Il chiamato all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871.

La massima estrapolata:

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l’iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all’eredità dopo l’iscrizione stessa).

Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871

Data udienza 12 dicembre 2019

Tag/parola chiave: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – RISCOSSIONE E RIMBORSI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22333-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 248/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 05/02/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:
1.-. (OMISSIS) proponeva ricorso avverso l’atto di iscrizione ipotecaria, comunicato in data 21 febbraio 2008, eseguito da (OMISSIS) s.p.a. e deduceva che l’immobile non era di sua proprieta’ in quanto compreso nell’asse di una eredita’ cui egli aveva rinunciato; ciononostante in catasto l’immobile risultava a lui intestato, in virtu’ della dichiarazione di successione presentata da un terzo. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente. Equitalia proponeva appello e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata il 5 febbraio 2014, confermava la sentenza di primo grado ritenendo che il bene su cui era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria non era mai appartenuto al contribuente stante la rinuncia all’eredita’.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

RITENUTO

Che:
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione dell’articolo 1335 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Parte ricorrente deduce di avere avanzato tempestiva eccezione di inammissibilita’ del ricorso per decorrenza del termine previsto dalla legge. Il giudice di prima istanza ha respinto l’eccezione ritenendo che (OMISSIS) non abbia provato la ricezione da parte del contribuente di una comunicazione di iscrizione di ipoteca anteriore (anno 2006) a quella contro cui ha reagito il contribuente, del 21.2.2008, rispetto alla quale il ricorso e’ tempestivo. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello, cui e’ stata riproposta la questione, non ha valutato i documenti offerti da (OMISSIS) che provavano, invece, la spedizione di un avviso in data 12.12.2006 perfezionato per compiuta giacenza, da intendersi quindi giunto nella sfera di conoscibilita’ del destinatario.
Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioe’ che la CTR non ha considerato che l’agente di riscossione al momento della iscrizione di ipoteca si e’ basato su cio’ che risultava dai pubblici registri, ove (OMISSIS) risultava erede del padre (OMISSIS); solo successivamente alla ulteriore comunicazione di iscrizione ipotecaria il (OMISSIS) ha rinunciato alla eredita’ del padre.
Il primo motivo e’ fondato.
La CTR infatti non spende il benche’ minimo argomento sulla questione della inammissibilita’ del ricorso, limitandosi a motivare sulla questione di merito (la rinuncia alla eredita’) e, quanto al resto, si limita laconicamente ad affermare di ” concordare pienamente con quanto motivato e deciso dai primi giudici e di dovere confermare integralmente la sentenza appellata”. Si tratta di una motivazione apparente, resa in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado che non spiega, sul motivo di appello, le ragioni della decisione (Cass. 1229/2019; Cass. 7402/2017;
Cass. 20648/2015). Sul punto, poiche’ sono stati prodotti documenti da entrambe le parti, si rende necessario un nuovo esame di merito, al fine di verificare se la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 12.12.2006 (indicata in ricorso al n. 12) e l’avviso di iscrizione ipotecaria del 21.2. 2018 (indicato come all. 1 nel controricorso) si riferiscono alla stessa ipoteca e allo stesso immobile e se la notifica dell’iscrizione ipotecaria del 12.12.2006 si e’ regolarmente perfezionata.
La questione, una volta riesaminata dal giudice di merito, e’ potenzialmente assorbente, nondimeno deve essere esaminato anche il secondo motivo del ricorso, al fine di precisare l’oggetto del riesame demandato al giudice del rinvio.
Il motivo e’ infondato.
L’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualita’ di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto l’acquisto della qualita’ di chiamato alla eredita’: soltanto ove avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredita’ deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall’articolo 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredita’ la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017).
Di contro, il chiamato all’eredita’, che abbia ad essa rinunciato, non si puo’ considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’articolo 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all’eredita’ viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve piu’ essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018).
E’ pertanto irrilevante che (OMISSIS) abbia, all’atto della iscrizione, individuato come “erede per legge” di (OMISSIS) il controricorrente (OMISSIS), senza pero’ avere la certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente la procedura ex articolo 481 c.c.. Pur se il (OMISSIS) ha rinunciato alla eredita’ dopo la iscrizione ipotecaria di cui trattasi, non puo’ considerarsi proprietario dei beni gia’ appartenuti al padre, ne’ all’attualita’ ne’ nel passato, con la conseguenza che (OMISSIS) non puo’ considerarsi avente titolo alla iscrizione ipotecaria nei suoi confronti neppure per il periodo antecedente alla rinuncia.
Pertanto, rigettato il secondo motivo del ricorso ed accolto il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla questione sopra indicata e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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