Espropriazione ed il diritto al compenso per il collegio peritale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 settembre 2021| n. 25667.

Espropriazione ed il diritto al compenso per il collegio peritale.

In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l’attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta “ad substantiam”, trovando titolo direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell’atto di nomina (da parte dell’autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell’espletamento dell’incarico.

Ordinanza|22 settembre 2021| n. 25667. Espropriazione ed il diritto al compenso per il collegio peritale

Data udienza 4 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Stima – Collegio peritale – Compenso – Prova – Contratto – Nullità rilevabile d’ufficio – Fattispecie – Diritto derivante dalla legge – Atto di nomina – Procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio – Nomina periti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12233-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di MATERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 122/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Espropriazione ed il diritto al compenso per il collegio peritale

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:
rilevato che:
con sentenza del 25/2/2020 la Corte di appello di Potenza ha accolto l’appello proposto dal Comune di Matera e ha riformato integralmente la sentenza n. 136 del 2014 del Tribunale di Matera, revocando il decreto ingiuntivo opposto, richiesto da (OMISSIS) nei confronti del Comune e condannando il Dott. (OMISSIS) alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio;
il Dott. (OMISSIS) aveva agito in via monitoria nei confronti del Comune di Matera per ottenere il pagamento del compenso (Euro 32.001,35, oltre accessori) dovutogli quale componente del collegio peritale incaricato di procedere alla relazione di stima di vari terreni inclusi nel piano di recupero urbano (OMISSIS), destinati ad essere espropriati;
il Comune si era opposto, sostenendo l’infondatezza della pretesa, non sorretta da prova scritta e chiamando in causa la (OMISSIS) s.c.a.r.l., ritenuta contrattualmente tenuta al pagamento;
il Tribunale aveva respinto l’opposizione e dichiarato improcedibile la domanda rivolta alla societa’ (OMISSIS) in presenza di clausola compromissoria convenzionale;
secondo la Corte lucana, non vi era prova scritta del credito riconosciuto in primo grado e non era stato validamente instaurato il rapporto d’opera professionale tra il Comune di Matera e ciascun membro del Collegio peritale, in assenza della necessaria forma scritta ad substantiam;
avverso la predetta sentenza del 25/2/2020, notificata il 28/2/2020, con atto notificato il 28/4/2020 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo sette motivi cosi’ rubricati;
con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2909 e 1421 c.c., in combinato disposto con gli articoli 112, 342, 345, 645, c.p.c. e l’articolo 101 c.p.c., comma 2;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 1, comma 4, articolo 21, commi 2, 3, 4, 5, 6, articolo 6, lettera a), articoli 9, 14 e articolo 27, commi 1 e 2, agli articoli 99 e 112 c.p.c., all’articolo 42 Cost., al Protocollo 1 CEDU, articolo 1, all’articolo 11 preleggi, comma 1, in combinato disposto con gli articoli 1325, 1326, 1350 c.c. e l’articolo 1418 c.c., comma 2, nonche’ il Regio Decreto n. 1440 del 1923, articoli 16 e 17, il Regio Decreto n. 827 del 1924, articoli 93 e ss., il Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, articolo 23, conv. in L. 2 aprile 1989, n. 144;
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullita’ processuale per assoluta mancanza di motivazione ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

 

Espropriazione ed il diritto al compenso per il collegio peritale

con il quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 21 e 27, in combinato disposto con gli articoli 810 e 814 c.p.c. e l’articolo 12 preleggi;
con il quinto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 21 e 27 e all’assenza di ingresso del tema in giudizio ex articoli 1175 e 1375 c.c. e la violazione del principio dell’abuso di diritto e del divieto di venire contra factum proprium;
con il sesto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 21 e 27, per violazione degli articoli 3, 42 e 117, comma 1, in relazione all’articolo 1, prot. 1 CEDU;
con il settimo motivo proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.;
al predetto ricorso ha resistito il Comune di Matera con controricorso notificato il 15/6/2020, chiedendone l’inammissibilita’ o il rigetto, mentre la (OMISSIS) non si e’ costituita;
e’ stata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
il ricorrente ha illustrato con memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.
RITENUTO
che:
il primo profilo del primo motivo di ricorso, afferente alla asserita preclusione del rilievo ex officio della nullita’ del contratto, e’ infondato perche’ il rilievo officioso della nullita’ e’ sempre possibile in appello in difetto di espressa statuizione sulla validita’ del contratto nella sentenza di primo grado, nella fattispecie non ravvisabile nel mero accertamento dell’esistenza della fonte del credito (Sez. 2, n. 15050 del 11/06/2018, Rv. 649072 – 01; Sez. 6 – 3, n. 19251 del 19/07/2018, Rv. 650242 – 01; Sez. U, n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633509 – 01);
infatti il potere di rilievo officioso della nullita’ del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validita’ ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validita’ ed efficacia, ne’ le parti ne abbiano discusso – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, percio’, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex articolo 345 c.p.c.;
in particolare, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria e’ nulla, ai sensi del Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 144 del 1989, articolo 1, comma 1, (oggi sostituito dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191) e l’invalidita’ di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa e’ rilevabile d’ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative;
da ultimo, in tal senso Sez. 6 – 1, n. 19161 del 15/09/2020, Rv. 658837 – 01, secondo la quale il giudice di appello e’ tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullita’ contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullita’ sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un’eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell’articolo 345 c.p.c., comma 2;
con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente censura l’adozione della c.d. “terza via” da parte della Corte lucana, che ha proceduto al rilievo d’ufficio della nullita’ del contratto, senza sottoporre preventivamente tale questione al contraddittorio nel rispetto dell’articolo 101 c.p.c., comma 2; il ricorrente chiede di valutare il motivo cosi’ delineato anche in relazione alle censure in punto di diritto successivamente da lui svolte e dirette a dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa in tal modo subito, per non aver potuto, se opportunamente invitato nel rispetto del canone del contraddittorio, argomentare circa il fondamento normativo della propria pretesa;

