Rimessione in termini e serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 ottobre 2022| n. 30514.

Rimessione in termini e serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti

In tema di presupposti per la rimessione in termini, la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle “specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale”), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, comma 2, c.p.c., laddove, in forza dei loro difetti, s’inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito.

Sentenza|18 ottobre 2022| n. 30514. Rimessione in termini e serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti

Data udienza 25 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Rimessione in termini – Serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti – Indicazioni date dalla cancelleria alle parti – Istruzioni – Fonti di affidamento qualificato – Considerazione nell’ambito del giudizio ex articolo 294, comma 2, c.p.c. – Decadenza – Ruolo determinante nella catena causale – Apprezzamento circa la non imputabilità alla parte – Giudice del merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 26064/2020, proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi da loro medesimi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1613/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il 30/6/2020, notificata il 1/7/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/5/2022 dal cons. REMO CAPONI;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D’OVIDIO Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano di conferma della sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti per tardivita’ dell’iscrizione della causa a ruolo.
2. – Il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), odierni controricorrenti in cassazione, per il pagamento di 102.886,26 Euro (oltre a interessi e spese), a titolo di compensi professionali per una serie di attivita’ professionali (convalide di sfratti e relative esecuzioni, ingiunzioni di pagamento e relative opposizioni) da loro svolte in favore della Anba e concernenti l’amministrazione di numerosi immobili da quest’ultima concessi in locazione.
3. – Il ricorso in cassazione e’ affidato a due motivi. Resistono con controricorso gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di rimessione in termini, sebbene la mancata costituzione tempestiva nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non fosse imputabile alla societa’ opponente.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 82, 83 e 125 c.p.c., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo all’avv. (OMISSIS).
2. – L’esame del primo motivo richiede di ricostruire dapprima la dinamica degli eventi. Il 21/11/2017, l’avv. (OMISSIS), difensore della (OMISSIS) s.r.l., notifico’ opposizione al decreto ingiuntivo, notificato a sua volta il 12/10/2017. Il 24/11/2017, egli deposito’ telematicamente la correlativa nota di iscrizione a ruolo e ricevette dal sistema tre comunicazioni Pec: la prima era di accettazione, la seconda era la “ricevuta di avvenuta consegna” di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 2012, mentre la terza Pec, relativa all’esito dei controlli automatici di deposito, recava l’annotazione che: “L’atto di citazione depositato non e’ presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”. Si constato’ successivamente che l’errore era stato causato dalla “firma non integra sul file: “All. – Ricorso e decreto ingiuntivo notificati.pdf.pm7. (…) In sostanza, depositando l’atto nativo digitale, anziche’ scansionare ed allegare in pdf l’allegato A (ricorso e decreto ingiuntivo), il depositante ha provocato un errore fatale” (cfr. sentenza impugnata, p. 4).
Poiche’ il difensore non ricevette la quarta Pec, relativa all’esito delle verifiche manuali, egli si reco’ in cancelleria, ove ebbe rassicurazioni sulla tempestivita’ del deposito comprovato dalla ricezione della seconda Pec, nonche’ avvertenze sul ritardo nella lavorazione delle buste telematiche secondo il loro ordine di arrivo e sulla pericolosita’ di compiere un secondo deposito telematico per il rischio di conflitto con il precedente deposito. Successivamente, in data 21/12/2017, a termine di costituzione ormai scaduto, il difensore ricevette comunicazione da parte della cancelleria che la busta telematica con l’iscrizione a ruolo dell’opposizione era risultata affetta da errore fatale. Egli si determino’ pertanto a compiere un secondo deposito telematico, accompagnato da una istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., comma 2.
