Agevolazioni prima casa e interrato contenente una piscina

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 9 gennaio 2019, n. 355.

La massima estrapolata:

L’interrato contenente una piscina deve essere computato per stabilire se, ai fini delle agevolazioni prima casa, l’immobile sia da considerarsi quale abitazione di lusso. Questo in quanto, essendo irrilevante il principio dell’abitabilità dell’unità immobiliare, non conta neppure la dichiarazione Docfa presentata dal contribuente in grado di smentire la configurazione catastale dell’immobile quale immobile di lusso.

Ordinanza 9 gennaio 2019, n. 355

Data udienza 10 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24455-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 138/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

RITENUTO

CHE:
1. (OMISSIS) impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle entrate, dichiarata la sua decadenza dall’agevolazione “prima casa” di cui aveva usufruito per l’acquisto, con atto del 10.12.2007, di un immobile sito in (OMISSIS), considerato “di lusso” perche’ di superficie superiore a 240 mq., aveva liquidato la maggiore imposta di registro derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria, in luogo di quella del 4%, oltre alle sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo rigettava il ricorso.
L’appello proposto da (OMISSIS) avverso la decisione e’ stato accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza depositata il 4.7.2011.
Il giudice d’appello ha rilevato che il contribuente – il quale aveva ritenuto che nella superficie dell’immobile non dovessero essere inclusi i vani interrati privi di abitabilita’- aveva fatto affidamento sulla propria dichiarazione DOCFA, che non era stata rettificata dall’Ufficio, nonche’ sulla perizia di parte depositata in uno con tale dichiarazione e sul regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS).
2. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha verificato se i locali interrati, la cui superficie era stata computata al fine della qualificazione dell’immobile come di lusso, fossero in concreto abitabili.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1075, articolo 6, rilevando che la CTR e’ incorsa in errore laddove ha ritenuto non fosse computabile la superficie del piano interrato, di fatto abitabile perche’ adibita a piscina e ad altri usi diversi da quelli di cantina e posto auto, esplicitamente esclusi dalla norma di cui all’articolo 6 cit..
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il silenzio assenso serbato dall’amministrazione sulla dichiarazione DOCFA inoltrata dal contribuente le precludesse di revocare l’agevolazione.
4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR riferito il principio dell’affidamento ad atti provenienti dallo stesso contribuente (dichiarazione DOCFA e perizia di parte) ed a normative comunali non specificamente indicate.
5. L’eccezione di inammissibilita’ dei motivi sollevata dal controricorrente deve essere respinta: le censure non attengono al merito della causa, ma a profili di diritto rilevanti per la decisione; le doglianze sono inoltre specifiche e consentono di comprendere appieno le ragioni per le quali e’ richiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
6. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.
7 Questa Corte ha gia’ affermato il principio secondo il quale, in tema di catasto dei fabbricati, con il Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, e’ stata introdotta una procedura (cd. DOCFA) per l’accertamento delle unita’ immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere piu’ rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva. A tali dichiarazioni, pertanto, non e’ applicabile il principio del silenzio-assenso dettato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 19 e 20. Esse, infatti, costituiscono l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, e non istanze tendenti ad acquisire un diritto o ad accrescere le facolta’ del dichiarante. Correlativamente, l’amministrazione finanziaria non ha alcuna posizione da riconoscere, in quanto l’esito del procedimento di classamento e’ di tipo accertativo e mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d’imposta (Cass. n. 16824 del 21/07/2006). Ne consegue che non ha rilevanza alcuna la circostanza che il contribuente abbia presentato una dichiarazione DOCFA da cui si sarebbe dovuto evincere, secondo la sua prospettazione, una configurazione catastale dell’immobile confliggente con quella di immobile di lusso.
Va poi considerato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6, Lavori Pubblici, in forza del quale e’ irrilevante il requisito dell'”abitabilita’” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilita’” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilita’, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (Cass. n. 18480 del 21/09/2016; Cass. n. 10191 del 18/05/2016; Cass. n. 25674 del 15/11/2013). Nel caso che occupa la CTR ha escluso dal computo della superficie utile computabile ai sensi del Decreto Ministeriale citato, articolo 6, l’intero vano interrato, nel mentre avrebbe dovuto accertare in che limiti esso fosse concretamente utilizzabile per fini diversi da quelli di cantina e garage, essendo solo tali spazi, oltre a quelli adibiti a balconi, terrazze, soffitte e scale, dichiarati esplicitamente non computabili dalla norma ai fini della qualificazione di un immobile come “di lusso”.
6. L’impugnata decisione va, percio’, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procedera’ alle necessarie verifiche e decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Avv. Renato D’Isa

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