze circa la scorretta conservazione degli atti di gara, trattandosi di circostanza rilevante solo se la necessaria segretezza non risulti in concreto adeguatamente tutelata, essendo emerse manomissioni o alterazioni dei plichi.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2937 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 5586 del 2012, proposto da: Te. s.r.l. in persona del legale rappresentante in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2975. E’ legittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia incontestabile discrezionalità che connota le relative valutazioni in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere, di irrogare una sanzione della perdita del grado per rimozione al militare dell’Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, a nulla rilevando il dedotto carattere occasionale di tale uso, ovvero le particolari circostanze in cui si sarebbe trovato. La condotta rimproverata è del tutto inammissibile, perché, alla luce dei compiti istituzionali dell’Arma e per la contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta, pregiudica la relazione fiduciaria con l’Amministrazione di appartenenza, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l’esito negativo di altri accertamenti o l’assenza di sintomi di tossicodipendenza. Né, accertato il consumo di sostanze stupefacenti da parte del militare, può assumere utilità l’esito del processo penale instaurato riguardo agli stessi fatti che hanno portato al provvedimento sanzionatorio
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Fe.Pe. in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2979. L’azione avverso il silenzio, prevista dall’art. 31 c.p.a., è concettualmente scindibile in due domande: la prima, di natura dichiarativa, volta all’accertamento, in capo all’Amministrazione destinataria dell’istanza presentata dal titolare dell’interesse pretensivo, dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare ai sensi dell’art. 2, L. n. 241 del 1990; l’altra, inquadrabile nel novero delle azioni di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che condanni l’Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito, previo accertamento della spettanza del bene della vita nei casi in cui venga in rilievo la esplicazione di in potere discrezionale. Le due domande, normalmente conosciute nell’ambito di un giudizio unitario in seno al quale l’attività di accertamento è strumentale alla pronuncia di condanna a un facere di stampo pubblicistico, rivelano la loro autonomia nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna non risulti più ammissibile o utile ma residui, a fini risarcitori, l’interesse ad una declaratoria che stigmatizzi l’illegittima inerzia amministrativa. Tale autonomia viene in rilievo in modo particolare qualora la parte ricorrente abbia manifestato l’interesse a conseguire una pronuncia dichiarativa della formazione del silenzio anche a fronte del venir meno dell’interesse alla sentenza di condanna alla definizione dell’iter procedurale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8947 del 2014, proposto da: XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2980. La realizzazione di lavori abusivi tali da comportare utilizzabilità, a fini residenziali, di un volume inutilizzabile secondo i titoli edilizi rilasciati e, dunque, da imprimere a tutta la superficie utile una destinazione urbanistica differente da quella assentita, giustifica il procedimento di calcolo della sanzione pecuniaria basato sull’integrale volume della predetta superficie. In tal senso, invero, a norma dell’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, la sanzione va calcolata sulla parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire e quindi, nella descritta ipotesi, su tutta la superficie (nella specie costituita da un sottotetto)
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2980 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7764 del 2009, proposto da: La. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ch.Ca., presso il cui studio in...
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 3 giugno 2015, n. 2707. È stata rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, tra l’altro, la questione dell’obbligatorietà, in sede di presentazione dell’offerta, dell’indicazione del nominativo del subappaltatore. Opportunamente questo problema è stato sottoposto all’Adunanza plenaria, che potrà chiarire i dubbi relativi alla posizione del concorrente, privo dei requisiti di qualificazione per alcune categorie scorporabili, e che aveva espresso l’intenzione di subappaltare queste prestazioni
Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 3 giugno 2015, n. 2707 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA sul ricorso in appello nr. 1530 del 2015, proposto da MA. S.p.a., in proprio e quale mandataria di costituendo r.t.i., e da SO. S.r.l.,...