Revocatoria e la costituzione di un fondo patrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 giugno 2021| n. 18194.

Revocatoria e la costituzione di un fondo patrimoniale.

Nel caso in cui l’azione revocatoria, diretta a far valere l’inefficacia dell’intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall’istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio).

Ordinanza|24 giugno 2021| n. 18194. Revocatoria e la costituzione di un fondo patrimoniale

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria ordinaria – Attore – Invocazione in giudizio delle parti – Onere – Chiara individuazione del ruolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19875-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) – (OMISSIS) – SpA, in persona del procuratore speciale pro tempore, in nome e per conto della mandante (OMISSIS) – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), societa’ (OMISSIS) – (OMISSIS) – S.p.A., in nome e per conto di (OMISSIS) – Societa’ Cooperativa.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si deduce l’erronea valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’istituto di credito, agendo in giudizio, avrebbe richiesto la dichiarazione di inefficacia dell’intero atto di costituzione di fondo patrimoniale e non limitatamente al conferimento dei beni di proprieta’ di (OMISSIS) e cio’ risulterebbe dalla domanda proposta con l’atto di citazione;
con il secondo motivo, si deduce la violazione degli articoli 91, 92 e 97 c.p.c.. In particolare, la decisione sarebbe contraddittoria nella parte in cui riconosce che la decisione del Tribunale aveva accolto le deduzioni delle convenute, limitando la dichiarazione di inefficacia ai soli beni di proprieta’ di (OMISSIS), ma ha sostenuto la correttezza della decisione relativa alla pronuncia sulle spese, anche nei confronti delle odierne ricorrenti. Si ribadisce, anche in questa sede, che queste ultime non erano debitrici della banca, per cui non avrebbero potuto essere destinatarie di una condanna alle spese processuali;
i due motivi vanno trattati congiuntamente perche’ strettamente connessi, riguardando entrambi la valutazione della posizione processuale adottata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di merito. Le censure sono fondate perche’ la decisione e’ stata adottata in violazione del principio della soccombenza, atteso che le odierne ricorrenti sono state destinatarie di un atto di citazione che le vedeva coinvolte in una richiesta dell’istituto di credito di dichiarazione d’inefficacia riferita all’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in (OMISSIS) in data (OMISSIS), tra (OMISSIS) e le odierne ricorrenti;
come si legge in ricorso (pag. 4) con il predetto atto dispositivo il (OMISSIS) ha conferito la piena proprieta’ spettante
ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), in comunione legale, di un appartamento e l’usufrutto in favore della (OMISSIS). In accoglimento di parte delle contestazioni delle convenute, la domanda ha trovato accoglimento limitatamente “ai beni immobili di proprieta’ di (OMISSIS), come descritti”. Quindi, come rilevato anche dalla Corte territoriale, il Tribunale aveva accolto le deduzioni delle convenute, limitando la dichiarazione di inefficacia ai beni di proprieta’ del solo (OMISSIS); pertanto rispetto a tale questione le odierne ricorrenti sono state erroneamente ritenute soccombenti ed in cio’ risiede la violazione dell’articolo 91 c.p.c.;
sotto altro profilo, va evidenziato che non appare condivisibile la ulteriore argomentazione della Corte territoriale secondo cui, in assenza della dichiarazione, da parte dell’istituto bancario, dell’esistenza di un credito nei confronti delle odierne ricorrenti, le stesse sarebbero state evocate in giudizio solo quali litisconsorti necessarie. Rileva, al contrario, questa Corte l’attore che intenda evocare in giudizio talune delle parti, esclusivamente in ossequio dell’articolo 102 c.p.c., ha l’onere di individuare con chiarezza tale ruolo. Nel caso di specie alcuna precisazione in tal senso e’ contenuta nell’atto introduttivo che, invece, coinvolgeva la posizione delle convenute anche quali titolari di diritti reali sui beni dei quali e’ stata richiesta l’inefficacia ex articolo 2901 c.c.;
pertanto, sulla base di un condivisibile principio di cautela, cio’ ha reso opportuna la costituzione in giudizio davanti al Tribunale, al fine di contrastare la domanda revocatoria spiegata anche nei loro confronti. In sostanza, la condotta processuale serbata dall’istituto di credito ha costituito la ragione della costituzione in giudizio delle odierne ricorrenti, che avrebbero potuto rimanere estranee al giudizio nel caso in cui vi fosse stata una specifica individuazione delle stesse quali mere litisconsorti necessarie;
quanto precede impone l’annullamento della decisione. Il giudice del rinvio dovra’ uniformarsi ai principi sopra enucleati, tenendo conto che, nel rivalutare i profili relativi regolamentazione delle spese di lite, nell’ipotesi in cui l’atto di citazione non individui con chiarezza il ruolo attribuito alle convenute (OMISSIS) e (OMISSIS), la mera veste processuale di litisconsorti processuali, in quanto soggetti che avrebbero concorso alla costituzione del fondo patrimoniale, non offre alle odierne ricorrenti garanzie sufficienti di veder rispettate, da parte dell’istituto di credito, le loro prerogative legittimando, per ragionevoli considerazioni di cautela, la costituzione in giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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