La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 19 aprile 2019, n. 11033.

La massima estrapolata:

La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse a contrastare il ricorso.

Sentenza 19 aprile 2019, n. 11033

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7675/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall’avv. (OMISSIS) e dal Dott. (OMISSIS), presso il cui studio elett.te domiciliati in (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2/13/12 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 23/1/2012, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’estinzione del giudizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2/13/12, depositata il 23 gennaio 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza n. 86/2/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice di appello rilevava:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, relativo alla TIA per l’anno 2005, dell’importo di Euro 5.330,00, emesso dal Comune di (OMISSIS), di cui la contribuente aveva chiesto la effettivamente assoggettabili sanzioni ed interessi;
d) che la Commissione di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’;
e) che la societa’ contribuente aveva chiesto la riforma dell’impugnata decisione insistendo sulla tempestivita’ dell’impugnazione, in presenza di una sospensione dei termini per l’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
Tanto premesso, la CTR, ritenuto che il Regolamento comunale applicabile prevedeva la ripresa dei termini di proposizione del ricorso anche in presenza di un verbale di mancato accordo, aveva proceduto all’esame del merito ed accolto parzialmente il ricorso, riducendo del 500/o l’area tassabile come gia’ disposto in una analoga controversia per l’annualita’ 2001.
2. Avverso la sentenza di appello, la (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 marzo 2013, ricevuto il 13 marzo 2013, affidato a tre motivi; la contribuente non ha resistito in giudizio.
3. In prossimita’ dell’udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia e’ rituale, poiche’ formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della societa’ ricorrente e comunque dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli articoli 390 e ss c.p.c..
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’articolo 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioe’, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Vedi Cass. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015).
2. Nella specie, la rinuncia non risulta notificata, ma in assenza di costituzione della parte intimata, non vi era alcun onere di notifica o comunicazione.
3. Dalla mancata costituzione consegue anche il nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
3.1 Quanto al contributo unificato va data continuita’ al principio secondo cui: ” In tema di impugnazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilita’ o improcedibilita’ e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, e’ di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

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