Ricorso per cassazione proposto da persona giuridica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 settembre 2021| n. 25794.

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell’ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell’ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.

Ordinanza|22 settembre 2021| n. 25794. Ricorso per cassazione proposto da persona giuridica

Data udienza 15 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Iva – Cartella di pagamento – Controllo automatizzato – Notifica tempestiva nei confronti di uno dei condebitori – Inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri coobbligati in solido – Impedisce che si produca la decadenza nei loro confronti ex art. 25 dpr 602/1973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20869/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, che ha incorporato per fusione (OMISSIS) SPA.
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 47, n. 888/47/2014, pronunciata il 17/01/2014, depositata il 31/01/2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre
2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

Ricorso per cassazione proposto da persona giuridica

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) Spa (in seguito ” (OMISSIS)”) impugno’ la cartella esattoriale (notificata il 02/07/2009) relativa (tra l’altro e per quanto rileva in questo giudizio) a crediti IVA (per Euro 1.700.066,96), per l’annualita’ 1998, emessa a seguito di controllo automatizzato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54-bis, della dichiarazione IVA 1999; dedusse di essere (in qualita’ di societa’ neocostituita) beneficiaria della scissione (avvenuta nel 1999), della debitrice (principale) (OMISSIS) Spa, insieme con (OMISSIS) Spa (in seguito “(OMISSIS)”), anch’essa neocostituita, alla quale, nella veste di coobbligata in solido (ex articolo 2506 quater c.c., articolo 173 t.u.i.r.), la medesima cartella era stata notificata in data 07/04/2003; conclusivamente, oltre a fare valere vizi propri della cartella, eccepi’ la decadenza del Concessionario dal termine per la riscossione, maturato in data (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25;
2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse la domanda, in relazione al detto credito IVA, con sentenza (n. 566/06/2011) confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale, con la pronuncia riportata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione, testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza) sulla base delle seguenti considerazioni: “La notifica effettuata alla ricorrente in data 2 luglio 2009, e’ avvenuta gia’ maturata la decadenza in danno dell’erario nei confronti di ciascun dei contribuenti, parte del contratto di scissione, in ragione del carattere solidale dell’obbligazione. Invero, per le dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 (…) la notifica della cartella andava effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, cioe’, nella specie, in data 31 dicembre 2002”. In particolare, secondo la C.T.R. tale era il termine decadenziale di notifica della cartella risultante dall’applicazione del Decreto Legge n. 106 del 2005, che ha dettato la disciplina transitoria dei termini di notifica delle cartelle, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 2005, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica, da parte del Concessionario, delle cartelle di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis;
3. (OMISSIS) ricorre con un motivo, illustrato con una memoria; e’ stata depositata (in data 08/03/2021) requisitoria scritta del P.G. De Augustinis U., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
4. il Fallimento (OMISSIS) Spa ha depositato atto di costituzione, datato 29/01/2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 370 c.p.c., comma 1, nonche’ una memoria, in data 23/02/2021, nella quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione di (OMISSIS) per difetto di rappresentanza processuale e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso;
5. questa Corte (in diversa composizione), nell’adunanza camerale del 24/03/2021, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando alla Curatela il termine di 60 giorni (dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria) per notificare alla ricorrente la memoria sopra indicata (cfr. p. 4.) con i documenti ad essa allegati, attinenti (tra l’altro) all’intervento in giudizio della Curatela. Quest’ultima ha notificato alla ricorrente tramite PEC (datata 29/04/2021) la memoria e i documenti ad essa allegati;
6. dopodiche’, la Curatela ed (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c., per questa adunanza camerale;
infine, la Curatela ha depositato un’ultima nota difensiva denominata “Memoria di replica all’avversa memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c.”.

 

