In tema di valutazione della chiamata in correità, vale il principio di “frazionabilità” delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 23 aprile 2018, n. 18018.

In tema di valutazione della chiamata in correità, vale il principio di “frazionabilità” delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona, nel senso che l’esclusione dell’attendibilità di una parte del racconto non implica di per sé un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, ma ciò a condizione, da un lato, che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto, e, dall’altro, che l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Per l’effetto, l’applicazione del principio della valutazione “frazionata” esige la puntuale spiegazione, da parte del giudice di merito, delle ragioni (rappresentate, per esempio, dalla complessità dei fatti, dal tempo trascorso dal loro accadimento, dalla volontà del dichiarante di non coinvolgere nel reato un prossimo congiunto o una persona a lui legata da vincoli affettivi o amicali) per le quali la parte della narrazione che è risultata smentita non è idonea a inficiare il giudizio positivo sulla credibilità soggettiva del dichiarante, che costituisce il primo e fondamentale momento valutativo della affidabilità della fonte di prova.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 18018
Data udienza 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 22/2014 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO, del 17/12/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati;
Udito il difensore di parte civile avv. (OMISSIS), che ha concluso per la inammissibilita’ o il rigetto dei ricorso degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e per l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.
Conclusioni dei difensori degli imputati:
– l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
– l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), chiede la inammissibilita’ o il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
– l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
– l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), chiede la inammissibilita’ del ricorso del Procuratore generale;
– l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
– l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.03.2014 la Corte d’assise di Torino condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena dell’ergastolo, oltre pene e statuizioni accessorie, nonche’ al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita (OMISSIS) (con assegnazione di una provvisionale di 150.000 Euro), per il delitto di omicidio continuato di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), uccisi con colpi di arma da fuoco dopo averli attirati in un agguato nell’abitazione di (OMISSIS), in (OMISSIS), delitto commesso in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) (gia’ definitivamente condannati per il medesimo fatto) e coi correi deceduti (OMISSIS) e (OMISSIS); il triplice omicidio, al quale aveva fatto immediato seguito l’occultamento dei cadaveri delle vittime in localita’ non identificata, era stato consumato per vendicare il precedente omicidio di (OMISSIS) (fratello di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), con la contestazione delle aggravanti della premeditazione e del fine di rafforzare il predominio in territorio piemontese del sodalizio di ndrangheta facente capo alla cosca (OMISSIS); al (OMISSIS) era stato altresi’ contestato l’incendio, commesso subito dopo l’azione omicidiaria, in concorso con (OMISSIS), dell’autovettura Fiat 500 in uso a (OMISSIS), reato dichiarato estinto per prescrizione dal giudice di primo grado.
Con la medesima sentenza la Corte d’assise di Torino aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 30 di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, per l’omicidio di (OMISSIS) (testimone del triplice omicidio (OMISSIS), avendo accompagnato le vittime, con funzioni di guardaspalle, sul luogo del delitto restando fuori dall’abitazione di (OMISSIS), dove era stato visto e inseguito, allora senza esito, dagli autori dell’omicidio), commesso in concorso con (OMISSIS) il (OMISSIS), attingendo la vittima con piu’ colpi di pistola, reato parimenti aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7 dalla finalita’ di agevolazione dell’associazione mafiosa.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d’assise d’appello di Torino, con sentenza in data 17.12.2015, ha assolto (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dai delitti di omicidio rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, confermando la condanna all’ergastolo di (OMISSIS) e (OMISSIS), previa esclusione per entrambi dell’aggravante contestata di cui all’articolo 61 c.p., n. 1.
2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino e gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica censura l’assoluzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’omicidio di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e quella di (OMISSIS) dall’omicidio di (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Quanto all’assoluzione di (OMISSIS), il ricorrente rileva che la sentenza d’appello aveva ritenuto non probanti, a carico dell’imputato, le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) e non univoco l’elemento di riscontro risultante dai tabulati telefonici; censura, sul primo punto, l’omessa considerazione del fatto che la fonte diretta del (OMISSIS) su quanto accaduto all’interno della casa del fratello (OMISSIS) era rappresentata dal narrato del cognato (OMISSIS), cio’ che spiegava le incertezze del collaboratore nel riferire a distanza di anni quanto appreso da altri e non costituente frutto di scienza diretta; deduce che il luogo di sepoltura dei cadaveri (in zona (OMISSIS)) indicato da (OMISSIS) aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), valorizzate dalla Corte distrettuale a carico di quest’ultimo; anche il luogo in cui era stata incendiata l’autovettura del (OMISSIS), descritto dal collaboratore, aveva trovato rispondenza nelle risultanze d’indagine dell’epoca del fatto relative al rinvenimento dei resti della Fiat 500, cosi’ da evidenziare il travisamento in cui era incorsa la sentenza d’appello nell’escludere l’esistenza del relativo riscontro; con riguardo ai tabulati telefonici, attestanti i contatti avvenuti il giorno del delitto tra il (OMISSIS) e i coimputati, il ricorrente censura la violazione dei principi di diritto in materia di concorso di persone nel reato in cui era incorsa la sentenza impugnata, laddove non aveva ritenuto che la disponibilita’ preventivamente assicurata dal (OMISSIS) ai correi, gia’ nella telefonata delle 00.19, a partecipare alle operazioni di occultamento dei cadaveri e di eliminazione delle tracce del delitto, era idonea ad apportare un contributo agevolativo alla realizzazione del reato, integrante concorso nello stesso; anche la successiva telefonata delle 18.19, che si inseriva in un omicidio premeditato, contemplante una suddivisione dei ruoli riguardante (anche) le fasi successive all’esecuzione materiale del delitto, confermava l’esistenza di un’attivita’ concorsuale dell’imputato, immotivatamente esclusa dal giudice d’appello; il ricorrente censura la valorizzazione delle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) escludenti la partecipazione del (OMISSIS) alle operazioni di seppellimento, in realta’ funzionali a escludere il coinvolgimento nel delitto degli appartenenti alla propria cerchia parentale e a svalutare la credibilita’ dei collaboratori di giustizia.
Quanto all’assoluzione di (OMISSIS), il ricorrente censura la ritenuta assenza dei requisiti di costanza e precisione nella chiamata in reita’ operata a carico dell’imputato da (OMISSIS), che non aveva alcuna ragione di rendere dichiarazioni calunniose nei confronti dell’ (OMISSIS); contesta l’insufficienza dei riscontri rappresentati dalla dimora dell’ (OMISSIS), all’epoca del fatto, in (OMISSIS), a circa 25 km di distanza da (OMISSIS), dal suo stato di liberta’ alla data dell’omicidio, dai suoi rapporti di conoscenza con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dovuti ai comuni periodi di detenzione in carcere, dai contatti telefonici con (OMISSIS) e (OMISSIS) il giorno dell’omicidio e quello precedente; lamenta l’omessa contestualizzazione e lettura sinergica delle relative risultanze tecniche, dalle quali emergeva che le telefonate dell’imputato erano temporalmente connesse a quelle intercorse tra i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la mancata valutazione dell’inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall’ (OMISSIS) in ordine a tali contatti, di breve durata e avvenuti anche in ora notturna, circa la loro casualita’ e il riferimento all’attivita’ commerciale dell’imputato; anche i contatti telefonici del giorno precedente tra (OMISSIS) e i correi riscontravano il racconto di (OMISSIS), risultando coerenti all’agguato organizzato per il giorno successivo; il ricorrente censura la mancata individuazione di un riscontro individualizzante della chiamata del collaboratore nell’assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avvenuti tra i correi in luoghi e momenti significativi ai fini dell’accertamento del reato.
Quanto all’assoluzione dello (OMISSIS) dall’omicidio del (OMISSIS), il ricorrente censura la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto le dichiarazioni eteroaccusatorie di (OMISSIS) prive di attendibilita’ intrinseca e di riscontri adeguati.
Deduce l’erronea e incoerente applicazione, sotto piu’ profili, dei criteri indicati da questa Corte Suprema per la valutazione della chiamata in reita’, censurando la mancata disamina della credibilita’ del (OMISSIS), che non era mai stata messa in discussione nelle sentenze di merito e di legittimita’ che avevano giudicato il chiamante per altri fatti, e l’omesso apprezzamento della relativa scelta collaborativa, che doveva essere contestualizzata nell’ambito dell’appartenenza del propalante alla criminalita’ organizzata e del suo ruolo subordinato allo (OMISSIS) nella ndrangheta; rileva che la Corte distrettuale aveva ritenuto credibili le affermazioni del collaboratore di aver agito da intermediario tra lo (OMISSIS) e il (OMISSIS), su impulso degli esponenti della famiglia (OMISSIS), al fine di condurre la vittima, che si fidava del (OMISSIS), sul luogo del delitto, ma aveva ritenuto inverosimili le allegazioni del chiamante di non essersi reso conto di aver concorso, con la sua condotta, all’omicidio del (OMISSIS), senza tuttavia indicare gli elementi che smentivano la versione del collaboratore o inficiavano la congruenza logica del suo racconto; ribadisce che il narrato del (OMISSIS), correttamente inquadrato nelle dinamiche dell’associazione mafiosa di appartenenza, risultava lineare e credibile, anche nella parte in cui aveva riferito di non aver accompagnato il (OMISSIS) nel tratto finale del percorso verso lo (OMISSIS); censura come frutto di immotivato convincimento personale del giudice di merito l’affermazione secondo cui non poteva ritenersi superata l’eventualita’ che fosse stato lo stesso collaboratore a commettere l’omicidio, rilevando che il relativo sospetto non trovava alcun riscontro sul terreno della prova e che il (OMISSIS), autore di un’ampia collaborazione con la giustizia, priva di smentite o ritrattazioni, non avrebbe avuto ragione di negare la partecipazione all’uccisione del (OMISSIS), una volta deciso di rivelare agli inquirenti il proprio ruolo nello specifico episodio delittuoso.
