Scioglimento della comunione ereditaria

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 ottobre 2021| n. 27086.

Scioglimento della comunione ereditaria

Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell’art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l’incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest’ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l’individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale.

Sentenza|6 ottobre 2021| n. 27086. Scioglimento della comunione ereditaria

Data udienza 28 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Divisione ereditaria – Non comoda divisibilità dell’immobile – Applicazione dell’art. 720 c.c. – Attribuzione al titolare della maggior quota con addebito dell’eccedenza – Riferimento alla situazione esistente al momento della divisione – Pagamento dei conguagli – Esenzione dalla collazione delle spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze – Stima dei beni diversi dal denaro secondo il loro valore monetario al tempo delle operazioni di prelevamento – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11563/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1523/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Letta la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Scioglimento della comunione ereditaria

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli ha definito la causa di divisione fra i fratelli (OMISSIS) derivante dalla duplice successione dei comuni genitori. In particolare, la Corte d’appello ha attribuito l’immobile oggetto di divisione, in comproprieta’ per quote uguali fra i coeredi, a (OMISSIS), la cui istanza e’ stata preferita rispetto a quella avanzata da (OMISSIS), che era stata accolta in primo grado. La Corte d’appello, in via preventiva rispetto all’attribuzione, ha dichiarato inammissibili, confermando sul punto la decisione del Tribunale, i capitoli di prova per testimoni dedotti da (OMISSIS). La stessa Corte, nell’argomentare in ordine alla preferenza nell’attribuzione del bene indivisibile, fra le contrapposte istanze di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha posto l’accento sul fatto che la prima aveva accumulato, nei confronti dei fratelli, un debito superiore al valore della sua quota, debito derivante dal godimento esclusivo della cosa comune. Quindi ha definito il giudizio nei termini sopra descritti, attribuendo l’immobile a (OMISSIS), con addebito dell’eccedenza in favore dei fratelli; ha poi condannato (OMISSIS) al pagamento di una indennita’ per l’uso esclusivo della cosa comune; ha poi riconosciuto in favore di (OMISSIS) un credito, per anticipazione nell’interesse comune, della somma di Euro 3.718,25, condannando i fratelli a rimborsarle la loro quota.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sono rimasti intimati.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 720 c.c.. Con esso la ricorrente si duole dell’attribuzione dell’immobile indivisibile al fratello (OMISSIS), invece che a se’ stessa, e cio’ sotto una pluralita’ di profili, che esigenze di chiarezza impongono di esaminare analiticamente.
A) Il primo errore, che la ricorrente rimprovera alla Cotte d’appello, e’ quello di avere considerato (OMISSIS) titolare di una quota maggiore in dipendenza del credito, maturato nei confronti dell’attuale ricorrente, per il godimento esclusivo dell’immobile comune esercitato dalla stessa. Si sostiene che la decisione impugnata, in relazione a questo aspetto, e’ contraria al principio di Cass. n. 2394/2009, la quale ha chiarito che le vicende obbligatorie fra compartecipi, nella divisione ereditaria, non possono alterare la misura delle quote derivanti dalla successione.
La censura e’ infondata.
I. Ex articolo 720 c.c., nel caso di non comoda divisibilita’ dell’immobile, questo deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di piu’ coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione.

 

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E’ principio acquisito che l’articolo 720 c.c., non pone una disciplina inderogabile, bensi’ un trattamento preferenziale in favore del titolare della maggiore quota, dal quale il giudice puo’ discostarsi quando cio’ gli sembri piu’ consono agli interessi comuni dei condividenti (Cass. n. 6469/1982; n. 4775/1983; n. 7716/1990; n. 8629/1998; n. 22857/2009; n. 24832/2019; n. 7869/2019). Ai fini della concessione della preferenza al titolare della quota maggiore e’ sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge (Cass. 626/1971; n. 4251/1980; n. 7716/1990), mentre l’adozione di un diverso criterio di preferenza impone al giudice di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunita’ adottata. Egli, cioe’, e’ tenuto a indicare i motivi per i quali, in caso di piu’ richiedenti, abbia preferito l’uno piuttosto che l’altro (Cass. n. 3310/1969; n. 24053/2008; n. 22857/2009; n. 11641/2010; n. 16376/2014).
II. La individuazione del titolare della quota maggiore, al fine di poter applicare il criterio preferenziale previsto dall’articolo 720 c.c., si effettua con riferimento alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entita’ delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell’apertura della successione o della proposizione della domanda (Cass. n. 7588/1995). Si deve quindi tenere conto anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi (Cass. n. 14321/2007). La preferenza stabilita dall’articolo 720 c.c., opera cosi’ anche a favore di colui che sia diventato maggiore quotista a seguito dell’acquisto della quota di altro coerede (Cass. n. 4619/1979; n. 1874/1985; n. 14231/2007). E’ stato anche chiarito che, nel caso in cui taluno dei condividenti affermi, ai sensi dell’articolo 1115 c.c., di avere diritto ad un incremento della propria quota per aver pagato un debito in solido per la cosa comune senza ottenere alcun rimborso, non e’ possibile procedere all’assegnazione di immobili non divisibili senza aver prima accertato i rapporti di credito e di debito tra i condividenti (Cass. n. 2574/1985). La regola si spiega in considerazione di quanto prescrive l’ultimo comma della norma: “Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti”.

