E’ causa di inammissibilita’ della domanda di affidamento in prova “terapeutico” la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 23 aprile 2018, n. 18034.

E’ causa di inammissibilita’ della domanda di affidamento in prova “terapeutico”, che puo’ essere dichiarata de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e l’idoneita’ del programma concordato.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 18034
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 27/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. TOCCI Stefano che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94 presentata da (OMISSIS), rilevando la mancanza della certificazione dello stato di tossicodipendenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 90, 91 e 94.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La motivazione dava atto della mancanza del certificato di tossicodipendenza, ma dimostrava che non era stata presa in considerazione la documentazione proveniente dal SERT, che attestava non solo la frequenza della struttura da parte di (OMISSIS), ma anche gli accertamenti compiuti sulla sua persona che confermavano l’uso di stupefacenti.
Sussistevano, quindi, i presupposti per l’ammissibilita’ della domanda, attesa l’equiparazione tra il tossicodipendente e il consumatore abituale di stupefacenti. Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore Generale Dott. Tocci Stefano, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94 contempla la possibilita’ di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente.
La norma recita: “alla domanda e’ allegata, a pena di inammissibilita’, certificazione rilasciata da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi… attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita’, ai fini del recupero del condannato”.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato ripetutamente che e’ causa di inammissibilita’ della domanda di affidamento in prova “terapeutico”, che puo’ essere dichiarata de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e l’idoneita’ del programma concordato (Sez. 1, n. 45608 del 14/12/2010 – dep. 29/12/2010, Collura, Rv. 249176).
Nel caso in esame, peraltro, si verte – secondo la motivazione del provvedimento – nell’ipotesi della mancanza (e non dell’insufficienza) della certificazione dello stato di tossicodipendenza.
In effetti, la lettura dei documenti, che il ricorrente ha allegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza, sembrano dimostrare che l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) non abbia affatto inteso certificare lo stato attuale di tossicodipendenza del soggetto.
In effetti, il documento del 1/12/2016 del Dirigente medico della ASP (OMISSIS) da’ atto della presa in carico di (OMISSIS) nel 2010 e della sua positivita’ in quell’epoca alla cocaina; gli ulteriori documenti riferiscono un percorso di recupero svolto nel 2011 nonche’ l’esito positivo nel 2013 di un programma residenziale presso una Comunita’ terapeutica.
Quanto al periodo successivo – che e’ quello che, in questa sede, interessa la ASP di (OMISSIS) da’ atto del mantenimento dei contatti con (OMISSIS), con l’espletamento saltuario di drug test, due soltanto dei quali avevano avuto esito positivo per il consumo di cocaina: il (OMISSIS).
La missiva del dott. De Pasquale in data 2/12/2016 conclude riferendo: “attualmente l’assistito e’ nuovamente detenuto c/o la Casa Circondariale di (OMISSIS) a seguito di sopravvenute nuove problematiche giudiziarie e ha manifestato l’interesse a intraprendere un nuovo programma comunitario”.
In definitiva, la tossicodipendenza era stata sicuramente accertata fino al 2013, ma il trattamento in Comunita’ terapeutica si era concluso con esito positivo; la ASP (OMISSIS) non attesta affatto che il soggetto e’ rimasto tossicodipendente, ma soltanto – con una precisione che pare significativa – che egli ha assunto cocaina in due occasioni, nel 2014 e nell’aprile 2016.
Quindi non sembra porsi nemmeno il problema dell’equiparazione tra tossicodipendenza e consumo abituale di sostanze stupefacenti, perche’ l’attualita’ di tale consumo abituale non e’ affatto attestata.
Si deve rimarcare che il Tribunale di Sorveglianza – e, ancor prima, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza in sede di valutazione dell’ammissibilita’ dell’istanza – sono tenuti anche ad accertare che “lo stato di tossicodipendenza non sia preordinato al conseguimento del beneficio”: tale norma, se non permette al Presidente del Tribunale di valutare nel merito la certificazione o l’idoneita’ del programma di recupero, gli impone di verificare – tenendo conto del rischio di strumentalizzazione segnalato dall’articolo 94, comma 3 cit. – che la certificazione attesti effettivamente lo stato di tossicodipendenza e non una condizione ad essa non equiparabile.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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