Ricorso carente sotto il profilo della specificità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2023| n. 4431.

Ricorso carente sotto il profilo della specificità

Il ricorso è carente sotto il profilo della specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. qualora il ricorrente, pur indicando plurime norme di legge di cui lamenta la violazione, tuttavia tralascia di esaminarne il rispettivo contenuto precettivo e raffrontarlo mediante specifiche argomentazioni con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata evidenziandone il contrasto con l’interpretazione che di tali disposizioni fornisce la giurisprudenza o la dottrina.

Ordinanza|13 febbraio 2023| n. 4431. Ricorso carente sotto il profilo della specificità

Data udienza 10 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Acque pubbliche – TSAP – Contenzioso – Regione Lombardia – Zone golenali di corso d’acqua – Interventi – Compatibilità ambientale – Prevenzione alluvioni e allagamenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4026/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, COMUNE DI MILANO, PROVINCIA DI COMO, PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS BRUGHIERA BRIANTEA, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO DELLE GROANE, COMUNE DI CARIMATE, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO, COMUNE DI CANTU’, MINISTERO DELLA CULTURA GIA’ MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO PROVINCE COMO LECCO MONZA-BRIANZA PAVIA, CONSORZIO DEL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA, ENTE DIRITTO PUBBLICO PARCO DELLE GROANE;
– intimati –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 183/2021, depositata il 26/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere Dr. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in nove motivi avverso la sentenza n. 183/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pubblicata il 26 ottobre 2021.
Resiste con controricorso la Regione Lombardia.
Tutti gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e 380 bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
La ricorrente ha depositato memoria.
2. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha rigettato il ricorso di (OMISSIS) volto all’annullamento del decreto emesso dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 16 aprile 2018, n. 5351, recante “pronuncia di compatibilita’ ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e della Legge Regionale n. 5 del 2010”, relativo al “progetto di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso a Cantu’, Carimate e Vertemate con Minoprio”, Proponente AIPO – Agenzia interregionale per il Po, con annessa relazione istruttoria approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale.

Ricorso carente sotto il profilo della specificità

3. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 3 §1 lettere b) e d) direttiva 2011/92/UE, articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 5, comma 1, lettera c) e d), articolo 22, comma 3, lettera c), in relazione ai §§ 3 e 6 allegato VII alla parte II, Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 2, L. n. 241 del 1990, articoli 1, 3, 6, 13 e 18, articolo 4 TUE, articolo 112 c.p.c.,articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia colto i vizi istruttori e motivazionali dedotti nella prima censura del ricorso per impugnazione del decreto oggetto di lite. L’impugnativa avrebbe dimostrato la carenza di un completo censimento da parte della VIA di tutti gli effetti del progetto compendio naturalistico-storico-culturale (OMISSIS). Si tratterebbe di una “fictio di VIA”.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione degli articolo 3 §1 lettere b) e d) direttiva 2011/92/UE, articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), articolo 5, comma 1, lettera c) e d), Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 22, comma 3, lettera c), in relazione ai §§ 3 e 6 allegato VII alla parte II, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 2, della L. n. 241 del 1990, articoli 1, 3, 6, 13 e 18, articolo 4 TUE, articolo 112 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia travisato il fatto decisivo dell’omesso vaglio, nella VIA, dei profili ambientali, paesaggistici e culturali del compendio attoreo. La sentenza impugnata errerebbe nell’assumere che in sede di VIA si era preso atto del vincolo culturale sul compendio, essendo cio’ smentito da alcuni documenti elencati nel medesimo secondo motivo.
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208, articoli 4 e 5 TUE, essendo la motivazione inesistente o meramente apparente, sempre quanto alla prima censura del provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La sentenza violerebbe la disciplina normativa sui profili da rispettare in sede di VIA.
Il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione del considerando 7 e degli articoli 4 e 5 §1 lettera d) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2 e 3 allegato IV, 4 e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 22, comma 3, lettera d), in relazione al §2 allegato VII alla parte II, 1, 3, 10 e 13 della L. n. 241 del 1990, articoli 100 e 113 Cost., articolo 112 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. Il motivo si riferisce alla seconda censura contenuta nel ricorso rivolto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, per la “oggettiva assenza di una seria componente comparativa-relazionale della VIA tra la soluzione di intervento espressa dal Progetto e le varie alternative possibili (inclusa l’opzione zero)”. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche escluderebbe immotivatamente la praticabilita’ della cosiddetta opzione zero.

