Reato di violenza sessuale anche l’atto concretatosi in un bacio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 marzo 2019, n. 12250.

La massima estrapolata:

Configura il reato di violenza sessuale anche l’atto concretatosi in un bacio purché lo si possa ritenere sintomatico, alla luce della morbosità della condotta tenuta dal reo nei confronti della vittima, di una compromissione della libera determinazione sessuale del soggetto passivo. L’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di stupro attenuato dalla minore gravità del fatto.

Sentenza 20 marzo 2019, n. 12250

Data udienza 18 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14-12-2017 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato quella del Tribunale concedendo alla ricorrente l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 e rideterminando la pena in mesi otto e giorni ventisei di reclusione per il reato di cui all’articolo 609-bis c.p. perche’ costringeva con violenza (in particolare con un’azione repentina volta a limitare la liberta’ di autodeterminazione e di reazione della vittima) il Caporal Maggiore (OMISSIS) a subire atti sessuali in quanto – portatasi nella camera in uso alla parte offesa che era, in quel frangente, intenta a preparare un borsone, chinata in avanti – la abbracciava, stringendola con forza, e la baciava sul collo.
In (OMISSIS).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza la ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la contraddittorieta’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alle risultanze di cui all’esame dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) sentiti alla udienza del 31 marzo 2015.
Ad avviso della ricorrente, il testo della sentenza impugnata si segnala per l’esistenza di contraddizioni, evidenziate nel motivo di ricorso, tra le versioni rese dai due testimoni, i quali avrebbero fornito una diversa modalita’ di accadimento del fatto storico da entrambi appreso dalla persona offesa, contraddizioni che la sentenza non ha considerato e che invece avrebbero dovuto far ritenere potesse esservi un dubbio piu’ che ragionevole circa la mancata connotazione sessuale della condotta attribuita alla (OMISSIS).
Sostiene la ricorrente che, nel caso in esame, sono pertanto riscontrabili soltanto le versioni del fatto offerte dai due soggetti interessati: imputato e parte offesa, situazione che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a pervenire ad una diversa conclusione, con esito favorevole per l’imputata.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale in ordine alla mancata applicazione alla fattispecie dell’articolo 131-bis c.p..
Sostiene che la Corte d’appello ha ritenuto non configurabile nella fattispecie l’ipotesi di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto in quanto l’episodio in contestazione non poteva essere ritenuto di lieve offensivita’ ed obietta come non vi sia invece alcun dubbio circa la natura lieve della offesa prodotta, avendo anche la impugnata sentenza giudicato minima la costrizione alla liberta’ di autodeterminazione della persona offesa e quindi doveva essere applicata la causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p. con conseguente pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha ampiamente motivato circa la natura sessuale dell’atto compiuto dall’imputata ai danni della persona offesa.
La Corte territoriale ha spiegato che la prova della responsabilita’ penale e’ stata dalle desunta dalle chiare e limpide dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha ricostruito in modo analitico e dettagliato la genesi e lo sviluppo della vicenda.
Le dichiarazioni della vittima sono state poi confermate dalle altre prove orali del tutto coerenti ed in linea fra loro.
La sentenza impugnata ha riportato il contenuto delle prove dichiarative dalle quali e’ emerso che l’imputata era pienamente consapevole di non essere gradita, ne’ fisicamente, ne’ sentimentalmente dalla (OMISSIS), la quale non aveva nessuna intenzione di avere approcci sessuali con lei.
Sulla base di tali presupposti, la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla (OMISSIS), in data 12 luglio 2012, integrasse percio’ in tutti i suoi elementi il reato di cui all’articolo 609-bis c.p., in quanto il bacio, oggetto di imputazione, non era un atto tramite il quale l’imputata voleva salutare la persona offesa, la quale era intenta a partire, quanto piuttosto un comportamento connotato da valenza sessuale, come risulta del resto confermato dalla ossessivita’ e dalla morbosita’ che la (OMISSIS) nutriva nei confronti della (OMISSIS), nell’ambito dei numerosi sms inviati alla persona offesa.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si e’ attenuta ai principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo i quali le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
E’ pur vero che il Giudice deve valutare l’opportunita’ di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi ma la Corte del merito non si e’ sottratta a tale non necessaria incombenza, posto che i riscontri esterni sono stati enunciati nella sentenza impugnata (v. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) e le obiezioni difensive tutte dettagliatamente disattese.
Inoltre, le censure, come prospettate, si connotano, oltre che per la loro manifesta infondatezza, per il fatto di introdurre doglianze di merito che non rientrano nell’orizzonte cognitivo del giudice di legittimita’, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all’interno del quale non e’ possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice del merito.
Il primo motivo di ricorso e’ pertanto inammissibile.
3. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla gravita’ dell’offesa e alla non configurabilita’, per tale motivo, della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto, va ribadito il principio di diritto per il quale il reato di violenza sessuale, quantunque attenuato, come nel caso di specie, dalla diminuente del caso di minore gravita’, non consente quoad poenam l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p. perche’ – siccome la norma si esprime nel senso che la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi e siccome, in tali casi, la diminuzione di pena per l’attenuante della minore gravita’ va calcolata, sul massimo, nella misura minima, cioe’ nella misura di un giorno (argumenta anche ex articolo 65 c.p., comma, n. 3), – la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuente prevista dall’articolo 609-bis c.p., u.c., e’ ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l’applicazione della speciale causa di non punibilita’ dall’articolo 131-bis c.p., (Sez. 3, n. 35591 del 11/05/2016, F., Rv. 267647).
4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e cio’ comporta l’onere per la ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Va disposta, ai sensi dell’articolo 154-ter disp. att. c.p.p., la trasmissione del presente dispositivo, in copia, al Ministero della Difesa, amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Dispone che copia del presente dispositivo sia trasmessa all’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, il ministero della Difesa, a norma dell’articolo 154-ter disp. att. c.p.p..
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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