La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15401.

La massima estrapolata:

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quando intervenuta a seguito di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente, va inclusa nel computo dei lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura di riduzione del personale. Nel numero minimo dei 5 licenziamenti, in presenza dei quali, in base all’articolo 4 della legge 223/1991, deve essere attivata la procedura collettiva di informazione e consultazione sindacale, rientrano le risoluzioni consensuali che siano l’esito di un trasferimento comunicato dal datore di lavoro e non accettato dal dipendente.

Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15401

Data udienza 6 novembre 2019

Tag/parola chiave: Lavoro – Rapporto di lavoro – Risoluzione consensuale – Mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente – Inclusione nel computo dei lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura di riduzione del personale – Articolo 4 della legge 223/1991 – Procedura collettiva di informazione e consultazione sindacale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14248/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2017, R. G. N. 665/2016;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:
1. con sentenza 7 aprile 2017, la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimatogli dalla datrice (OMISSIS) s.p.a. il 19 maggio 2014, esclusane la natura verbale, cosi’ come quella ritorsiva per sussistenza di un giustificato motivo oggettivo (per la soppressione del suo posto di lavoro in conseguenza di esternalizzazione dell’attivita’ di gestione e manutenzione del parco automezzi) e cosi’ pure la violazione della L. n. 223 del 1991, inapplicabile in assenza di prova del licenziamento di un numero di dipendenti superiore a cinque nell’arco di centoventi giorni;
2. avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui la societa’ resisteva con controricorso;
3. il P.G. rassegnava le conclusioni a norma dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
4. parte ricorrente comunicava memoria ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articoli 2, 3, 5, articolo 1362 c.c., per la ravvisata sussistenza da parte della Corte territoriale del giustificato motivo oggettivo sulla base di ragioni diverse (acquisto di proprieta’ dei veicoli della flotta aziendale, mutamento delle condizioni di esternalizzazione dei servizi ad essa relativi rispetto al precedente affidamento a (OMISSIS) s.p.a., redistribuzione ad altri dipendenti di attivita’ prima svolte dal lavoratore) da quelle della lettera di licenziamento (soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell’attivita’), con inammissibile integrazione dei motivi di licenziamento e senza alcun accertamento dell’incidenza causale delle predette ragioni sulla soppressione del posto di lavoro (primo motivo);
1.1. esso e’ infondato;
1.2. la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi di diritto in materia di giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell’attivita’ (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158; Cass. 18 luglio 2019, n. 19302), in base ad un accertamento in fatto, sostenuto da una congrua argomentazione a giustificazione del rigetto del motivo di doglianza del lavoratore appellante (esposto sub 1 di pg. 20 della sentenza), incentrata proprio sulla diversa gestione del parco auto a fondamento della riorganizzazione (dall’ultimo capoverso di pg. 23 all’ultimo di pg. 25 della sentenza), insindacabile in sede di legittimita’, senza operare alcuna modificazione, ne’ integrazione dei motivi di licenziamento;
2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articoli 3, 5, articoli 1175, 2103 e 2697 c.c., per mancato accertamento della possibilita’ di collocazione in altre mansioni, anche inferiori, del lavoratore nel contesto aziendale, in violazione dell’onere di allegazione e prova datoriale (secondo motivo);
2.1. esso e’ inammissibile;
2.2. anche qui la Corte milanese ha fatto esatta applicazione dei principi in tema di repechage, integrante elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’onere probatorio datoriale (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24882; Cass. 2 maggio 2018, n. 10435), avendo poi escluso la possibilita’ di un reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. 8 marzo 2016, n. 4509; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31653; Cass. 24 settembre 2019, n. 23789), per avere cio’ verificato anche mediante la ravvisata insussistenza (agli ultimi due capoversi di pg. 28 della sentenza) delle posizioni lavorative indicate dal lavoratore reclamante come disponibili (verifica ben utilizzabile dal giudice al fine di escludere la possibilita’ del repechage, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda a tali fini: Cass. 22 novembre 2018, n. 30259), con accertamento in fatto (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 27 al terzo di pg. 29 della sentenza), insindacabile in sede di legittimita’;
3. il ricorrente deduce poi violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 156 c.p.c., per illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione a fondamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, in ordine all’esternalizzazione dell’attivita’ del lavoratore presso (OMISSIS) s.r.l., nonostante il precedente affidamento di analogo incarico a (OMISSIS) s.p.a., nonche’ a fondamento dell’assolvimento dell’obbligo di repechage (terzo motivo);