Ricorso per cassazione proposto da persona giuridica

CONSIDERATO

che:
(i) preliminarmente, si rileva che, come ha bene eccepito la ricorrente nella memoria da ultimo depositata, e’ inammissibile l’intervento in giudizio della Curatela, che si e’ costituita tardivamente, in luogo dell’intimata societa’ contribuente, al solo fine di partecipare all’udienza. Infatti, la legittimita’ di un simile intervento tardivo e’ negata dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da Cass. 21/10/1995, n. 10989, fino a Cass. 12/02/2021, n. 3630), che il Collegio condivide, per la quale “Nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. e segg., sicche’ il fallimento di una delle parti non ne determina l’interruzione. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non e’ legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacita’ di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’articolo 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).”;
(ii) in secondo luogo, e’ necessario chiarire che il deposito del ricorso con unita la procura speciale al difensore di (OMISSIS) esclude che esso sia improcedibile. Passando, quindi, all’esame della questione, rilevabile d’ufficio, circa la sussistenza o meno della rappresentanza processuale in capo al responsabile dell’ufficio contenzioso che, su delega del legale rappresentante di (OMISSIS), ha conferito la procura alle liti al difensore dell’ente, si rileva che la ricorrente, nelle more di questo giudizio di legittimita’, ha depositato la procura notarile, menzionata nel ricorso per cassazione, rilasciata in favore della Dott.ssa Binetti Clementina, che conferisce al detto funzionario il potere di rappresentare la societa’ in giudizio, dinanzi a qualsiasi autorita’ giudiziaria, compresa questa Corte di cassazione. E cio’ appare sufficiente ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, come e’ gia’ stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’ (cosi’ Cass. 15/02/2002, n. 7062), secondo cui “Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalita’ della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non e’ sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell’ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.”;

 

Ricorso per cassazione proposto da persona giuridica

1. con l’unico motivo di ricorso (“I. Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, e agli articoli 1310 e 2966 c.c., e falsa applicazione di legge ex articolo 360, n. 3, in relazione al Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5 bis, lettera c)”), (OMISSIS) da un lato censura la sentenza impugnata rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., la notifica della cartella di pagamento alla coobbligata “(OMISSIS)”, eseguita nel 2003, era sufficiente ad evitare la decadenza anche nei confronti della coobbligata ” (OMISSIS)”; dall’altra, assume che, trattandosi di debiti IVA, per l’anno d’imposta 1998, per i quali la dichiarazione era stata presentata nel 1999, la prima notifica della cartella, avvenuta nel 2003, era tempestiva sia perche’, al momento della notifica, l’articolo 25, cit., non prevedeva alcun termine di decadenza, sia in relazione alla disciplina sopravvenuta. Infatti, il Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5, lettera c), che ha novellato l’articolo 25, prevede che, per le dichiarazioni presentate negli anni fino al 31 dicembre 2001, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento e’ quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e’ stata presentata, sicche’, in sostanza, non e’ dato comprendere (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione) “(d)a dove la sentenza abbia ricavato il diverso termine triennale”;
il motivo e’ fondato;
1.1. costituisce ius receptum, al quale il Collegio aderisce, il principio per il quale, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, (Cass. 14/12/2018, n. 32462, in continuita’ con Cass. 1/02/2018, n. 2545; 25/05/2017, n. 13249; 27/01/2016, n. 1463; 10/12/2014, n. 25993; 21/12/2007, n. 27005; 14/06/1995, n. 6729);
sicche’ erra la Commissione regionale la’ dove, discostandosi da tale regula iuris, statuisce che la notifica della cartella alla contribuente, in data 02/07/2009, e’ avvenuta tardivamente, allorche’ era gia’ maturata la decadenza dell’erario nei confronti della debitrice;
1.2. identica sorte incontra l’altra autonoma ratio decidendi della C.T.R., secondo cui era comunque tardiva anche la prima notifica della cartella, quella alla coobbligata “(OMISSIS)” (l’altra societa’ beneficiaria della scissione) datata (OMISSIS), essendo maturata la decadenza in data (OMISSIS), decorso il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (del 1999);

 

Ricorso per cassazione proposto da persona giuridica

il dictum della sentenza d’appello, infatti, collide con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 05/12/2012, n. 16990; nello stesso senso, ex aliis, Cass. 19/09/2012, n. 15786; 09/07/2014, n. 15661; 04/04/2018, n. 8321, e, in materia di riscossione delle imposte dirette, Cass. 26/02/2019, n. 5565) – cui va data continuita’, in assenza di ragioni per discostarsene – per la quale “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2005 di declaratoria d’incostituzionalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25 -, che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’articolo 5 ter, il Decreto Legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, articolo 36, sostituendo il comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter.”;
1.3. in conclusione, rispetto a questo secondo nodo giuridico, trattandosi pacificamente di dichiarazione IVA presentata nel 1999, per l’anno di imposta 1998, la cartella di pagamento poteva essere notificata fino al 31 dicembre 2004, ragion per cui, essendo altresi’ pacifico che la prima notifica della cartella (idonea, come suaccennato, a impedire la decadenza del credito erariale anche nei confronti della contribuente) risale al 07/04/2003, contrariamente al decisum qui impugnato, non si e’ verificata alcuna decadenza;
2. ne consegue che, accolto il motivo di ricorso, la sentenza e’ cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il nuovo esame della controversia al lume dei precedenti principi di diritto, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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