 

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III. La giurisprudenza di legittimita’ ha talvolta dubitato che un risultato analogo sia configurabile nella divisione ereditaria, la cui disciplina non contiene una norma analoga a quella dell’articolo 1115 c.c., “che per la divisione ordinaria dispone l’incremento di quota del partecipante, in misura corrispondente al rimborso dovutogli”. Pertanto, “se eredi legittimi sono soltanto i due figli del de cuius, ciascuno di essi ha diritto ad una meta’ del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell’interesse dell’altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parita’ di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunita’, sia quello del sorteggio previsto dall’articolo 729 c.c.” (Cass. n. 2394/2009).
IV. Innanzitutto si chiarisce che, nella giurisprudenza della Corte, si rinviene un diverso orientamento, il quale, proprio con riferimento all’identificazione del titolare della quota maggiore per gli effetti previsti dall’articolo 720 c.c., ha riconosciuto l’applicabilita’ dell’articolo 1115 c.c., anche nella divisione ereditaria (Cass. n. 1299/1991).
A un attento esame, la soluzione di Cass. n. 2394 del 2009, ampiamente richiamata nel ricorso, non si puo’ condividere, perche’ frutto di una lettura parziale delle norme sulla divisione ereditaria in tema di regolazione dei debiti dipendenti dalla comunione.
In sede di divisione, sia di eredita’ che di cose comuni, non puo’ prescindersi dall’obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l’esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 366/1985).

 

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Lo scopo della resa dei conti e’ quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell’interesse comune. La ragione per la quale l’articolo 723 c.c., nello stabilire l’ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della “formazione dello stato attivo e passivo dell’eredita’” risulta chiara da quanto dispone dell’articolo 724 c.c., comma 2: ciascun coerede deve “imputare alla sua quota” non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche “quelle di cui e’ debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”, cioe’ per debiti relativi alla gestione della comunione. Sono esclusi dall’imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n. 975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977).
V. E’ osservazione generalmente condivisa che il legislatore, pur riunendo formalmente “collazione e imputazione” nell’articolo 724 c.c. e pur riunendo, sempre formalmente, imputazione dei debiti e imputazione delle donazioni nel successivo articolo 725 c.c., ha tenuto separata la disciplina dei due istituti. L’articolo 724 c.c., comma 2, ha infatti riguardo esclusivo all’imputazione dei debiti; ed il fatto che l’articolo 725 c.c., accomuni le operazioni di prelevamento relative a beni donati e le operazioni di prelevamento relative ai debiti del coerede verso il de cuius o dipendenti dalla comunione, si giustifica in funzione della circostanza obbiettiva che questi due diversi titoli di imputazione non influiscono sulla natura e sulla funzione delle operazioni di prelevamento, le quali rimangono identiche in entrambe le ipotesi. I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano, tolti cioe’ i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori (Cass. n. 1481/1979; n. 398/1985). “Dal combinato disposto dell’articolo 724 c.c., comma 2 e dell’articolo 725 c.c., comma 1, si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione” (Cass. n. 3617/1987).

 

Scioglimento della comunione ereditaria

Se in una comunione con parita’ di quota su una massa che vale 1000, uno dei due partecipanti ha anticipato spese nell’interesse della comunione per 200, egli ha un credito di 100 verso l’altro. Se il debitore non paga prima della divisione, il creditore preleva beni dalla massa in proporzione della propria quota: nel caso ipotizzato nell’esempio, essendo le quote uguali, preleva 200, riducendosi la massa a 800, che e’ ripartita secondo le quote originarie in ragione di un mezzo ciascuno: il compartecipe creditore, dopo aver prelevato 200, consegue nella divisione altri 400 e cosi’ in totale 600; il compartecipe debitore consegue solo 400.
Come si puo’ constatare la quota del creditore, che sarebbe di 500, si incrementa di 100 (cioe’ per la meta’ di quanto anticipato, essendo l’altra meta’ a suo carico); simmetricamente il debitore vede la sua quota di concorso sui beni ereditari, anche per lui di 500 se non ci fosse stata l’anticipazione, ridursi a 400: all’incremento della quota dell’uno fa riscontro la diminuzione della quota dell’altro per identico valore. La porzione divisoria del debitore diminuisce, rispetto a quella che sarebbe stata se egli non avesse subito l’imputazione, esattamente di quanto aumenta la quota del coerede creditore.
E’ anche possibile, se al credito di uno si contrapponga il credito dell’altro, che le posizioni, attive e passive, si elidano a vicenda.

 

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L’ipotesi si verifica non quando i crediti siano di pari valore in senso assoluto, ma in proporzione alla quota di ciascuno. Un credito di 30 di chi sia titolare della quota di 3/4 e’ equivalente al credito di 10 di chi sia titolare della quota di 1/4. In una tale eventualita’ nessuno dei due compartecipi avrebbe diritto di esercitare il diritto al prelevamento. Costituisce poi conseguenza matematica, in presenza di reciproci debiti (o donazioni) da imputare nella quota di piu’ compartecipi, che il prelevamento si esercita solo sulla parte di valore che eccede quella comune a ognuno. In base all’esempio appena proposto, ipotizzando per semplificare la parita’ delle quote, chi ha anticipato 10 non dovrebbe prelevare nulla, riducendosi a 20 il prelevamento in favore di chi ha anticipato 30.
VI. Nella collazione per imputazione l’articolo 746 c.c., prescrive: “la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione”.
In relazione tale norma la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il criterio di stima dei beni conferiti per imputazione dai coeredi donatari e dei beni che gli altri hanno diritto di prelevare deve essere unico. I beni da prelevare dai coeredi non donatari sono stimati anch’essi secondo i valori del tempo dell’aperta successione (Cass. n. 3235/2000; n. 2630/1990).
E’ intuitivo, dal momento che i debiti sono imputati nella quota del coerede secondo il valore nominale, che la stessa esigenza non ricorre nell’imputazione dei debiti. I beni che i coeredi hanno diritto di prelevare in proporzione delle rispettive quote sono stimati secondo il loro valore al tempo del prelevamento.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

Deve invece riconoscersi l’applicabilita’, anche nell’imputazione dei debiti, delle regole individuate da questa Corte per il caso di conferimento per imputazione di donazione superiore al valore della quota del donatario: “La norma dell’articolo 746 c.c., che in tema di collazione degli immobili non alienati o ipotecati, riconosce al coerede donatario la facolta’ di scelta tra la collazione in natura e la collazione per imputazione, e’ applicabile anche nel caso in cui il valore dei beni donati eccede il valore della quota ereditaria spettante al donatario per legge o per testamento. In questa ipotesi se il donatario opta per l’imputazione, il conferimento dell’equivalente – analogamente a quanto avviene nei casi di imputazione necessaria, previsti dall’articolo 746 – ha luogo idealmente, cioe’ mediante imputazione nella quota fino a concorrenza del valore di essa, ed in modo effettivo per la parte corrispondente all’eccedenza” (Cass. n. 1533/1960; n. 74/1960).
Mutatis mutandis, se il debito eccede il valore della quota del debitore, l’imputazione ha luogo in modo ideale fino a concorrenza del valore della quota stessa ed in modo effettivo per la parte corrispondente all’eccedenza, che deve essere versata dal debitore. E’ chiaro che, quando si realizza tale eventualita’, tanto nella collazione per imputazione, quanto nella imputazione dei debiti, la totalita’ dei beni e’ prelevata dai coeredi, rimanendo escluso il debitore (o donatario) da qualsiasi ulteriore riparto.
VII. E’ stato gia’ anticipato che l’imputazione dei debiti, e i conseguenti prelevamenti, precedono la divisione, che si svolge sul residuo in ragione delle quote di comunione di ciascuno (Cass. n. 27410/2005). Il metodo presenta il vantaggio, se i compartecipi concorrono per quote uguali, di consentire la formazioni di porzioni di eguale valore da assegnarsi mediante sorteggio.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