Il ricorrente lamenta il mancato apprezzamento delle dichiarazioni dibattimentali di (OMISSIS) come elemento di riscontro dell’attendibilita’ del (OMISSIS), laddove il (OMISSIS) aveva riferito di essere stato rimproverato da (OMISSIS) per aver schiaffeggiato il (OMISSIS) nonostante quest’ultimo fosse colui che ne aveva vendicato il fratello (OMISSIS), consentendo ai (OMISSIS) di uccidere il (OMISSIS); nel contesto di tali dichiarazioni (OMISSIS) aveva precisato che il (OMISSIS) non aveva concorso materialmente all’omicidio del (OMISSIS), ma aveva “dato una mano”.
Il ricorrente censura altresi’ la svalorizzazione e il travisamento dell’ulteriore elemento di riscontro esterno, di natura individualizzante, rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) sul conferimento allo (OMISSIS) del mandato di uccidere il (OMISSIS) da parte del fratello (OMISSIS), secondo una circostanza affermata in termini di certezza dal propalante pur non essendo egli a conoscenza di chi avesse poi materialmente eseguito l’omicidio; deduce la natura particolarmente qualificata dell’informazione fornita da (OMISSIS), proveniente da un soggetto intraneo alla ndrangheta e avente rapporti di stretta frequentazione e confidenza con gli organizzatori dell’omicidio, appartenenti alla sua famiglia; rileva l’autonomia genetica della propalazione del (OMISSIS) rispetto a quella del (OMISSIS) e la sua idoneita’ ad attribuire allo (OMISSIS) un ruolo essenziale e determinante nel delitto.
Piu’ in generale, il ricorrente contesta la correttezza dei criteri logico-giuridici seguiti nella valutazione dei riscontri esterni della chiamata in reita’, che non aveva tenuto conto dei principi, affermati da questa Corte Suprema, per cui il riscontro non deve essere munito di un’attitudine probatoria autosufficiente, equivalente alla fonte di prova da riscontrare, non puo’ valere come elemento negativo di valutazione della prova dichiarativa in caso di sua neutralita’, non deve necessariamente confermare ogni aspetto e contenuto delle dichiarazioni collaborative, ne’ puo’ essere assunto elettivamente dal giudice come elemento determinante di conferma delle dichiarazioni del collaboratore a scapito di altri riscontri, vigendo sul punto il principio della liberta’ dei riscontri.
Deduce la neutralita’ dell’assenza di un riscontro positivo della presenza dello (OMISSIS) sulla scena del delitto, e contesta l’importanza decisiva attribuita a tale dato dalla sentenza impugnata, a fronte dell’assenza di alibi dell’imputato; rileva la neutralita’ della mancata conferma del narrato del (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), appartenente al medesimo contesto criminale e portatore di vincoli di omerta’; anche il fatto che la moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), non avesse confermato la presenza dello (OMISSIS) a Torino la sera del 29.01.1998, non poteva valere a smentire le dichiarazioni del marito, avendo anzi la donna ricostruito l’omicidio del (OMISSIS), nelle sue dichiarazioni, in termini conformi a quelli a lei riferiti dal coniuge all’epoca del fatto; il dato che (OMISSIS) avesse negato di aver ospitato lo (OMISSIS) non escludeva che quest’ultimo avesse soggiornato altrove.
Il ricorrente lamenta la parcellizzazione degli elementi probatori su cui la Corte distrettuale aveva fondato l’assoluzione dell’imputato, nonche’ l’omessa considerazione dell’ulteriore elemento apportato in giudizio dal (OMISSIS), rappresentato dalla confessione extraprocessuale da lui ricevuta dallo (OMISSIS) e da (OMISSIS); censura l’inaffidabilita’ attribuita dalla sentenza impugnata alle dichiarazioni, sul punto, del collaboratore, anche sotto il profilo della loro natura circolare, rilevando l’esistenza di fatti adeguati a spiegare il rapporto fiduciario tra il (OMISSIS) e i confidenti, giustificativo della rivelazione, rappresentati dal comune coinvolgimento in reati di narcotraffico e dal rapporto di comparaggio esistente tra il collaboratore e (OMISSIS).
2.2. (OMISSIS) ha proposto due distinti atti di impugnazione, col patrocinio rispettivo dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), che deducono sostanzialmente le medesime censure, supportate da argomentazioni tra loro sovrapponibili e complementari, che possono percio’ essere riportate e riassunte, congiuntamente.
Con un primo gruppo di motivi, il ricorso del (OMISSIS) lamenta vizi di motivazione e violazioni di legge nelle regole di valutazione della prova con riguardo alle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sotto il profilo dell’omessa, erronea, contraddittoria o manifestamente illogica valutazione della sussistenza dei requisiti della credibilita’ soggettiva dei propalanti, della attendibilita’ intrinseca del loro narrato e dell’esistenza di riscontri esterni in grado di confermarne l’attendibilita’ con riferimento alla persona del (OMISSIS) e alla sua partecipazione allo specifico episodio delittuoso costituito dal triplice omicidio di (OMISSIS), lamentando in particolare l’omessa risposta della sentenza impugnata alle specifiche censure che, su tali punti, la difesa aveva rivolto nei motivi d’appello alla decisione di primo grado.
Premesso che per il suddetto triplice omicidio era gia’ stato celebrato un processo, nelle forme del rito abbreviato, a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), conclusosi con la condanna definitiva degli stessi, nel quale era stato accertato che le vittime erano state attirate con l’intermediazione del (OMISSIS) nell’abitazione di (OMISSIS) in (OMISSIS), dove erano state uccise per vendicare l’omicidio, alle stesse attribuito, del fratello del (OMISSIS), (OMISSIS), avvenuto l’anno prima, i motivi di ricorso rilevano che la maggior parte degli elementi indiziari valorizzati nel presente giudizio a carico del (OMISSIS) erano gia’ emersi all’epoca del precedente processo e non erano stati ritenuti allora sufficienti per procedere nei suoi confronti (e nemmeno per iscriverlo nel registro degli indagati); si trattava, in particolare, delle dichiarazioni della (OMISSIS), dei contatti del (OMISSIS) coi coimputati emersi dai tabulati telefonici, dei colloqui in carcere con (OMISSIS), ritenuto il mandante del delitto, in data prossima all’omicidio.
L’unico elemento di novita’ sopravvenuto era rappresentato dalla chiamata in reita’ de relato operata a carico del (OMISSIS) da (OMISSIS), imputato di reato connesso e fratello degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonche’ di (OMISSIS)), le cui dichiarazioni, riguardanti lo specifico episodio delittuoso e la posizione del ricorrente, erano gia’ state valutate da questa Corte Suprema in sede di accoglimento del ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti per il medesimo fatto, e ritenute (in quella sede) ad “alto rischio” di credibilita’, perche’ provenienti da un soggetto a dichiarata conoscenza (non solo da fonti giornalistiche, ma avendone direttamente seguito la vicenda processuale) dei fatti oggetto del processo in cui il fratello (OMISSIS) era stato definitivamente condannato.
Il ricorrente deduce che entrambe le fonti di prova dichiarativa, rappresentate dalle propalazioni del (OMISSIS) e da quelle di (OMISSIS), testimone di giustizia costituita parte civile nel presente processo, sulle quali la sentenza impugnata aveva fondato la condanna dell’imputato, avevano la caratteristica comune di provenire da persone animate da un profondo astio nei confronti del (OMISSIS) e di avere natura di dichiarazioni de relato, non asseverate dalle fonti primarie, necessitanti percio’ di una doppia valutazione di attendibilita’ coinvolgente tanto la fonte diretta quanto quella de auditu (nonche’ esigenti l’approfondimento dei rapporti esistenti tra la fonte primaria e quella secondaria), da compiersi con maggior rigore proprio perche’ connotate strutturalmente da minore affidabilita’ in quanto non confermate (o non confermabili) dalla fonte diretta.
Il ricorso lamenta che la duplice, necessaria, valutazione di attendibilita’ era stata completamente pretermessa dalla sentenza impugnata; censura il diverso metro di giudizio utilizzato dalla Corte distrettuale nello svalutare le medesime fonti accusatorie nei confronti dei coimputati assolti (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione ai quali la chiamata in reita’ del (OMISSIS) era stata ritenuta priva di costanza e precisione, frutto di una tangibile labilita’ del ricordo e di una difficolta’ di indicare le fonti di conoscenza, secondo caratteri comuni alle propalazioni concernenti il (OMISSIS); censura l’erronea applicazione del criterio della valutazione frazionata della prova dichiarativa, che presuppone il preventivo apprezzamento della credibilita’ del dichiarante e l’individuazione di una pluralita’ scindibile di contenuti del racconto, tra loro disgiuntamente valutabili, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) avevano offerto, nel caso di specie, la rappresentazione concatenata di un’unica vicenda. Il ricorrente contesta la valorizzazione automatica dell’attendibilita’ riconosciuta al narrato dei propalanti nel processo conclusosi con la condanna definitiva del (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., in qualita’ di partecipe del sodalizio mafioso capeggiato da (OMISSIS), anche con riferimento allo specifico episodio delittuoso oggetto del presente giudizio, senza che fosse stato individuato il rapporto (in ipotesi) sussistente tra tale delitto e il ruolo ricoperto dall’imputato nella cosca; rileva che il collaboratore (OMISSIS), il cui racconto era stato ritenuto inverosimile e implausibile dalla sentenza impugnata con riguardo al connesso omicidio di (OMISSIS), nulla aveva riferito sull’omicidio del (OMISSIS) e degli (OMISSIS), salvo il particolare secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato depositario di un foglietto nel quale erano annotati i nomi delle persone coinvolte nell’uccisione di (OMISSIS), rivelati dalle vittime in punto di morte, particolare tuttavia negato da (OMISSIS).
