L’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio

Consiglio di Stato, Sentenza|2 agosto 2021| n. 5694.

L’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4), c.p.c., secondo il dettato positivo, deve: consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato; presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione.

Sentenza|2 agosto 2021| n. 5694. L’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Richiesta di concessione della cittadinanza – Diniego – Contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi contrastanti con la sicurezza della Repubblica – Eerrore di percezione – Vizio revocatorio – Art. 395, n. 4), c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sa. Fa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. -OMISSIS-, con la quale è stata confermata la sentenza n. -OMISSIS-emessa dal TAR Lazio – sede di Roma.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto gli artt. 106 e 107 c.p.a.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020 e 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la pare ricorrente l’Avvocato Sa. Fa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

L’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio

FATTO

1.- Con ricorso al TAR per il Lazio, il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza adottato sul presupposto della “contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi contrastanti con la sicurezza della Repubblica”.
2.- Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per il Lazio, sez. I, respingeva il ricorso.
3.- L’appello avverso la citata sentenza veniva definito con sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, a seguito di reiterate istruttorie volte ad acquisire gli atti su cui si è fondata la valutazione di pericolosità posta dal Ministero a base del provvedimento di diniego.
Con relazione dell’11 dicembre 2019, il Ministero indicava quale elemento ostativo la circostanza che “lo straniero…manterrebbe da sempre un atteggiamento di forte critica verso la cultura occidentale”.
Da ultimo, a seguito di ulteriore ordinanza istruttoria, il Ministero depositava una ulteriore breve relazione in data 9 dicembre 2020.
4.- La sentenza in epigrafe di questa Sezione ha rigettato l’appello, confermando la sentenza appellata.
5.- Con il ricorso per revocazione in esame, il ricorrente lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio giudicante rilevante ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..
6.- Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso.
7.- Alla pubblica udienza del 10 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso per revocazione è inammissibile.
2.- Il ricorrente lamenta che il Collegio giudicante avrebbe fondato la propria pronuncia esclusivamente su fatti la cui esistenza non è mai stata affermata.
In particolare, la sentenza avversata avrebbe ritenuto “non irragionevole o incompleta la valutazione compiuta dall’Amministrazione che ha ritenuto ostative le plurime condanne” (pag. 5) e che il ricorrente sarebbe “in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose” (pag. 7).
Tali affermazioni sarebbero la prova dell’errore di percezione in cui è incorso il Collegio, dato che tali fatti non trovano riscontro negli atti di causa.
Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la revocazione della sentenza.
2.1.- Sotto il profilo rescissorio, il ricorrente deduce la fondatezza dei motivi di appello.
Il provvedimento era carente di istruttoria e motivazione idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione e la discrezionalità amministrativa non può trasmodare in arbitrio.
Il ricorrente richiama ampia giurisprudenza secondo cui è illegittimo il diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza se le affermazioni dell’Amministrazione non sono compiutamente comprovate in sede processuale.
Il riferimento del primo giudice alla “situazione di contiguità della parte ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza di Stato” sarebbe troppo generico e insufficiente a fondare il giudizio di non affidabilità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Anche il sospetto che il ricorrente abbia atteggiamenti di “forte criticità verso la cultura occidentale” sarebbe privo di riscontri di fatto ed elementi probatori e di per sé non sarebbe significativo in quanto non indicativo di alcun disvalore giuridico.
3.- Il Collegio ritiene che non sussista il denunciato errore revocatorio.
3.1. – Va premesso che il ricorrente ha mosso un’unica fondamentale censura nei confronti del provvedimento impugnato, concernente il difetto assoluto di motivazione, non ritenuta fondata dal TAR, stante l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella materia e l’indicazione nel provvedimento del pericolo per l’ordine pubblico derivante “dalla contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza di Stato”.
Le valutazioni del primo giudice sono state confermate in appello, a seguito di approfondimento istruttorio.
3.2. – In questa sede, il ricorrente ribadendo l’assenza di motivazione del provvedimento di diniego impugnato, assume che i fatti posti a base del proprio ragionamento da parte del giudice d’appello sarebbero errati, in quanto egli ha fatto riferimento a “plurime condanne” riportate dal ricorrente, circostanza però inesistente e non risultante dagli atti di causa.
Sicchè i fatti che avrebbero condotto al rigetto dell’appello sono fatti decisivi “incontestabilmente esclusi” dagli atti di causa e la realtà percepita dal primo giudice sarebbe falsata, con conseguente sussistenza del presupposto revocatorio della decisione.
3.3. – L’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4), c.p.c., secondo il dettato positivo, deve: consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato; presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione.
Il requisito “che un fatto decisivo” sia incontestabilmente escluso dagli atti, nonostante il giudice lo abbia ritenuto sussistente, rappresenta, dunque, uno dei presupposti perché possa affermarsi l’inesatta percezione da parte del giudice di merito in cui consiste la falsa percezione della realtà o la svista materiale.
Tuttavia, si richiede ai fini revocatori, che si sia trattato di una errata percezione della realtà essenziale e decisiva, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Consiglio di Stato sez. II, 12/05/2021, n. 3767).
Nella specie, ad avviso del Collegio, il giudice di appello perviene alla conclusione del rigetto dell’impugnazione sulla base di una pluralità di elementi decisivi e non del solo riferimento alla circostanza delle “plurime condanne”, in cui consisterebbe la “svista materiale” oggetto della contestazione mossa dal ricorrente in revocazione.
3.4.- La sentenza di appello fa riferimento complessivamente alle risultanze dell’attività istruttoria compiuta dagli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, i quali “hanno evidenziato – con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria – possibili criticità ” (pag. 6 della sentenza).
Sicchè si afferma nella sentenza impugnata che “lo stesso obbligo di motivazione si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti.”.
Né, prosegue la sentenza, “nell’atto depositato il 7 dicembre 2020 è dato ravvisare alcuna laconicità dei dati posti a base dell’impugnato diniego.”.
“Dalla nota ministeriale emerge piuttosto l’apporto di elementi di valutazione dai quali risulta un’applicazione dei criteri, anche di cautela, che……appare priva di palesi vizi logico-valutativi e motivazionali”.
E ancora: “E’infatti, del tutto idonea per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano” (pag. 7).
4.- In definitiva, ad avviso del Collegio, la sentenza non si fonda sull’unico fatto decisivo delle “plurime condanne”, indicate dal ricorrente quale frutto dell’erronea percezione o svista del giudice idonea a determinare l’errore revocatorio.
Il ricorso per revocazione, pertanto, va dichiarato inammissibile.
5.- Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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