VIII. In base all’articolo 1115 c.c., se un partecipante, tenuto in solido, ha pagato un debito comune prima dello scioglimento, egli ha diritto di regresso verso gli altri; diritto che, se puo’ esercitare anche prima della divisione a norma degli articoli 1101 e 1298 c.c., a fortiori potra’ esercitare all’atto dello scioglimento. In questo caso, come dispone il comma 3 della norma, il diritto si fa valere con l’assegnazione di una porzione maggiore a chi lo vanta. Se la cosa comune era 1000 (500 per ciascuno dei due partecipanti) e il debito pagato era 200, chi lo ha pagato ha il regresso per 100 e percio’ avra’ 600.
Come si vede, la norma realizza in favore del compartecipe che abbia pagato per intero il debito solidale, un risultato simile a quello che si realizza con il sistema dei prelevamenti, previsto dagli articoli 724 e 725 c.c., per il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione nella divisione ereditaria. Nell’uno e nell’altro caso, facendosi valere il credito nella divisione, questa si conclude coll’assegnare al partecipante, debitore degli altri, una porzione minore di quella che egli avrebbe dovuto avere in base alla sua quota. Con il sistema dei prelevamenti, previsto per la liquidazione dei debiti dipendenti dalla comunione, il sacrificio divisorio del partecipante creditore si attua, in via preventiva, mediante la riduzione della massa comune. Egli concorre nella divisione in ragione della sua quota originaria, ma concreta tale quota su una massa piu’ ristretta, perche’ non ne fanno piu’ parte i beni prelevati dai creditori. Con l’incremento di quota la massa e’ la stessa, ma il debitore subisce il maggiore concorso del creditore, con speculare diminuzione della propria partecipazione.
Ex articolo 725 c.c., infatti, i prelevamenti si effettuano con oggetti della stessa natura e qualita’ di quelli non conferiti in natura, solo per quanto e’ possibile. La mancanza di tali beni non esclude il diritto al prelevamento da parte dei coeredi (Cass. n. 17022/2017; n. 2184/1961).
IX. Il fatto che, in linea di principio, il metodo dei prelevamenti non operi sulle quote, ma sulla massa, non vuol dire che nella divisione ereditaria non si possa avere una modifica delle quote secondo la logica dell’articolo 1115 c.c., comma 3.
Intanto e’ intuitivo che il sistema dei prelevamenti puo’ funzionare a condizione che la massa comprenda una pluralita’ di cose; inoltre occorre che le cose “prelevabili”, seppure di natura diversa rispetto a quelle non conferite in natura, siano idonee quanto meno a eguagliare il valore che deve costituire oggetto di prelevamento. Infatti, mentre e’ concepibile che il creditore prelevi di piu’ rispetto al proprio diritto, versando alla massa l’eccedenza, non puo’ avvenire il contrario, e cio’ per una ragione immediatamente percepibile: un prelevamento inferiore lascerebbe sopravvivere una parte del debito, che andrebbe regolata con un prelevamento supplementare, non potendosi costringere il debitore, il quale si trova in questa fase in posizione di soggezione e non di obbligo, a versare la differenza (cfr. Cass. n. 5092/2006).

 

Scioglimento della comunione ereditaria

D’altra parte, se la massa non permette la applicazione del metodo dei prelevamenti non per questo si puo’ dire che, nella divisione ereditaria, non essendo prevista una norma analoga a quella dell’articolo 1115 c.c., il compartecipe, il quale sia creditore degli altri per titolo dipendente dalla comunione, non possa aspirare a realizzare il credito sulla massa tramite un incremento di quota. La eventualita’ che il metodo dei prelevamenti non sia percorribile non puo’ risolversi nel sacrificio del compartecipe creditore, perche’ l’esigenza che e’ alla base della disciplina dettata dagli articoli 724 e 725 c.c., si pone sempre allo stesso modo, qualunque sia la composizione della massa. Quando il metodo non puo’ funzionare, e’ giocoforza che il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione sia attuato tramite la modifica delle quote di riparto, nella stessa logica dell’articolo 1115 c.c., comma 3.
Questa Corte ha in passato chiarito che, nell’ipotesi di relictum costituito da un unico bene, non sussiste alcun impedimento ne’ logico, ne’ giuridico a che si proceda allo stralcio su un solo immobile di una quota (un quarto, un quinto, un decimo ecc.) corrispondente al valore dei beni oggetto di conferimento per imputazione (Cass. n. 2184/1961). Ora, quando i prelevamenti sono fatti in modo ideale sull’unico bene comune, la distinzione fra prelevamento e incremento di quota diviene nominalistica. Secondo il medesimo esempio sopra proposto (massa 1000, concorso di due partecipanti con parita’ di quote uno dei quali ha anticipato 200 nell’interesse comune), il creditore preleverebbe i due decimi ideali del bene; la divisione si svolgerebbe sui residui 800 per meta’ ciascuno. Ma e’ fin troppo evidente che il risultato sara’ che sull’unico bene il creditore concorre per una quota maggiore rispetto a quella iniziale, non un mezzo ma sei decimi, alterandosi la originaria parita’ delle quote.
In definitiva e’ gioco forza concludere che, tanto nella divisione ereditaria, quanto nella divisione di cose comuni, il regolamento sulla massa dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, previsto dagli articoli 724 e 725 c.c., quando non sia avvenuto (o non possa avvenire) mediante il preventivo prelievo dalla massa di beni da parte dei creditori in proporzione delle rispettive quote, si attui, in favore dei compartecipi creditori, mediante un incremento delle quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Tale alterazione rileva anche ai fini dell’attribuzione dell’immobile indivisibile, essendo l’incremento idoneo ad attribuire al compartecipe creditore il requisito maggioritario che inizialmente mancava. Vale pur sempre la regola che l’individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell’apertura della successione o della proposizione della domanda (Cass. n. 7588/1995).