Con specifico riguardo alle dichiarazioni di quest’ultimo, il ricorrente rileva che il (OMISSIS) aveva collocato il (OMISSIS) tra i soggetti presenti sulla scena del delitto sulla base di quanto appreso dal fratello (OMISSIS) e da (OMISSIS); l’unico elemento di novita’ introdotto dal collaborante, nella ricostruzione del fatto omicidiario, rispetto a quelli gia’ emersi (e a lui noti) nel processo definito a carico del (OMISSIS) e del fratello (OMISSIS), era rappresentato dall’incendio della Fiat 500 sulla quale era arrivata una delle vittime, episodio nel quale il (OMISSIS) era stato, a suo dire, direttamente coinvolto, avendo scortato il (OMISSIS) sul luogo dell’incendio (mai individuato dagli inquirenti) con un’altra autovettura; il (OMISSIS) era tuttavia incorso in vistose contraddizioni anche nel racconto di tale episodio, avendo riferito al dibattimento di aver utilizzato per accompagnare il (OMISSIS) la Peugeot nera del (OMISSIS), mentre in sede di interrogatorio aveva dichiarato trattarsi di una Lancia Prisma; anche l’indicazione del luogo di seppellimento delle vittime. proveniente dal collaboratore, non aveva sortito alcun riscontro all’esito delle infruttuose ricerche espletate.
Il ricorrente rileva l’inverosimiglianza del fatto che il collaborante fosse stato informato dell’omicidio dal fratello (OMISSIS), pur avendo sia la (OMISSIS) (moglie del defunto (OMISSIS)) che lo stesso (OMISSIS) affermato che egli era sostanzialmente emarginato dagli affari della famiglia, non avendo i fratelli fiducia in lui; inoltre il collaboratore nutriva un forte, e dichiarato, rancore nei riguardi sia del fratello (OMISSIS) che dei fratelli (OMISSIS), questi ultimi da lui ritenuti responsabili della morte dei propri fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) (secondo una circostanza, tra l’altro, inconciliabile con la partecipazione dei (OMISSIS) alla vendetta nei confronti degli uccisori di (OMISSIS)), in forza di un’opinione mantenuta nel tempo anche dopo l’individuazione negli (OMISSIS) e nel (OMISSIS) degli autori dell’omicidio di (OMISSIS), avendo indicato proprio nella volonta’ di perseguire gli autori dell’omicidio dei suoi congiunti la ragione della sua collaborazione con la giustizia; il (OMISSIS) rimproverava al fratello (OMISSIS) di aver affidato ai (OMISSIS) la gestione del patrimonio del fratello (OMISSIS) allorche’ questi era detenuto, consentendo agli stessi di approfittarne.
Il ricorrente deduce che l’incostanza e la contraddittorieta’ dei contenuti della propalazione di (OMISSIS) era emersa per tabulas nel corso dell’esame dibattimentale reso alle udienze del 28.11.2011 e 16.02.2012, laddove, in particolare, alla prima delle due udienze il collaboratore non aveva indicato l’imputato come presente nell’abitazione di (OMISSIS) al momento dell’esecuzione dell’omicidio, ne’ sul luogo di sepoltura dei cadaveri (indicando invece presenti i cognati di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), diversi dai fratelli (OMISSIS) cognati di (OMISSIS)), mentre alla successiva udienza aveva collocato il ricorrente sulla scena del delitto, pur non attribuendogli alcun ruolo specifico, rifiutando di continuare l’esame; il narrato del (OMISSIS) era stato scandito da una sconcertante progressione accusatoria gia’ nel corso delle indagini, posto che nei quattro interrogatori resi nell’arco di diciotto mesi aveva successivamente collocato sulla scena del delitto ben tredici soggetti diversi, tutti risultati estranei salvo il ricorrente e (OMISSIS), senza spiegare al dibattimento le ragioni del dilazionamento progressivo della rivelazione accusatoria; in particolare, a seguito della contestazione da parte del pubblico ministero di quanto dichiarato il 17.03.2009 sul fatto che a sparare alle vittime erano stati il (OMISSIS) e il fratello (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva affermato di aver riferito sul punto solo supposizioni personali, non avendo appreso dalle fonti dirette nulla di preciso su chi fosse presente e avesse sparato in occasione dell’esecuzione dell’omicidio; le dichiarazioni del collaboratore erano dunque prive del requisito della linearita’ e della costanza, rivelandosi intrinsecamente contraddittorie e inattendibili.
L’assenza di credibilita’ intrinseca di (OMISSIS) e del suo narrato impediva di valorizzarne le propalazioni anche come elemento di riscontro di quelle della (OMISSIS), rispetto alle quali sussisteva circolarita’, avendone il collaborante gia’ conosciuto il contenuto nell’ambito del processo a carico del fratello (OMISSIS).
Quanto alle propalazioni, anch’esse de relato, di (OMISSIS), il ricorrente rileva l’impossibilita’ di riscontrare la notizia riferita dalla teste come appresa da (OMISSIS) circa quindici giorni dopo l’omicidio, avendo la (OMISSIS) reso le dichiarazioni al pubblico ministero soltanto dopo l’uccisione del (OMISSIS); rileva la sopravvenuta scomparsa del fratello (OMISSIS) che, secondo il narrato della teste, l’aveva accompagnata all’incontro col (OMISSIS) (incontro peraltro negato dal fratello, allorche’ era stato sentito durante le indagini, e da (OMISSIS), cugina del (OMISSIS), anch’essa indicata come presente all’incontro); anche il racconto dei contenuti dell’incontro con la madre del (OMISSIS) avvenuto il giorno successivo al triplice omicidio, nel corso del quale la (OMISSIS) aveva appreso quanto riferito dal (OMISSIS) alla madre, alle sorelle e alla fidanzata sull’episodio delittuoso, era privo di credibilita’, in quanto i relativi contenuti divergevano significativamente da quelli riferiti dai congiunti del (OMISSIS) (e da quanto dichiarato da (OMISSIS)) sul numero e sulle caratteristiche fisiche dei soggetti che il (OMISSIS) aveva visto uscire dall’abitazione di (OMISSIS), nonche’ sulle autovetture con le quali gli stessi si erano allontanati; la sentenza impugnata, sul punto, aveva omesso di indicare le ragioni per cui doveva privilegiarsi la versione della (OMISSIS), proveniente da una persona estranea alla cerchia parentale del (OMISSIS) (e alla quale quest’ultimo, coinvolto nell’omicidio del marito (OMISSIS), non aveva ragione di rivelare notizie confidenziali) e animata da ragioni di rancore nei confronti di coloro che riteneva coinvolti nell’omicidio del fratello e dello zio, rispetto a quella dei congiunti della fonte primaria, della quale neppure era stata sondata l’affidabilita’; il ricorrente censura l’apodittico recepimento delle dichiarazioni de relato della (OMISSIS) sulla circostanza – appresa dal (OMISSIS) – relativa alla presenza tra i tre soggetti usciti di corsa dall’abitazione dove era stato commesso l’omicidio di un ragazzo piccolo, magro e con gli occhi a mandorla, portatore di caratteristiche somatiche ritenute corrispondere a quelle del (OMISSIS), che non era stata confermata dagli altri destinatari della confidenza del (OMISSIS).
Il ricorrente lamenta l’omessa valorizzazione di un elemento decisivo di smentita dell’affidabilita’ del racconto della (OMISSIS) sull’incontro col (OMISSIS) e sul contenuto della confidenza ricevuta, rappresentato dalla falsita’ della circostanza, riferita dalla teste, secondo cui nell’occasione il (OMISSIS) le avrebbe fatto vedere il foro sul parabrezza della sua autovettura Golf bianca prodotto da uno dei proiettili esplosi al suo indirizzo da uno dei soggetti usciti dall’abitazione di (OMISSIS) dopo l’omicidio; tutti gli altri testi sentiti sul punto avevano infatti concordemente riferito (confermando quanto gia’ dichiarato nel processo a carico del (OMISSIS) e di (OMISSIS)) che (OMISSIS) il (OMISSIS) si era recato a (OMISSIS) con la vettura Y10 della fidanzata (OMISSIS), che non aveva riportato alcun danno, precisando che il (OMISSIS) aveva loro raccontato che nessuno dei colpi esplosi aveva attinto la vettura sulla quale si trovava.
Anche l’individuazione delle caratteristiche fisiche del (OMISSIS), da parte della teste, sulla scorta della descrizione sommaria fornita dal (OMISSIS) di quanto percepito da distante in una situazione di tensione, non era stata valutata dalla Corte distrettuale sotto il profilo della sua affidabilita’, pur avendo la (OMISSIS) inizialmente dichiarato, in epoca prossima ai fatti, di essere certa solo della individuazione di (OMISSIS) sulla base della descrizione del cognato operata dal (OMISSIS), esprimendo solo una supposizione sull’identita’ degli altri due soggetti visti dalla fonte primaria.
Il ricorrente contesta l’attribuzione della qualita’ di autonomo elemento di prova a carico del (OMISSIS) al narrato della (OMISSIS), in quanto privo di autosufficiente capacita’ dimostrativa della colpevolezza dell’imputato, come confermato dal fatto che il relativo apporto dichiarativo era gia’ stato acquisito nel precedente processo a carico del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e ritenuto inidoneo a supportare l’esercizio dell’azione penale nei confronti del (OMISSIS); l’unico dato sopravvenuto di conferma del racconto della teste, valorizzato dalla sentenza impugnata, rappresentato dalla diretta constatazione in udienza di una particolarita’ fisica degli occhi del (OMISSIS) (“a mandorla”) corrispondente a quella di uno dei soggetti visti dal (OMISSIS), non era idoneo a integrare un riscontro esterno del narrato della (OMISSIS), perche’ la stessa conosceva il (OMISSIS) da epoca precedente l’omicidio, e dunque i tratti fisici dell’imputato le erano gia’ noti; inoltre il collaboratore (OMISSIS) non aveva riscontrato il racconto della teste sulla presenza all’omicidio dei fratelli del ricorrente, (OMISSIS) e (OMISSIS) (neppure indagati per tale reato).
