Reato di truffa e non quello di millantato credito

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 luglio 2021| n. 26437.

Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito – oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze – la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l’imputato affermato di intercedere presso una “persona influente” in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente).

Sentenza|12 luglio 2021| n. 26437. Reato di truffa e non quello di millantato credito

Data udienza 8 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Millantato credito – Elementi costitutivi del reato – Condotta tipica – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. CRISCUOLO An – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria S – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMASO Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile costituita (OMISSIS), che ha chiesto la conferma della sentenza e la liquidazione delle spese;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Reato di truffa e non quello di millantato credito

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa il 20 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di millantato credito e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.
Nei giudizi di merito si era accertato che il (OMISSIS), millantando credito presso la Santa Sede, si era fatto consegnare da (OMISSIS), operatore pastorale interessato ad iscriversi alla facolta’ di Scienze religiose di (OMISSIS) a numero chiuso, la somma di 450 Euro, promettendogli di fargli ottenere il trasferimento presso la sede di (OMISSIS).
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1 violazione di legge e motivazione mancante o apparente in relazione alla sussistenza del reato per mancanza degli elementi costitutivi della condotta punibile sia ai sensi della norma vigente all’epoca della commissione del fatto che ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 3 del 2019, che ha delineato la nuova fattispecie all’articolo 346-bis c.p. e abrogato l’articolo 346 c.p.. Inoltre, la Corte di appello non ha chiarito se l’imputato avesse accampato relazioni realmente esistenti con un pubblico ufficiale mai indicato o relazioni meramente asserite, trattandosi di elemento decisivo per la rilevanza penale del fatto secondo la disciplina vigente nel 2009.
Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non vi e’ continuita’ normativa tra la fattispecie di millantato credito abrogata e la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ne’ e’ irrilevante la mancanza di idonea motivazione sugli elementi costitutivi del reato, atteso che, se accertata la commissione del fatto, la condotta del mediatore che avesse vantato una relazione effettivamente esistente, non integrava reato, atteso che solo con la modifica introdotta dalla L. n. 3 del 2019, la nuova ipotesi di traffico di influenze punisce la condotta del millantatore, a prescindere dall’esistenza o meno della relazione con il pubblico ufficiale.
Sul punto la Corte di appello si e’ limitata a riportare massime giurisprudenziali, eludendo il tema posto nell’appello circa l’assenza di continuita’ normativa tra le due fattispecie, sia per mancanza di corrispondenza tra le condotte previste dalla fattispecie abrogata e dalla nuova fattispecie, sia per la mutata veste della persona offesa, vittima nella norma abrogata, correo nella nuova fattispecie, divenuta plurisoggettiva: si tratta pertanto, di fattispecie diverse. Da tale mutamento della posizione della vittima discende una diversa valutazione dell’offensivita’ della condotta, che avrebbe imposto al giudice di appello di valutare la sussistenza dei presupposti dell’articolo 131-bis c.p.. Sottolinea che, sebbene tale richiesta non fosse stata proposta in appello, la Corte avrebbe dovuto valutarne d’ufficio la sussistenza, una volta ritenuta non abrogata la fattispecie di reato; rilevata inoltre, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, chiede di devolvere la questione alle Sezioni Unite.
1.2 violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’ e mancanza di motivazione.
Deduce che l’affermazione di responsabilita’ si fonda sulle dichiarazioni del (OMISSIS) e sull’attivita’ di osservazione della p.g. dell’incontro del (OMISSIS) nel corso del quale avveniva la consegna del denaro, ma le dichiarazioni del (OMISSIS) non potevano essere utilizzate, atteso che la nuova norma individua il soggetto, prima considerato vittima, come concorrente nel reato di traffico di influenze illecite, sicche’ il (OMISSIS) doveva essere sentito con le garanzie difensive.
1.3 erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

 

Reato di truffa e non quello di millantato credito

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato limitatamente alla contestata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di millantato credito, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso.
2. E’ infatti, infondato il primo motivo.
Al (OMISSIS) si contesta il reato di cui all’articolo 346 c.p., comma 1, per essersi fatto consegnare la somma indicata dal (OMISSIS) -effettivamente ricevuta nel corso dell’incontro monitorato dalla p.g. e conclusosi con il suo arresto – come prezzo della propria mediazione nei confronti di pubblici ufficiali verso i quali millantava credito, non avendoli mai indicati quali destinatari delle dazioni illecite, prospettando di poter influire su di loro per agevolare il (OMISSIS) nell’iscrizione alla facolta’ di Scienze religiose di (OMISSIS), superando l’ostacolo del numero chiuso.
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha ricostruito il fatto e ritenuto provato con certezza che l’imputato, falsamente presentatosi al (OMISSIS) come diacono della Chiesa Cattolica (p. 3 sentenza di primo grado), avesse chiesto e ottenuto il denaro dal (OMISSIS), prospettandogli di avere conoscenze influenti presso la Santa Sede in grado di agevolarlo; ha altresi’, evidenziato l’inconsistenza della versione difensiva dell’imputato, che non era stato in grado di giustificare la ricezione del denaro ne’ di chiarire dove e presso chi si sarebbe dovuto recare al fine di garantire il risultato promesso al (OMISSIS), rendendo in tal modo evidente che non vi era alcun elemento per ritenere realmente esistenti le relazioni con pubblici ufficiali, accampate dall’imputato.
In ogni caso, la Corte ha correttamente respinto la prospettazione difensiva circa l’intervenuta abolitio criminis dell’articolo 346 c.p., a seguito dell’entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019, n. 3, sostenendo la continuita’ normativa tra le due fattispecie in linea con l’orientamento di questa Corte.
E’ stato infatti, gia’ ripetutamente affermato che, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o soltanto asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro o altre utilita’ come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuita’ normativa tra la fattispecie di cui all’articolo 346 c.p., formalmente abrogata dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1, comma 1, lettera s) e la fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p., come novellato dall’articolo 1, comma 1 lettera t), stessa Legge (Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730-01). Infatti, l’articolo 346-bis c.p., riformulato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, sanziona le medesime condotte gia’ contemplate dall’articolo 346 c.p. abrogato; in particolare, la nuova norma punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali, di natura economica o meno, rappresentandogli la possibilita’ di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, indipendentemente dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo, a condizione – oggetto di un’espressa clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis”) – che l’agente non eserciti effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, altrimenti, ricorrendo una delle ipotesi di corruzione previste dalle norme richiamate.

