Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 12 giugno 2019, n. 15756.

La massima estrapolata:

Il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, aventi natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto.

Sentenza 12 giugno 2019, n. 15756

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19284-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI (OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.A.S.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 73/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/01/2014 R.G.N. 1126/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, accoglimento del terzo per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 73/2014 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la opposizione di (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto con il quale alla detta societa’, quale condebitore solidale ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 29, comma 2, della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) s.a.s., societa’ aderente al consorzio (OMISSIS), soggetto aggiudicatario dei lavori appaltati dalla prima societa’, era stato ingiunto il pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 1.945.07 per crediti maturati a titolo di mensilita’ relativa ad aprile 2010, tfr, indennita’ sostitutiva del preavviso, 13 e 14 mensilita’, indennita’ sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti, in connessione con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS).
1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, premesso che il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, configurava un’ipotesi di responsabilita’ solidale a carico del committente di talche’ era da escludere la necessita’ di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio (OMISSIS) con il quale la societa’ (OMISSIS), aveva stipulato il contratto di appalto per servizi di pulizia, ha ritenuto fondata la pretesa della lavoratrice – in assenza di contestazioni alle circostanze di fatto ed ai conteggi allegati – in quanto con l’espressione “trattamenti retributivi dovuti” il legislatore aveva inteso estendere il regime di solidarieta’ a tutti i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro, senza distinguere tra quelli di natura strettamente retributiva e tra quelli di natura indennitaria.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. sulla base di tre motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, in relazione al difetto di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di Max Service Company s.a.s., ritiene il Collegio di non disporre il rinnovo della notifica avendo la stessa, nello specifico, funzione di mera litis denuntiatio della esistenza della impugnazione di (OMISSIS) s.p.a. avverso le statuizioni della sentenza di appello che vedevano la societa’ ricorrente soccombente esclusivamente nei confronti della lavoratrice (OMISSIS). Ne’ la necessita’ della corretta instaurazione contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) potrebbe farsi derivare dalla natura solidale della obbligazione in controversia la quale non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensi’ rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtu’ dei quali e’ sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito LCass. n. 2854 del 2016, Cass. n. 14469 del 2008, Cass. n. 24680 del 2006, Cass. Sez. Un. 14700 del 2010).
2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29 in relazione all’articolo 12 preleggi e degli articoli 3, 4, e 111 Cost.. Censura la interpretazione del disposto del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, cit., nel testo applicabile ratione temporis, secondo la quale tale previsione contemplerebbe un’ipotesi di responsabilita’ solidale e non sussidiaria del soggetto committente. Assume che la interpretazione fatta propria dalla Corte di merito si pone in conflitto con superiori principi costituzionali relativi al diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., al principio di parita’ tra le parti ex articolo 111 Cost. ed ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost..
3. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29, degli articoli 115 e 331 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di gravame incentrato sulla necessita’ di estensione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS), il consorzio di imprese che aveva stipulato il contratto di appalto con (OMISSIS) s.p.a.. Richiamato il testo vigente del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29 assume, in sintesi, che la necessita’ di integrazione del contraddittorio scaturiva dalla previsione legislativa che prevedeva che il committente imprenditore fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e che l’azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione dell’appaltatore; in ogni caso, a prescindere dalla configurabilita’ in concreto di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ha osservato che la chiamata in causa del Consorzio (OMISSIS) risultava giustificata anche in funzione di garanzia del diritto di difesa stante l’assoluta estraneita’ di essa committente al dedotto rapporto di lavoro e la conseguente impossibilita’ di apprestare un’adeguata difesa sul punto. In altra prospettiva assume che i giudici di appello avevano del tutto omesso di considerare la previsione di cui all’articolo 7 del contratto di appalto in punto di rischio assunto a completo carico della impresa appaltatrice per l’organizzazione ed effettuazione del servizio appaltato.
4. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 2109 e 2120 c.c.. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestate, in sintesi, le circostanze di fatto alla base della pretesa azionata ed i relativi conteggi. Si duole, inoltre, che la responsabilita’ solidale per il tfr sia stata affermata con riferimento all’intero svolgimento del rapporto di lavoro e quindi anche in relazione a periodi nei quali l’attivita’ non era stata prestata nell’ambito dell’appalto o del subappalto. Denunzia l’errore del giudice di appello per avere ritenuto applicabile il regime della solidarieta’ anche ai crediti vantati dal lavoratore a titolo di ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario trattamento di fine rapporto, non aventi natura strettamente retributiva.
5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.
5.1. Come e’ noto il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29 e’ stato oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno inciso sia sul profilo processuale che sull’ambito di operativita’ e sui presupposti della solidarieta’ a carico del committente per crediti da lavoro maturati dai dipendenti dell’impresa appaltatrice (per la ricognizione delle modifiche legislative via via intervenute si rinvia a Cass. 7/12/2018 n. 31768).