Ricorso carente sotto il profilo della specificità

Il quinto motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 4 e 5 §1 lettera d) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2 e 3 allegato IV, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 4 e articolo 22, comma 3, lettera d), in relazione al §2 allegato VII alla parte II, della L. n. 241 del 1990, articoli 1, 3, 10 e 13, articolo 112 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. Si allega l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla “oggettiva inutilita’ delle opere localizzate sul compendio de quo”, al fine della “prevenzione delle esondazioni milanesi”. Le aree di laminazione golenale genererebbero, ad avviso della ricorrente, un apporto pressoche’ nullo e pertanto l’intervento non si giustificherebbe sul piano della proporzionalita’ amministrativa in rapporto al sacrificio imposto al privato.
Il sesto motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b) e d), 5 lettera c) e 7 allegato IV, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 5, comma 1, lettera c) e articolo 22, comma 3, lettera c), in relazione a §§1 lettere a), b), c) e d) e allegato VII alla parte II, articolo 112 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. Si fa qui riferimento alla terza censura dell’impugnativa rivolta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto all’analisi degli impatti ambientali nella fase di cantiere realizzativa delle opere, sempre rimarcando le carenze istruttorie della VIA.
Il settimo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione degli articolo 5 §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b) e d), 5 lettera c) e articolo 7 allegato IV, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 5, comma 1, lettera c) e articolo 22, comma 3 lettera c), in relazione al §1 lettere a), b), c) e d) e al §4 allegato VII alla parte II, articolo 112 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. Il settimo motivo si collega al sesto motivo e lamenta l’omesso esame del “fatto decisivo” costituito dalle “oggettive carenze della VIA” nell’individuare le conseguenze ambientali della fase transitoria di cantiere e nel predisporre misure preventive.
L’ottavo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 5 §1 lettera b) e articolo 8-bis §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettera b), c) e d), e articolo 7 allegato IV, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 22, comma 3, lettera c) ed e) e articolo 28, comma 1, in relazione al §5-bis allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208. L’ottavo motivo riprende la quarta censura dell’impugnativa rivolta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto alle carenze della SIA e della VIA in relazione alla descrizione delle misure da applicare nella fase successiva a quella di realizzazione, e cioe’ nella fase di esercizio delle opere.
Il nono motivo del ricorso di (OMISSIS), infine, denuncia la violazione del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 143, L. n. 1034 del 1971, articolo 21, articoli 40 e 43 c.p.a., articolo 112, articolo 132, comma 2, n. 4, articolo 276 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208, ed ancora del considerando articolo 7 e degli articoli 1 § 2 lettera g) n. IV, 5 §1 lettera f) e 8-bis § 1 lettera a) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2, 3, 4 e 5 allegato IV, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 22, comma 3, lettera c), in relazione ai §§ 2, 3 e 6 allegato VII alla parte II. La censura e’ rivolta avverso la statuizione che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte irricevibili i motivi aggiunti.
4. I primi otto motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, rivelandosi tutti accomunati da diffusi profili di inammissibilita’ e comunque non fondati.
4.1. I primi otto motivi sono carenti sotto il profilo della specificita’, di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Con essi la ricorrente denuncia il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), indicando plurime norme di legge di cui lamenta la violazione, senza tuttavia esaminarne il rispettivo contenuto precettivo e raffrontarlo mediante specifiche argomentazioni con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone il contrasto con l’interpretazione che di tali disposizioni fornisce la giurisprudenza o la dottrina (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/10/2020, n. 23745).
4.2. Non ricorre la nullita’ della sentenza impugnata, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in quanto la stessa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, come d’altro canto conferma la contestuale proposizione di molteplici denunce della violazione di norme di diritto sostanziale, le quali presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame le questioni oggetto di doglianza e le abbia risolte in modo giuridicamente non corretto.