Dopo aver previamente rigettato l’istanza di rimessione in termini, con sentenza del 2019 il Tribunale di Milano dichiaro’ improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, motivando nel passo saliente nei seguenti termini: “Non e’ (…) tanto in discussione l’errore, quanto la condotta successiva del difensore, che ha atteso inerte lo spirare del termine per il deposito, nonostante fosse stato allertato dal sistema in ordine all’irregolarita’ del deposito (…) di talche’ il difensore, reso edotto dell’anomalia, avrebbe potuto rimediare tempestivamente (il termine sarebbe scaduto al 1/12/2017) ai vizi del deposito, mediante nuovo deposito, effettuato invece soltanto il 21/12/2017, ovvero, alternativamente, avrebbe potuto riproporre l’opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 641 c.p.c., commi 1 e 2, se non ancora scaduto, seguita da rituale e tempestiva costituzione in giudizio”.
3. – Avverso questa motivazione, la ricorrente argomenta che: “L’errore del difensore e’ conseguenza di un messaggio errato dell’Ufficio (…). La decisione di secondo grado, laddove fa ricadere su (OMISSIS) un errore dell’ufficio e di conseguenza nega l’applicabilita’ dell’istituto della rimessione in termini, integra senz’altro una falsa applicazione dell’articolo 153 c.p.c., comma 2. (…). Aggiungasi, che un processo nel quale una parte venga indotta dal Tribunale in errore sull’efficacia di un adempimento e tale errore lo porti a una decadenza processuale tanto grave da non consentirgli di difendere nel merito le proprie pretese confligge senz’altro con precetti costituzionalmente garantiti come quelli di cui agli articoli 24 e 111 Cost. (diritto di tutela giudiziaria; diritto al giusto processo) nonche’ dell’articolo 97 Cost. (buon andamento della p.a. e responsabilita’ dei suoi funzionari)”.
4. – Il primo motivo e’ fondato per le seguenti ragioni. L’articolo 153 c.p.c., comma 2, dispone che: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo’ chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, commi 2 e 3”. A sua volta, l’articolo 294 c.p.c., comma 2, prevede che: “Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti”.
A fronte di tale disposizione, l’errore determinante del giudice d’appello e’ consistito nella violazione (sotto specie di omessa applicazione) dell’articolo 294 c.p.c., comma 2, che prevede un giudizio di verosimiglianza, in cui le allegazioni della parte richiedente la rimessione in termini vengono valutate alla stregua dell’id quod plerumque accidit, cioe’ del corso ordinario degli eventi nella situazione de qua. Ove il prudente apprezzamento del giudice lo conduca a ritenere plausibili tali dichiarazioni, egli concede la rimessione in termini, altrimenti (cioe’: “quando occorre”) ammette la prova dell’impedimento. Invece, la Corte d’appello ha indebitamente sovrapposto alle allegazioni della parte richiedente (e alla doverosa valutazione di verosimiglianza di queste ultime) proprie asserzioni di doveri di comportamento (procedere ad un nuovo deposito dell’atto; proporre una nuova opposizione a decreto ingiuntivo), ispirate ad una logica tuzioristica.
Il tuziorismo puo’ essere scelto liberamente dall’avvocato, giammai essere imposto dal giudice, tanto meno ex post come criterio di giudizio di autoresponsabilita’, ancora meno quando l’esito e’ la privazione del giudizio di merito sul diritto fatto valere in giudizio, come invece accadrebbe nel caso di specie.
5. – Nel caso di specie, il presupposto della rimessione in termini, cioe’ il concreto verificarsi della causa non imputabile di cui all’articolo 153 c.p.c., comma 2, e’ dato da due componenti, che stanno tra di loro come anelli di una catena causale: (a) il contenuto della terza Pec, relativa all’esito dei controlli automatici di deposito, ove la constatazione che “l’atto di citazione depositato non e’ presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna” e’ stata accompagnata dalla previsione che sono “necessarie verifiche da parte della cancelleria” (corsivo nostro); (b) la vigile premura dell’avvocato, che non avendo ricevuto la quarta Pec, relativa all’esito delle verifiche manuali, si e’ informato presso la cancelleria ricevendo “rassicurazioni” (cfr. indietro n. 2).