 

Espropriazione ed il diritto al compenso per il collegio peritale

secondo la giurisprudenza di questa Corte l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullita’ della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Sez. 3, n. 11308 del 12/06/2020, Rv. 658167 – 01; Sez. 2, n. 26495 del 17/10/2019, Rv. 655652 – 01; Sez. 1, n. 23325 del 27/09/2018, Rv. 650762 – 01);
l’esame del predetto profilo di censura resta pero’ assorbito alla luce del contenuto del secondo motivo di ricorso che appare evidentemente fondato; con il secondo motivo infatti il ricorrente deduce violazione di legge, segnatamente con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 21 e 27 e sottolinea il fondamento legale del proprio diritto al compenso cosi’ dimostrando la non pertinenza delle argomentazioni della sentenza impugnata relative alla necessaria forma scritta dell’accordo negoziale ad substantiam;
questa Corte, sia pur chiamata ad affrontare l’argomento per diverse ragioni e in diversa prospettiva, con l’ordinanza della Sez. 6 – 1, n. 3575 del 07/03/2012 (Rv. 622072 – 01) ha affermato che non sussiste pregiudizialita’ tra la causa di opposizione alla stima dell’indennita’ di esproprio, proposta avanti alla corte d’appello e prospettante anche la invalidita’ della perizia per illegittima composizione del collegio di tecnici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 21, in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi per la relativa nomina di uno dei componenti, e la causa instaurata, avanti al tribunale, da altro componente il collegio medesimo, al fine del pagamento del proprio compenso per la prestazione professionale pacificamente fornita; in tale occasione questa Corte ha affermato che il diritto a detto compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, a prescindere dall’eventuale dichiarazione di nullita’ della liquidazione dell’indennita’ per difetto di composizione del collegio;
in effetti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 21, delinea un procedimento di determinazione definitiva dell’indennita’ di espropriazione che coinvolge l’attivita’ dei tecnici professionisti designati per effetto di atti di nomina e senza il ricorso allo strumento contrattuale;
se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennita’ di espropriazione, infatti l’autorita’ espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennita’, del procedimento e in caso affermativo a designare un tecnico di propria fiducia; nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorita’ espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia’ designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene;
il rapporto viene cosi’ ad instaurarsi in conseguenza dell’atto di nomina e non in conseguenza della stipulazione di un contratto di opera professionale intellettuale di diritto privato;
lo stesso vale per il terzo tecnico, nominato dal presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, su istanza di chi vi abbia interesse e scelto tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene;
la stessa norma, al comma 6, prevede che le spese per la nomina dei tecnici siano liquidate dall’autorita’ espropriante, in base alle tariffe professionali, siano poste a carico del proprietario se la stima e’ inferiore alla somma determinata in via provvisoria, siano divise per meta’ tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, siano poste a carico del beneficiario dell’esproprio;
lo stesso Testo unico, articolo 27, al comma 2 prevede poi che, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorita’ espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizzi il pagamento dell’indennita’, ovvero ne ordini il deposito presso la Cassa depositi e prestiti; e’ quindi chiaro che il diritto dei tecnici componenti del collegio alla percezione del compenso non trova titolo in un accordo contrattuale ma direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell’atto di nomina da parte dell’autorita’ espropriante o del presidente del tribunale e dell’espletamento dell’incarico;
la sentenza impugnata e’ incorsa quindi nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 21 e 27;
merita quindi accoglimento il secondo motivo di ricorso;
tutti gli altri successivi motivi restano assorbiti;
la sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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