4.3. Sono altresi’ inammissibili le reiterate censure di violazione dell’articolo 112 c.p.c. per inosservanza della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Opera al riguardo il limite stabilito dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 204 il quale conduce all’applicabilita’ del rimedio della rettificazione di cui all’articolo 517 c.p.c. 1865 (ex multis, Cass. Sezioni Unite 10 gennaio 2019, n. 488; da ultimo, Cass. Sezioni Unite 4 gennaio 2023, n. 105).
Peraltro, il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o deduzioni che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (ex multis, Cass. Sezioni Unite 18 dicembre 2001, n. 15982).
4.4. La sentenza n. 183/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche ha affermato, con riguardo al primo motivo del ricorso di (OMISSIS) volto all’annullamento del decreto emesso dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 16 aprile 2018, n. 5351, che, in sede di v.i.a., si era “preso atto della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 22 luglio 2009, n. 8/9901… con la quale e’ stato dichiarato di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico – ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, articolo 136, comma 1, lettera c) e d) e s.m.i., n. 42 parte terza, titolo I, capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela – l’Abbazia e il paesaggio agrario in Comune di Vertemate con Minoprio… e si e’ disposto che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell’allegato 2”. Secondo il TSAP “(l)a presenza nel procedimento (delle Soprintendenza archeologia, del parco (PLIS) della Brughiera Briantea e del parco regionale delle Groane) esime il provvedimento impugnato dal vizio formale di difetto di istruttoria… La circostanza che la Soprintendenza abbia limitato le proprie osservazioni al ponte di via dell’Abbazia equivale al riconoscimento implicito della compatibilita’ dell’opera rispetto agli altri parametri invocati da parte ricorrente”. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche ha evidenziato altresi’ che “tra gli allegati alla richiamata deliberazione, vi e’ quello relativo (n. 2) alle “prescrizioni d’uso e criteri di gestione degli interventi”, e, nello specifico, alla “disciplina di tutela e prescrizioni d’uso per la salvaguardia dei caratteri specifici dell’area”, nonche’ confutato che gli interventi indicati dalla ricorrente fossero “in contrasto con le prescrizioni d’uso” dettate in detto allegato n. 2.
Quanto al secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha escluso, “in ragione delle oggettive condizioni in cui versa il comune di Milano in occasione dei ricorrenti nubifragi”, la “praticabilita’ della c.d. opzione zero”. Dolendosi la ricorrente dell’omissione della valutazione di soluzioni alternative a quella approvata con il decreto impugnato, la sentenza di cui si domanda la cassazione ha dichiarato di condividere le ragioni esposte dalla Regione Lombardia, trattandosi di scelte che “ricadono nell’ambito sia della discrezionalita’ tecnica, che amministrativa”.
Sul terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sintetizzato come doglianza “della mancata indicazione degli effetti temporanei e permanenti collegati alla realizzazione dell’opera”, la decisione in esame ha stigmatizzato l’astrattezza della censura giacche’ non riferita ai “singoli interventi da realizzare, tra i quali… rientra per maggior rilevanza âEuro¹âEuro¹la realizzazione di ben 600 m di argini lungo il Seveso”, ed al rispettivo pregiudizio arrecato alla conservazione dell’ambiente circostante, stante la gia’ acclarata compatibilita’ con le “prescrizioni d’uso e i criteri di gestione degli interventi”, di cui all’allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2009. Ne’, secondo il TSAP, risultava “sufficiente affermare la natura geologica del suolo sul quale insiste l’abbazia senza offrire sudi o rilievi statistici delle conseguenze verificatesi in interventi similari”.
Neppure il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) e’ stato accolto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso che nel capitolo delle prescrizioni (§ 6.10) era stata imposta l’integrazione del piano di monitoraggio ambientale.
4.5. Si ha dunque riguardo ad una decisione pronunciata, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di cui al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 143, in relazione alla impugnazione di provvedimenti presi dall’amministrazione in tema di acque pubbliche, ovvero, in particolare, di un decreto con cui una regione ha accertato la compatibilita’ ambientale di un intervento sulle zone golenali di un corso d’acqua allo scopo di evitare alluvioni ed allagamenti.
I primi otto motivi del ricorso per cassazione di (OMISSIS), allora, fanno riferimento ai paradigmi dei nn. 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 allegando non un’erronea interpretazione ed applicazione della fattispecie astratte delle molteplici norme di diritto invocate, ne’ l’omesso esame di fatti storici âEuro¹âEuro¹decisiviâEuroºâEuroº (tali, cioe’, che se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia), quanto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, auspicando, in definitiva, un diverso apprezzamento delle complessive risultanze probatorie gia’ prese in considerazione dal TSAP. La ricorrente accusa la sentenza impugnata di non aver colto le carenze e i vizi istruttori della V.I.A. in rapporto al compendio naturalistico-storico-culturale (OMISSIS), di aver trascurato i profili ambientali, paesaggistici e culturali del medesimo compendio attoreo, nonche’ il vincolo su di esso gravante (cosi’ contrapponendosi a quanto affermato dal TSAP), di aver ignorato la praticabilita’ di alternative al progetto assentito, di non aver riscontrato la inutilita’ delle opere programmate, di aver sottovalutato gli impatti ambientali correlati alla fase di realizzazione dell’intervento e di aver ignorato le insufficienze della descrizione delle misure da applicare nella fase di esercizio.