 

Reato di truffa e non quello di millantato credito

Tale orientamento e’ stato ribadito ancora di recente in altra sentenza di questa Sezione (Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 28034801) nella quale si affronta anche il tema del diverso orientamento espresso in altra sentenza sezionale relativamente all’ipotesi, originariamente prevista dell’abrogato articolo 346 c.p., comma 2: ipotesi del tutto diversa, che come gia’ detto, non viene in considerazione nel caso in esame, essendo pacifico che il (OMISSIS) non aveva promesso la corruzione di pubblici ufficiali. Ne deriva che e’ del tutto inconferente l’istanza di rimessione del tema alle Sezioni Unite.
2. Tuttavia, nel caso di specie il reato contestato non e’ configurabile per altro, diverso profilo ovvero per l’assoluta indeterminatezza e genericita’ dell’indicazione del referente della Santa Sede presso il quale l’imputato millantava credito.
Pur non essendo indispensabile per la configurabilita’ del reato l’indicazione nominativa o l’identificazione del pubblico ufficiale, in quanto l’interesse primario tutelato dalla norma e’ il prestigio della pubblica amministrazione, che e’ offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attivita’ funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialita’ o correttezza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi, nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione del querelante, il (OMISSIS) vantava rapporti nell’ambiente ecclesiastico (“aveva agganci presso la Santa Sede”, “millantava conoscenze con una persona influente del Vaticano”).
L’indicazione e’ talmente generica da non rendere neppure certo il riferimento ad un pubblico ufficiale o ad un funzionario ne’ chiaro il tipo di mansioni svolte. Tale indeterminatezza rileva in quanto l’incertezza cade su un elemento essenziale della fattispecie, specialmente in ragione del coinvolgimento nella vicenda di funzionari di uno stato estero, atteso che in tal caso deve procedersi, anche d’ufficio, all’accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario coinvolto svolga funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio (Sez. 6, n. 49532 del 5/11/2009, Rv. 245339; Sez. 6, n. 45935 del 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 265956-01).
Peraltro, come gia’ detto, perche’ la lesione del bene tutelato dalla norma si realizzi e’ sufficiente che la vittima sia consapevole che il presunto referente del millantatore sia persona investita di pubbliche funzioni, senza che ne venga speso il nome; inoltre, il reato contestato postula che il millantatore affermi una sua capacita’ di influire presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ma nel caso in esame, tale elemento e’ stato dato per scontato dai giudici di merito, affatto curatisi di approfondire tale aspetto, anche a fronte della posizione della persona offesa, che sin dal primo momento aveva denunciato di essere stata vittima di una truffa (cosi’ testualmente nella querela del (OMISSIS) e nell’integrazione del (OMISSIS)).
Esclusa pertanto, la configurabilita’ del reato contestato, il fatto va correttamente qualificato come truffa, ricorrendone tutti gli elementi costituivi ed in particolare, la peculiarita’ del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, di ingerenze e pressioni esercitabili dal millantatore nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nonche’ la stessa falsa qualita’ attribuitasi dal (OMISSIS), presentatosi come diacono al (OMISSIS), per rendere piu’ credibile la propria mediazione ed ottenere l’illecito vantaggio patrimoniale conseguito con corrispondente danno subito dalla vittima.
Tuttavia, il reato e’ estinto per prescrizione, essendo maturato il 20/08/2019 il termine massimo di 9 anni, avuto riguardo all’epoca di consumazione del reato, all’aumento applicato per la recidiva contestata, ex articolo 157 c.p., comma 2 e articolo 161 c.p., comma 2, cui vanno aggiunte le sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado per un periodo complessivo di 1 anno e 6 mesi, come indicato in sentenza.
Non emergendo dagli atti in modo evidente ed assolutamente incontestabile circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), l’assoluzione nel merito non puo’ prevalere sulla formula di proscioglimento per la causa estintiva indicata.
La sentenza va pertanto, annullata senza rinvio perche’ il reato di truffa, cosi’ qualificato il fatto originariamente contestato, e’ estinto per prescrizione e, considerato che la causa estintiva si e’ verificata dopo la sentenza di primo grado, devono essere confermate le statuizioni civili con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile costituita, liquidate in via equitativa in 1.500 Euro oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Qualificato il fatto contestato come truffa, ai sensi dell’articolo 640 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge.

 

Reato di truffa e non quello di millantato credito

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