La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l’ordinanza del 12 gennaio 2026, n. 617, ha consolidato un importante principio riguardante l’ammissibilità e il valore probatorio delle relazioni investigative private nel processo civile.
Il testo in esame chiarisce che i report redatti da investigatori privati (regolarmente autorizzati), anche quando corredati da rilievi fotografici o video, non sono considerati mezzi di prova “tipici” (ovvero esplicitamente elencati e disciplinati dal Codice di Procedura Civile). Tuttavia, la loro esclusione non è automatica.
La Suprema Corte ha riaffermato che, nell’ordinamento processuale civile italiano, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Questo significa che il catalogo delle prove ammissibili non è un elenco chiuso. Di conseguenza, le relazioni investigative possono fare ingresso nel giudizio come “prove atipiche”.
Il fondamento giuridico di questa ammissibilità risiede nel principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice, sancito dall’art. 116 c.p.c. Secondo questa norma, spetta al magistrato valutare l’attendibilità e il peso di ogni elemento di prova acquisito.
Per quanto riguarda l’efficacia concreta, la Cassazione specifica che a queste relazioni investigative (e al materiale allegato) deve essere attribuito un valore indiziario. Esse non costituiscono una prova legale (che vincola il giudice), ma offrono indizi che il giudice deve considerare. Affinché possano fondare una decisione, la relazione non va valutata isolatamente, ma deve essere considerata unitamente ad altre prove ritualmente acquisite nel corso del giudizio, permettendo al giudice di giungere a un convincimento motivato e complessiv
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2026| n. 617
Relazioni Investigative Valore di Prova Atipica
Nel giudizio civile, le relazioni investigative prodotte da un investigatore privato, comprese quelle corredate da materiale fotografico, possono essere utilizzate come prove atipiche aventi valore indiziario. La loro utilizzabilità è prevista nel contesto della libera valutazione delle prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in quanto nell’ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. La relazione investigativa può essere considerata unitamente ad altre prove ritualmente acquisite e valutata dal giudice per giungere alla decisione.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE – Valutazione delle prove – Sulla base della relazione dell’investigatore privato che certifica come lei lavori – Rilevanza – Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. TRICOMI Laura – Presidente
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. VITRO’ SILVIA – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26492/2024 R.G. proposto da:
Ca.Ma., rappresentata e difesa dall’avvocato PA.GA.
– ricorrente –
contro
De.Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato LU.ZA.
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4187/2024 depositata il 21/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.
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FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ricorso depositato in data 26/2/2018 presso il Tribunale di Napoli, Ca.Ma., premesso di aver contratto matrimonio concordatario il (Omissis) con De.Pa., unione dalla quale in data (Omissis) erano nati i figli De.Lu. e De.Lu., aveva chiesto che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal coniuge con addebito al De.Pa. a causa della condotta di quest’ultimo che, senza alcun preavviso, si era allontanato dalla casa coniugale senza più farvi più rientro e senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni, scoprendo solo in seguito che intratteneva una relazione sentimentale con altra persona.
Sulla base di tale prospettazione, la ricorrente aveva chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito in considerazione della violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio.
Quanto alla situazione reddituale la Ca.Ma. aveva dedotto di essere priva di reddito e che al sostentamento del nucleo familiare provvedeva esclusivamente il De.Pa. che svolgeva attività di amministratore di diversi condomini e rivestiva la carica di Presidente della V Municipalità di Napoli, Vomero – Arenella, attività che gli garantiva un reddito ulteriore di circa Euro 24.000,00.
Si era costituito in giudizio il De.Pa., il quale, pur non opponendosi alla separazione, aveva contestato quanto dedotto dalla ricorrente esponendo che il matrimonio si era rilevato infelice a causa della diversità di carattere dei coniugi e delle forti incomprensioni e che il suo allontanamento dalla abitazione coniugale era stato conseguenza.
Con la sentenza n. 9328/2021 pubblicata il 16.11.2021, il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di addebito della separazione al De.Pa.; aveva assegnato la casa coniugale alla Ca.Ma. ed aveva posto a carico del De.Pa. l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio De.Lu. nella misura di Euro 700,00 mensili e della Ca.Ma. nella misura di Euro400,00 mensili.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 18.11.2022, De.Pa. proponeva appello censurando la decisione sia in relazione al riconoscimento dell’addebito della separazione a suo carico sia in relazione alle statuizioni economiche.
Si costituiva Ca.Ma., la quale aveva contestato l’appello proposto e le censure formulate dall’appellante chiedendo il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 4187/2024 la Corte di appello in parziale riforma determinava in Euro 200,00 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio De.Lu. ed in Euro 150,00 il contributo del De.Pa. al mantenimento della Ca.Ma. confermava per il resto la gravata pronuncia.
Osservava per gli aspetti che qui rilevano premetteva che il Tribunale, nell’affrontare le questioni economiche relative al nucleo familiare, aveva sottolineato che le entrate della famiglia, prima dell’evento separativo, erano costituite dal solo reddito percepito dal De.Pa., quale amministratore di numerosi condomini ed assessore alla V Municipalità del Comune di Napoli, incarico per il quale percepiva un’indennità di Euro 2.000,00 mensili oltre ai redditi percepiti dall’attività lavorativa.
Quanto alla situazione patrimoniale della Ca.Ma. la Corte osservava che era stata documentata lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte della richiedente mediante produzione in appello di una relazione investigativa per la quale non ostava il disposto dell’art. 345 c.p.c.
Sottolineava infatti che la documentazione era stata depositata a supporto di un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio del quale si doveva tenere conto e che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa della parte appellata essendo stato garantito il contraddittorio.
Riteneva la Corte di appello che il nuovo documento prodotto dall’appellante, consistente in un rapporto investigativo utile a comprovare che la Ca.Ma. era impegnata in attività lavorativa, previa conferma dei contenuti dello stesso da parte del suo autore a mezzo di prova testimoniale, poteva considerarsi idoneo a sovvertire la decisione del primo giudice nel senso di mutare uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo (cfr. Cass. n. 8568/16). Detto documento appariva inoltre sufficiente ai fini della dimostrazione del suddetto fatto controverso (attività lavorativa svolta dalla appellata) e, soprattutto, indispensabile a colmare le lacune probatorie evidenziate dal primo giudice in quanto l’attore avrebbe potuto acquisirlo e depositarlo anche nel giudizio di primo grado.
Quanto al rapporto investigativo occorreva precisare che lo stesso rientrava tra le c.d. “prove atipiche in quanto i documenti formati dall’investigatore sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di “scritti del terzo”.
Detto rapporto era stato integralmente “asseverato” dal suo autore, il quale, sentito quale teste aveva reso le proprie dichiarazioni sui fatti precisi, circostanziati ed univoci che aveva appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.
Il Giudice del merito, sulla scorta delle risultanze di causa, riteneva sussistenti le condizioni per ridurre il contributo al mantenimento dell’ex coniuge considerando raggiunta la prova che la Ca.Ma., dopo la separazione, recandosi ogni giorno presso la società immobiliare indicata dal teste si fosse proficuamente attivata per inserirsi nel mondo lavorativo, anche in considerazione della circostanza che la predetta aveva dichiarato di aver sempre collaborato con il marito nella di lui attività di amministratore di condomini, maturando pertanto una concreta esperienza nel settore afferente agli immobili.
Parimenti meritava accoglimento la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio De.Lu. essendo stato adeguatamente provato che il predetto ha intrapreso un’attività commerciale quale titolare di BEB, interrompendo il percorso di studi universitari.
La suddetta attività, in considerazione dei guadagni indicati dal teste escusso, rappresentava un’esperienza lavorativa qualificante, che egli svolgeva da oltre due anni; ebbene, tali circostanze, unitamente al reddito attualmente percepito, consentivano di ritenere, secondo la Corte di appello, che il giovane abbia acquisito la capacità di mantenersi autonomamente.
Avverso tale decisione Ca.Ma. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso De.Pa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza camerale.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116, 214, 244, 257 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e all’art. 360, c.p.c. 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Napoli ritenuto provata l’asserita attività lavorativa e indipendenza economica della sig.ra Ca.Ma. attribuendo, del tutto illegittimamente, rilevanza probatoria alle relazioni investigative prodotte dal marito, sig. De.Pa., in assenza di una “accurata valutazione” da parte del Giudice di secondo grado circa la ritenuta utilizzabilità della relazione investigativa e di una testimonianza indiretta (de relato) dell’investigatore privato in contrasto con i principi generali dell’onere della prova (pag. 22 ricorso).