Il ricorrente deduce pertanto l’inidoneita’ delle dichiarazioni accusatorie del (OMISSIS) e della (OMISSIS) a riscontrarsi reciprocamente, sia per le rilevate discrasie che ne escludevano la convergenza, sia per il difetto di autonomia genetica, avendo (OMISSIS) reso le dichiarazioni quando era a conoscenza del processo a carico del fratello (OMISSIS) nel quale la (OMISSIS) aveva reso testimonianza.
Quanto all’elemento di riscontro tratto dalle risultanze del traffico telefonico relativo all’utenza cellulare del (OMISSIS), il giorno del triplice omicidio e quelli immediatamente precedenti e successivi, il ricorrente rileva che i contatti, ritenuti rilevanti dalla pubblica accusa, coi coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), erano stati svuotati di valenza indiziaria dall’assoluzione dei predetti, mentre dovevano ritenersi ininfluenti quelli con soggetti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) neppure imputati nel presente processo; nessun contatto era intercorso tra il ricorrente e (OMISSIS) il giorno del delitto; la circostanza che l’1.06.1997 il (OMISSIS), e la sua utenza, si trovassero a (OMISSIS), dove l’imputato risiedeva insieme alla propria famiglia, integrava un elemento del tutto neutrale, al pari del viaggio in Calabria del giorno successivo, motivato dalla visita ai genitori e ai fratelli ivi residenti; anche il mancato utilizzo del telefono cellulare da parte del (OMISSIS) nell’arco temporale compreso tra le 16.42 e le 18.17, nel quale doveva collocarsi l’omicidio, integrava un elemento neutrale e suggestivo, privo di significato accusatorio.
Il ricorrente deduce l’assenza di valenza probatoria dei colloqui in carcere con (OMISSIS), che erano abituali e trovavano spiegazione nel fatto che i due erano cognati, mentre nessun riscontro era stato acquisito dell’ipotesi che il mandato omicidiario fosse stato conferito proprio da (OMISSIS), essendo il preteso movente vendicativo comune all’intero gruppo familiare dei (OMISSIS); lamenta l’omessa valorizzazione del dato, emerso dall’analisi del traffico telefonico, per cui l’utenza della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), aveva agganciato nelle giornate (OMISSIS) la cella radio servente il territorio di (OMISSIS), interloquendo con l’utenza del coniuge, secondo una circostanza che riscontrava la presenza in loco della donna il giorno dell’omicidio e quello successivo, smentendo le dichiarazioni di (OMISSIS) sul fatto che le mogli dei soggetti coinvolti si fossero allontanate da (OMISSIS) in previsione del compimento dell’azione delittuosa.
Con un ulteriore motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, contestata esclusivamente nella forma agevolatrice dell’associazione mafiosa e invece ritenuta anche sotto il profilo della sussistenza del metodo mafioso, in violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; deduce che l’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 1, operata dai giudici di merito, sotto il profilo dell’individuazione della causale del delitto in un movente di vendetta personale, rendeva contraddittoria la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la finalita’ di agevolare il sodalizio criminale, incompatibile con le ragioni esclusivamente familiari dell’omicidio; cio’ trovava conferma nella mancata contestazione dell’aggravante ad effetto speciale nel processo a carico del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e nell’assenza di riscontro di un contrasto mafioso tra i sodalizi degli (OMISSIS)- (OMISSIS), da un lato, e dei (OMISSIS)- (OMISSIS), dall’altro.
Con un ultimo motivo, infine, il ricorrente censura la motivazione dul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, lamentando l’omessa considerazione della giovane eta’ dell’imputato al momento del fatto e della mancata commissione di reati in epoca successiva al 1997.
2.3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, col patrocinio dell’avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi.
Coi primi due motivi lamenta violazione di legge, in relazione all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, articolo 195 c.p.p., comma 7, articoli 403, 495 e 238-bis c.p.p., articolo 6 CEDU, nonche’ vizio di motivazione, con riguardo alla valutazione di credibilita’ dei collaboratori di giustizia e di attendibilita’ intrinseca delle loro dichiarazioni, nonche’ all’esistenza di riscontri esterni individualizzanti.
Il ricorrente, anche mediante il richiamo di precedenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema, lamenta che la sentenza impugnata si era limitata a riproporre acriticamente le medesime argomentazioni della decisione di primo grado, senza tenere conto delle censure dedotte dalla difesa nei motivi d’appello; premesso che la posizione di (OMISSIS) non era stata attinta dalle indagini riguardanti il fratello (OMISSIS), censura l’efficacia probatoria attribuita dalla Corte distrettuale alle statuizioni contenute nelle sentenze pronunciate nei riguardi di altri soggetti in altri processi ai quali il ricorrente era rimasto estraneo, senza poter esercitare i diritti di contraddire e difendersi, in particolare nel processo conclusosi con la condanna definitiva di (OMISSIS) per lo stesso delitto oggetto del presente giudizio; censura il giudizio di credibilita’ formulato nei confronti del collaboratore (OMISSIS) sulla base delle risultanze di una sentenza pronunciata in altro procedimento, rilevando che la condanna riportata da (OMISSIS) nel processo c.d. (OMISSIS) era ancora sub iudice, essendo pendente il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza d’appello che aveva riformato la decisione assolutoria di primo grado; contesta la formazione di un giudicato sulla credibilita’ intrinseca dei collaboratori di giustizia, tratto dall’esito di altri processi, in assenza di uno specifico vaglio da compiersi nel presente giudizio sulla scorta delle risultanze probatorie nello stesso acquisite; deduce l’altalenanza e l’incostanza del narrato di (OMISSIS), emerse anche nel procedimento (OMISSIS), e la natura de relato delle relative propalazioni, basate su conoscenze apprese dalle stesse persone accusate, cosi’ da renderne impossibile il riscontro; rileva che il quadro probatorio a carico del ricorrente era rimasto sostanzialmente invariato rispetto al giudizio cautelare conclusosi con l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza, essendo rappresentato l’unico elemento sopravvenuto dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, illogicamente ritenute credibili dai giudici di merito solo nella parte ritenuta in grado di riscontrare il narrato di (OMISSIS).
Quanto agli elementi di riscontro valorizzati dalla sentenza gravata, il ricorso rileva che (OMISSIS) non aveva mai indicato (OMISSIS) quale partecipe dell’omicidio, limitandosi a riferire la presenza sul luogo del delitto, appresa da (OMISSIS), di una VW Golf color amaranto targata (OMISSIS), sulla quale si era allontanato, dopo l’omicidio, un soggetto individuato dalla teste in uno dei fratelli (OMISSIS); anche gli altri due soggetti che il (OMISSIS) aveva visto uscire dall’abitazione in cui era stato commesso il delitto, e dei quali aveva descritto alla (OMISSIS) le fattezze fisiche, erano stati ricondotti a persone diverse da (OMISSIS); la motivazione con cui la Corte distrettuale aveva ritenuto che l’autovettura vista nell’occasione dal (OMISSIS) fosse quella in uso al ricorrente, basata sul fatto che quest’ultimo era stato controllato dai carabinieri a bordo di una VW Golf color “bordo'” tg (OMISSIS), con la quale aveva verosimilmente accompagnato alcuni parenti al colloquio in carcere con (OMISSIS), era illogica e contraddittoria, posto che (OMISSIS) aveva attribuito al ricorrente l’uso di una Twingo Nera, che la Golf guidata dal (OMISSIS) in occasione del controllo non era targata (OMISSIS), e che il ricorrente poteva non essere alla guida della vettura il giorno del delitto; il ricorrente censura la valorizzazione probatoria di dati incerti (come il colore della Golf) ovvero certamente contrari a quanto riferito dalla (OMISSIS) con riguardo alla targa dell’autovettura.
Il ricorrente rileva che il collaboratore (OMISSIS), nel riferire de relato quanto appreso da una delle vittime dell’omicidio ( (OMISSIS)) circa un suo incontro con esponenti della famiglia (OMISSIS) precedente il delitto, aveva indicato (OMISSIS) come colui che si era limitato ad accompagnare il fratello (OMISSIS), restando in disparte; censura l’identificazione del ricorrente in uno dei soggetti presenti sulla scena del crimine sulla base del taglio dei capelli; lamenta l’omessa valorizzazione del dato che il collaboratore (OMISSIS) non aveva mai menzionato il ricorrente come partecipe dell’omicidio, pur avendo riferito confidenze apprese da (OMISSIS); lamenta che le dichiarazioni dei collaboranti non erano state sottoposte allo stringente vaglio di attendibilita’ richiesto dalla loro natura indiretta e dall’impossibilita’ di escutere le fonti di riferimento, perche’ decedute o coincidenti con gli imputati.
Con altro motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento di primo grado; la sentenza impugnata aveva valorizzato come elemento di prova a carico l’affermazione di (OMISSIS) di essere arrivato sul luogo del delitto dopo l’omicidio e di aver partecipato alla sepoltura dei cadaveri insieme ad altri soggetti, senza sapere che gli (OMISSIS) erano responsabili dell’omicidio del fratello (OMISSIS) e del conseguente movente vendicativo; censura l’idoneita’ di riscontro della propalazione di (OMISSIS) attribuita alle dichiarazioni dell’imputato, e deduce la natura solo congetturale della conclusione tratte in ordine alla partecipazione del ricorrente all’omicidio, nonche’ l’illogicita’ di assegnare valenza confessoria a dichiarazioni rese in una situazione processuale in cui tutti gli altri elementi di giudizio erano favorevoli alla posizione del (OMISSIS).
