Reato di truffa aggravata ai danni dello Stato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 aprile 2019, n. 15585.

La massima estrapolata:

Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato qualsiasi condotta del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare servizio secondo l’orario di ufficio prestabilito. Ai fini della configurabilità penale, infatti, non rileva il dato che si tratti di un semplice allontanamento intermedio del lavoratore, né tantomeno che il danno per l’amministrazione sia di lieve entità, in quanto la violazione dell’orario di lavoro lede il rapporto di fiducia con l’ente datore di lavoro e influisce sulla prestazione lavorativa. Se, però, la condotta contestata non è particolarmente grave, spazio alla sospensione condizionale della pena nel caso in cui il dipendente è ormai in età avanzata.

Sentenza 9 aprile 2019, n. 15585

Data udienza 8 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 28/01/2016 dalla Corte d’Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Azienda USL (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate;
uditi i difensori del (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)) e della (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)), che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/01/2016, la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 13/05/2014 dal Tribunale di Livorno, con la quale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di truffa aggravata in danno della ASL n. (OMISSIS) (ora Azienda USL (OMISSIS)), nonche’ al risarcimento dei danni subiti da quest’ultima, costituitasi parte civile.
In particolare, la Corte d’Appello ha riconosciuto le attenuanti generiche al (OMISSIS) e al (OMISSIS) (con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato), e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale alla (OMISSIS), confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla riferibilita’ al (OMISSIS) della condotta di “marcatura” dei cartellini segnatempo altrui.
Si censura l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello alla deposizione della teste (OMISSIS), secondo la quale le anomale coincidenze sugli orari di ingresso e di uscita erano riferibili non solo ai medici: si contesta, in particolare, che la teste avesse basato le sue affermazioni sul mero confronto dei cartellini. Si lamenta inoltre: il mancato apprezzamento sia di quanto emerso da un documento prodotto dalla difesa (OMISSIS) (si trattava di un tabulato da cui questi risultava presente pur essendo sospeso dal servizio), sia della sicura estraneita’ del (OMISSIS) alla timbratura del cartellino della (OMISSIS) in data 14/10/2008; la mancata risposta alle ulteriori deduzioni sul rilevante numero di dipendenti, e sul mancato diretto accertamento, durante gli appostamenti, del possesso di un cartellino altrui da parte degli indagati.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilita’ della truffa.
Si censura l’affermazione della Corte circa la retribuzione come lavoro straordinario delle ore eccedenti l’orario contrattualmente previsto, alla luce delle prove offerte al riguardo e comunque dell’assenza di accertamenti di sorta da parte dell’accusa su cui gravava l’onere della prova. Si censura altresi’ il percorso motivazionale nella parte in cui si era affermato che la contestazione di truffa riguarderebbe non gia’ condotte autonome dei singoli, ma la concertata azione di tutti i concorrenti nel rendere possibile l’apparente presenza di ciascuno di essi sul luogo di lavoro, cosicche’ il danno subito dalla ASL andrebbe anch’esso individuato come complessivo effetto della condotta concorsuale posta in essere (con conseguente irrilevanza di eventuali compensazioni dovute al lavoro svolto oltre l’orario previsto).
3. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilita’ del concorso in truffa.
Si deduce l’irrilevanza penale della condotta del (OMISSIS), in quanto le lievi discrasie rilevate erano riconducibili solo ad una articolazione dell’orario con modalita’ diverse da quelle rappresentate al datore di lavoro, sottolineandosi la ben diversa rilevanza e consistenza dei comportamenti irregolari rispetto a quelli rilevati a proposito di altra dipendente (a carico del (OMISSIS) mai erano state rappresentate lamentele circa il corretto e ordinato svolgimento dell’attivita’ lavorativa). Si deduce quindi l’insussistenza di prove in ordine allo svolgimento di attivita’ lavorativa, da parte del ricorrente, per un numero di ore inferiore a quello cui egli era tenuto, e comunque l’insussistenza di un danno per l’ente pubblico economicamente apprezzabile.
4. Ricorre per cassazione la (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilita’ della truffa. Si contesta la natura pubblica dell’attivita’ prestata nello specifico, l’assenza di una deminutio patrimonii e del conseguimento di un profitto ingiusto, nonche’ del dolo.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si contesta la possibilita’ di far riferimento alla maggiore gravita’ della condotta ascrivibile alla (OMISSIS), rilevante solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Con memoria trasmessa per posta elettronica, la difesa (OMISSIS) deduce l’intervenuta prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. E’ opportuno richiamare, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui “in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento”.(Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv: 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D’altro lato, viene in rilievo l’altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui “nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado” (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; in senso analogo, cfr. Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).