 

Scioglimento della comunione ereditaria

X. I prelevamenti, e in genere la liquidazione dei debiti e crediti dipendenti dalla comunione nell’ambito del procedimento divisionale, suppongono che sia stata proposta, in aggiunta alla domanda di divisione, un’autonoma istanza di rendiconto (Cass. n. 4364/2002). L’espressione va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione. Il giudice non puo’ disporre il rendiconto senza istanza di parte (Cass. n. 1458/2002).
Non si richiede, invece, una volta che il credito sia stato fatto valere nel giudizio divisorio, una domanda ulteriore volta alla sua liquidazione sulla massa con il sistema dei prelevamenti o con incremento di quota. Essendo l’imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione, a tanto deve provvedere il giudice in modo autonomo, salvo il divieto previsto dall’articolo 1113 c.c., comma 4 (infra). Deve essere pertanto corretta la giurisprudenza secondo cui le richieste di prelevamento dal relitcum non configurano eccezioni, ma vere e proprie autonome domande (Cass. n. 1521/1980). Cio’ che invece deve rimarcarsi e’ che le norme sulla imputazione e i prelevamenti, non diversamente dalle altre regole che stabiliscono l’ordine delle operazioni divisionali, sono suscettibili di deroga sia mediante accordi espressi, sia tacitamente (Cass. n. 1518/1966). Puo’ darsi benissimo che i comunisti preferiscano lasciare impregiudicata la divisione ed estinguere i rapporti obbligatori con pagamenti in denaro. Le poste attive e le poste passive, invece di estendere o comprimere i diritti dei singoli sulla massa, sono regolate per equivalente, mediante la proporzionale ripartizione della somma fra i compartecipi.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

Sebbene non sia espressamente previsto, deve ritenersi che il comunista debitore possa adempiere mediante pagamento in denaro, posto che tale forma di adempimento e’ quella normale e non puo’ pregiudicare l’interesse degli aventi diritto (infra).
B) Sempre con il motivo ora in esame l’attuale ricorrente sostiene di essere stata doppiamente lesa dalla decisione del giudice del gravame, il quale, da un lato, l’ha considerata titolare della quota minore, dall’altro, l’ha condannata al pagamento dei frutti in favore dei fratelli.
La censura e’ fondata, ma in una prospettiva ben diversa da quella auspicata dalla ricorrente.
Il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione, tanto se operato con i prelevamenti, quanto se attuato mediante la modificazione delle quote di riparto, finisce per squilibrare, in danno del comunista debitore, il riparto e le assegnazioni dei beni rispetto alle posizioni originarie. E la riprova di questo squilibrio e’ puntualmente offerta, a contrario, dalla disciplina dell’inopponibilita’ delle “ragioni di prelevamento in natura” nascenti dalla comunione contro i creditori e aventi causa che possono vantare una trascrizione o iscrizione precedente alla trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale) (articolo 1113 c.c., commi 3 e 4). La norma si spiega perche’, a seguito dei prelevamenti, gli aventi causa potrebbero non trovare nella porzione del comunista proprio dante causa il bene oggetto del diritto acquistato; i creditori, dal canto loro, potrebbero veder diminuita la garanzia patrimoniale costituita dai beni di spettanza del comunista proprio debitore. A evitare questo pregiudizio interviene, appunto, l’articolo 1113 c.c., comma 4. La regola dettata dalla norma e’ evidentemente diretta al fine di preservare l’integrita’ del diritto divisorio del compartecipe contro il quale sia stata presa una iscrizione o trascrizione sulla quota indivisa prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale).