Con ulteriore motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo alle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 e della premeditazione, nonche’ al diniego delle attenuanti generiche, rilevando che l’aggravante speciale era stata esclusa nel processo a carico del (OMISSIS) e di (OMISSIS), che i presunti incontri con (OMISSIS) non erano idonei a supportare la natura preordinata del delitto, che non poteva negarsi una volonta’ collaborativa dell’imputato.
2.4. Con memoria di motivi nuovi a firma dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), depositata 1’11.04.2017, i difensori di (OMISSIS) hanno richiamato la sopravvenuta decisione con cui questa Corte Suprema ha annullato con rinvio la condanna dell’imputato nel processo (OMISSIS), evidenziandone l’effetto rafforzativo delle censure rivolte alla credibilita’ del collaboratore (OMISSIS) anche nel presente giudizio, in ragione dei motivi di rancore e interesse che lo avevano spinto ad accusare il fratello (OMISSIS), non adeguatamente esaminate dalla sentenza impugnata, ribadendo anche l’assenza di riscontri esterni.
2.5. Con la medesima memoria, l’avv. (OMISSIS), in qualita’ di difensore di (OMISSIS), ha replicato al ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dell’imputato, ribadendone l’estraneita’ alla presunta cosca (OMISSIS), in epoca coeva all’omicidio, riscontrata dall’assoluzione definitiva dall’imputazione associativa pronunciata nel processo (OMISSIS), che rafforzava l’assenza di interesse del (OMISSIS) a ingerirsi nell’omicidio di (OMISSIS); rileva la natura incostante, illogica e contraddittoria del narrato di (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e i riscontri negativi delle relative propalazioni, concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di censura, dedotti tanto nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica quanto nei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lamentano la violazione da parte della sentenza impugnata dei principi di diritto e delle regole legali che presiedono alla valutazione della prova dichiarativa, rappresentata, in particolare, dalle propalazioni accusatorie provenienti dai chiamanti in reita’ (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dalla testimone di giustizia (OMISSIS), sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.
L’applicazione erronea dei canoni valutativi stabiliti dall’articolo 192 c.p.p., in contrasto con la consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia, si e’ risolta, infatti, nell’inficiare la coerenza e la tenuta complessiva della motivazione della sentenza d’appello in ordine alla validazione delle risultanze della prova dichiarativa, alle quali i giudici di merito hanno attribuito una rilevanza decisiva agli effetti dimostrativi – o meno – della responsabilita’ degli imputati per gli omicidi loro ascritti, con la conseguenza che la motivazione si rivela manifestamente illogica e intrinsecamente contraddittoria tanto nelle statuizioni di condanna riguardanti gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), quanto nelle pronunce assolutorie emesse nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), travolgendo cosi’ l’intero impianto argomentativo della decisione impugnata per ragioni che risultano sostanzialmente comuni a tutte le parti ricorrenti e ne giustificano percio’ una trattazione congiunta.
2. La sentenza impugnata ha giustificato, in via di premessa generale, il diverso esito processuale, nei confronti dei singoli imputati, della valutazione giudiziale del compendio probatorio di natura dichiarativa scaturente dalle medesime fonti soggettive, in particolare con riguardo alla partecipazione al triplice omicidio commesso in (OMISSIS), sulla scorta dell’applicazione del principio di “frazionabilita’” delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona, che e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte nei termini per cui l’esclusione dell’attendibilita’ di una parte del racconto del propalante, specie ove si tratti di una chiamata in correita’, non implica (ex se) un giudizio di inattendibilita’ con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione da un lato che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto, e dall’altro che l’inattendibilita’ non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilita’ del dichiarante (Sez. 6 n. 35327 del 18/07/2013, Rv. 256097; Sez. 6 n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233095).
La corretta applicazione del suddetto principio, di cui deve essere ribadita la validita’ generale, esige dunque la puntuale spiegazione, da parte del giudice di merito, delle ragioni (rappresentate, per esempio, dalla complessita’ dei fatti, dal tempo trascorso dal loro accadimento, dalla volonta’ del propalante di non coinvolgere nel reato un prossimo congiunto o una persona a lui legata da vincoli affettivi o amicali) per le quali la parte della narrazione che e’ risultata smentita non e’ idonea a inficiare il giudizio positivo sulla credibilita’ soggettiva del dichiarante, che costituisce il primo e fondamentale momento valutativo della affidabilita’ della fonte di prova.
3. Costituisce ius receptum, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che la validazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia deve procedere secondo un ordine logico-giuridico che prevede, innanzitutto, la verifica della credibilita’ soggettiva del propalante – da compiersi in relazione alla sua personalita’, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti coi soggetti accusati, nonche’ alle ragioni che ne hanno indotto la scelta collaborativa – cui deve seguire o comunque accompagnarsi la verifica dell’attendibilita’ oggettiva delle dichiarazioni rese, da apprezzarsi nella loro consistenza intrinseca e nelle loro caratteristiche, con riguardo alla spontaneita’, all’autonomia, alla precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; soltanto dopo aver sciolto in senso positivo, alla stregua dei parametri appena indicati, il giudizio sulla credibilita’ del collaboratore e delle sue propalazioni accusatorie, il giudice di merito e’ legittimato – e tenuto – a verificare l’esistenza dei riscontri esterni, di natura individualizzante, necessari a confermare l’attendibilita’ delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3 (ex plurimis, Sez. 2 n. 21171 del 7/05/2013, Rv. 255553; Sez. 2 n. 2350 del 21/12/2004, depositata nel 2005, Rv. 230716).
Se per quanto riguarda il vaglio di affidabilita’ intrinseca del collaboratore e delle sue dichiarazioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il relativo percorso valutativo non deve necessariamente muovere attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita’ soggettiva del propalante e l’attendibilita’ oggettiva del suo narrato devono essere apprezzate unitariamente (Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012, Rv. 255145, Aquilina), il riscontro estrinseco di attendibilita’ prescritto dalla norma processuale di cui all’articolo 192, comma 3 deve invece costituire oggetto di un momento valutativo logicamente successivo, in quanto non e’ possibile procedere a un apprezzamento unitario della propalazione accusatoria e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’ se prima non sono stati chiariti gli eventuali dubbi che si addensino sulla propalazione in se’ considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Sez. 2 n. 21171 del 2013, sopra citata).
Non e’, dunque, giuridicamente consentito sanare o supplire le carenze strutturali del giudizio di affidabilita’ soggettiva e intrinseca della propalazione accusatoria mediante la valorizzazione degli (eventuali) elementi di riscontro estrinseco della stessa, i quali possono – e debbono – essere apprezzati nella loro capacita’ di concorrere a confermarne ab externo i contenuti dichiarativi soltanto dopo l’autonomo superamento, con esito positivo, del vaglio di credibilita’ soggettiva della fonte e di attendibilita’ intrinseca delle sue dichiarazioni.
4. Nel suddetto errore di diritto e’ incorsa la sentenza impugnata, che, con particolare riguardo all’episodio delittuoso costituito dal triplice omicidio di (OMISSIS), ha sostanzialmente omesso di procedere alla valutazione preliminare della credibilita’ soggettiva, in via generale e complessiva, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) – che era stata sollecitata dalle difese nei motivi d’appello – le cui propalazioni accusatorie, essenzialmente de relato, rappresentano, nel presente processo, l’elemento di prova fondamentale nella ricostruzione delle responsabilita’ concorsuali ascritte agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nonostante la corretta premessa metodologica secondo cui la singola fonte di prova dichiarativa deve costituire oggetto di (apposita) verifica nella specifica vicenda processuale in cui viene assunta e nella quale ha reso le proprie dichiarazioni (pagina 9 della sentenza d’appello), la Corte distrettuale si e’ limitata a dare genericamente atto, sul punto, del giudizio di attendibilita’ formulato nei confronti delle dichiarazioni di (OMISSIS) in altro processo, definito con sentenza (n. 15412 del 23/02/2015) di questa Corte riguardante il delitto associativo di cui all’articolo 416 bis c.p. e altri reati-fine, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la credibilita’ dell’accusa, rivolta dal (OMISSIS) agli imputati, di partecipazione all’omicidio del (OMISSIS) e degli (OMISSIS) oggetto del presente giudizio; la relativa, puntuale, verifica si imponeva, a maggior ragione, alla stregua della precedente decisione emessa in sede cautelare da questa stessa Corte – di cui alla sentenza n. 21634 del 17/01/2011, evocata dagli imputati ricorrenti – che aveva annullato nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il provvedimento di conferma dell’ordinanza di custodia cautelare emessa a loro carico in relazione al ridetto omicidio, censurando proprio (tra l’altro), agli effetti del giudizio ex articolo 273 c.p.p., commi 1 e 1-bis (da compiersi ormai secondo le stesse regole valutative stabilite dall’articolo 192, commi 3 e 4 per il processo di merito), i vizi e le lacune motivazionali ravvisabili nel giudizio di credibilita’ soggettiva e di attendibilita’ intrinseca della chiamata in reita’ operata da (OMISSIS) (sotto i profili principali della verifica della sua autonomia, dell’origine e della causale delle conoscenze riferite, della collocazione temporale e del livello di approfondimento, dell’influenza di altre fonti, della genuinita’ e del disinteresse delle dichiarazioni, della loro tardivita’ rispetto all’accadimento dei fatti e del loro aggiustamento nel tempo), conducendo all’annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame di Torino all’esito del giudizio di rinvio.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che – in assenza di un vaglio preliminare e unitario delle ragioni della scelta collaborativa compiuta da (OMISSIS) e della genuinita’ e credibilita’ complessiva della chiamata in reita’ dallo stesso operata con riguardo alla partecipazione degli imputati al triplice omicidio commesso in (OMISSIS), effettuata per la prima volta a dodici anni di distanza dai fatti e soltanto dopo la conclusione del processo chiusosi con la condanna definitiva, nel 2004, del fratello (OMISSIS) e di (OMISSIS) per il concorso nel medesimo delitto – la Corte distrettuale ha proceduto a esprimere un giudizio solo frazionato e parziale, posizione per posizione, dell’attendibilita’ soggettiva delle dichiarazioni del propalante, pervenendo, pur a fronte di una reciproca interferenza logico-fattuale dei contenuti di una narrazione avente per oggetto la partecipazione unitaria di piu’ soggetti a un medesimo episodio delittuoso consumato nello stesso contesto spazio-temporale (l’interno dell’abitazione di (OMISSIS), in cui le vittime erano state attirate), a un divergente giudizio di affidabilita’ probatoria delle propalazioni riguardanti i singoli chiamati, che ha condotto a esiti processuali diversi e contrapposti per il (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, e per l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS), dall’altro (i primi due condannati all’ergastolo e i secondi due assolti dal medesimo reato per non aver commesso il fatto), sulla scorta di un’anticipata commistione, operata dalla Corte di merito, del giudizio di credibilita’ soggettiva con quello (invece logicamente successivo) sull’esistenza di riscontri esterni alla chiamata del collaborante in grado di confermare o meno l’attendibilita’ delle sue dichiarazioni accusatorie.