3. Esaminando le posizioni dei ricorrenti in tale condivisibile contesto interpretativo, ed iniziando da quella del (OMISSIS), deve osservarsi che il motivo di ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilita’, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia, anche quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, con quelle del primo giudice) e nella riproposizione di una diversa e piu’ favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento e’ evidentemente precluso in questa sede.
3.1. D’altra parte, il percorso motivazionale della Corte d’Appello ha diffusamente illustrato – con ampi richiami delle risultanze investigative svolte da un’agenzia privata e poi dalla P.G., a seguito delle segnalazioni ricevute da personale della ASL in ordine a reiterate assenze della infermiera (OMISSIS), che pure risultava presente dalla timbratura del cartellino.
Ad avviso della Corte territoriale, la predetta attivita’ investigativa, volta ad accertare la corrispondenza tra gli orari effettivi di entrata/uscita e le risultanze dei cartellini marcatempo, ha posto in luce una ripetuta attivita’ illecita, ascrivibile anche al medico (OMISSIS), al tecnico di radiologia (OMISSIS) e all’altro sanitario (OMISSIS) (condannato in primo grado e non appellante), dettagliatamente descritta alle pag. 16/18 della sentenza impugnata, ed eloquentemente definita dalla Corte territoriale come “un riconoscibile schema che potrebbe dirsi di mutuo soccorso, giovandosi ognuno dell’aiuto prestato dall’altro nel far risultare, evidentemente previo accordo e messa a disposizione dei relativi badge, entrate e uscite dal servizio diverse da quelle reali (posticipate le prime e anticipate le seconde rispetto a quanto fatto formalmente risultare dai rispettivi cartellini)” Tale attivita’, peraltro, vedeva in posizioni per cosi’ dire contrapposte il (OMISSIS) (che nei giorni monitorati aveva timbrato anche per il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), senza che alcuno lo avesse fatto per lui) e la (OMISSIS) (che si era nelle stesse giornate avvalsa delle timbrature del (OMISSIS) e del (OMISSIS), senza peraltro mai timbrare per altri).
Proprio la peculiarita’ dello schema criminoso emerso dalle indagini, del resto, aveva determinato una formulazione dell’accusa – la cui fondatezza e’ stata concordemente riconosciuta dai giudici di primo e di secondo grado – imperniata non su “autonome condotte ascritte ai singoli imputati, bensi’ con riguardo alla concertata azione degli stessi, quali soggetti agenti nell’ambito di un comune programma concorsuale”: un programma la cui realizzazione prevedeva “che chi prendeva servizio per primo sul posto di lavoro (e cioe’ sempre il non appellante (OMISSIS), nelle giornate interessate dai controlli) passasse il badge anche di un altro soggetto che, in ragione di tale ingannevole condotta, risultava quindi aver preso servizio in un momento antecedente a quello effettivamente riscontrato e che, a sua volta, al momento in cui sopraggiungeva, passava i badge di un altro soggetto ancora, perpetuando una situazione identica a quella appena descritta, sino a che l’ultimo compiva analoga operazione per la (OMISSIS). Meccanismo, questo, che si ripeteva con riguardo all’orario di uscita allo scopo di far risultare la permanenza in servizio oltre il momento di effettivo abbandono dello stesso” (cfr. pag. 23-24 della sentenza impugnata).
3.2. Su tali basi, la Corte d’Appello ha ritenuto provata la responsabilita’ degli imputati per il delitto di truffa, ritenendo irrilevante ogni approfondimento sia in ordine alla sussistenza o meno di contraccolpi negativi sulla funzionalita’ del servizio svolto dal (OMISSIS) sia alla specifica quantificazione del danno, ritenuto comunque “apprezzabile”: valorizzando, a tale ultimo proposito, il fatto che la condotta concorsuale ripetutamente posta in essere dagli imputati aveva consentito la corresponsione integrale degli emolumenti a soggetti che, in realta’, avevano prestato la propria attivita’ lavorativa per un tempo inferiore a quello contrattualmente previsto.
Le valutazioni della Corte d’Appello appaiono immuni da censure, avuto riguardo all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimita’, che si condivide e qui si intende ribadire, secondo cui “integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare servizio secondo l’orario d’ufficio, dal momento che, essendo l’orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell’amministrazione, la sua violazione determina di per se’ un danno per quest’ultima” (Sez. 2, n. 34773 del 17/06/2016, Ladisi, Rv. 267855, relativa ad una fattispecie relativa ad un medico assegnato al servizio di guardia medica, il quale poneva in essere prolungati ritardi, assenze ed allontanamenti dal luogo di lavoro, mediante apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non veritieri).