 

Scioglimento della comunione ereditaria

La corte d’appello, seppure abbia richiamato l’articolo 725 c.c., ha regolato debiti e crediti con reciproche condanne per equivalente, annoverando (OMISSIS) fra i condividenti, beneficiari del conguaglio dovuto dall’assegnatario della cosa intera, in ragione di una quota uguale a quella degli altri. Ma in questo modo si trascura che, in base agli articoli 724 e 725 c.c., il compartecipe debitore vede diminuita la misura della propria partecipazione non in termini puramente ideali, ma in termini reali, mediante la contrazione del proprio diritto sulla cosa comune. Pertanto, una volta riconosciuto che il debito accumulato da (OMISSIS) nei confronti dei fratelli superava il valore della quota di lei, la conclusione che la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre e’ che (OMISSIS) non aveva piu’ l’originario diritto pro quota sulla cosa comune. L’assegnatario del bene indivisibile, percio’, non doveva a (OMISSIS), esclusa dal riparto in conseguenza del “prelevamento”, alcun conguaglio; dal canto suo, (OMISSIS), esclusa dal riparto in conseguenza del suo debito verso gli altri, era tenuta al pagamento non dell’intero debito per i frutti, ma solo dell’eccedenza su valore della propria quota.
C) Sempre con il primo motivo in esame, la ricorrente, propone poi tale ulteriore riflessione, che dovrebbe evidenziare l’irragionevolezza del riconoscimento di un incremento di quota dipendente dall’imputazione dei debiti nascenti dalla comunione. Si legge testualmente nel ricorso “(..) Seguendo il ragionamento operato dalla corte di merito, non si puo’ che incorrere nell’errore logico giuridico di attribuire in ogni caso l’immobile al coerede – titolare di quota paritaria – che non ha potuto godere dell’immobile prima del giudizio di divisione, con l’ulteriore illogico corollario che l’applicazione dell’articolo 720 c.c., verrebbe a risolversi in un pregiudizio automatico del diritto di assegnazione dell’altro condividente che quell’immobile ha anzi tempo occupato sine titulo”.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

La censura e’ infondata. Nella divisione dei beni ereditari, l’erede, che sia debitore di altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, puo’ evitare l’imputazione e il prelevamento estinguendo in moneta corrente il suo debito. Il pagamento, pero’, deve essere effettuato prima delle operazioni di prelevamento, non potendosi ammettere che sia disatteso a posteriori un atto compiuto nel rispetto delle regole che stabiliscono i modi di graduazione delle operazioni divisionali (Cass. n. 569/1979; n. 1921/1969).
La ricorrente, quindi, avrebbe potuto evitare il pregiudizio pagando il debito in valuta e continuare cosi’ a poter aspirare all’attribuzione del bene indivisibile in condizione di parita’ rispetto agli altri compartecipi.
D) Col motivo in esame la sentenza e’ ulteriormente censurata nella parte in cui ha la Corte d’appello ha inteso la contestazione del valore dell’immobile, formulata dall’attuale ricorrente, quale espressione di una volonta’ contraria all’assegnazione. “L’accertamento chiesto da (OMISSIS) circa la stima del bene all’attualita’ non era da intendersi come un rifiuto netto dell’adempimento degli obblighi connessi alla sua attribuzione, bensi’ come legittima contestazione nell’esercizio del suo diritto di difesa delle modalita’ e dei termini di attribuzione del bene, da cui sarebbe poi scaturito l’interesse concreto ed effettivo ad una corretta liquidazione della quota successoria degli eredi”.
La censura e’ infondata.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

L’attribuzione del bene indivisibile, essendo fatta a titolo e a scopo divisorio, non e’ concepibile, senza il parallelo obbligo di corrispondere i conguagli che possano derivarne; percio’ il giudice non puo’ accogliere la domanda allorche’ il coerede, nel richiedere l’assegnazione, rifiuti di corrispondere i conguagli; questo rifiuto infatti annulla la volonta’ di attribuzione, la quale, evidentemente, deve essere incondizionata (Cass. n. 1306/1942; n. 1294/1960).
Cio’ non significa che il condividente, nel richiedere l’attribuzione, non possa sollecitare il giudice a rivedere il valore di stima, ma si vuole dire che la contestazione deve essere formulata in modo tale che la revisione non sia elevata a condizione della richiesta. In altre parole, nonostante la richiesta di revisione della stima, deve risultare chiaramente che il richiedente e’ comunque pronto a versare l’eccedenza, nell’ipotesi che il giudice non ritenga di dare seguito alla istanza di revisione.
La ricorrente censura la sentenza rilevando che la contestazione del valore, da parte sua, non esprimeva disinteresse legato alla sua assegnazione, ma esercizio del diritto di difesa. In questi termini, pero’, la ricorrente sollecita una interpretazione delle proprie deduzioni che non e’ proponibile in questa sede. Si deve aggiungere, sulla base della trascrizione delle deduzioni di parte operata nel ricorso, che non si evince affatto una disponibilita’ incondizionata, da parte di (OMISSIS), a corrispondere il valore di stima determinato dal consulente tecnico. La interpretazione della Corte d’appello, percio’, non incorre in alcun vizio logico o giuridico: essa e’ percio’ incensurabile in questa sede.
E) Si sostiene infine che la decisione della Corte d’appello di Napoli, relativa all’attribuzione, e’ in ulteriore contrasto con l’articolo 720 c.c., nella parte in cui viene valorizzata la formale disponibilita’ del richiedente di pagare il prezzo della consulenza tecnica. Secondo la ricorrente “da dichiarazione resa da (OMISSIS) (…) non puo’ che equipararsi ad un’offerta di acquisto dell’immobile maggiore rispetto a quella avanzata dalla sorella (OMISSIS), in contrasto con il principio che “d’individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi” (Cass. n. 10216/2015).