4.1. Con riferimento alla posizione di (OMISSIS), la sentenza d’appello ha giudicato la chiamata di (OMISSIS), che aveva indicato l’imputato tra i soggetti presenti, insieme ai correi, all’interno dell’abitazione del fratello (OMISSIS) al momento dell’esecuzione del delitto, priva di linearita’ e dei requisiti della costanza e precisione, perche’ effettuata soltanto nel (OMISSIS) e non specificante il ruolo ricoperto dall’ (OMISSIS) nell’omicidio; ha svalutato, nel contempo, gli elementi di riscontro rappresentati dai legami parentali e di amicizia dell’ (OMISSIS) con taluni dei coimputati e dai contatti telefonici intercorsi con (OMISSIS) e con (OMISSIS) (entrambi condannati, invece, l’uno in altra sede e l’altro nel presente processo, per il medesimo fatto) il giorno dell’omicidio e in quello immediatamente precedente, anche in orario notturno, pur dando atto che tali contatti – secondo il giudizio della stessa Corte distrettuale – non erano stati adeguatamente giustificati, nelle ragioni e nei contenuti, dall’imputato in sede di interrogatorio.
Anche con riguardo alla posizione di (OMISSIS), la sentenza impugnata ha svalutato l’affidabilita’ probatoria della chiamata di (OMISSIS) – che aveva collocato (parimenti) l’imputato all’interno dell’abitazione del fratello ( (OMISSIS)) al momento del triplice omicidio e lo aveva indicato come il soggetto che aveva provveduto a bruciare, subito dopo l’esecuzione del delitto, l’autovettura Fiat 500 di una delle vittime ( (OMISSIS)) e che si era posto (senza successo) all’inseguimento di (OMISSIS) allorche’ ne era stata notata la presenza all’esterno dell’abitazione – sulla scorta di un giudizio di labilita’ del ricordo e di imprecisione del racconto (con particolare riguardo al ruolo effettivo del (OMISSIS) nella fase attuativa dell’omicidio) commisto a quello di ritenuta inidoneita’ dei riscontri esterni apportati dall’accusa a convalidare la presenza del (OMISSIS) sulla scena del crimine e la sua partecipazione alla relativa esecuzione, piuttosto che ad attribuirgli la veste di un mero autore di condotte post factum funzionali alla eliminazione delle tracce del delitto appena commesso.
In particolare, i contatti telefonici dell’imputato, emersi dai relativi tabulati, con (OMISSIS) avvenuti alle ore 00.19, 18.19 e 22.28 (OMISSIS) (il primo dei quali facente immediato seguito alla chiamata telefonica effettuata, sempre dal (OMISSIS), all’ (OMISSIS) alle 00.06), il giorno stesso del delitto, in orari antecedenti o di poco successivi alla sua esecuzione (collocabile, secondo i giudici di merito, intorno alle 17.45), sono stati ritenuti alternativamente spiegabili, dalla Corte distrettuale, con un reclutamento del (OMISSIS) (il quale all’epoca dei fatti non aveva ancora contratto vincoli di affinita’ con la famiglia (OMISSIS)) finalizzato alle sole incombenze successive all’omicidio, quali l’incendio della vettura del (OMISSIS), l’inseguimento del (OMISSIS), la convocazione per la partecipazione alle operazioni di occultamento dei cadaveri.
4.2. La motivazione della sentenza impugnata si rivela intrinsecamente contraddittoria e incoerente nella misura in cui non spiega le ragioni della contestuale credibilita’ attribuita, invece, alle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS) nei riguardi del (OMISSIS) e del fratello (OMISSIS), che non risultano connotate (per quanto emerge dal dato testuale riportato dai giudici di merito) da requisiti significativamente diversi in ordine alla loro collocazione e sequenza temporale e alle caratteristiche dei relativi contenuti, essendo state rese, al pari di quelle giudicate inaffidabili nei confronti dell’ (OMISSIS) e del (OMISSIS), per la prima volta nel 2009 a distanza di dodici anni dai fatti e dopo la conclusione (e la conoscenza) del processo celebrato per il medesimo delitto a carico del (OMISSIS) e di (OMISSIS), mediante l’indicazione indifferenziata, da parte del propalante, di tutti e quattro gli (odierni) imputati come soggetti contemporaneamente presenti sulla scena del crimine – senza una particolare attribuzione o diversificazione di ruoli – al momento della sua esecuzione avvenuta all’interno dell’abitazione di (OMISSIS).
Il “frazionamento” del giudizio sull’attendibilita’ intrinseca della chiamata in reita’ operata dal collaboratore a carico dei diversi imputati risulta dunque effettuato dal giudice d’appello in termini essenzialmente assertivi e percio’ manifestamente illogici; cio’ trova puntuale conferma, come si e’ detto, nell’erronea commistione in sede di giustificazione argomentativa della differente valutazione di affidabilita’ probatoria attribuita alle singole propalazioni – dell’apprezzamento relativo all’esistenza o meno di riscontri esterni quale elemento munito di decisiva incidenza nel giudizio, da compiersi invece in via preliminare ed autonoma, sulla credibilita’ soggettiva del chiamante e delle sue dichiarazioni.
Un ulteriore elemento di contraddizione e incoerenza intrinseca, che concorre a inficiare la tenuta logica complessiva della motivazione della sentenza gravata, e’ ravvisabile, del resto, anche nella diversa – quanto ingiustificata – valenza dimostrativa che e’ stata attribuita, sul piano della capacita’ di costituire idoneo riscontro estrinseco della chiamata in reita’, ai medesimi elementi di natura obiettiva rappresentati dai contatti telefonici, piu’ sopra riportati, intercorsi in concomitanza temporale al giorno dell’omicidio tra i soggetti coinvolti dalle dichiarazioni collaborative ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che (OMISSIS)), che sono stati svalutati dalla Corte distrettuale nella loro concludenza probatoria con riguardo alle posizioni del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), e nel contempo invece valorizzati a titolo di conferma della attendibilita’ della chiamata a carico del (OMISSIS).
4.3. Con riguardo alla posizione di (OMISSIS) e’ altresi’ fondata la doglianza del Procuratore generale della Repubblica che censura l’erronea applicazione dei principi di diritto in materia di concorso di persone nel reato, e comunque l’incoerenza e l’incongruenza logica della motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto significative di mere attivita’ post factum le condotte attribuite all’imputato relativamente all’incendio della Fiat 500 di (OMISSIS), all’inseguimento del (OMISSIS) e al concorso prestato alle operazioni di seppellimento dei cadaveri.
Costituisce principio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’attivita’ costitutiva del concorso (eventuale) di persone nel reato, ex articolo 110 c.p., puo’ essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo – in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione, esecuzione – alla realizzazione collettiva del reato, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti; da cio’ consegue che, mentre rimane estranea alla figura del concorso l’attivita’ diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l’altrui proposito criminoso, integra invece a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell’articolo 110 c.p., cosi’ che il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici nell’ambito dell’unitario programma criminoso nel quale le singole condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in funzione del medesimo obiettivo perseguito in diversa misura dai correi (ex plurimis, Sez. 2 n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260; Sez. 1 n. 6489 del 28/01/1998, Rv. 210757).
La responsabilita’ concorsuale di chi apporta il proprio contributo alla realizzazione del fatto criminoso non presuppone la necessaria convergenza psicologica sull’evento finale perseguito da altro o altri concorrenti, essendo sufficiente che il relativo apporto sia stato prestato con la consapevole volonta’ di contribuire con la propria condotta, anche solo agevolandola, alla verificazione del reato (Sez. 1 n. 15860 del 9/12/2014, Rv. 263089), e dunque anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase esecutiva finale del programma criminoso, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l’attivita’ antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente in rapporto con quella degli altri correi, confluisce in un’azione delittuosa che va considerata unica e produce l’effetto di rendere attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell’evento cagionato (vedi Sez. 1 n. 41177 del 24/11/2006, Rv. 235997).
Con tali principi la sentenza d’appello non si e’ confrontata in modo coerente e adeguato.
