Il Decreto Legge n. 185 del 2008 art. 2 bis non ha carattere interpretativo e retroattivo

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3867.

La massima estrapolata:

Il Decreto Legge n. 185 del 2008 art. 2 bis non ha carattere interpretativo e retroattivo, onde va escluso che, per il periodo precedente l’entrata in vigore della nuova disposizione, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell’usura presunta, mentre occorrerà svolgere una doppia comparazione, l’una con riguardo al tasso soglia usurario e l’altra alla commissione di massimo scoperto, oggetto di una rilevazione separata.

Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3867

Data udienza 28 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21287/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 188/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 06/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2018 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza del 6 marzo 2013 ha riliquidato le spese di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto, confermando per ogni altro profilo la decisione del Tribunale di Teramo del 29 dicembre 2006, la quale aveva dichiarato la nullita’ della clausola di capitalizzazione degli interessi, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti fideiussori al pagamento di una minor somma in favore della (OMISSIS) s.p.a..
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) e’ infondato il motivo di appello relativo al calcolo degli interessi con capitalizzazione annuale, dal momento che il tribunale, come prima il c.t.u., hanno escluso qualsiasi capitalizzazione; b) nel valutare il dedotto superamento del tasso soglia usurario, correttamente il tribunale ha escluso dal computo quanto dovuto per commissione di massimo scoperto, avendo il Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, al riguardo un valore innovativo; c) e’ corretta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, posto che il tribunale ha disatteso la domanda con riguardo al preteso superamento del tasso soglia, mentre ha accolto la doglianza con riguardo ai compensi per alcuni atti avversari, tardivamente depositati.
Avverso questa sentenza propongono ricorso i soccombenti, affidato a tre motivi. Resiste la banca intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato la memoria.
Dopo un rinvio – in attesa della pronuncia a Sezioni unite su tema implicato nella decisione – la causa e’ stata rimessa all’adunanza camerale del 28 novembre 2018; la banca ha depositato una ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso propongono avverso la sentenza impugnata censure che possono essere come di seguito riassunte:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la c.t.u. avesse espunto ogni capitalizzazione, invece considerata con periodicita’ annuale;
2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1815 c.c., L. n. 108 del 1996, articoli 1 e 2, L. n. 2 del 2009, articolo 2-bis, per avere la sentenza impugnata ritenuto di non considerare la c.m.s. al fine di determinare il superamento oppur no del c.d. tasso soglia usurario;
3) violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata vagliato il motivo di appello contenente censura alla liquidazione delle spese, operata dal tribunale lasciando a carico dei ricorrenti le medesime nella misura dei quattro quinti dell’intero.
2. – Il primo motivo e’ manifestamente inammissibile, posto che, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuita’, il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, e’ inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui e’ esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 17 maggio 2012, n. 7772).
3. – Il secondo motivo e’ infondato.
La questione della computabilita’ delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura, di cui all’articolo 644 c.p., comma 3, primo periodo, e’ stata ora affrontata dalla Cassazione a sezioni unite (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la quale ha enunciato un principio di diritto, cosi’ massimato: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della predetta L. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” calcolata aumentando della meta’ la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In sostanza, il principio di diritto cosi’ affermato e’ nel senso che il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2-bis non ha carattere interpretativo e retroattivo, onde va escluso che, per il periodo precedente l’entrata in vigore della nuova disposizione, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell’usura presunta, mentre occorrera’ svolgere una doppia comparazione, l’una con riguardo al tasso soglia usurario e l’altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque e’ oggetto di una rilevazione separata.
Il motivo, che pretende la riconduzione della commissione di massimo scoperto entro il tasso soglia stabilito per il periodo anteriore al 2009, e’ dunque infondato.
4. – Il terzo motivo e’ infondato, perche’ non sussiste l’omessa pronuncia denunciata, avendo la corte del merito risposto sul punto, come si ricava dalla sintesi della motivazione, sopra riportata nello svolgimento del processo, al punto c).
5. – Le spese vengono compensate per essere stata la questione incerta al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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