 

Scioglimento della comunione ereditaria

La censura e’ infondata. Il principio cui allude la ricorrente e’ certamente esatto, ma esso non risulta minimamente violato nella sentenza impugnata. Quando la Corte d’appello ha evidenziato che l’altro condividente si era dichiarato pronto a corrispondere il valore di stima, non ha individuato il condividente da preferire in base alla maggiore offerta. Il giudice non ha fatto altro che dare seguito alla sola istanza formulata incondizionatamente, con riferimento al valore di stima, che l’altra richiedente aveva dimostrato di non volere versare, pretendendo di stabilire il valore di assegnazione sulla base del minor importo indicato dal proprio consulente.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 115, 116, 183, 184 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. La ricorrente si duole, denunciando la nullita’ della sentenza per motivazione apparente, per la mancata ammissione della totalita’ delle prove testimoniali da essa articolate.
Ricordato che “il giudizio sulla idoneita’ della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova – che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti – costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato” (Cass. n. 2201/2007); ricordato altresi’ che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia (Cass. n. 16214/2019), il motivo, che riguarda non la totalita’ dei capitoli non ammessi, ma solo alcuni di essi, e’ fondato solo nei limiti di seguito indicati.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

In quanto ai capitoli identificati ai numeri 2, 3 e 4, tendenti a dimostrare che il bene comune di via (OMISSIS) fu occupato da giugno 2001 al gennaio 2002 da (OMISSIS), avendo altrove l’attuale ricorrente la propria residenza, la censura non e’ meritevole di accoglimento, perche’ la prova verte su circostanza non decisiva. La ricorrente e’ stata condannata a corrispondere i frutti dal 14 settembre 2002. La censura avrebbe avuto un senso se la ricorrente si fosse, in via preliminare, lagnata della mancata considerazione di una propria domanda volta a ottenere a sua volta il ristoro dei frutti per il periodo anteriore. Una tale censura invece manca: neanche si deduce che tale domanda fu proposta da (OMISSIS) proposta nei confronti del fratello (OMISSIS).
Lo stesso dicasi quanto ai capitoli identificati ai numeri 5, 6, 7, con i quali la parte intendeva provare l’asporto di beni dalla casa dei genitori. La Corte d’appello ha ritenuto i capitoli inidonei rispetto all’obiettivo che la parte di proponeva, perche’ non era indicato chi avesse asportato tali beni, ne’ era stato precisato se essi fossero effettivamente presenti nell’immobile prima del 2001. Tale apprezzamento costituisce esercizio di un potere rimesso al giudice di merito, che, in quanto motivato sulla base di considerazioni che non rilevano errori logici o giuridici, e’ incensurabile in questa sede (Cass. n. 2149/2021; n. 27033/2018).
Il motivo, invece, e’ fondato in ordine alla mancata ammissione del capitolo n. 8, con il quale la parte intendeva provare che una certa somma era stata utilizzata dai genitori per la famiglia e per il matrimonio del fratello (OMISSIS). La Corte d’appello ha motivato il diniego, argomentando non essere “chiaro quale sia stata l’effettiva destinazione di tali somme e chi ne abbia tratto vantaggio”. A tale motivazione la ricorrente obietta fondatamente che la parte aveva chiaramente specificato sia la destinazione di tali somme (riferibili al matrimonio del fratello (OMISSIS)), sia il soggetto che ne aveva beneficiato, individuato nello stesso fratello (OMISSIS). Pertanto, la motivazione della Corte, avuto riguardo al contenuto del capitolo, trascritto nel ricorso, non e’ in effetti idonea a dare ragione del diniego. In punto di diritto si ricorda che le spese per nozze, comprese quelle di festeggiamento, non sono a priori esclusi da collazione dall’articolo 742 c.c.. La norma, infatti, esenta da collazione le spese “ordinarie” fatte per abbigliamento o per nozze.
Il motivo e’ fondato anche in relazione ai capitoli identificati ai numeri 10 e 11, che la corte ha ritenuto ininfluenti “ai fini della collazione, perche’ tendenti a provare che i “genitori avrebbero prestato e non donato del denaro al figlio (OMISSIS) per la sua attivita’ commerciale”.

