Liquidazione dell’indennità spettante al custode

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19064.

In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, a seguito dell’emanazione del d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati deve essere operata, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, esclusivamente sulla base degli usi locali, non richiedendosi la ricorrenza di un elemento ulteriore, come quello denominato correntemente “opinio iuris ac necessitatis”, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. (La S.C. ha espresso il principio in causa nella quale il giudice di merito aveva liquidato l’indennità al custode decidendo secondo equità, avendo ritenuto che non sussistesse un uso locale, in quanto le tariffe praticate non erano assistite dall'”opinio iuris ac necessitatis”).

Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19064. Liquidazione dell’indennità spettante al custode

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OBBLIGAZIONI – Liquidazione dell’indennità spettante al custode

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23910/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– (OMISSIS) s.p.a. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi con cui e’ stata respinta l’opposizione proposta avverso alcuni decreti di liquidazione di compensi di custodia di merci sottoposte a sequestro nel porto di (OMISSIS) nell’ambito di plurimi processi penali;
– a fondamento dell’opposizione il custode aveva dedotto:
(a) l’erronea applicazione analogica del Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, previsto solo per la custodia di veicoli a motore e natanti,
(b) la necessita’ di fare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 58, comma 2 e del Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, articolo 5;
(c) la sussistenza nel caso di specie di un uso locale;
(d) la necessita’ di rideterminare le liquidazioni in via subordinata secondo equita’, sulla base del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, articolo 59, al fine di evitare che il costo della custodia fosse inferiore al ricavo derivante dalla stessa;
– l’ordinanza impugnata ha respinto l’opposizione ritenendo l’insussistenza di un uso normativo nell’ambito della remunerazione delle attivita’ di custodia e corretta la liquidazione dell’indennita’ dovuta sulla scorta del criterio equitativo;
– la cassazione del provvedimento impugnato e’ chiesta sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia;
– la societa’ ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 58 e 59, nonche’ la violazione del Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, articolo 5 e articoli 1 e 14 preleggi per avere illegittimamente ritenuto applicabile analogicamente, ai fini della determinazione del compenso per la custodia di container in area portuale, i valori di liquidazione del Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, mentre avrebbe dovuto farsi riferimento agli usi locali richiamati dall’articolo 5 del D.M., secondo la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 58, comma 2;
– la censura e’ infondata, come gia’ osservato da questa Corte nelle pronunce n. 1205/2020 e n. 22188/2020 riguardanti fattispecie sovrapponibili a quella odierna ed a cui il collegio intende dare seguito;
– il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, affermata l’assenza di un uso locale, ha ritenuto che l’indennita’ dovesse essere “liquidata secondo il criterio generale residuale dell’equita’.. esplicitata sulla base di parametri oggettivi e chiari”, parametri tratti dal Decreto Ministeriale n. 265 del 2006 (regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennita’ spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro), adeguando le tariffe previste per la custodia di veicoli “alle particolari caratteristiche dei container situati e movimentati in area portuale”;
– il Tribunale non ha quindi applicato in via analogica le tariffe previste per la custodia dei veicoli, ma ha posto in essere un giudizio di equita’ guidata da parametri di riferimento, senza per questo divenire estensione analogica;
– parte ricorrente, in memoria sottolinea come, alla luce della pronunzia di questa Corte n. 756 del 2016, sia erronea l’affermazione del Tribunale di mancanza di uso locale, mancanza che ha giustificato il ricorso all’equita’;
– il Tribunale ha ritenuto che, “in assenza di ulteriori elementi da cui desumere che si sia in presenza di una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all’esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia, unitamente alla coscienza della cogenza dell’uso”, la sussistenza dell’uso vada esclusa;
– la statuizione del Tribunale, alla luce appunto del precedente richiamato dalla ricorrente, e’ condivisibile, tranne che per il riferimento alla necessaria consapevolezza della obbligatorieta’ dell’uso;