6. – Il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, sulle regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, rinvia (all’articolo 34, comma 1) a “specifiche tecniche”, stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Queste ultime (all’articolo 14, comma 7) prevedono e codificano la seguente tipologia di possibili anomalie riscontrate dal gestore dei servizi telematici all’esito dei controlli automatici (formali) sulla busta telematica: ” a) warn (warning): anomalia non bloccante: si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo); b) error: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che puo’ decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto); c) fatal: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione)”. A sua volta, tale tipologia e’ articolata in una serie di messaggi di “esito atto”, descritta a p. 80 ss., sezione 8.3. delle “Specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale” (versione 2.0.), adottate dal Ministero della Giustizia (D.G.S.I.A.) con riferimento al processo civile telematico.
La descrizione dei messaggi de qua non attribuisce allo specifico contenuto della terza Pec ricevuta nel caso di specie la qualita’ di comunicazione di errore irrimediabile (Fatal). In considerazione di cio’, la terza Pec ha generato un affidamento giustificato nel tempestivo svolgimento di verifiche da parte della cancelleria e nella comunicazione del loro esito attraverso una quarta Pec. Cio’ ha legittimato la parte depositante ad una attesa, il cui protrarsi oltre la scadenza del termine perentorio per il deposito si e’ ulteriormente basato sulle rassicurazioni ricevute in cancelleria.
7. – Pur nelle loro notevoli diversita’, dal punto di vista della rimes-sione in termini, ricevono un trattamento omogeneo – pur temperato dai riflessi delle specificita’ dei casi concreti – i due fenomeni generatori di affidamento che hanno inciso nel caso concreto; vale a dire: (a) la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (cosi’ come dettati dalle “specifiche di interfaccia”); (b) le indicazioni informali date dalla cancelleria alle parti (sono le “rassicurazioni” nelle parole della parte richiedente la rimessione in termini).
Infatti, pur nelle loro diversita’, i fenomeni sub (a) e (b) hanno una qualita’ comune, che e’ il tratto che ne giustifica la comprensione in una stessa categoria dal punto di vista della concretizzazione del presupposto della rimessione in termini (cioe’ la non imputabilita’ alla parte dell’impedimento): essi si qualificano come “istruzioni” che l’amministrazione della giustizia da’ alle parti, cosi’ come istruzioni sono quelle episodicamente previste dalla disciplina processuale (per es., l’avvertimento di cui all’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 7, o all’articolo 641 c.p.c.).
Tali istruzioni orientano la condotta delle parti. In quanto provenienti dall’amministrazione della giustizia (in senso lato), esse sono fonte di affidamento qualificato e pertanto meritevole di essere preso in considerazione nell’ambito del giudizio ex articolo 294 c.p.c., comma 2, sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilita’ alla parte nel caso concreto e’ riservato al giudice del merito.
8. – Le considerazioni svolte superano il vaglio del contraddittorio con le argomentazioni pur sagacemente svolte nel controricorso. In particolare, la valutazione di inammissibilita’ del motivo di ricorso (controricorso, p. 1 s.) trova replica indietro (n. 4); sull’incidenza del deposito dell’atto nativo digitale (controricorso, p. 2), v. n. 7. Da p. 2 in poi le argomentazioni della parte controricorrente presuppongono la validita’ delle ragioni addotte dai giudici di merito a fondamento del diniego dell’istanza di rimessione in termini, senza aggiungere nuovi argomenti che inducano a mutare il giudizio sulla loro invalidita’.
9. – In conclusione, il primo motivo di ricorso e’ accolto. In relazione a cio’, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto:
“La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle “specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale”), cosi’ come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di “istruzioni” che l’amministrazione della giustizia da’ alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex articolo 294 c.p.c., comma 2, sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilita’ alla parte nel caso concreto e’ affidato al giudice del merito”.
10. – Considerato che l’accoglimento del primo motivo di ricorso dischiude la prospettiva di uno svolgimento integrale ex novo di un giudizio nel merito delle pretese dedotte in giudizio, sussistono ragioni per pronunciare l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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