 

Scioglimento della comunione ereditaria

L’argomento letterale, usato dalla corte di merito, e’ veramente debole e inidoneo a dare effettiva ragione del diniego. E’ del tutto evidente che la parte intendeva dimostrare una consegna di denaro, operata dal genitore a beneficio del coerede, di cui occorreva tenere conto nella divisione. La rilevanza della prova andava valutata in rapporto al fine e non al fatto che fu usata la parola “prestito” invece di quella di “donazione”. L’errore in cui e’ incorsa la Corte d’appello risulta ancora piu’ evidente, perche’ non ci sono significative differenza fra collazione, conseguente a donazione di denaro, e imputazione di un debito di un coerede verso il defunto. La collazione del denaro da’ luogo infatti a una obbligazione pecuniaria (Cass. n. 131/1954); il modo normale della stessa collazione del denaro e’ l’imputazione. Secondo l’articolo 751 c.c., quando il denaro presente nell’asse non e’ sufficiente a soddisfare il diritto al prelevamento “omogeneo” da parte dei coeredi non donatari, e il coerede donatario non vuole conferire denaro o titoli di Stato sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote. E cio’ in perfetta conformita’ con la regola generale dei prelevamenti, i quali debbono essere omogenei solo per quanto e’ possibile (articolo 725 c.c.). Anche in questa ipotesi, come nella imputazione dei debiti, non viene meno il rigore nominalistico (Cost. n. 107/1981; n. 463/1989) e pertanto i beni, diversi dal danaro, che debbono essere prelevati dai coeredi vanno stimati secondo il loro valore monetario al tempo delle operazioni stesse di prelevamento. La disciplina salva la possibile diversa decorrenza degli interessi, stabilita dall’apertura della successione per le somme soggette a collazione (articolo 745 c.c.), e’ allora identica a quella dei debiti di uno dei coeredi verso il de cuius, che danno luogo anch’essi, ai sensi dell’articolo 725 c.c., a imputazione, per il valore nominale, nella quota del debitore e a proporzionali prelevamenti dei coeredi.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 737 e 2697 c.c. e degli articoli 112, 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.
La ricorrente si duole perche’ la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di collazione, ritenendola assorbita nella declaratoria di inammissibilita’ della prova testimoniale finalizzata a dimostrare le liberalita’ ricevute dai coeredi. Si sostiene che “da dedotta commistione operata dalla Corte d’appello di Napoli tra la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e la domanda di collazione, interessate da un’unica statuizione, (…) ha determinato sul piano processuale l’illegittima inversione dell’onere della prova a carico di (OMISSIS), con conseguente violazione del suo diritto di difesa”.
Il motivo e’ infondato. Esso e’ ispirato a una improponibile interpretazione del principio secondo cui “in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria – in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione – e’ uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parita’ di trattamento tra i vari condividenti, cosi’ da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilita’ di conseguire una quantita’ di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti” (Cass. n. 15131/2005).
Infatti, tale principio vuol dire che la collazione opera in presenza di donazioni, senza necessita’ di domanda, incombendo a colui che neghi l’operativita’ dell’istituto di fornire la prova del fatto impeditivo. Ma, appunto, il principio della insorgenza automatica dell’obbligo di collazione implica che risulti l’esistenza di donazioni. Queste debbono essere provate da chi le deduce. Insomma, si presume l’obbligo del conferimento della donazione che risulti oggettivamente o sia stata provata, non si presume invece l’esistenza della donazione solo perche’ ne sia stato chiesto il conferimento. La ricorrente intende invece il principio di giurisprudenza come se dicesse che chi chiede la collazione puo’ limitarsi a dedurre la esistenza di donazioni, spettando agli altri fornire la prova del contrario: il che, in verita’, e’ conclusione che nessuno ha mai pensato di sostenere.
In conclusione, sono accolti, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo; e’ rigettato il terzo. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo; rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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