5.2. Secondo quanto condivisibilmente chiarito da questa Corte, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarieta’ in senso stretto ovvero di sussidiarieta’ (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la natura sostanziale della responsabilita’ del committente ai sensi del L. n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2 comporta l’applicazione del regime di solidarieta’ vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13/2/2019 n. 4237, in motivazione).
5.3. Da tanto deriva, premesso che non e’ specificamente contestato il periodo di lavoro (16.11.2009/30.4.2010) al quale, secondo lo storico di lite della decisione di appello (v. sentenza, pag. 2), si riferiscono le somme richieste dalla lavoratrice, che e’ corretta l’affermazione in diritto della Corte di merito secondo la quale il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29 nel testo applicabile ratione temporis (risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 911) contempla un’ipotesi di responsabilita’ solidale e non sussidiaria del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti al dipendente (v. in questi termini, Cass. 31768/2018 cit.).
5.4. Tanto premesso, ad escludere il prospettato errore di diritto del giudice di appello in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio (OMISSIS) e’ dirimente la considerazione che, come gia’ evidenziato sub paragrafo 1), la struttura solidale dell’obbligazione, consentendo ad ogni creditore di esigere – e obbligando ciascun debitore a corrispondere – l’intero, esclude il ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri obbligati (Cass. 17/11/2016 n. 23422; Cass. 30/08/2011 n. 17795; Cass. Sez. Un, 18/06/2010 n. 14700; Cass. 27/06/2007 n. 14844).
5.5. Alla luce delle specifica ratio della disposizione in esame rimasta inalterata pur nel susseguirsi delle varie modifiche rappresentata dalla esigenza di incentivare un utilizzo piu’ virtuoso del contratto di appalto inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l’operato per tutta la durata del rapporto contrattuale e dalla esigenza, al contempo, di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarita’ del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano in un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale (Corte Cost. n. 254 del 2017), la previsione ex lege di solidarieta’ a carico del committente, come gia’ argomentato in relazione a censure di incostituzionalita’ identiche a quelle in esame da Cass. 31768/2018 cit. (alla quale sul punto si rinvia anche con riferimento ai profili di compatibilita’ Eurounitaria), si sottrae alle censure di incostituzionalita’, peraltro genericamente argomentate. In particolare, la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita’ formulata dalla odierna ricorrente deriva dal fatto che il meccanismo prefigurato dal legislatore e’ in funzione di rafforzamento e di effettivita’ di interessi, connessi allo status di lavoratore, di centrale rilievo costituzionale e che la solidarieta’, nel caso di specie, operando in funzione di garanzia del credito di lavoro, contempla, comunque, la giuridica possibilita’ per la committente di agire, in via di regresso, per l’intero, nei confronti dell’appaltatore.
5.6. In base alle considerazioni che precedono la censura secondo la quale la sentenza non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove offerte dalla societa’ ricorrente volte a dimostrare la totale manleva di responsabilita’ da parte del Consorzio (OMISSIS) nei confronti della societa’ Autostrade, con particolare riferimento alle clausole del contratto di appalto, si rivela inconferente in quanto la natura di obbligazione solidale ex lege gravante sulla societa’ (OMISSIS) e la specifica ratio alla base della previsione, escludono, come intuibile, ogni incidenza sulla stessa della eventuale regolazione pattizia dei reciproci rapporti tra appaltatrice e committente.
6. Il terzo motivo e’ da respingere nel profilo che critica la ritenuta non contestazione di alcune circostanze di fatto alla base della pretesa monitoria e dei conteggi che la sorreggono. La doglianza non e’, infatti, articolata con modalita’ idonee alla valida censura della sentenza di appello richiedendosi a tal fine la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che l’odierna parte ricorrente pretende di negare (Cass. 13/10/2016 n. 20637), onere in concreto rimasto inosservato. Non e’ probante nel senso preteso dalla societa’ (OMISSIS) la trascrizione del par. 18 del ricorso in opposizione, peraltro limitato ai soli conteggi sviluppati da controparte (v. pag. 24 ricorso per cassazione), posto che la sentenza impugnata (v. sentenza, pag. 6), con affermazione non specificamente investita da censura, ha ritenuto che tale contestazione fosse generica. Le considerazioni che precedono assorbono la verifica attinente alla corretta distribuzione dell’onere probatorio ai sensi dell’articolo 2967 c.c..
6.1. Parimenti da respingere e’ la doglianza secondo la quale il tfr sarebbe stato riconosciuto anche in relazione a periodi nei quali la lavoratrice non era stata impiegata in attivita’ connesse all’esecuzione dell’appalto. La sentenza impugnata ha mostrato, infatti, chiaramente di riconoscere solo le quote di tfr maturate in relazione all’attivita’ espletata nell’ambito dell’appalto, secondo quanto si evince a pag. 2 ove si indicano gli emolumenti retributivi richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, afferenti esclusivamente al periodo oggetto di appalto, nonche’ a pag. 8, ove la Corte, facendo la ricognizione dei compensi oggetto di condanna, aggiunge “risultando incontestato che trattasi di emolumenti dovuti e maturati in costanza di appalto”.
6.2. Con riferimento all’ambito dei crediti da lavoro “coperti” dalla garanzia della solidarieta’ questa Corte ritiene di dare continuita’ a precedenti pronunzie con le quali e’ stato puntualizzato che essa concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018 cit., Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da quanto ora osservato discende l’applicazione del regime della solidarieta’ sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilita’ aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettivita’ con l’espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime e’ da escludere in relazione all’indennita’ sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n. 2427; Cass. 31768/2018 cit.).
6.3. Infine, con riferimento all’indennita’ sostitutiva del preavviso, la censura secondo la quale si tratterebbe di emolumento non richiesto dalla lavoratrice e’ inammissibile in quanto non sorretta dalla esposizione degli atti di causa idonea a dare contezza della circostanza onde evidenziare l’errore a riguardo della sentenza impugnata.
7. In conclusione, da tutto quanto sopra consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del terzo motivo, la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione. Al giudice del rinvio e’ demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione terzo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolte e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimita’ alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.

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