3.1. anch’esso e’ inammissibile;
3.2. la censura non prospetta in realta’ un’ipotesi di nullita’ della sentenza, ma piuttosto una sostanziale contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, in assenza di alcun contrasto irriducibile tra affermazioni motive inconciliabili tali da determinare nullita’ della sentenza, non ricorrendo i presupposti di configurabilita’ del novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che circoscrive il sindacato di legittimita’ sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi (che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullita’ della “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”,sentenza) di provvedimento ed irriducibile al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); un tale obbligo risulta poi violato qualora la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche’ perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullita’ processuale deducibile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);
4. il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in tema di giustificato motivo oggettivo quali l’inquadramento della posizione del lavoratore nell’ambito aziendale, l’epoca e l’oggetto effettivi di esternalizzazione delle attivita’ inerenti la flotta aziendale, il contenuto delle attivita’ inerenti gli immobili di competenza del Facility Service Manager in rapporto alle altre funzioni aziendale e l’attivita’ dello stesso lavoratore (quarto motivo); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in tema di repechage in ordine ad assunzioni della datrice tra febbraio e maggio 2014 (quinto motivo);
4.1. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
4.2. nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cd. “doppia conforme” prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, in difetto di indicazione ad opera della parte ricorrente, per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui al novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversita’ (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1197);
4.3. inoltre, la pluralita’ di fatti dei quali sia dedotto l’omesso esame denuncia ex se la mancanza del carattere di decisivita’ di ognuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625);
4.4. infine, neppure sussistono fatti storici di cui sia stato omesso l’esame, secondo il nuovo paradigma normativo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto piuttosto una contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento di fatto della Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimita’, qualora sorretti da adeguata argomentazione (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1197), come appunto nel caso di specie, per le ragioni suindicate;
5. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 24, per mancanza di prova del licenziamento di un numero di dipendenti superiore a cinque nell’arco di centoventi giorni, in riferimento all’erronea valutazione della cessazione del rapporto nel periodo anche di (OMISSIS) (risolto il 31 gennaio 2014 per il suo rifiuto di accettazione del trasferimento per comprovate ragioni organizzative), da intendere integrare licenziamento secondo la Direttiva 98/59 CE, come interpretata in particolare dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C422/14 (sesto motivo);
5.1. esso e’ fondato;
5.2. alla luce di una corretta interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, comma 1, lettera a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 (concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi), rientra nella nozione di “licenziamento” il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14, p.ti da 50 a 54);
5.3. una tale interpretazione, conforme alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, comporta il superamento della precedente della L. n. 223 del 1991, articolo 24, anche alla luce del Decreto Legislativo n. 151 del 1997, di attuazione alla Direttiva comunitaria 26 giugno 1992, n. 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l’ipotesi del licenziamento collettivo, non potessero includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorche’ riferibili all’iniziativa del datore di lavoro (Cass. 6 novembre 2001, n. 13714; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1334): dovendosi intendere il termine licenziamento in senso tecnico, senza potere ad esso parificare qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro giustificante il ricorso ai licenziamenti (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3866; Cass. 29 marzo 2010, n. 7519);
5.4. la Corte territoriale ha violato il superiore principio di diritto nell’escludere la rilevanza, ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilita’ di un licenziamento collettivo, di “alcune… risoluzioni consensuali” derivanti “dalla mancata accettazione di un trasferimento” (cosi’ al penultimo capoverso di pg. 30 della sentenza);
6. pertanto il sesto motivo deve essere accolto, con rigetto del primo e inammissibilita’ degli altri, con la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di legittimita’ alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo, rigettato il primo e inammissibili gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

 

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