La Corte distrettuale ha dato atto della potenziale funzione di preavviso ai complici dell’imminente attuazione della programmata azione delittuosa, attribuibile alle telefonate effettuate in successione da (OMISSIS) all’ (OMISSIS) e al (OMISSIS) (rispettivamente) alle 00.06 e alle 00.19 (OMISSIS), prima dell’esecuzione degli omicidi consumati nel pomeriggio di quello stesso giorno, nonche’ della verosimile funzione informativa dell’avvenuta esecuzione del delitto assolta dalla chiamata telefonica effettuata alle 18.19 successive dal (OMISSIS) al (OMISSIS), finalizzata alla comunicazione della presenza in loco del (OMISSIS) e a sollecitare al correo, nel contesto della suddivisione di ruoli presupposta dall’organizzazione di un simile delitto, l’intrapresa delle operazioni materiali di cancellazione delle tracce del reato appena commesso; ma ha poi escluso, con motivazione contraddittoria e frutto di argomentazioni essenzialmente assertive, l’idoneita’ dimostrativa dei suddetti elementi – postulanti sul piano logico-fattuale, secondo la stessa rappresentazione offerta dalla sentenza impugnata, la preventiva e consapevole acquisizione, da parte dei correi, della disponibilita’, partecipativa del (OMISSIS) allo svolgimento di compiti aventi rilevante incidenza nella riuscita complessiva del piano criminoso – a riscontrare la prova della responsabilita’ concorsuale dello stesso (OMISSIS) nel delitto di cui all’articolo 575 c.p., limitandone la rilevanza penale nei termini di una mera condotta post factum, quale quella relativa all’incendio dell’autovettura del (OMISSIS) per il quale e’ stata dichiarata la prescrizione del reato.
4.4. Come si e’ detto, la motivazione della sentenza impugnata non fornisce alcuna coerente spiegazione delle ragioni per le quali, diversamente da quanto ritenuto per l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS), la chiamata in reita’ operata da (OMISSIS) e’ stata giudicata invece credibile e intrinsecamente attendibile con riguardo al riferito concorso del (OMISSIS) e di (OMISSIS) nell’omicidio del (OMISSIS) e degli (OMISSIS); nei confronti di tali ultimi due imputati, in realta’, le dichiarazioni accusatorie del collaboratore sono state ritenute idonee a fondare il giudizio di colpevolezza sulla scorta essenziale – come risulta claris verbis dal testo della sentenza – dell’affermata esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante, ai quali e’ stata incongruamente attribuita la funzione di integrare il giudizio di credibilita’ soggettiva del chiamante, prima ancora di costituire il necessario elemento di conferma estrinseca dell’attendibilita’ delle sue dichiarazioni.
Quanto alla posizione del (OMISSIS), appare peraltro criticabile la stessa valenza di riscontro individualizzante, nel senso della sua capacita’ di attingere non soltanto il fatto-reato ma anche la sua specifica riferibilita’ all’imputato (Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607), riconosciuta dai giudici di merito all’appartenenza dell’imputato alla ndrangheta, in qualita’ di associato al “locale” di (OMISSIS), giudizialmente accertata con riferimento all’epoca dei fatti a seguito della condanna definitiva del (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., cio’ che puo’ valere solo a confermare – cosi’ come i contatti e i colloqui in carcere intercorsi col capoclan (detenuto) (OMISSIS) – l’inserimento dell’imputato nel circuito criminale in cui era maturato il triplice omicidio, il cui movente e’ stato individuato nella vendetta per la precedente uccisione di (OMISSIS) (fratello dei concorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e del collaborante (OMISSIS)), di cui le vittime erano ritenute essere gli autori.
Gli ulteriori elementi di riscontro esterno che sono stati individuati dalla sentenza impugnata nei contatti telefonici del (OMISSIS) coi coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ con (OMISSIS) e altri esponenti del “locale” di (OMISSIS), in coincidenza temporale al giorno del delitto, nel “silenzio” serbato dall’utenza cellulare dell’imputato nell’orario compreso tra le 16.42 e le 18.17 di quello stesso giorno (ritenuto corrispondere al tempo di esecuzione dell’omicidio), nell’aggancio da parte dell’utenza del (OMISSIS) delle celle di copertura del territorio di Catanzaro nel giorno successivo (2.06.1997), sintomatico del trasferimento del prevenuto in Calabria, oltre a evidenziare – in parte qua – le contraddizioni motivazionali, gia’ indicate, rispetto alla svalutazione del significato dei medesimi contatti telefonici operata con riguardo alle posizioni dell’ (OMISSIS) e del (OMISSIS), potevano assumere valenza dimostrativa agli effetti dell’articolo 192 c.p.p., comma 3 solo in quanto preventivamente supportati da una coerente e congrua valutazione di credibilita’ della fonte i cui contenuti dichiarativi erano chiamati a confermare, apprezzamento che risulta invece del tutto carente (come si e’ visto) nei riguardi della chiamata di (OMISSIS).
Quanto alle dichiarazioni de relato della testimone di giustizia (OMISSIS) (vedova di (OMISSIS)) su quanto appreso da (OMISSIS), prima del suo omicidio, circa i tratti somatici dei tre soggetti che questi aveva visto uscire dall’abitazione di (OMISSIS) subito dopo l’esecuzione del delitto, uno dei quali – descritto come “un ragazzo piccolo magro, con gli occhi a mandorla” – e’ stato riconosciuto dalla teste come corrispondente alle caratteristiche fisiche, a lei note, di (OMISSIS) (caratteristiche che la Corte distrettuale ha dato atto nella motivazione di avere direttamente apprezzato, quanto al particolare degli “occhi a mandorla”, in occasione della comparizione dell’imputato in udienza), va rilevato che la natura di prova autonoma, e non di mero riscontro della chiamata in reita’ di (OMISSIS), attribuita dalla sentenza impugnata alle relative dichiarazioni non esimeva i giudici di merito dal sottoporre a un penetrante vaglio di affidabilita’, oltre alla propalazione della fonte indiretta (OMISSIS), anche le riferite dichiarazioni della fonte primaria rappresentata dal (OMISSIS), la cui verifica doveva investire particolarmente la credibilita’ soggettiva di quest’ultimo e i suoi rapporti personali con la (OMISSIS), al fine di inferirne dati sintomatici dei motivi della confidenza e della corrispondenza al vero dei relativi contenuti (Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina), e cio’ a maggior ragione in considerazione dell’appartenenza del (OMISSIS) al medesimo contesto criminale di tipo mafioso, tanto da essere a sua volta ucciso in un agguato qualche mese dopo (il (OMISSIS)).
Le carenze argomentative della sentenza d’appello sul punto integrano, dunque, un ulteriore vizio motivazionale che inficia la tenuta logica complessiva della condanna del (OMISSIS).
Anche con riguardo alla posizione di (OMISSIS) occorre ribadire che la strutturale lacuna motivazionale in ordine alle ragioni della credibilita’ intrinseca attribuita alla chiamata in reita’ operata nei confronti dello stesso dal fratello (OMISSIS) – la cui indagine valutativa doveva particolarmente investire la natura dei rapporti tra i due fratelli, il contesto temporale e la genesi delle dichiarazioni accusatorie, che trovano la loro fonte diretta, secondo il narrato di (OMISSIS), proprio nelle confidenze ricevute dal fratello (OMISSIS) – e’ idonea a, pregiudicare in radice l’apprezzamento degli elementi di riscontro esterno sui quali la sentenza impugnata ha fondato la condanna del ricorrente.
Per scrupolo di motivazione, va peraltro rilevata, anche nei riguardi di (OMISSIS), la carenza di natura individualizzante dei riscontri tratti dal caratteristico taglio di capelli (rasati a zero) dell’imputato, dalla sua ritenuta appartenenza alla ndrangheta, peraltro neppure accertata in via definitiva (avendo la difesa allegato il sopravvenuto annullamento della condanna del (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. nell’ambito del c.d. processo “(OMISSIS)”), dalla frequentazione con altri soggetti coinvolti nel triplice omicidio di (OMISSIS) risultante dalle dichiarazioni de relato del collaboratore (OMISSIS).
La sentenza d’appello ha argomentato in termini prettamente assertivi anche l’identificazione nell’autovettura VW Golf tg (OMISSIS), color “amaranto perla”, in uso all’epoca dei fatti all’imputato (secondo quanto accertato in occasione del controllo stradale del 9.05.1997), della VW Golf color amaranto targata (OMISSIS) sulla quale (OMISSIS) aveva riferito alla teste (OMISSIS), prima di essere ucciso, di aver visto salire uno dei soggetti – diversi da (OMISSIS) usciti dall’abitazione di (OMISSIS) subito dopo l’esecuzione dell’omicidio del (OMISSIS) e degli (OMISSIS); l’assenza di un’adeguata spiegazione delle ragioni per le quali la teste de relato (OMISSIS) (o la sua fonte di riferimento (OMISSIS)) sarebbero incorsi in errore nell’indicare un particolare cosi’ specifico, come la presenza della sigla della provincia (anziche’ di un codice alfanumerico) nella targa del veicolo, appare infatti in grado di inficiare l’esistenza stessa del riscontro confermativo del racconto di (OMISSIS) che i giudici di merito hanno tratto dalla presenza sulla scena del delitto di un’autovettura ritenuta riconducibile all’imputato.
Le dichiarazioni dibattimentali di (OMISSIS) ricognitive della sua partecipazione alle operazioni di seppellimento dei cadaveri dopo aver appreso, soltanto ad esecuzione avvenuta, della commissione del triplice omicidio, infine, sono state utilizzate dai giudici di merito come elemento di riscontro logico basato sull’inverosimiglianza dell’estraneita’ dell’imputato all’agguato mortale, in ragione dei suoi legami e contatti coi correi, appartenenti alla medesima consorteria criminale, antecedenti il delitto – che sconta, a sua volta, l’assenza di un sottostante, coerente, giudizio di credibilita’ soggettiva e intrinseca della propalazione di (OMISSIS), costituente la fonte di prova dichiarativa soggetta alla conferma di attendibilita’ prescritta dall’articolo 192 c.p.p., comma 3.
5. Per le assorbenti ragioni sopra indicate la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con rinvio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Torino per un nuovo giudizio a loro carico riguardante la partecipazione al triplice omicidio commesso in (OMISSIS), che non ricada nei medesimi errori di diritto e vizi motivazionali.
