Le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30538.

Le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete

In tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete (come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile e la distribuzione di elettricità) il fondo dominante non è il fondo dell’utente servito dal gas, bensì l’impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale), donde l’affermazione che nell’azione negatoria la legittimazione passiva spetta all’ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato

Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30538. Le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù d’uso a tempo indeterminato – Enel – Cabina elettrica – Azione negatoria – Legittimazione passiva dell’ente erogatore del servizio e non del proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato – Incensurabilità della qualificazione giuridica attribuita dal giudice di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15442-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., oggi (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3251/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete

PREMESSO

CHE:
1. (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio (OMISSIS) s.p.a., deducendo che in data 8-10-1969 (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) aveva concesso ad (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) il diritto d’uso di un immobile sito in Portico di Romagna quale cabina elettrica di derivazione e che le parti avevano conferito al contratto durata a tempo indeterminato; tuttavia, al contratto era applicabile l’articolo 1021 c.c. e quindi il medesimo aveva pertanto perso efficacia l’8-101999; concludeva l’attrice chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto il contratto in data 8-10-1999 e, per l’effetto, di condannare la convenuta a riconsegnare il bene. (OMISSIS) si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice amministrativo e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con sentenza n. 443/2018 il Tribunale di Forli’ rigettava le domande.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), cui resisteva (OMISSIS) (ora (OMISSIS) s.p.a.). La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 3521 del 18 dicembre 2020, ha rigettato il gravame. Ritenuta ormai preclusa la questione circa il difetto di giurisdizione del giudice civile, la Corte esaminava la censura dell’appellante secondo cui il nome con cui le parti avevano qualificato il contratto non era vincolante, posto che nel contratto di servitu’ vi sono necessariamente due immobili, il fondo servente e il fondo dominante, e che il contratto di servitu’ non comporta un diritto di godimento esclusivo del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante, ma solo il diritto di servirsene per un’attivita’ specifica; poiche’ il contratto oggetto di causa non conteneva alcun riferimento alla volonta’ di costituire una servitu’ ne’ ad un ipotetico fondo dominante, ma aveva ad oggetto la concessione, dietro corrispettivo, del diritto di godimento esclusivo di un immobile a favore di una persona giuridica, doveva propendersi per la qualificazione come diritto di uso, la cui durata e’ necessariamente quella massima di trent’anni.

 

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La censura era pero’ rigettata, ritenendo i giudici di appello di dare prevalenza alle espressioni letterali utilizzate dalle parti: in particolare, l’articolo 2 del contratto discorre di una servitu’ a tempo indeterminato, correlata alle esigenze della convenuta, in ragione della distribuzione dell’energia elettrica anche in favore di altri utenti diversi dall’attrice, prevedendo all’articolo 3 un indennizzo una tantum; l’articolo 8 poi precisava che “nella cabina e dalla cabina entreranno e usciranno le linee elettriche aeree e in cavo, a media e bassa tensione per l’esercizio della stessa, con il diritto della convenuta ad attraversare con linee aeree o con cavi sotterranei l’area cortiliva per l’allacciamento e la distribuzione dalla cabina stessa”. Ad avviso della Corte d’appello era stata costituita convenzionalmente una servitu’ di elettrodotto, servitu’ che non e’ caratterizzata dalla relazione tra due fondi, in quanto il titolare di essa non e’ il proprietario di un fondo bensi’ il fornitore dell’energia, ben potendo le parti anche in via convenzionale dare vita alla servitu’ di elettrodotto, il cui contenuto e’ configurato come paradigma normale dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 119; d’altronde le stesse sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 2768/1963 hanno affermato che la servitu’ di elettrodotto puo’ ricondursi ad una pluralita’ di fonti costitutive nel senso che puo’ tanto essere posta in essere dalla volonta’ degli interessati, indipendentemente dal concorso dei requisiti di legge per la imposizione della servitu’ coattiva e con una disciplina accentrata, quindi, esclusivamente nella legge del contratto, quanto essere determinata da una autorizzazione amministrativa; ne deriva – hanno concluso i giudici di secondo grado – che tale servitu’ puo’ nascere a seguito della stipulazione di uno speciale atto convenzionale ovvero, in caso di dissenso, da una sentenza costitutiva o infine essere imposta a seguito di procedimento di espropriazione per pubblica utilita’ senza trasferimento all’utente della proprieta’ dei beni gravati; trattandosi di servitu’ non poteva avere quindi seguito la richiesta di rilascio avanzata dall’attrice.
3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS) s.p.a..
(OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.
Memoria e’ stata depositata sia dalla ricorrente che dalla
controricorrente.

