Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 febbraio 2023| n. 4302.

Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda

Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. In sostanza, nell’interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell’atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, accogliendo l’eccezione di novità sollevata dagli appellati, aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica e di perdita di “chance” non fosse stata espressamente formulata in primo grado; nella circostanza, infatti, osserva la decisione, dal contenuto complessivo dell’atto, e dunque al di là delle formule utilizzate, si deduce che il ricorrente aveva proposto la domanda di risarcimento della perdita di capacità lavorativa e di “chance”, in quanto tale domanda, al di là della generica richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, era ricavabile dall’insieme delle sue difese ed allegazioni, di cui nella circostanza non si era tenuto conto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 9 settembre 2008, n. 22893; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 2007, n. 14751; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2006, n. 5442).

Sentenza|13 febbraio 2023| n. 4302. Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda

Data udienza 11 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione – Giudice di merito – Condizionamento dalla formula adottata dalla parte – Esclusione – Rilevanza del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio – Provvedimento in concreto richiesto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 128/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Srl in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.c.p.A. in persona dei Procuratore Speciali, quale rappresentante e mandataria di (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2486/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2022 da CRICENTI GIUSEPPE;

Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda

Fatti di causa

1.- (OMISSIS) ha riportato danni alla persona a seguito di un incidente stradale, che lo ha visto coinvolto quale trasportato sulla vettura guidata da (OMISSIS). Egli ha citato in giudizio quest’ultimo per ottenere il risarcimento sia dei danni emergenti, che della perdita della capacita’ lavorativa: il (OMISSIS), al momento dell’incidente, era di professione radiologo.
2.-Il giudizio di primo grado ha visto come parti costituite, oltre al conducente del veicolo su cui viaggiava il danneggiato, ossia (OMISSIS), altresi’ il conducente del veicolo antagonista, ossia (OMISSIS), nonche’ la societa’ proprietaria del veicolo di costui, vale a dire la (OMISSIS) SRL, e le compagnie garanti di entrambe le vetture, rispettivamente la (OMISSIS) spa e le (OMISSIS).
Quel giudizio di primo grado si e’ concluso con una sentenza che ha ritenuto responsabili dei danni subi’ti da (OMISSIS), sia il conducente della vettura su cui viaggiava costui, vale a dire il (OMISSIS), nella misura di 1/5, sia il conducente dell’altra vettura, vale a dire (OMISSIS).
3.-Lo stesso (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentandosi dell’insufficiente riconoscimento del danno alla capacita’ lavorativa specifica e da perdita di chance, che, anche sulla scorta di una CTU, il Tribunale aveva liquidato nella misura del 5%.
Non hanno proposto appello incidentale le parti convenute, che pero’, in secondo grado, hanno eccepito la novita’ della domanda di risarcimento per la perdita della capacita’ lavorativa specifica e della chance, sostenendo che, in primo grado, quella domanda era stata formulata in modo generico, non conteneva specificamente la richiesta di risarcimento della perdita di capacita’ lavorativa specifica, ma era compresa in una formula buona ad indicare ogni tipo di danno.
La Corte di Appello di Bologna ha accolto questa eccezione, poiche’ ha ritenuto che i fatti identificativi della domanda non erano stati specificati.
3.1.- (OMISSIS) ricorre avverso tale pronuncia con quattro motivi. Hanno notificato controricorso sia le (OMISSIS), che la (OMISSIS) srl, che la (OMISSIS), subentrata a (OMISSIS). Tutte queste parti hanno illustrato le loro ragioni con successive memorie.
Il ricorso e’ stato una prima volta rinviato a nuovo ruolo, per integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), cui, il ricorso e’ stato successivamente notificato correttamente.
Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda

Ragioni della decisione

4.-Come si e’ accennato, la ratio della decisione e’ la seguente: la Corte di Appello, su eccezione delle convenute, appellate, ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno alla capacita’ lavorativa specifica e di perdita della chance non era stata espressamente formulata in primo grado in quanto, pur essendovi formalmente un riferimento alla perdita della specifica attivita’ lavorativa, quantificata in 35 mila Euro, il danneggiato non aveva indicato “nemmeno genericamente, alcuna circostanza di fatto, sulla quale basava le sue pretese” ne’ aveva allegato “alcun documento a precisare fatti a illustrazione e sostegno delle stesse; in nessuna parte dell’atto fece riferimento al dato fattuale della impossibilita’ di svolgere i turni sopra indicati e l’attivita’ libero professionale, nemmeno affermo’ che prima del sinistro svolgesse i turni e attivita’ libero professionale”.
4.1.- Prima di entrare nel merito delle censure fatte a questa ratio va respinta l’eccezione, fatta dalle controricorrenti, di inammissibilita’ del ricorso per difetto di specificita’: il ricorso descrive in modo sufficiente e comprensibile sia il fatto storico che quello processuale, nel senso che contiene gli elementi sufficienti ad identificare la vicenda da entrambi i punti di vista. Allo stesso modo, i motivi sono illustrati in modo completo, in quanto indicano il capo di sentenza impugnata, come gli stessi controricorrenti hanno avuto modo di comprendere, ed indicano altresi’ in modo intellegibile le ragioni di censura.
5.-La ratio della decisione di appello e’ contestata con quattro motivi di ricorso. Essi’ sono i seguenti.
6.-11 primo motivo censura omesso esame di documenti, e conseguentemente dei fatti che quei documenti rappresentano.
Il ricorrente fa presente che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Appello, egli ha in realta’ allegato le prove della perdita di capacita’ lavorativa, ossia ha allegato la circostanza di non poter piu’ svolgere turni di servizio che svolgeva in precedenza, oltre all’impossibilita’ di dedicarsi alla libera professione.
La Corte di Appello, assumendo che alcun fatto era stato allegato ad illustrare la domanda di risarcimento, non ha dunque preso in considerazione tali documenti, e con essi il fatto allegato.
Ed ha pure trascurato il fatto processuale di richiesta delle prove volte a dimostrare quella perdita.
Il ricorrente riporta nel contesto del motivo le parti dell’atto introduttivo, o comunque degli atti del primo grado in cui quei fatti omessi erano stati indicati. 7.-11 secondo motivo denuncia violazione degli articoli 99, 112, 183, 345 c.p.c. La tesi del ricorrente e’ che la Corte di Appello ha ritenuto non formulata in primo grado alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e capacita’ lavorativa specifica, sulla base di un criterio errato di qualificazione della domanda: ossia ritenendo che occorrano formule sacramentali per esprimere quella richiesta.
Invece e’ principio di diritto che l’interpretazione della domanda puo’ farsi esaminando il complessivo tenore dell’atto, ed altresi’ tenendo conto degli atti allegati, criterio questo del tutto disatteso dalla Corte di Appello.

Esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda

8.-11 terzo motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c.
Secondo la ricorrente, poiche’ il Tribunale aveva deciso la domanda di risarcimento per perdita di capacita’ lavorativa specifica, quantificando la percentuale nel 5%, le controparti avrebbero dovuto impugnare quel capo di sentenza con appello incidentale, anziche’ limitarsi a fare l’eccezione: non avendolo fatto, hanno decretato il passaggio in giudicato della pronuncia.
9.- Il quarto motivo denuncia anche esso omesso esame di un altro fatto processuale: il ricorrente assume di avere chiesto le prove a supporto della sua domanda, e di averle altresi’ motivate, mentre la Corte ha ritenuto che la richiesta di prove era generica in quanto non indicava esattamente a cosa quelle prove servissero.
Il ricorrente specifica, e ne riporta il contenuto, di avere invece indicato esattamente le prove richieste e di avere altresi’ illustrato la ragione per la quale esse servivano a dimostrare proprio la perdita di capacita’ lavorativa.
10.- Di questi quattro motivi merita un esame preliminare il terzo, poiche’ postula che la questione non doveva essere esaminata, essendo diventata giudicato: i controricorrenti avrebbero dovuto porla con appello incidentale anziche’ con eccezione, e non avendolo fatto, hanno determinato il giudicato.
Il motivo e’ infondato in quanto “la novita’ della domanda formulata nel corso del giudizio e’ rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilita’ delle parti, in virtu’ del principio secondo cui il “thema decidendum” e’ modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilita’ della domanda puo’ essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’articolo 345 c.p.c. esclude la proponibilita’ in appello”. (Cass. 24040/ 2019).
Va inoltre esaminato il secondo motivo, che si presenta come assorbente rispetto agli altri.
Esso e’ fondato.
Attiene, come gia’ detto, alla interpretazione della domanda: la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse sufficientemente specifica, ossia non fossero stati allegati i fatti che la supportavano, essendo la domanda stessa limitata ad una generica richiesta di risarcimento dei danni, anche essi genericamente indicati.
E’ principio di diritto che “nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e’ condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonche’ del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte.” (Cass. 5442/ 2006; nello stesso senso, sostanzialmente Cass. 14751/ 2007; Cass. 22893/ 2008).
In sostanza, nell’interpretare la domanda, e cio’ vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell’atto, compreso cio’ che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove.
Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, e’ questione dunque che si desume dall’intero contenuto dell’atto, non solo dalle espressioni utilizzate: che pure in questo caso erano indicative, avendo il ricorrente quantificato espressamente in 35 mila Euro la somma per la perdita della capacita’ lavorativa specifica.
Evidentemente la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma altresi’ nella indicazione degli elementi su cui e’ basata, ma tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalita’ che la parte intenda perseguire.
Ossia: se pure il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacita’ lavorativa specifica, e di chance, non puo’ dirsi per cio’ stesso assente, qualora, dal contenuto dell’atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla.
Va osservato che “allorche’ sia denunciato l'”error in procedendo” per omessa pronuncia su un capo di domanda che si afferma regolarmente proposto, spetta al giudice di legittimita’ il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e alla interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti.” (Cass. 5442/ 2006).
In tal caso, da quanto riportato dallo stesso ricorrente (p. 40 in nota, oltre che nel corso dei motivi), risulta che egli aveva indicato di svolgere prima dell’incidente turni notturni ed estivi, e che, dopo l’incidente, non era piu’ in grado di svolgere, e questa allegazione e’ sufficiente ad identificare una domanda di risarcimento di tale perdita; allo stesso modo, egli aveva allegato di aver perso opportunita’ di libera professione, ed anche questa allegazione e’ indicativa di una domanda di risarcimento di tale perdita.
In sostanza, dal contenuto complessivo dell’atto, e dunque al di la’ delle formule utilizzate, si deduce che il ricorrente aveva proposto la domanda di risarcimento della perdita di capacita’ lavorativa e di chance, in quanto tale domanda, al di la’ della generica richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, era ricavabile dall’insieme delle sue difese e allegazioni, di cui non si e’ tenuto conto.
L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del terzo e del quarto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo. Rigetta il primo, dichiara assorbiti terzo e quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

 

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