La sostanza delle censure esposte nei primi otto motivi di ricorso critica, dunque, l’esercizio della discrezionalita’ dell’amministrazione in punto di valutazioni di compatibilita’ paesaggistica ed ambientale del progetto di realizzazione delle opere, ribadendo la ricorrente le proprie contestazioni alla logicita’, congruita’ e completezza dell’istruttoria, ovvero alla sufficienza della motivazione, gia’ disattese nel merito dal TSAP, nonche’ le proprie osservazioni sull’eventuale erroneita’ dell’apprezzamento dell’amministrazione inerente alla scelta tecnica approvata.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in dette materie contemplate nell’articolo 143, esperibile, oltre che per i vizi indicati dall’articolo 201 del citato Regio Decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, non puo’ essere tuttavia volto a conseguire una rinnovata valutazione dell’opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla regione, ne’ a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall’amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalita’ (arg. da Cass. Sez. Unite 28 dicembre 2018, n. 33656; Cass. Sez. Unite 27 ottobre 2006, n. 23070).
Invero, il controllo di legittimita’ affidato alle Sezioni Unite sulla decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in ordine a ricorso avverso provvedimento che, per effetto della sua incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, pur concorra, in concreto, a disciplinare le modalita’ di utilizzazione di quell’acqua, ove lo stesso postuli, in relazione all’entita’ ed alle caratteristiche dell’intervento progettato, una verifica delle sue conseguenze sull’ambiente e sul territorio, che ne condizioni la effettiva realizzazione o le modalita’ di gestione, non puo’ dispiegarsi come una generica verifica della sufficienza della motivazione in ordine alle quaestiones facti, ne’ comunque avere ad oggetto la discrezionalita’ che l’amministrazione esercita, anche in materia di regime delle acque pubbliche, nel rendere la valutazione di impatto ambientale, la quale non si esaurisce nemmeno in un mero giudizio tecnico, suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta caratteri di discrezionalita’ amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
5. Il nono motivo del ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha cosi’ deciso: “(i) motivi aggiunti sono in parte inammissibili (con riferimento alla motivazione postuma) perche’ questo giudice ha respinto i motivi del ricorso introduttivo sulla sola base della motivazione dell’atto impugnato; e in parte irricevibili (con riferimento alle soluzioni progettuali alternative) perche’ essi (proposti solo in data 2 ottobre 2018) ben potevano essere dedotti con il ricorso introduttivo”.
Il TSAP non ha, dunque, negato che, stante il rinvio operato dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208, nel rito davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sia consentita la proposizione di motivi aggiunti a modello di quanto stabilito per il processo amministrativo (si veda Cass. Sez. Unite 20 giugno 2017, n. 15279), ma ha affermato: a) che erano superflue le nuove ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della impugnazione proposta in relazione alla motivazione postuma fornita dall’amministrazione resistente attraverso l’ulteriore documentazione prodotta, essendo l’atto originario gia’ fornito di una argomentazione giustificativa sufficiente a sorreggerne la legittimita’ dell’essenza dispositiva e non riscontrandosi, quindi, alcuna integrazione che costituisse l’esito di una rinnovata istruttoria e di valutazioni autonome e distinte rispetto a quelle esplicitate ab initio; b) che neppure potevano ammettersi motivi aggiunti con i quali si censuravano vizi dell’atto relativamente a profili che dovevano essere affrontati gia’ nel ricorso introduttivo.
Le critiche rivolte nel nono motivo di ricorso non si correlano a tali rationes decidendi, ne’ indicano specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano, in modo da dimostrare la connessione procedimentale e funzionale tra gli atti sopravvenuti o conosciuti successivamente e le doglianze che la ricorrente intendeva cumulare alle iniziali.
6. Il ricorso va percio’ rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione Lombardia le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Non deve provvedersi in proposito per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto

 

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