Equa riparazione e lite temeraria – esclusione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 595.

La massima estrapolata:

Sebbene sia consolidato il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione di cui all’art.2 della L. 89/2001 compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, deve osservarsi che il patema da ritardo nella definizione del processo è da escludersi allorchè la parte rimasta soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza ed elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza.

Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 595

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23264/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in (OMISSIS);
– ricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto 1083/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/07/2018 dal Cons. Dott. Ubaldo BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con distinti ricorsi della L. n. 89 del 2001, ex articolo 2, depositati dal 21.10.2011 al 9.12.2013, poi oggetto di riunione, in riassunzione dei giudizi originariamente intrapresi dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, dichiaratasi territorialmente incompetente, (OMISSIS) e separatamente, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), adivano la Corte d’Appello di Perugia per ottenere il riconoscimento di un equo indennizzo per il danno derivante dall’eccessiva durata del processo instaurato davanti al TAR Lazio, con ricorso depositato in data 11.7.1997, concluso con la sentenza di rigetto n. 30148/2010, depositata in data 5.10.2010.
Si costituiva in giudizio il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso e, in subordine, di decidere secondo giustizia.
Con decreto n. 1083, depositato il 26.5.2016, la Corte d’Appello di Perugia rigettava tutte le domande dei ricorrenti, affermando che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 191/1990, gia’ prima della proposizione del ricorso, aveva dichiarata non fondata la medesima questione decisa dal TAR Lazio. Di conseguenza, nessun patema d’animo poteva ricollegarsi alla durata del procedimento, in quanto le possibilita’ di successo dei ricorrenti erano ab origine praticamente nulle.
Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di tre motivi; propone (successivamente, ma sempre tempestivamente) ricorso, da considerarsi incidentale, anche (OMISSIS), sulla base di un motivo; il Ministero intimato non si e’ difeso, essendosi tardivamente costituito al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono la “Violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 e articolo 3, commi 4 e 5, come modificati dalla L. n. 134 del 2012 e dell’articolo 6 della CEDU, dei consolidati principi enunciati dalla Corte EDU e dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, in quanto il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, o dalla consistenza ed importanza del giudizio; tale regola trova un limite nel caso di lite temeraria. Inoltre, per i ricorrenti, il decreto impugnato non ha considerato che il Ministero non aveva neppure prospettato la sussistenza di alcune di dette eccezioni.
1.1. – Il motivo non e’ fondato.
1.2. – Sebbene sia consolidato il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 2, compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, deve tuttavia osservarsi che il paterna da ritardo nella definizione del processo e’ da escludersi allorche’ la parte rimasta soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza (ex plurimis, Cass. n. 22150 del 2016; Cass. n. 21315 del 2015; ma v. anche Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 25595 del 2008 e Cass. n. 17650 del 2002). Peraltro, una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza dell’esito della lite puo’ essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio (Cass. 22150 del 2016, cit.; Cass. n. 4890 del 2015).
1.3. – La Corte territoriale ha, correttamente, rilevato che con ricorso al Tar Lazio, depositato in data 11.7.1997, i ricorrenti chiedevano “l’accertamento e la declaratoria del danno patrimoniale alla percezione dello stipendio spettante al colonnello dopo il compimento di quindici anni di servizio militare senza demerito dalla nomina a sottotenente, con conseguente condanna dell’Amm.ne alla corresponsione delle differenze retributive maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”; e che la questione veniva ben ricostruita dal Tar del Lazio nella sentenza conclusiva del procedimento presupposto, in cui si dava atto che la Corte costituzionale, con pronuncia n. 191/1990, quindi precedente alla proposizione del ricorso, aveva dichiarato non fondata la medesima questione: sicche’, conseguentemente il Tar aveva respinto il ricorso – addivenendo anche ad una non frequente condanna dei ricorrenti alle spese richiamando, peraltro, una omogenea e costante giurisprudenza risalente al 2001-2002.
Dunque, la Corte di merito ha compiuto la sua valutazione, ritenendo “evidente che, alla luce di tale pronuncia (della Consulta), le possibilita’ di successo dell’iniziativa giudiziaria dei ricorrenti fossero ab origine praticamente nulle, con la correlativa inesistenza del potenziale paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa promossa”; e che “nessun paterna d’animo puo’ dirsi (…) ricollegabile alla durata del procedimento, il cui esito era scontato, posto che la Suprema Corte ha piu’ volte chiarito che non si tratta di un danno in re ipsa, ossia automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione insuscettibile di prova contraria, potendo essere comunque valorizzate “le circostanze particolari che facciano positivamente ecludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente” (Sez. 1, n. 19666 del 13/09/2006, cosi’ Cass. n. 24696/2011), come appunto nel caso di specie”. In tal senso, la Corte distrettuale si riporta a quanto affermato da questa Corte, secondo cui “Sebbene sia consolidato il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 2, compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, deve tuttavia osservarsi che il paterna da ritardo nella definizione del processo e’ da escludersi allorche’ la parte rimasta soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza (cfr. Cass. nn. 10500/11, 25595/08 e 17650/02)” (Cass. n. 4890 del 2015).