– come ha chiarito questa Corte, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro della giustizia n. 265/2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennita’ spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non e’ piu’ applicabile la disposizione transitoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 276 (secondo il quale l’indennita’ e’ determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita’ e, in via residuale, secondo gli usi locali): la determinazione dell’indennita’ di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell’articolo 5 del predetto Decreto, sulla base degli usi locali (v. Cass. 11281/2012). L’uso locale, al quale rinviano l’articolo 58, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e il Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, articolo 5, va individuato – lo precisa la pronuncia di questa Corte n. 756/2016 – nel “corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realta’ economica del luogo dove l’attivita’ e’ svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessita’ della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe”; dato che “sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per se’ a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell’indennita’ di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l’elemento materiale dell’uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris”;
– ha pertanto errato il giudice a quo ad esigere che il tariffario per i costi delle operazioni nel porto di (OMISSIS), per poter essere considerato uso locale e assumere quindi i caratteri della giuridicita’, debba essere accompagnato da una convinzione di obbligatorieta’, e in tal senso va corretta la motivazione eliminando l’inciso “unitamente alla coscienza della cogenza dell’uso”;
– non ha pero’ errato il Tribunale nell’affermare l’inesistenza dell’uso in mancanza della dimostrazione di “una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all’esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia”;
– come ha appunto stabilito questa Corte nel precedente supra richiamato, trattandosi di attivita’ di custodia da svolgersi in area portuale il giudice deve liquidare l’indennita’ tenendo conto “delle tariffe delle operazioni portuali praticate nei confronti degli utenti, prendendo a base del calcolo quella, piu’ conveniente per l’amministrazione della giustizia, applicata dall’impresa piu’ competitiva nell’ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della autorita’ portuale”. Presupposto quindi perche’ si possa parlare di uso e’ che vi siano piu’ tariffe praticate da piu’ imprese che operano nell’ambito di un mercato concorrenziale; ed e’ appunto quello che ha escluso il Tribunale con accertamento in fatto che non e’ contestato dalla ricorrente, che anzi espone di essere “il solo operatore terminalista nell’area portuale di riferimento” (p. 2 della memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.);
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, articolo 5 ed Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 59, per avere ritenuto legittima la riduzione progressiva dell’importo dell’indennita’ sulla base della regola generale, secondo la quale la ripetitivita’ della stessa attivita’ nel tempo comporta un aumento delle economie di scala e una diminuzione dei costi, con la conseguenza che passando il tempo i costi della custodia diminuirebbero;
– il motivo e’ infondato;
– il Tribunale non ha applicato in via analogica la regola, espressa dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 59, comma 3, per cui “le tabelle – per la determinazione dell’indennita’ di custodia prevedono, altresi’, le riduzioni percentuali dell’indennita’ in relazione allo stato di conservazione del bene”, ma, in via equitativa (v. supra), ha respinto la deduzione della ricorrente che la tariffa giornaliera dovesse rimanere invariata per tutta la durata della custodia, non avendo la medesima allegato e provato idonee circostanze di fatto al riguardo;
– con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’esame della domanda formulata in via subordinata di applicazione delle tariffe vigenti di (OMISSIS), nonostante le stesse dovessero essere intese quali corrispondenti all’uso locale e criterio residuale per le liquidazioni giudiziali;
– la censura, che appare piu’ correttamente riconducibile ad un’omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ tuttavia infondata;
– il tribunale ha esaminato la domanda di liquidazione del compenso sulla base delle tariffe praticate dalla (OMISSIS) e, a prescindere dalla qualifica di domanda subordinata che gli si attribuisce in ricorso, essa e’ stata respinta dal Tribunale che ha escluso, legittimamente per quanto sopra considerato, che esse potessero costituire valido parametro di riferimento per la liquidazione del compenso, pronunciandosi cioe’ negativamente sulla questione della loro utilizzabilita’ in difetto del presupposto richiesto dalla disposizione e cioe’ che si tratti di un uso praticato nell’ambito di un mercato concorrenziale;
– il ricorso deve pertanto essere respinto;
– in applicazione della soccombenza la ricorrente va poi condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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