Riconoscimento della continuazione “in executivis”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 luglio 2021| n. 26269.

In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).

Sentenza|9 luglio 2021| n. 26269. Riconoscimento della continuazione “in executivis”

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: ESECUZIONE PENALE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetan – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di LARINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI GIURO GAETANO;
Letta la requisitoria del Dott. Lignola Ferdinando, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui e’ stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Riconoscimento della continuazione “in executivis”

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell’esecuzione, nell’ambito del giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle ordinanze dello stesso ufficio in data 21/12/17 e 28/03/2019 emesse nei confronti di (OMISSIS), ha rideterminato le pene individuate da dette ordinanze all’esito del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva dalle stesse operato. Con riguardo, pertanto, all’unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui alle sentenze n. 1082/10 del Tribunale di Foggia e n. 35/13 del G.u.p. del Tribunale di Larino, ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.200,00; quanto, poi, all’unificazione delle fattispecie di cui alle sentenze n. 1257/13 della Corte di appello di Bari e n. 934/14 del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena in anni 10 di reclusione ed Euro 3.400,00 di multa.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS), censurando detto provvedimento in relazione alla seconda rideterminazione della pena, riferita alla continuazione in executivis riconosciuta tra i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Foggia n. 934/2014 (per cui il condannato aveva riportato la pena complessiva di anni 7 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa) e quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari n. 1257/2013 (per i quali era stata inflitta la pena complessiva di anni 3, mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa). Si duole, invero, il difensore che l’aumento di pena in continuazione per i fatti gia’ giudicati con la sentenza del G.u.p. di Lucera, riformata dalla Corte di appello di Bari, sia stato quantificato in anni 3 di reclusione ed Euro 1.900,00 di multa, omettendo di effettuare la riduzione nella misura di un terzo, stante l’originario giudizio ex articolo 438 c.p.p. per i reati satellite. La difesa chiede, pertanto, l’annullamento senza o, in subordine, con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Questa Corte, in primo luogo, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’articolo 81 c.p., e’ soggetto alla riduzione premiale di cui all’articolo 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum” (si veda sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888 fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’articolo 81 c.p., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).
Ha, inoltre, affermato che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per piu’ violazioni gia’ unificate a norma dell’articolo 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello piu’ grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli gia’ riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 – dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030). Ed ha, ancora, o’ rilevato che il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 – dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 – dep. 29/07/2013, Rv.257000).
Ha, inoltre, rilevato che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non puo’ quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 – dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735).
Tanto detto e passando alla valutazione del caso in esame, va osservato che il G.u.p. del Tribunale di Larino, sulla pena finale irrogata dalla sentenza n. 934/2014 del Tribunale di Foggia per la violazione piu’ grave (di anni 7 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa), applica un aumento di pena complessivo di anni 3 di reclusione ed Euro 1.900,00 di multa, per i fatti giudicati dalla Corte di appello di Bari con la sentenza n. 1257/2013 (all’aumento di pena per la rapina consumata nella gioielleria e quindi per la violazione piu’ grave, individuato nella misura di anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha aggiunto gli aumenti di pena per i reati satellite gia’ determinati dal giudice della cognizione, arrivando al complessivo aumento di pena sopra indicato), e, pur motivando sull’entita’ dell’aumento di pena determinato per la violazione piu’ grave, facendo leva sulla gravita’ del fatto e sui precedenti penali di (OMISSIS), non specifica se l’aumento di pena complessivamente individuato debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformita’ al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all’articolo 442 c.p.p.. Invero, la conferma degli stessi aumenti di pena individuati per i reati satellite dal giudice della cognizione, sembra far propendere per la mancata effettuazione di detta decurtazione.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati al Tribunale di Larino, Ufficio G.i.p./G.u.p., quale giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Larino.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *