Quando le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 317.

La massima estrapolata:

Le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 317

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6809 del 2012, proposto da
Gi. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati Ch. Lo., Vi. Fo., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Pa. Sa. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Al., Ma. Gr., domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 00376/2012, resa tra le parti, concernente ordine di demolizione opere edilizie abusive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati St. Mo., in dichiarata delega dell’avvocato Ch. Lo., e Ca. Al.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 376 del 2012, redatta in forma semplificata, con cui il Tar Lazio ha respinto l’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento recante l’ordinanza di demolizione e la diffida a proseguire i lavori contestati; questi ultimi avevano ad oggetto la realizzazione di un ampliamento di due vani porta interessanti murature portanti, l’apertura di due vani finestre sempre su murature portanti la chiusura dall’interno di tre vani finestra e, previa demolizione della facciata prospiciente il balcone a livello, la sua ricostruzione più avanzata per circa m. 0,80 creando un ampliamento della zona residenziale interna; inoltre, un tettoia realizzata con le misure di ml. 7,45 x 1,45 circa con altezza di circa ml. 3,00 in leggera pendenza, confezionata totalmente in legno dipartente dalla muratura della facciata del fabbricato, mentre anteriormente era sostenuta da tre pilastri in legno e travetto orizzontale, completo di canale di gronda e discendente.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava motivi di appello in termini di errore di pronunciamento, a fronte dell’emanazione di un altro provvedimento di interlocutorio, della effettiva consistenza delle opere, della mancata considerazione della sufficienza della d.i.a..
L’amministrazione comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 6\12\2018 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è prima facie destituito di fondamento, risultando condivisibili le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata.
2. In linea di fatto è pacifica la consistenza delle opere nei termini oggetto di contestazione.
In particolare, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge che l’intervento abusivo contestato, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ex art. 136 d.lgs. 42\2004, ha comportato la demolizione della facciata prospiciente il balcone a livello, con successiva ricostruzione più avanzata pari a metri 0,80, con conseguente ampliamento della zona residenziale interna, realizzazione di una tettoia a servizio del balcone, allargamento di due vani porta interessanti murature portanti, apertura di due vani finestra sempre su murature portanti, chiusura dall’interno di tre vani finestra sempre su murature portanti.
3. A fronte di tali emergenze appare innanzitutto infondato il primo motivo di appello. Se è vero che il Ma. ha presentato per i lavori di cui sopra una d.i.a. ex art. 37 dPR 380/2001, il relativo iter procedimentale si è concluso negativamente. con la conseguente piena efficacia della sanzione irrogata. Sul punto va richiamato altresì quanto, ancora di recente, ribadito anche dalla sezione, secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria comporta, nel caso, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 ottobre 2018 n. 5854 e 27 febbraio 2018, n. 1171).
4. Parimenti infondate appaiono le restanti censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto basate sulla invocata qualificazione dell’intervento in termini di mera manutenzione straordinaria realizzabili mediante d.i.a..
In linea generale, ai sensi dell’art 10, comma 1, lettera c), tu edilizia, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893).
Le opere in contestazione nel caso di specie, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio rientranti nella definizione predetta e, conseguentemente, soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire; infatti, le stesse comportano aumento di volumetria complessiva dell’appartamento e la evidente modifica del prospetto. A quest’ultimo proposito, la relativa contestazione non può che riguardare, oltre all’estensione del relativo ingombro, la globalità degli interventi abusivi accertati, in specie la realizzazione della tettoia a servizio del balcone, l’allargamento di due vani porta interessanti murature portanti, apertura di due vani finestra sempre su murature portanti, chiusura dall’interno di tre vani finestra sempre su murature portanti.
Del tutto irrilevante appare rilascio di nulla osta paesaggistico invocato, che peraltro conferma il carattere vincolato dell’area con la conseguente applicazione della norma richiamata, in quanto relativo ad opere minori distinte da quelle contestate.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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