1.4. – Per completezza motivazionale si osserva che in base al comma 2-quinquies, aggiunto della L. n. 89 del 2001, articolo 2, citato Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, comma 1, lettera a), n. 3), le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarieta’ della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo. Milita a favore di tale affermazione, innanzi tutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma; in secondo luogo, la lettera f) del comma 2-quinquies cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso (nelle lettera da a) ad e), abbia voluto lasciare aperta la possibilita’ di individuarne altre di pari livello. La tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2-quinquies cit. reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete: in particolare, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., ogni possibilita’ di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo e’ senz’altro escluso; correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilita’ aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarieta’ della lite non formulato dal giudice di quella causa. L’inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilita’ aggravata ben puo’ dipendere, infatti, da fattori del tutto accidentali, quali l’assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi dei primi due commi dell’articolo 96 c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il comma 3 di detta norma assegna al giudice. In questi casi nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi e’ stato alcun accertamento al riguardo. Del resto sarebbe del tutto illogico sopprimere nel procedimento d’equa riparazione ogni altro rilievo della mala fede processuale (non gia’ esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il giudice ad un giudizio di non temerarieta’ della lite non altrimenti motivato e motivabile. Se ne deve, quindi, concludere che l’ipotesi di abuso del processo di cui della L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2-quinquies, lettera a) e b), non esaurisce l’incidenza della temerarieta’ della lite sul diritto all’equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento e, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001, puo’ valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina – anche ipotesi di temerarieta’ che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.. D’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale e’ stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato della L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2-quinquies, prevedendo che “non e’ riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 c.p.c.”.
2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti principali lamentano l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, sottolineando che: a) le prime sentenze negative del TAR sono del 4 maggio 2001 e, quindi, successive di 4 anni al deposito del ricorso innanzi al TAR Lazio; b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 191/1990, del 12.4.1990 non poteva avere alcuna attinenza in merito alla fondatezza del ricorso presentato dai ricorrenti innanzi al TAR, essendo precedente alla L. 8 agosto 1990, n. 231, della quale, con il ricorso, si erano contestati alcuni aspetti applicativi; c) le ulteriori pronunce della Corte Costituzionale citate nella sentenza n. 30148/2010 conclusiva del giudizio presupposto, attengono a questioni totalmente diverse da quella posta alla base del ricorso. Sicche’ tali circostanze di fatto smentiscono quanto erroneamente affermato dall’impugnato decreto e cioe’ che le possibilita’ di successo dell’iniziativa giudiziaria dei ricorrenti fossero ab origine praticamente nulle, con l’insussistenza di paterna d’animo indennizzabile.
2.1. – Il motivo e’ inammissibile.
2.2. – Il decreto impugnato non risulta censurabile ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis. Secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
2.3. – Nel rispetto, dunque, delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’e’ traccia. Laddove, piuttosto, le censure si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimita’ di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua del decreto impugnato (Cass. n. 1885 del 2018).
3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti principali deducono la “Violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 156 c.p.c., comma 2, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, poiche’ la decisione resa dalla Corte d’Appello di Perugia risulta immotivata o solo apparentemente motivata, in quanto la medesima, sull’errato presupposto della palese infondatezza della questione e dell’inesistenza del patema d’animo, ha negato l’irragionevole ritardo.
3.1. – Il motivo non e’ fondato.
3.2. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, come detto, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).
Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate (soprattutto allorquando dette norme siano nomerose e riguardino aspetti eterogenei), ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).
3.3. – Cio’, non senza ulteriormente sottolineare che le censure mosse in riferimento a quest’ultimo parametro si risolvono, ancora una volta nella inammissibile richiesta di un riesame (Cass. n. 1885 del 2018), della soluzione specificamente adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente, senza che concorra ne’ il vizio di violazione di norme giuridiche evocate a sostegno della doglianza, ne’ l’omesso esame di fatto decisivo, bensi’ solamente proposizione di ricostruzione giuridico-fattuale alternativa a quella elaborata dalla Corte di merito (Cass. n. 7476 del 2018).
4. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, (OMISSIS) lamenta la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 e dell’articolo 6, par. 1 della CEDU in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Vizio di motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, svolgendo difese analoghe alle precedenti e sottolineando che della situazione di abuso del processo debba dare prova l’Amministrazione. Anche per il ricorrente incidentale non sussiste nella fattispecie tale abuso e che le motivazioni del decreto impugnato risultano illogiche e sfornite di concreti elementi probatori idonei giustificare la ratio sottesa alla pronuncia.
4.1. – Il motivo (che racchiude le medesime censure formulate dai ricorrenti principali nei due primi motivi di ricorso principale) e’, in parte, infondato (v. sub 1.2. e ss.) e, in parte, inammissibile (v. sub 2.2. e ss.) per le medesime considerazioni sopra svolte.
5. – Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, rigettati. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, tardivamente costituitosi al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa, ex articolo 370 c.p.c., comma 1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, trattandosi di materia esente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Avv. Renato D’Isa

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