Nella medesima prospettiva, si e’ ancor piu’ di recente chiarito che, in presenza di artifici e raggiri consistiti nel timbrare il cartellino per poi allontanarsi durante l’orario di servizio, nessun rilievo puo’ attribuirsi al fatto che l’agente, in altre occasioni, abbia mostrato la propria disponibilita’ lavorativa anche oltre l’orario, perche’ egli avrebbe dovuto segnalare il proprio allontanamento: “infatti l’omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi e’ tenuto alla retribuzione, sulla quantita’ e qualita’ della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile, dando luogo appunto al reato di truffa” (Sez. 2, n. 9900 del 21/02/2018, Valenti). Tale recente pronuncia – cui si rimanda anche per ulteriori richiami giurisprudenziali – ha tra l’altro inteso valorizzare, per un verso, il rilievo che deve essere attribuito alla condotta del dipendente anche quanto agli obblighi di uniformarsi ai principi di correttezza nella fase esecutiva del contratto, con ogni conseguenza in ordine al dovere di segnalare fedelmente non soltanto l’orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi.
Per altro verso, la sentenza qui da ultimo richiamata ha ribadito che l’indebita percezione di somme anche non particolarmente rilevanti, in difetto della prestazione lavorativa, “costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non e’ sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio”. Nello stesso senso, altra recente decisione relativa ad analoga fattispecie ha posto in rilievo che la condotta “realizza oggettivamente una seria lesione del rapporto fiduciario tra le parti; per quanto il profitto della singola occasione (il singolo ingresso giornaliero fraudolentemente ritardato, l’uscita non timbrata perche’ non autorizzata, il successivo rientro non timbrato, la definitiva uscita timbrata, con autocertificazione – in taluni casi – della presenza continuativa in servizio) sia minimo, e’ evidente come il vantaggio ed il danno complessivo siano conseguenza di una reiterazione di condotte come e’ risultato evidente nel dato periodo di indagine” (Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Baraba, non massimata sul punto).
4. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento all’impugnazione della (OMISSIS).
4.1. Manifestamente infondato e’ infatti il primo motivo, con cui la ricorrente ha contestato la configurabilita’ della truffa nella condotta a lei ascritta.
Al riguardo, puo’ da un lato farsi integrale rinvio a quanto esposto, nei precedenti paragrafi, in ordine agli accertamenti della Polizia Giudiziaria e alla correttezza della qualificazione giuridica della condotta concordemente operata dai giudici di merito.
D’altro lato, deve qui essere evidenziato che proprio la condotta della (OMISSIS) – e’ stata oggetto di un’accurata quanto analitica ricostruzione da parte della Corte territoriale (cfr. pagg. 9/16 della sentenza impugnata), dal momento che erano state le assenze ingiustificate dal posto di lavoro della ricorrente, che pur risultava presente sul piano formale (ovvero stando alle risultanze del cartellino), ad aver avviato accertamenti ed indagini interne, ed in seguito verifiche “mirate” affidate ad un’agenzia privata, prima dell’avvio dell’indagine penale. La Corte ha posto in rilievo, tra l’altro, l’inconsistenza delle spiegazioni difensive in ordine alla possibilita’ di distacchi temporanei presso reparti diversi ecc., e l’esito inequivocabile degli accertamenti svolti: basti qui richiamare, a tale ultimo riguardo, il fatto che il titolare dell’agenzia investigativa ha riferito di non aver mai visto la (OMISSIS), negli appostamenti effettuati per circa due settimane negli orari di ingresso e di uscita, e di aver successivamente appreso – in sede di confronto dei dati con la funzionaria – che la ricorrente risultava in servizio (cfr. pag. 15 della sentenza).
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha valorizzato, quali elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, l’esistenza di un precedente per reato contro il patrimonio, la consistenza degli scarti tra l’effettiva presenza della (OMISSIS) sul posto di lavoro e le risultanze dei cartellini, la prosecuzione “imperterrita” della sua condotta anche dopo che la questione era ampiamente emersa, nonche’ l’atteggiamento ritenuto improntato a “iattanza” con cui la stessa ricorrente – per sua stessa ammissione nel corso dell’esame dibattimentale – aveva affrontato i rilievi e le verifiche interne (cfr. sul punto pag. 14 della sentenza, che riporta dichiarazioni della (OMISSIS) secondo cui ella si era “rotta le scatole” delle “persecuzioni” cui era sottoposta, ed aveva percio’ deciso di non recarsi dai propri superiori quando la cercavano).
Si tratta di un percorso argomentativo tutt’altro che illogico, certamente non sindacabile nell’odierna sede di legittimita’.
4.3. Deve conclusivamente evidenziarsi che – in considerazione dell’inammissibilita’ del ricorso, e della conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale nella fase successiva alla sentenza di secondo grado – il reato ascritto alla (OMISSIS) non e’ prescritto: la decisione della Corte territoriale e’ infatti intervenuta prima del decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi previsto per il reato contestato.
