In tema di correzione degli errori materiali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2023| n. 4353.

In tema di correzione degli errori materiali

In tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione).

Ordinanza|13 febbraio 2023| n. 4353. In tema di correzione degli errori materiali

Data udienza 22 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Distrazione spese processuali – Mancata pronuncia – Correzione errore materiale – Mancata pronuncia della distrazione spese processuali Provvedimento emesso d’ufficio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6775-2022 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi da se’ medesimi;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 1995/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 24/01/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA.

In tema di correzione degli errori materiali

LA CORTE RILEVA

1. – Con sentenza n. 1995/2022 queste Sezioni Unite hanno respinto il ricorso proposto dal (OMISSIS), (OMISSIS) e dell'(OMISSIS) avverso la sentenza n. 4099/2020 del Consiglio di Stato e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti Comune di Pompei, Comune di Montoro, Comune di Santa Cascone, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
2. – Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno rappresentato e difeso i nominati controricorrenti nel giudizio di legittimita’, hanno depositato un ricorso con cui hanno domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processuali in loro favore, quali antistatari.
Con memoria datata 5 novembre 2022 l’avvocato (OMISSIS) ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Non ha formalizzato alcuna rinuncia l’altro difensore degli originari controricorrenti, avvocato (OMISSIS).
3. – La domanda di correzione mantiene vitalita’ con riferimento alla posizione del difensore non rinunciante, ma non si giustifica la pronuncia di un provvedimento emendativo limitato alla sola posizione di lui.
4. – Gli istanti sopra indicati hanno inteso proporre un vero e proprio ricorso per correzione di errore materiale, come e’ dato ricavare dalla stessa intestazione dell’atto depositato, per l’appunto qualificato “ricorso”. Tale e’ la forma (pure richiesta dalla norma generale di cui all’articolo 287 c.p.c.) con cui la parte interessata puo’ attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (articolo 391 bis c.p.c., comma 1). Peraltro – cio’ e’ ben noto – in forza della modifica apportata al predetto articolo 391 bis c.p.c., comma 1, Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera l), n. 2), convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016, la correzione puo’ essere non solo domandata, ma anche “rilevata d’ufficio dalla Corte”. Come e’ evidente, tale eventualita’ non puo’ portare a confondere le due distinte modalita’ con cui il procedimento per correzione di errore materiale puo’ aver luogo. Ferma, infatti, la necessita’, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (si veda Cass. 25 novembre 2019, n. 30651 che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui articolo 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, la generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’articolo 288 c.p.c.), nell’ipotesi in cui sia depositato un ricorso per correzione di errore materiale – e non gia’ una semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso – devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 365 ss. c.p.c. (articolo 391 bis c.p.c., comma 1): talche’, ad esempio, il ricorso risulta improcedibile ove l’istante non depositi copia autentica del provvedimento da correggere, essendo richiesta l’osservanza di quanto prescritto dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, (Cass. 30 giugno 2020, n. 12983).
L’attribuzione alla Corte del potere di correggere d’ufficio la sua statuizione consente, pero’, alla stessa di provvedere nel senso indicato, sempre che sia instaurato il contraddittorio – e che ricorrano, ovviamente, le condizioni per l’intervento emendativo -, anche nei casi in cui il ricorso ex articolo 391 bis c.p.c. comma 1, sia inammissibile o improcedibile, come anche nell’ipotesi di rinuncia della parte istante. Deve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volonta’ giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, qui, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non puo’, del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacche’ il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso e’ quello che non riguarda l’individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, cosi’ da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104).
5. – Nel caso in esame, la rinuncia dell’avvocato (OMISSIS) non esclude l’interesse, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dell’omissione che affligge nel suo complesso (avendo cioe’ riguardo alla richiesta che fu formulata da entrambi i difensori) la rappresentazione della volonta’ della Corte: omissione – quella relativa alla distrazione (che qui ricorre) – a cui va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. U. 7 luglio 2010, n. 16307; piu’ di recente, cfr. Cass. Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033).

In tema di correzione degli errori materiali

6. – Cio’ detto, essendosi il contraddittorio ritualmente istaurato, puo’ procedersi alla correzione del provvedimento, che manca della
tatuizione sulla distrazione: pronuncia, questa, che risulta sia stata domandata, nel corso del definito giudizio di legittimita’, col ricorso per cassazione e ribadita nella memoria ex articolo 378 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dispone che al primo capoverso del dispositivo della propria sentenza n. 1995/2022, dopo le parole “condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in favore del Comune di Pompei, del Comune di Montoro, di Santa Cascone, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in complessivi Euro 7.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge” sia da intendere aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dei difensori antistatari dei detti controricorrenti”; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.

 

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