Responsabilità dei sindaci della società

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28097.

Responsabilità dei i sindaci della società.

Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro o di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia per illeciti ascrivibili al ricorrente in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di un istituto di credito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dall’Organo di vigilanza, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo erroneamente la corte distrettuale escluso la responsabilità del ricorrente per il deterioramento dei crediti erogati prima dell’assunzione della carica senza esaminare come il collegio sindacale avesse adempiuto ai propri doveri di vigilanza sulla funzionalità degli apparati di controllo interno e sulla correttezza dell’attività degli organi amministrativi in relazione al monitoraggio ed alle gestioni di tali crediti).

Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28097. Responsabilità dei i sindaci della società

Data udienza 6 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – Responsabilità dei i sindaci della società – Risarcimento danno – Ricorso per cassazione – Requisito dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 co 1 n. 3 c.p.c. – Insussistenza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23714-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA TERRITORIALE per L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE – ATERP -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale con sede in (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) innanzi al Tribunale di (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). La Corte d’appello di Catanzaro rigetto’ l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilita’ del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la censura avesse ad oggetto la mancanza di procura alle liti, mentre il motivo di appello riguardava il fatto che al momento della costituzione in giudizio mancava la deliberazione di costituzione in giudizio dell’ente. Aggiunge che il giudice di appello ha erroneamente affermato che ricorra il concorso fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile con riferimento all’ipotesi di danno erariale.
Il ricorso e’ inammissibile. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si e’ fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nell’odierno ricorso il ricorrente si e’ limitato ad affermare che nei suoi confronti e’ stata proposta una domanda risarcitoria, accolta in primo grado, e che l’appello da lui proposto e’ stato disatteso. Rispetto ai tali scarne enunciazioni, nulla di piu’ e’ stato precisato quanto alla sostanza del processo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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