Reato per il professionista-liquidatore che nel violare un dovere deontologico

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16490.

Massima estrapolata:

Non scatta il reato per il professionista-liquidatore che nel violare un dovere deontologico fornisce l’informazione della presenza di un’offerta valida (poi rivelatasi nulla) ad altro interessato. Quest’ultimo non è parte offesa per aver partecipato quando avrebbe avuto un vantaggio economico dall’asta deserta cui segue una nuova gara a prezzo ribassato.

Sentenza 29 maggio 2020, n. 16490

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – REATI CONTRO LA P.A. (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvi – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da parti civili:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) srl;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/02/2019 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine, per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In riforma della sentenza emessa il 22 gennaio 2018 dal Tribunale di Pordenone, la Corte di appello di Trieste ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 353 c.p., comma 2, perche’ il fatto non sussiste.
Al (OMISSIS) era stato contestato di avere fornito, nella sua qualita’ di liquidatore giudiziale del concordato preventivo della (OMISSIS) srl in liquidazione, il giorno prima dell’asta senza incanto, relativa alla vendita di beni immobili di detta societa’, divisi in tre lotti, una informazione non vera circa la partecipazione all’asta di un terzo, cosi’ turbando la gara ed inducendo (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) srl e fratello di (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) srl in liquidazione, a partecipare alla gara al prezzo base dell’asta ed a risultarne aggiudicatario, mentre quest’ultimo, in assenza della falsa informazione, non si sarebbe determinato in tal senso, confidando nella possibilita’ di parteciparvi in un momento successivo e di ottenere condizioni piu’ vantaggiose qualora la prima asta fosse andata deserta.
A differenza del Tribunale, i giudici di appello hanno ritenuto che l’informazione fornita al commercialista del (OMISSIS) non integrasse il reato, non avendo l’imputato fornito informazioni sul contenuto dell’offerta del concorrente (OMISSIS) ne’ altre informazioni dirette ad allontanare dalla gara il (OMISSIS) e hanno ritenuto dirimente la considerazione che l’interesse tutelato dalla norma e’ la libera concorrenza e non gli interessi speculativi dei partecipanti, essendo emerso che entrambi intendevano partecipare solo dopo che la prima asta fosse andata deserta per aggiudicarsi i beni a condizioni piu’ vantaggiose con ribasso dei prezzi a base d’asta.
E’ stato sottolineato che l’offerente non ha diritto ad ottenere informazioni sulla partecipazione di altri, mentre nel caso di specie l’informazione era stata sollecitata dal commercialista del (OMISSIS); che l’informazione non era menzognera, atteso che la dichiarazione rilasciata dal (OMISSIS) al liquidatore con allegato un assegno di 80 mila Euro per l’acquisto di due immobili doveva ritenersi, secondo la prassi confermata da altri testimoni, una offerta formale, essendo indicato il nome dell’offerente, individuati i beni e il prezzo offerto, sebbene invalida ed inefficace, avuto riguardo alle condizioni di vendita fissate (vendita dei tre lotti in blocco e prezzi a base d’asta di gran lunga superiori).
Pur ritenendo censurabile sul piano deontologico la condotta dell’imputato, la Corte di appello ne ha escluso la rilevanza penale in assenza di collusione tra lo stesso e l’esecutato o di utilizzo di un mezzo fraudolento.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) srl, che ne chiede l’annullamento per manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento di una prova decisiva ovvero della lettera, datata 1 febbraio 2012, consegnata dal (OMISSIS) al liquidatore.
Deduce che quella lettera non poteva essere considerata un’offerta formale per la vendita del 4 febbraio 2012, trattandosi di una mera manifestazione di interesse a partecipare ad un esperimento di gara successivo a prezzo ribassato, come si desume dalla circostanza che l’offerta riguardava solo due dei tre lotti a prezzi notevolmente inferiori a quelli fissati a base d’asta ed aveva validita’ sino al 31 marzo 2012. Tali elementi oggettivi rendevano evidente che l’offerente intendeva partecipare ad un futuro esperimento d’asta e non all’asta del 4 febbraio 2012, mentre il liquidatore l’aveva considerata come offerta formale in contrasto con la volonta’ dell’offerente e nella consapevolezza dell’invalidita’ della stessa perche’ difforme dalle condizioni di gara, ne’ tale dato oggettivo puo’ ritenersi superato in ragione della prassi confermata dai testimoni.