Restano di conseguenza assorbite le doglianze subordinate sulla sussistenza dell’aggravante contestata di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, dedotte nei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
6. La motivazione della sentenza impugnata si rivela contraddittoria, incoerente e manifestamente illogica, in relazione all’applicazione dei criteri di validazione probatoria della chiamata in reita’ stabiliti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, anche nella parte che riguarda la valutazione della prova dichiarativa a carico di (OMISSIS) in ordine alla commissione (in concorso con (OMISSIS)) dell’omicidio di (OMISSIS), rappresentata dalle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia (OMISSIS) e dai relativi elementi di riscontro; le censure rivolte, sotto tale profilo, nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica alla tenuta logica delle argomentazioni con cui la Corte distrettuale, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto lo (OMISSIS) per non aver commesso il fatto sono, quindi, fondate.
6.1. I giudici di merito hanno individuato la causale dell’omicidio del (OMISSIS), eseguito nel territorio torinese il (OMISSIS) dopo averlo attirato in un agguato, nei suoi legami con le vittime del triplice omicidio commesso alcuni mesi prima in (OMISSIS), che il (OMISSIS) aveva accompagnato all’incontro avvenuto nell’abitazione di (OMISSIS), rimanendo in attesa all’esterno dell’edificio in funzione di guardaspalle; la sua presenza era stata notata al momento dell’uscita dall’abitazione dagli autori del delitto, i quali lo avevano inseguito (allora) senza successo, secondo le circostanze che il (OMISSIS), prima di essere ucciso, aveva riferito a (OMISSIS), descrivendole anche i tratti somatici delle persone da lui viste nell’occasione.
Il (OMISSIS), consapevole della immanente situazione di pericolo derivante dalla veste di testimone dell’omicidio del (OMISSIS) e degli (OMISSIS), aveva adottato una serie di precauzioni nei suoi contatti personali, attestate dalle dichiarazioni dei familiari; per tali ragioni (OMISSIS), al fine di rintracciare il (OMISSIS) e attirarlo in un’imboscata, si era rivolto a (OMISSIS) in quanto soggetto del quale la vittima si fidava perche’ legato agli (OMISSIS).
6.2. La sentenza d’appello ha ritenuto credibile e riscontrato il racconto del (OMISSIS) in ordine alle ragioni per le quali aveva contattato il (OMISSIS) e alle modalita’ e circostanze secondo le quali egli si era prestato a fungere da intermediario e accompagnare la vittima nel luogo in cui era stata uccisa.
In particolare, il (OMISSIS) aveva riferito di essere stato contattato da (OMISSIS), il quale, incontrato prima a (OMISSIS) e poi in Calabria in occasione di un battesimo, gli aveva chiesto di rintracciare il (OMISSIS); di essersi percio’ recato, in cerca di informazioni, da (OMISSIS); di aver incontrato il (OMISSIS), la sera precedente l’omicidio, presso l’abitazione di quest’ultimo, alla presenza di (OMISSIS) che aveva confermato la circostanza; di aver quindi ricevuto, nel corso della notte, la visita dell’imputato (OMISSIS) (accompagnato da (OMISSIS)), che gli aveva chiesto se fosse riuscito a rintracciare il (OMISSIS) e di fissargli un appuntamento con la vittima la sera successiva; di essersi percio’ recato, il giorno dopo, presso il laboratorio odontotecnico del (OMISSIS), fissandone l’incontro con lo (OMISSIS) – indicato alla vittima come un latitante necessitante di aiuto – alle ore 18.00 in (OMISSIS); dopo aver incontrato lo (OMISSIS) nelle prime ore del pomeriggio e avergli confermato l’ora e il luogo dell’appuntamento col (OMISSIS), il (OMISSIS) si era recato insieme alla vittima, a bordo dell’autovettura di quest’ultima, nel posto convenuto, dove, raggiunta una stradina sterrata in comune di (OMISSIS), i due avevano affiancato la vettura condotta dall’imputato; a quel punto il (OMISSIS) si era allontanato a piedi, lasciando solo il (OMISSIS) in compagnia dello (OMISSIS); dopo circa dieci minuti, il collaboratore aveva visto l’imputato arrivare di corsa, salire sulla sua autovettura e fuggire; il (OMISSIS) aveva rivisto il giorno successivo lo (OMISSIS), che gli aveva intimato di non riferire nulla dell’accaduto; qualche giorno dopo, infine, il collaboratore aveva incontrato (OMISSIS) e gli aveva comunicato la notizia dell’uccisione del (OMISSIS).
6.3. La sentenza impugnata ha ritenuto, peraltro, implausibile che il (OMISSIS) non si fosse reso conto del contributo consapevolmente apportato, con la condotta sopra descritta, all’omicidio del (OMISSIS); e ha conseguentemente attribuito alla verosimile volonta’ del collaboratore di coprire, mediante l’accusa rivolta allo (OMISSIS), la propria responsabilita’ nell’esecuzione del delitto l’effetto di inficiare l’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, unitamente all’assenza di riscontri sulla presenza effettiva dello (OMISSIS) a Torino in concomitanza temporale all’omicidio, che non era stata confermata ne’ dal (OMISSIS), ne’ dalla moglie del (OMISSIS).
La motivazione della sentenza si rivela, al riguardo, intrinsecamente incoerente ed incorre, anche nei riguardi della posizione dello (OMISSIS), nel medesimo vizio logico-giuridico di confondere e sovrapporre i due diversi momenti valutativi concernenti l’attendibilita’ intrinseca e l’attendibilita’ estrinseca della propalazione accusatoria, che devono invece essere tenuti (logicamente) distinti e separati, avendo la Corte distrettuale attribuito alla (ritenuta) carenza di elementi di riscontro esterno una valenza decisiva nel giudizio sulla (denegata) credibilita’ e affidabilita’ soggettiva della chiamata in reita’ operata dal (OMISSIS), che doveva costituire oggetto di un proprio autonomo, adeguato, apprezzamento – che e’ stato effettuato in termini carenti ed essenzialmente assertivi – alla stregua dei criteri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte.
A fronte di un racconto preciso e dettagliato (che lo stesso giudice d’appello ha ritenuto attendibile) della genesi e delle circostanze dell’omicidio del (OMISSIS), e del ruolo svolto dal collaboratore nel ricercare e rintracciare la vittima e nell’accompagnarla sul luogo del delitto, in attuazione dell’incarico ricevuto da (OMISSIS), la sentenza impugnata ha operato un ingiustificato frazionamento della credibilita’ della propalazione del (OMISSIS), omettendo di spiegare in modo coerente e adeguato le ragioni per le quali il collaboratore avrebbe accusato falsamente dell’esecuzione dell’omicidio proprio lo (OMISSIS), in assenza di una reale indagine – da compiersi con specifico riferimento alla vicenda in esame – sulla personalita’ del dichiarante e sui suoi rapporti con l’imputato (eventualmente caratterizzati da inimicizia o rancore), nonche’ sui requisiti intrinseci della propalazione accusatoria, di cui non appaiono vagliate, in particolare, la genesi spontanea, l’autonomia e la costanza nel tempo.
L’affermazione della Corte distrettuale secondo cui il (OMISSIS) potrebbe essersi indotto ad accusare lo (OMISSIS) per coprire la propria personale responsabilita’ nel delitto, alla cui riuscita non poteva ignorare di aver apportato un contributo causale, risulta dunque formulata in termini sostanzialmente immotivati, che non paiono argomentati su obiettive risultanze processuali, ma costituiscono frutto di un convincimento espresso in modo assertivo.
Detta affermazione appare altresi’ incoerente e intrinsecamente contraddittoria, nella misura in cui non si confronta in modo adeguato col dato oggettivo per cui gli elementi che varrebbero a rendere inverosimile, secondo la sentenza d’appello, l’inconsapevolezza del collaboratore di aver apportato con la propria condotta un contributo decisivo all’omicidio del (OMISSIS), vincendone le cautele, organizzando l’incontro col killer e accompagnandolo sul luogo dell’agguato, emergono e traggono origine dagli stessi contenuti dichiarativi della propalazione del (OMISSIS), che non avrebbe avuto percio’ ragione di esternarli, cosi’ da rendere illogico, anche sotto tale profilo, l’apprezzamento frazionato della chiamata in reita’, giudicata attendibile nella parte potenzialmente contra se, e invece inaffidabile nella parte contenente l’accusa allo (OMISSIS).
6.4. Le incongruenze logiche rilevate nel giudizio di validazione probatoria delle dichiarazioni del (OMISSIS) inficiano di per se’ la tenuta della motivazione della sentenza impugnata.
Va comunque rilevato che anche la valutazione dei riscontri della propalazione accusatoria muniti di potenziale efficacia individualizzante – in particolare quello rappresentato dalle dichiarazioni di (OMISSIS) di aver appreso dal fratello e capo della cosca (OMISSIS), al quale il collaboratore ha attribuito la decisione di uccidere il (OMISSIS), che il relativo incarico era stato conferito allo (OMISSIS), e la cui concludenza e’ stata svalutata dalla Corte distrettuale sul presupposto che il collaboratore non era stato in grado di precisare se l’imputato fosse effettivamente l’autore dell’omicidio – non appare esente da censure, sotto il profilo dell’osservanza del principio per cui il riscontro esterno della chiamata in reita’, che puo’ essere costituito da qualsiasi elemento o dato probatorio non predeterminato nella specie e qualita’ (e quindi avente natura sia rappresentativa che logica) a condizione che esso sia indipendente e autonomo dalla fonte dichiarativa che occorre confermare, non deve avere natura o spessore di una prova autosufficiente perche’, altrimenti, la dichiarazione accusatoria non avrebbe rilievo reale, in quanto la prova si fonderebbe sull’elemento esterno e non sulla propalazione del chiamante (Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).
Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata anche nei confronti di (OMISSIS), con rinvio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Torino per un nuovo giudizio riguardante la partecipazione dell’imputato all’omicidio di (OMISSIS), che non ricada nei medesimi errori di diritto e vizi motivazionali.
7. La regolazione delle spese processuali nei riguardi della parte civile va rimessa al giudice di rinvio, che terra’ conto dei principi di causalita’ e soccombenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Torino.

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