Si rimprovera alla Corte di appello di non aver fatto buon uso dei principi di diritto che regolano il valore delle prove testimoniali avendo utilizzato a fondamento del proprio convincimento una testimonianza indiretta (de relato) dell’investigatore privato in contrasto con i principi generali del diritto probatorio, in violazione dell’art. 115 c.p.c. che stabilisce che il giudice deve basare la decisione su prove legalmente raccolte e attendibili e che impone al giudice di valutare le prove raccolte secondo il principio del contraddittorio, basandosi su fatti direttamente verificati, dell’art. 244 c.p.c. in merito al modo di deduzione delle prove, dell’art. 257 c.p.c. in merito alla testimonianza indiretta e dell’art. 2729 c.c. che dispone sull’uso degli indizi, che devono essere gravi, precisi e concordanti.
Si sostiene che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie assegnando decisività probatoria alla deposizione dell’investigatore privato resa de relato senza verificare se fosse sostenuta da fatti osservati direttamente.
Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso o, comunque, mal motivato il ragionamento logico-giuridico che giustifica l’attribuzione di valore probatorio alla testimonianza indiretta, senza spiegare come sia stata verificata l’attendibilità della fonte terza o il rispetto del principio del contraddittorio.
Si critica in particolare la decisione laddove avrebbe attribuito valore probatorio decisivo alla testimonianza resa dall’investigatore privato che avrebbe sostanzialmente soltanto confermato il contenuto della relazione investigativa a sua firma e fatto riferimento a fatti appresi da altre persone (testimonianza indiretta) senza verificare se fosse suffragata da elementi oggettivi o da altre prove e senza adeguatamente spiegare come e perché aveva ritenuto rilevante una testimonianza resa dall’investigatore privato che di fatto ha solo confermato il contenuto della relazione e che, altresì, ha reso una testimonianza de relato.
I due motivi che possono essere trattati congiuntamente perché espongono la medesima censura, sebbene sotto angolature diverse, ma costituenti frammenti di un’unica sostanziale doglianza sono inammissibili in relazione ai profili dedotti.
Entrambi i motivi, palesano una consistenza prettamente meritale, in chiave meramente oppositiva rispetto alle valutazioni, peraltro ampiamente e coerentemente argomentate nella sentenza impugnata, e in termini totalmente estranei al solo paradigma censorio in relazione al quale ne è consentito un sindacato in questa sede, che è quello del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.;
Le censure nella duplice loro articolazione infatti investono non un fatto inteso in senso storico e avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come appunto la relazione investigativa, rientrante tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (così in fattispecie sovrapponibile alla presente Cass. n. 15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. n. 11697/2020).
La Corte distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha “fondato il proprio convincimento esclusivamente sugli accadimenti così come “accertati” nella relazione investigativa”. Al contrario, come accennato in narrativa, la Corte ha considerato, non solo la relazione dell’investigatore incaricato dall’appellante, ma anche le dichiarazioni reso dallo stesso quale testimone oculare ed ha considerato raggiunta la prova che la Ca.Ma., dopo la separazione, recandosi ogni giorno presso la società immobiliare indicata dal teste si sia proficuamente attivata per inserirsi nel mondo lavorativo”.
La relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
Sotto ulteriore profilo, occorre rimarcare, che le relazioni investigative erano formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall’art. 2712 cod. civ., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto; nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l’autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 13519/2022).
Non sfugge ad analoga valutazione di inammissibilità la contestuale denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto chiaramente dedotta al di fuori dei paradigmi al riguardo dettati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Sul punto, varrà richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
Nel caso in esame il compendio fotografico è stato integralmente “asseverato” dal suo autore, il quale, sentito quale teste ha reso le proprie dichiarazioni sui fatti precisi, circostanziati ed univoci che ha appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.
In questo quadro non può predicarsi un vizio motivazionale quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione).
Né tanto meno esso può configurarsi quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati.
Sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
Nella specie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitata a denunciare, nella sostanza, un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
Con riguardo poi alla denunciata carenza di motivazione circa la pregnante valenza probatoria riconosciuta alla deposizione dell’investigatore privato va osservato che la Corte partenopea ha ben illustrato le ragioni del suo convincimento spiegando che il contenuto del rapporto è stato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati.
In questo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della esistenza di una motivazione in sé e per sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) idonea a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell’adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di Cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti.
Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, come detto, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.).
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, sono le censure a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa, sostanzialmente lamentandosi una non adeguata considerazione degli argomenti esposti.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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