5. Anche il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile.
5.1. Per cio’ che riguarda la configurabilita’ del delitto di truffa nelle condotte concorsuali accertate anche quanto al diretto coinvolgimento del ricorrente, la rilevanza in se’ della discrasia tra effettiva presenza e risultanze del cartellino, la configurabilita’ di un danno “apprezzabile” quale diretta conseguenza dello “schema di mutuo soccorso” truffaldino direttamente monitorato dagli operanti, l’irrilevanza dell’attivita’ lavorativa eventualmente svolta in momenti diversi da quelli per cui e’ causa, ecc., puo’ farsi integrale richiamo a quanto gia’ osservato nei precedenti paragrafi (cfr. supra, § 3.1. e 3.2).
5.2. Il ricorrente ha peraltro posto in discussione, con l’odierno ricorso, anche alcuni passaggi argomentativi (gia’ rilevati nella decisione di primo grado e censurati con i motivi di appello) in ordine alla stessa riferibilita’, all’odierno ricorrente, della condotta illecita accertata. Si tratta peraltro della riproposizione di censure inerenti il merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, che ha disatteso le corrispondenti doglianze in appello con argomenti privi di illogicita’ manifesta o contraddittorieta’ denunciabili in questa sede.
In particolare, quanto alla deposizione della teste (OMISSIS) (che aveva parlato di anomalie nei cartellini riferibili non solo ai medici), la Corte ha escluso che gli accertamenti riferiti dalla teste potessero in alcun modo porre in discussione la valenza accusatoria di quanto direttamente accertato dai Carabinieri, alla luce di un dato oggettivo: la (OMISSIS) era stata escussa, nel corso delle indagini, in una data appena successiva a quella in cui era stato avviato il monitoraggio da parte della P.G., sicche’ gli elementi in suo possesso – di cui aveva riferito in quella deposizione e poi in dibattimento – erano necessariamente diversi da quelli illustrati dai Carabinieri e dettagliatamente riportati, come gia’ accennato, alle pagg. 16/18 della sentenza.
Quanto al documento prodotto dalla difesa (OMISSIS), da cui risultava la presenza di quest’ultimo nonostante fosse stato sospeso dal servizio (circostanza valorizzata dal ricorrente per porre in ulteriore discussione l’affidabilita’ del sistema di rilevamento e controllo), la Corte territoriale ne ha escluso la rilevanza ai fini del decidere, sia perche’ il dato si riferiva ad un periodo di tre anni successivo a quello di interesse, sia perche’ trattavasi di documento di provenienza non chiarita e non valorizzato, in appello, dalla stessa difesa (OMISSIS).
In relazione poi agli ulteriori rilievi inerenti le concrete modalita’ di monitoraggio, essi devono ritenersi implicitamente disattesi dalla Corte territoriale laddove ha analiticamente descritto le attivita’ svolte dai Carabinieri, che, nei giorni di diretta osservazione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti della ASL, si erano appostati nelle immediate vicinanze della macchinetta marcatempo, ed erano quindi stati in grado non solo di individuare la presenza sul posto dei vari soggetti oggetto di indagine, ma anche di monitorare le attivita’ effettivamente svolte nei pressi dell’apparecchio (il passaggio del badge, ovvero un semplice “armeggiare” alla macchinetta, digitando il proprio codice, ecc.).
Sul punto, la Corte d’Appello ha anzi escluso che quanto precisato in ordine ad attivita’ diverse dal semplice passaggio del badge potessero rilevare in senso favorevole alle difese, “posto che nei casi in cui qualcuno aveva gia’ prima “smarcato” per loro, gli imputati facendo ingresso nella struttura, non potevano semplicemente salire ai piani superiori ignorando la macchinetta segnatempo, posto che, con tale comportamento, avrebbero immediatamente fatto capire l’irregolarita’ della situazione a chiunque li stesse osservando” (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).
Non puo’ infine ritenersi decisiva la mancata risposta della Corte sul rilievo difensivo in ordine alla ritenuta estraneita’ del (OMISSIS) ad una timbratura della (OMISSIS) (in una giornata anteriore all’inizio del monitoraggio da parte della P.G.), avuto riguardo alle univoche risultanze emerse dall’attivita’ investigativa dei Carabinieri, dalle quali emerge che il ricorrente ha sistematicamente beneficiato della timbratura effettuata dal (OMISSIS) prima del suo arrivo, ed ha a sua volta passato un badge, peraltro in orario coincidente con l’arrivo della (OMISSIS) (cfr. pag. 16 ss. della sentenza). Appare infatti applicabile, in tale complessivo contesto, l’indirizzo interpretativo secondo cui “in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivita’, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione” (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilita’ degli odierni ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) devono essere altresi’ condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Azienza USL (OMISSIS), spese che si liquidano in complessivi Euro 3510,00, oltre spese generali al 15%, c.p.A. e I.V.A..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Azienza USL (OMISSIS), che liquida in Euro 3510,00, oltre spese generali al 15%, c.p.A. e I.V.A..

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