Notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30492.

Notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito

In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 164 del Cpc.

Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30492. Notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazione – Notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito o domicilio – Distinzione tra errore imputabile al notificante e errore imputabile all’ufficiale giudiziario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3146/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS); elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) s.c.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS); rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1 giugno 2022;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 2180/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27 dicembre 2018;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore Dott. Paolo Spaziani.

Notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) convenne la (OMISSIS) s.c.r.l. (di seguito anche, brevemente, ” (OMISSIS)”) dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli, proponendo opposizione al precetto notificatogli il 20 novembre 2008, con cui gli era stato intimato di pagare la somma di Euro 10.244,56, a titolo di spese poste a suo carico con le sentenze n. 28 del 2003 e n. 98 del 2008 del medesimo Tribunale.
Dedusse che aveva pagato tutte le somme di cui alle predette sentenze e che, stante il rifiuto del suo adempimento da parte di (OMISSIS), era stato costretto ad effettuare offerta reale nei suoi confronti, con deposito della somma di Euro 9.977,27 in data 22 settembre 2008, su libretto di deposito acceso presso la (OMISSIS), Agenzia n. (OMISSIS).
Chiese convalidarsi l’offerta reale e dichiararsi la nullita’ dell’atto di precetto, con condanna della precettante al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 2.
L’opposizione fu accolta dal Tribunale (il quale, peraltro, respinse la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c., comma 2, pur condannando l’opposta al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall’opponente) ma e’ stata rigettata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 dicembre 2018, sul rilievo della non congruita’ dell’offerta, la quale non avrebbe tenuto conto dei diritti e delle spese successivi alle sentenze n. 28 del 2003 e n. 98 del 2008 (per complessivi Euro 797,45), computati nel precetto ma non inclusi (se non per un piccolissimo importo: Euro 19,00) nell’offerta reale.
Avverso la sentenza della Corte barese propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sorretto da due motivi. Risponde con controricorso la (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello per tardivita’ in accoglimento della eccezione tempestivamente sollevata.
2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1208, 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione al giudizio di non congruita’ dell’offerta reale.
3. E’ fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.
E’ incontroverso tra le parti che la sentenza di primo grado era stata notificata a (OMISSIS) (parte soccombente) il 12 novembre 2013, sicche’ il termine “breve” di 30 giorni per proporre appello (articolo 325 c.p.c.) sarebbe venuto a scadere il 12 dicembre 2013.
E’ altrettanto incontroverso – e risulta altresi’ dall’intestazione della sentenza di appello – che l’atto di impugnazione doveva essere notificato all’Avv. (OMISSIS), difensore costituitosi in primo grado per la parte vittoriosa, (OMISSIS), presso il suo domicilio effettivo in (OMISSIS).
Il ricorrente deduce – ribadendo un’eccezione gia’ sollevata dinanzi al giudice di appello ma da questi rigettata – che (OMISSIS) aveva consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica il 10 dicembre 2013 ma il plico, da notificare a mezzo posta, anziche’ essere indirizzato e spedito al domicilio eletto dalla parte vittoriosa presso il suo difensore, Avv. (OMISSIS), era stato erroneamente indirizzato e spedito allo studio dell’Avv. (OMISSIS), sempre a (OMISSIS), che era – cio’ che risulta altresi’ dalla stessa intestazione della sentenza – il domiciliatario della stessa (OMISSIS).
In seguito a questo errore – deduce ancora il ricorrente – il procedimento notificatorio sarebbe ripreso solo successivamente allo spirare del termine di trenta giorni: l’atto sarebbe stato infatti consegnato dall’ufficiale giudiziario all’Avv. (OMISSIS) presso il suo Studio soltanto in data 13 dicembre 2012; l’appello, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Le circostanze dedotte dal ricorrente e poste a fondamento dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello – gia’ tempestivamente sollevata dinanzi a quel giudice e ribadita nell’odierno ricorso per cassazione – non sono state contestate (anzi, sono state ammesse) dalla societa’ controricorrente, la quale si e’ limitata ad evidenziare che l’indebita consegna dell’atto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) sarebbe avvenuta “per semplice errore dell’ufficiale giudiziario, e non del difensore della (OMISSIS)” (p. 2 del controricorso).
Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo di appello risulta che effettivamente il plico dell’Ufficio UNEP di Bari era stato spedito, in data 10 dicembre 2013, all’Avv. (OMISSIS), (OMISSIS); dai medesimi atti, poi, risulta una “relata di notifica integrativa” del 13 dicembre 2013, in cui l’ufficiale giudiziario, “preso atto dell’errore materiale dell’ufficio”, aveva dato conto di aver notificato l’atto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
4. Tutto cio’ evidenziato, l’appello si palesa effettivamente inammissibile.
Questa Corte ha statuito che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, puo’ essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullita’ per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 164 c.p.c. (Cass. Sez. U. 18/02/2009, n. 3818).
Piu’ in particolare, la giurisprudenza di questa Corte distingue a seconda che l’errore sul domicilio del difensore domiciliatario (errore che ha determinato l’esito negativo della prima notifica) sia o meno imputabile al notificante.
L’errore si considera imputabile ove sia richiesta all’ufficiale giudiziario la notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attivita’ nell’ambito della circoscrizione di assegnazione: in tal caso, ai fini dell’indicazione del luogo di consegna dell’atto, va indicato il “domicilio professionale” (R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 17) oppure la “sede dell’ufficio” (Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 68) del procuratore e il previo accertamento dell’uno o dell’altra e’ a carico del notificante e va soddisfatto con il previo riscontro presso l’albo professionale.
Se l’errore e’ imputabile al notificante, l’impugnazione potra’ ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica (Cass., Sez. 3, 20/12/2018, n. 32931, non mass.).
Nella fattispecie in esame, il difensore dell’appellato, Avv. (OMISSIS), svolgeva la propria attivita’ nell’ambito della circoscrizione di assegnazione: pertanto, poiche’ l’appellante non ha documentato la non imputabilita’ a se’ dell’esito negativo della prima notifica (Cass., Sez. 3, 17/12/2015, n. 25339) e poiche’ la rinnovata notifica e’ intervenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, a quest’ultima non puo’ attribuirsi rilievo ai fini della tempestivita’ dell’appello, mentre la prima, afflitta da errore imputabile al notificante, deve ritenersi inesistente (Cass., Sez. 3, 20/12/2018, n. 32931, cit.).
Inoltre, a prescindere dall’imputabilita’ dell’errore, ove pure l’esito negativo della notifica presso il procuratore costituito (da effettuarsi, nel caso di specie, nel domicilio effettivo, in quanto esercente l’ufficio nel circondario di assegnazione) fosse imputabile a caso fortuito o forza maggiore (vale a dire, ad un fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il notificante non ha dedotto che per riattivare e concludere, anche dopo il decorso dei relativi termini, il procedimento notificatorio, ancora in fase perfezionativa, avesse presentato istanza al giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione potesse comportare la nullita’ per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 164 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 17/12/2015, n. 25339, cit.).
Deve pertanto concludersi che l’appello proposto da (OMISSIS) s.c.r.l. era inammissibile, in applicazione del principio, recentemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non e’ data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilita’ di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinche’ la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso (Cass. 04/01/2022, n. 115).
5. Il rilievo dell’inammissibilita’ dell’appello induce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, venendo in considerazione una fattispecie in cui il processo non poteva essere proseguito dopo la sentenza di primo grado (la quale deve, quindi, ritenersi passata in giudicato) per avvenuta decorrenza del termine per proporre appello.
6. Le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico di (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’appello non poteva essere proposto.
Condanna (OMISSIS) s.c.r.l. in liquidazione a rimborsare a (OMISSIS) le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimita’, che liquida, per il primo, in Euro 3.700,00, oltre esborsi pari ad Euro 300,00 e, per il secondo, in Euro 2.900,00, oltre esborsi pari ad Euro 200,00, nonche’ oltre, per entrambi, alle spese generali forfetarie e agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *