Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2754.

La massima estrapolata:

La parte che abbia presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sul presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l’intimato abbia esercitato l’opposizione ex art. 48 c.p.a. né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto anche attraverso regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. contro il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato, emesso sul presupposto – esplicito o implicito – della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegata dalla parte stessa, sul punto non soccombente.

Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2754

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21662/2017 proposto da:
COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in persona del Presidente della Repubblica pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per la cassazione del decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 14/07/2017, unitamente al parere 1770/2016 del CONSIGLIO DI STATO del 22/5/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e giurisdizione del giudice ordinario;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (OMISSIS), dirigente presso il comune di Latina, ricorreva avverso i provvedimenti con cui il Comune aveva approvato l’elenco degli ammessi alla selezione indetta il 3 dicembre 2014 per la copertura della dirigenza del servizio per la programmazione ed il bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2010, articolo 110, comma 1, nonche’ il successivo decreto del 30 dicembre del sindaco con cui l’incarico era stato attribuito al Dott. (OMISSIS), dirigente esterno,ed il decreto del 31 dicembre con cui era stata attribuita la dirigenza del servizio tributi al (OMISSIS) solo fino al 30 marzo 2015.
2. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n. 1770/2016 del 22/3/2017, si e’ pronunciato per l’accoglimento del ricorso e con Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2017, il ricorso straordinario e’ stato accolto.
Nel decreto e’ esposto che il Comune di Latina con atto dell’11/11/2014 aveva avviato la procedura d’interpello interno finalizzata all’acquisizione delle manifestazione di interesse dei dirigenti di ruolo dell’ente per l’eventuale conferimento degli incarichi di dirigente del servizio tributi e del servizio bilancio; che l’arch. (OMISSIS) aveva presentato la domanda di partecipazione; che, tuttavia, il Comune aveva interrotto la suddetta procedura, senza motivazione, per avviare la selezione per la copertura di incarico dirigenziale per il solo servizio programmazione e bilancio e con la procedura di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 110 e che tale scelta,non motivata, non era rispondente ai criteri di buon andamento, economicita’ e trasparenza che devono guidare l’azione amministrativa, cosi’ come non era comprensibile il conferimento all’arch. (OMISSIS) di un incarico di soli 3 mesi.
Nel decreto e’, altresi’, rilevata l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Ministero dell’Interno in quanto non si era in presenza di controversie in materia di rapporto di lavoro, bensi’ di questioni attinenti a procedimenti di selezione del personale.
3. Il Comune di Latina propone ricorso per Cassazione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Si e’ costituita la Presidenza della Repubblica con controricorso. (OMISSIS), (OMISSIS) ed il Ministero dell’Interno sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della Presidenza della Repubblica stante il suo difetto di legittimazione passiva dovendosi escludere che possa riconoscersi alla stessa la veste di parte,considerata la natura sostanzialmente giurisdizionale assunta dal ricorso straordinario e dunque la sua posizione di terzieta’ assimilabile a quella del giudice.
5. Il Comune di Latina denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 7, comma 8, articoli 48 e 110, in relazione all’articolo 362 c.p.c., comma 1, ed eccepisce difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Rileva che presupposto del ricorso straordinario era la giurisdizione del giudice amministrativo e che nella specie si trattava di controversia relativa a procedura selettiva Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ex articolo 110, comma 1, finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, a carattere non concorsuale e come tale devoluta in generale al giudice ordinario.
6. Il ricorso e’ inammissibile.
7. Presupposto indefettibile del procedimento promosso con ricorso straordinario e’ la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente che attiva il procedimento allega espressamente o implicitamente – l’indefettibile presupposto della sussistenza della giurisdizione amministrativa; cio’ puo’ essere contestato dalla parte intimata o contro interessata. Ed a tal fine e’ approntato il rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione promuovibile sia dalla parte che eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia dal ricorrente che, stante il dubbio insinuato dalla controparte con la sua eccezione, puo’ egli stesso prendere l’iniziativa di promuovere il regolamento preventivo di giurisdizione per risolvere la questione di giurisdizione che in quel procedimento puo’ dirsi essere controversa.
8. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato la giurisdizione del giudice amministrativo, quale presupposto per poter proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato,ed il Comune di Latina, quale parte controinteressata,ha accettato questa sede processuale non esercitando l’opposizione ex articolo 48 cod. proc. amm., ne’ contestando l’allegato presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo. Si puo’ affermare, pertanto, che ne’ il ricorrente, ne’ il Comune di Latina hanno contestato la giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato, in sede di parere, e quindi il successivo decreto presidenziale, ha validato, espressamente l’allegato presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo ritenuto dalle parti, le quali, in parte qua, non possono dirsi soccombenti’ ex articolo 329 c.p.c., comma 1.
9. Circa le conseguenze di un’ipotesi siffatta con riferimento all’ammissibilita’ del ricorso a queste Sezioni unite per questioni di giurisdizione,vanno richiamate le ampie argomentazioni svolte da questa Corte (cfr Cass. SU n. 10414/2014) nell’individuare la regola applicabile. In detta pronuncia, sottolineata la specialita’ del procedimento del ricorso straordinario, si e’ giunti alla conclusione ed alla formulazione del seguente principio di diritto:” la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l’intimato abbia esercitato l’opposizione ex articolo 48 cod. proc. amm., ne’ abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non puo’ proporre ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 8 e articolo 362 c.p.c., avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull’implicito – o esplicito – presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente”.
10. L’applicazione di tale regola porta ad escludere che il Comune di Latina, non soccombente sulla questione di giurisdizione, possa dolersene solo dopo la decisione nel merito ad essa sfavorevole.
11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a rimborsare alla Presidenza della Repubblica le spese processuali.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso,sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese processuali nei confronti della Presidenza della Repubblica liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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