 

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CONSIDERATO

CHE:
I. Il ricorso e’ basato su quattro motivi.
1. Il primo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1021 e ss. c.c. e alla falsa applicazione degli articoli 1027 e ss. c.c., in materia di contratto d’uso e servitu’ prediali, e conseguente violazione tanto del combinato disposto di cui all’articolo 979 c.c., comma 2 e articolo 1026 c.c., in materia di durata massima del contratto d’uso costituito a favore di una persona giuridica, quanto dell’articolo 1419, comma 2, in materia di sostituzione automatica di singole clausole contrarie a norme imperative di legge. Si sostiene che il giudice di appello si e’ arrestato alla denominazione utilizzata dalle parti, senza acclarare la reale natura del rapporto posto in essere. In realta’ deve intendersi che le parti abbiano dato vita ad un diritto d’uso, difettando i caratteri tipici della servitu’. L’interesse in concreto perseguito dalle parti era quello di concedere ad (OMISSIS) il diritto di “servirsi della cabina elettrica per le esigenze dell’esercizio e della distribuzione dell’energia elettrica”, e tale diritto va qualificato come un diritto di godimento esclusivo in capo ad (OMISSIS), che esclude ogni diversa possibilita’ di uso del bene. Andavano prese poi in esame le caratteristiche del bene, che e’ un immobile, con tre distinte porte di accesso, composto da due elementi in muratura di diversa altezza, nel quale entrano e dal quale escono i cavi elettrici e all’interno del quale sono presenti sofisticati macchinari, trasformatori e quadri elettrici funzionali a servire energia alle proprieta’ limitrofe. Deve quindi propendersi per la qualificazione del diritto come diritto d’uso, essendo erroneo il riferimento alla servitu’, stante l’assenza della dualita’ di fondi interessati e l’incompatibilita’ con la servitu’ di un godimento esclusivo.
3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in relazione all’articolo 111 Cost., articoli 115 e 116 c.p.c., il fatto che la sentenza abbia gravemente travisato e disatteso il dato letterale di cui al contratto dedotto in giudizio e l’evidenza fotografica di cui all’istantanea in atti. Entrambi tali elementi deponevano per la diversa qualificazione del contratto come volto a creare un diritto d’uso a favore della convenuta.
4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di prendere in esame un fatto decisivo del giudizio, gia’ oggetto di discussione tra le parti, senza in alcun modo motivare in merito, in quanto la Corte non si e’ soffermata a motivare nemmeno le ragioni per le quali non debba essere qualificato come contratto d’uso, omettendo di prendere posizione su di un punto di centrale importanza della controversia.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

 

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Come riportato in ricorso, il contratto oggetto di causa, all’articolo 1 prevede che “la parte concedente, cui spetta ed appartiene l’immobile infradicendo, per se’, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede la servitu’ d’uso a favore dell'(OMISSIS), che accetta, di un locale posto nello stabile sito in Comune di Portico di Romagna, S.S. n. 67, distinto al catasto di tale Comune al foglio 26 col mappale n. 16”. Il successivo articolo 2 recita che “la servitu’ e’ a tempo indeterminato e perdurera’ sino a quando l'(OMISSIS), suoi successori od aventi causa, a loro insindacabile giudizio riterranno necessario servirsi della cabina elettrica per le esigenze dell’esercizio e della distribuzione dell’energia elettrica al fabbricato indicato in premessa e a tutti quegli altri eventuali utenti sia pubblici che privati, i quali ad esclusivo giudizio dell'(OMISSIS) potranno essere alimentati dalla cabina elettrica in oggetto”. L’articolo 3 del contratto riconosce, poi, al concedente un indennizzo una tantum e l’articolo 8 prevede che “nella cabina e dalla cabina entreranno e usciranno le linee elettriche aeree e in cavo, a media e bassa tensione per l’esercizio della stessa (..); in particolare, l'(OMISSIS) avra’ diritto di attraversare con linee aeree o con cavi sotterranei l’area cortiliva per l’allacciamento e la distribuzione dalla cabina stessa”.
Assume parte ricorrente che anche avuto riguardo alla configurazione del bene, che e’ un immobile al cui interno risulta collocata la cabina di trasformazione con i relativi macchinari, debba ritenersi recessiva la indicazione formale della servitu’ e che debba invece propendersi per la qualificazione in termini di diritto d’uso, con quanto ne consegue in tema di durata massima legale.
Ritiene invece il Collegio che le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di merito, con motivazione adeguata che si sottrae alle critiche di nullita’ mosse in ricorso, siano incensurabili quanto alla corretta interpretazione del contratto oggetto di causa.
Effettivamente occorre ribadire che, a differenza dell’attivita’ di interpretazione del contratto, che e’ diretta alla ricerca della comune volonta’ dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attivita’ di qualificazione giuridica e’ finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, e’ suscettibile di verifica in sede di legittimita’ non solo per cio’ che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (cosi’ da ultimo Cass. n. 15603/2021 e Cass. n. 9996/2019), non senza pero’ ribadire che l’interpretazione del contratto puo’ essere sindacata in sede di legittimita’ solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non puo’ dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. ex multis Cass. n. 11254/2018 e Cass. n. 27136/2017).
Deve pero’ reputarsi che le critiche di parte ricorrente – che assumono l’assoluta incompatibilita’ del diritto attribuito in contratto quanto alla collocazione della cabina nell’immobile di sua proprieta’ con la qualificazione in termini di servitu’ – non colgano nel segno e che nella sostanza la censura miri a sollecitare un diverso approdo ermeneutico, senza che pero’ si palesi idonea a dimostrare l’assoluta implausibilita’ di quello cui e’ pervenuto il giudice di merito.