Il travisamento della prova inficia il ragionamento della Corte di appello, in quanto essenziale per ritenere ingannevole la condotta dell’imputato e l’informazione fornita al (OMISSIS), essendo dimostrato dai tabulati che fu il (OMISSIS) a telefonare al commercialista del (OMISSIS), a differenza di quanto indicato in sentenza, e che tale informazione fu idonea ad alterare l’andamento della gara, determinando la partecipazione del (OMISSIS).
L’iniziativa del liquidatore e la falsa prospettazione che l’asta non sarebbe andata deserta hanno turbato la gara e indotto il (OMISSIS) a presentare l’offerta ed a partecipare ad una gara solo apparentemente competitiva, trattandosi di comunicazione di una notizia distorta nel contenuto e riservata, che ha inciso sulla determinazione del concorrente e sulla regolarita’ della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, proposti ai soli fini della responsabilita’ civile, sono inammissibili per genericita’ e manifesta infondatezza.
Secondo l’impostazione dei ricorrenti la Corte di appello, anziche’ concentrarsi sulla condotta dell’imputato, avrebbe spostato l’attenzione sul comportamento del (OMISSIS), affermando che questi, non solo non aveva diritto di ottenere notizie sulla partecipazione di altri all’asta indetta per il 4 febbraio 2012, ma le aveva addirittura sollecitate, mentre invece, come indicato nel ricorso e nella sentenza di primo grado (pag. 4), era stato il (OMISSIS) a comunicare nella serata del 2 febbraio 2012, giorno precedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’esistenza di un’offerta depositata.
Si assume pertanto, che la Corte di appello avrebbe travisato un dato oggettivo, che ne falsa il ragionamento, in quanto senza l’iniziativa del liquidatore di far figurare l’offerta del (OMISSIS) come offerta valida e di avvertire il commercialista del (OMISSIS) che l’asta non sarebbe andata deserta, pur nella consapevolezza che non si trattava di un’offerta valida, il (OMISSIS) non sarebbe stato indotto a presentare l’offerta.
La prospettazione e’ del tutto infondata, in quanto la Corte di appello non ha negato il dato, ma ha escluso che si trattasse di un’iniziativa autonoma dell’imputato poiche’ l’informazione era stata ripetutamente sollecitata dal commercialista del (OMISSIS) e della (OMISSIS) srl, che la ottenne dal (OMISSIS) nel corso di un colloquio telefonico.
Il difensore dei ricorrenti si limita a contestare l’affermazione senza smentirla o contrastarla con argomenti concreti, risultando pertanto, l’obiezione generica, specie a fronte delle dichiarazioni rese dal commercialista, riportate in sentenza, secondo le quali anche il fratello del (OMISSIS) gli aveva riferito di aver parlato con il liquidatore civile e di aver ottenuto sostanzialmente la medesima informazione circa la presentazione di un’offerta. Benche’ negata dal liquidatore civile, la circostanza viene evidenziata in sentenza perche’ segnala l’esistenza di prese di contatti da piu’ parti con gli organi della procedura per ottenere informazioni sull’effettivo espletamento della gara; i ricorsi trascurano, inoltre, le dichiarazioni del commissario giudiziale sulla rilevanza della procedura, sulle sollecitazioni e sulle insistenti richieste di informazioni rivolte al liquidatore e lo stesso comportamento del (OMISSIS), per quanto si dira’ in ordine alle irregolari modalita’ di presentazione di un’offerta, lo confermano.
Sul punto, con argomentazione logica, i giudici di appello hanno evidenziato che, a prescindere dall’offerta del (OMISSIS), non poteva escludersi che anche altri soggetti presentassero offerte entro il termine, sicche’ la mera informazione della presentazione di un’offerta non era decisiva per determinare il (OMISSIS) a partecipare alla gara, la cui decisione non fu indotta dalla falsa prospettazione di una effettiva procedura competitiva, ma fu evidentemente frutto di una autonoma valutazione discrezionale e della scelta di partecipare e concorrere con altri.
Peraltro, proprio per la possibilita’ che anche altri, diversi dal (OMISSIS), decidessero di partecipare alla gara con conseguente incertezza sull’esito della stessa, la scelta di parteciparvi comporta l’accettazione del rischio della competizione, non potendo esservi un esito garantito della gara, a meno che non vi sia prova di collusioni o di accordi illeciti, escluso nella fattispecie.
Infatti, i giudici hanno dato atto che non vi e’ prova di collusione, intesa come accordo clandestino tra l’imputato, i ricorrenti, l’esecutato o altri, ne’ di comportamenti dell’imputato diretti ad allontanare offerenti dalla gara o a rivelare informazioni sul contenuto dell’offerta del (OMISSIS), essendosi il (OMISSIS) limitato a rivelare che sarebbe stata presentata un’offerta: informazione si’ riservata, ma, come ritenuto in sentenza, sollecitata e, comunque, non decisiva ne’ idonea ad influire sull’andamento della gara ed a turbarne la regolarita’.
Con acuta osservazione i giudici di appello hanno sottolineato che l’articolo 535 c.p. tutela il corretto espletamento delle gare e la libera concorrenza, non l’intento speculativo dei concorrenti, mentre i ricorrenti lamentano di aver visto sfumare l’obiettivo che andasse deserta la prima asta in modo da aggiudicarsi i beni a prezzi ribassati in aste successive, trascurando che, anche in un’asta successiva, l’aggiudicazione dei beni non sarebbe stato un risultato scontato in loro favore, per la presenza, ancor piu’ probabile, di altri concorrenti.
In tal modo i ricorrenti finiscono per sostenere di essere stati indotti a partecipare alla gara, mentre avrebbero voluto evitarlo per le finalita’ speculative indicate, quasi avessero diritto a non partecipare al primo esperimento di gara ed a vedere andare deserta la prima asta: diritto, ovviamente inesistente, che poteva essere garantito solo dall’imputato, a tal fine sollecitato, il quale, se lo avesse assicurato, certamente avrebbe commesso il reato in concorso con i ricorrenti, come correttamente evidenziato dai giudici di merito.
La sentenza chiarisce che la condotta dell’imputato, pur censurabile e deontologicamente non corretta, non integra il reato di turbativa d’asta, in quanto l’informazione fornita non si e’ risolta ne’ in un suggerimento ad un concorrente a danno di un altro ne’ in un ausilio o una facilitazione indebiti, violativi della parita’ di condizioni dei concorrenti, che il preposto deve garantire.
Chiarisce altresi’, che neppure rientra tra gli “altri mezzi fraudolenti”, consistenti in qualsiasi artificio, inganno o mendacio con cui si sorprende l’altrui buona fede, ricomprendendo qualsiasi attivita’ ingannevole che sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, quindi, anche attraverso anomalie procedimentali (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Rv. 271726 -01), in quanto l’informazione sulla presentazione di un’offerta da parte di un terzo non era ne’ menzognera ne’ falsa ne’ ingannevole.
I giudici di appello hanno spiegato che la dichiarazione, rilasciata in data 1 febbraio 2012 dal (OMISSIS) al liquidatore, insieme ad un assegno del consistente importo di 80 mila Euro, attestante una piu’ che concreta e seria volonta’ di partecipazione alla gara, non poteva ritenersi una missiva privata, diretta al solo liquidatore, ma era stata da questi ritenuta, come da prassi seguita in procedure analoghe, confermata da altri testimoni, un’offerta formale.
Ne’, nonostante tali anomale modalita’ di presentazione, la dichiarazione ed il titolo allegato potevano essere custoditi dal liquidatore presso il suo studio per essere fatti emergere e confluire ufficialmente nella procedura di gara solo in un momento successivo, piu’ opportuno, secondo gli intendimenti del (OMISSIS), anch’essi squisitamente speculativi, poiche’ in tal caso si’ che il (OMISSIS) avrebbe indebitamente favorito detto concorrente a scapito degli altri e non solo dei ricorrenti, dovendo ribadirsi la possibilita’ che anche altri concorrenti decidessero di partecipare ai successivi incanti a prezzi ribassati.
Ancora, la sentenza chiarisce che la dichiarazione del (OMISSIS), individuando i beni, i prezzi e l’offerente con l’allegazione di un assegno di importo non trascurabile, poteva essere considerata un’offerta formale da depositare in cancelleria, come confermato dai testimoni, nonostante risultasse inefficace perche’ difforme dalle condizioni di vendita.
Secondo i ricorrenti, la consapevolezza dell’invalidita’ dell’offerta, attestata, nella prospettazione difensiva, dalla predisposizione in tal senso del verbale, rispondente ad una prassi normale, secondo i testimoni indicati in sentenza, confermerebbe l’illecita condotta del (OMISSIS), in quanto la falsa informazione, provenendo dall’organo deputato allo svolgimento della procedura, aveva forzato le determinazioni del (OMISSIS) e lo aveva indotto a presentare l’offerta, facendogli ritenere, contrariamente al vero, che vi sarebbe stata una gara tra concorrenti, legittimamente aspiranti, a parita’ di condizioni, ad aggiudicarsi i beni in vendita.
Ma, per le ragioni indicate in precedenza, la proposta del (OMISSIS) doveva considerarsi un’offerta formale, destinata a confluire nella procedura, a prescindere dagli obiettivi perseguiti dall’offerente, sicche’ la rivelazione di un’informazione riservata circa la presentazione di un’offerta, senza rivelarne il contenuto, e’ stata ritenuta inidonea ad integrare il reato, non trattandosi di una informazione falsa o fraudolenta, diretta a prospettare falsamente l’esistenza di una procedura competitiva, ne’ di un’interferenza del preposto nella procedura di gara, idonea ad alterarne il regolare funzionamento.
Da ultimo, va sottolineata anche la indeterminatezza ed indeterminabilita’ del danno subito dai ricorrenti, solo astrattamente corrispondente alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello inferiore, che sarebbe stato pagato in caso di incanti successivi a prezzi ribassati, trattandosi di evenienza incerta collegata all’aleatorieta’ del numero e dell’esito degli incanti successivi.
All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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