Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 328.
La massima estrapolata:
L’arbitro è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche in quanto inserito a pieno titolo nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l’ente pubblico idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
Sentenza 9 gennaio 2019, n. 328
Data udienza 13 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12283-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 597/2015 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – depositata il 12/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 597 del 2015, depositata il 12 novembre 2015, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato, in solido, (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle rispettive qualita’ di arbitro di calcio iscritto all’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e di commissario della CAN D (Commissione Arbitri Nazionale per le partite di serie D), al risarcimento in favore del CONI del danno erariale determinato in Euro 271.677,07, in relazione alla partita giocata il (OMISSIS) tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), il cui risultato rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici “Totogol”.
1.2. Il giudice d’appello ha premesso, in sintesi, che il danno era derivato dal fatto che, nonostante la partita fosse stata sospesa dall’arbitro (OMISSIS) nei minuti finali a seguito della quinta espulsione di un calciatore del (OMISSIS) (e cio’ a norma di regolamento, che prevede un minimo di sette giocatori per squadra), il risultato considerato ai fini della combinazione vincente del predetto concorso pronostici era stato quello di 1 a 0 in favore del (OMISSIS) (punteggio in atto al momento della sospensione), in base a un secondo referto arbitrale inviato dal (OMISSIS), su impulso del (OMISSIS), nel quale l’ultima espulsione era stata collocata temporalmente a partita gia’ conclusa.
Una volta accertato dalla Corte federale della FIGC che la partita era stata invece sospesa, il CONI aveva provveduto a risarcire, per un totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quei partecipanti al concorso “Totogol” che avevano presentato ricorso, essendo interessati a far valere l’avvenuta sospensione della gara ed il conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso dal regolamento del concorso, cioe’ lo stesso della prima partita tra quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2).
1.3. La Corte ha osservato, in primo luogo, per quanto qui ancora rileva, che nessuno degli appellanti aveva formulato riserva d’appello – ne’ proposto appello immediato – nei confronti della sentenza non definitiva con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria competenza territoriale (e sospeso il giudizio in attesa dell’esito del processo penale a carico del (OMISSIS)), cosi’ affermando implicitamente l’esistenza della giurisdizione contabile (poi espressamente dichiarata nella sentenza appellata), con formazione del giudicato implicito sul punto.
Ha poi aggiunto, nel merito, che la giurisdizione contabile va rinvenuta essenzialmente in relazione al fatto che la condotta ascritta agli appellanti “ineriva la gestione di un concorso pronostici da parte del CONI, ossia un’attivita’ che traeva con se’ l’uso di risorse pubbliche: circostanza della quale gli appellanti, pur non rivestendo la qualita’ di pubblici ufficiali, erano senz’altro consapevoli nel momento in cui perpetrarono le condotte illecite”.
2. Avverso la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono distinti ricorsi per cassazione, ai quali resiste con controricorsi il Procuratore generale presso la Corte dei Conti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo dei due ricorsi (aventi contenuto sostanzialmente identico e dei quali quello del (OMISSIS), notificato per primo, assume natura ed effetti di ricorso principale e quello del (OMISSIS), indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto in via autonoma, si converte in ricorso incidentale), e’ denunciata la violazione dell’articolo 103 Cost., comma 2 – in relazione all’articolo 111 Cost., comma 8, articolo 362 c.p.c. e della L. n. 20 del 1994, articolo 1, comma 4: e’ oggetto di censura la sentenza impugnata la’ dove il giudice a quo ha ritenuto che si fosse formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, in mancanza di formulazione di riserva di appello (o di proposizione di appello immediato) nei confronti della pronuncia non definitiva con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria competenza territoriale.
1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione delle medesime norme sopra indicate, lamentano, nel merito, l’erroneita’ dell’affermazione della giurisdizione del giudice contabile.
Osservano, in sintesi, che non solo l’arbitro non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ma che, al fine della configurabilita’ della responsabilita’ contabile, sicuramente manca, nella fattispecie, alcuna relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico che ha subito il danno: e cio’ pur nell’accezione piu’ lata di rapporto di servizio, atteso che l’arbitro e’ soggetto estraneo alla struttura organizzativa della P.A. e si trova ad operare, rispetto alla “gestione pronostici”, nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero professionale svolto per altre precipue finalita’, con conseguente evidente difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
Col terzo motivo, infine, la censura viene riproposta sotto il profilo del difetto di motivazione.
2.1. A fronte di una duplice ratio relativa alla giurisdizione, contenuta nella sentenza impugnata, il collegio ritiene di esaminare il secondo motivo di ricorso, che investe il fondo della questione di giurisdizione.
2.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite quello in virtu’ del quale e’ idonea a radicare la responsabilita’ contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale – che ben puo’ essere un soggetto privato – e l’ente pubblico danneggiato; e tale relazione e’ configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attivita’ della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d’impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtu’ della quale tale soggetto, per l’attivita’ svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorche’ temporaneamente e anche in via di fatto, nell’apparato organizzativo e nell’iter procedimentale dell’ente, si’ da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (cfr., nei sensi anzidetti, tra altre, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663).
2.3. Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti i requisiti per la configurazione della loro responsabilita’ contabile in ordine al danno economico subito dal CONI nella vicenda in esame.
2.4. L’arbitro di calcio non e’ pubblico ufficiale; e’ associato all’AIA (Associazione italiana arbitri), la quale e’ componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalita’ giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).
Quel che essenzialmente rileva, ai fini che qui interessano, e’ che l’arbitro, nell’esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, e’ cioe’ colui che e’ chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco.
La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto e’ l’atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite.
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l’arbitro e’ investito di fatto di un’attivita’ avente connotazioni e finalita’ pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l’ente pubblico sopra indicate, idonee a configurare la responsabilita’ contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti.
3. Il motivo e’, pertanto, infondato; resta assorbita ogni altra censura.
4. I ricorsi vanno, in conclusione, rigettati.
5. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualita’ di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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