 

Le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete

In effetti nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente si palesa idoneo allo scopo che la stessa si prefigge.
Quanto alla asserita assenza di un fondo dominante, deve ribadirsi il tradizionale principio, peraltro richiamato anche dai giudici di appello e di recente ribadito da Cass. n. 18011/2021, secondo cui in tutte le servitu’ funzionali alla distribuzione di servizi a rete (come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile e la distribuzione di elettricita’) il fondo dominante non e’ il fondo dell’utente servito dal gas, bensi’ l’impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale), donde l’affermazione che nell’azione negatoria la legittimazione passiva spetta all’ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato (Cass. n. 1991/80, Cass. n. 11784/06, Cass. 1882/18, Cass. 22050/18). Tale costante orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio dal passaggio coattivo del gas, ovvero dell’energia, e’ in primo luogo l’ente erogatore, giacche’ tale ente, grazie alla costituzione della servitu’, puo’ esercitare l’attivita’ industriale o commerciale di cui e’ titolare, mentre il vantaggio degli utenti e’ solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano, nella specie, l’energia che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se e in quanto l’ente erogatore la somministri loro. Va poi richiamato il testo del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 121 che nel fornire la definizione della servitu’ di elettrodotto, specifica che la servitu’ di elettrodotto conferisce all’utente la facolta’ di collocare e usare condutture sotterranee o appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche e impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture.
La stessa ricorrente riconosce che il contratto mirava alla costituzione, in via convenzionale, e in alternativa alla costituzione coattiva giudiziale o in via espropriativa, di una servitu’ di elettrodotto che pero’ intende limitata al solo passaggio delle linee aeree e dei cavi, omettendo di considerare che, come si ricava dalla lettera della norma ora richiamata, la servitu’ non si limita solo a tali ultimi elementi, ma presuppone e comprende, in quanto elemento altrettanto essenziale al raggiungimento dell’utilita’ cui e’ funzionale la servitu’, la collocazione della cabina, senza che possa addursi il fatto che il fondo servente, per la parte interessata dalla collocazione della cabina, resti nella sostanza privo di utilizzo per il proprietario del fondo servente, essendo tale situazione comune anche all’ipotesi, pacificamente riconducibile alle modalita’ di estrinsecazione della servitu’ di elettrodotto, in cui una parte del fondo servente sia occupata da un traliccio per il passaggio delle condutture, traliccio che per l’area di sedime occupata riduce significativamente, se non annulla, le possibili utilita’ che il proprietario puo’ trarre dal proprio bene.
Gli elementi addotti dalla ricorrente per sostenere la tesi dell’incompatibilita’ appaiono quindi contraddetti sia dalla stessa descrizione normativa della servitu’ di elettrodotto, che il ricorrente intende segmentare quanto all’utilizzo della cabina, senza invece guardare all’insieme del suo esercizio, sia dalla tradizionale individuazione del fondo dominante, come operata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Peraltro, non ignora il Collegio come talvolta la questione circa la pretesa al rilascio del bene nel quale sia stata allocata una cabina di trasformazione sia stata esaminata nella giurisprudenza di questa Corte nella diversa prospettiva della natura obbligatoria del diritto (in tal senso si vedano Cass. n. 20985/2012 e Cass. n. 4879/2019, che affrontano la problematica alla luce della conclusione di un contratto di locazione, e Cass. S.U. n. 3168/2011, che ha invece fatto riferimento all’istituto del comodato), ma trattasi di considerazione che non impone di dover necessariamente inquadrare la vicenda in termini che escludano il ricorso alla figura della servitu’, ben potendo le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, regolare i propri rapporti tramite la costituzione di diritti reali parziari ovvero con l’attribuzione di un diritto personale di godimento.
Appaiono a tal fine utili le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8434/2020, ove si e’ affermato che il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facolta’ di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilita’ e il godimento dell’impianto e asportare il medesimo alla fine del rapporto, puo’ astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali, si’ che la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all’una o all’altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.
Trova quindi conferma la conclusione circa l’incensurabilita’ dell’esito cui e’ approdato il giudice di merito, che nell’esercizio del potere di interpretazione della volonta’ delle parti ha optato, in maniera non validamente attinta dai motivi in esame, alla conclusione secondo cui fosse stato riconosciuto alla convenuta un diritto reale di servitu’ quanto alla collocazione della cabina di trasformazione (sul punto si veda altresi’ Cass. n. 25195/2021, che sempre dando prevalenza alla volonta’ delle parti ha ribadito come sia possibile anche dare vita a servitu’ irregolari con l’insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, essendo quindi necessario indagare la volonta’ delle parti).
II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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