Il dolo del concorrente “extraneus”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 luglio 2021| n. 26501.

Il dolo del concorrente “extraneus”.

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’ “intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento.

Sentenza|12 luglio 2021| n. 26501. Il dolo del concorrente “extraneus”

Data udienza 31 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Bancarotta fraudolenta per distrazione – Dolo del concorrente extraneus – Contributo volontario al depauperamento della società – Durata delle pene accessorie – Illegalità – Sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
nel procedimento a carico di questi ultimi
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
inoltre:
FALL (OMISSIS) SRL;
avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PEZZULLO ROSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA.

Il dolo del concorrente “extraneus”

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.12.2018, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 10.7.2015, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 216, comma 2 L.F. (capo A3) per non aver commesso il fatto, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Filippo e (OMISSIS) dal reato di bancarotta ex articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, articolo 216, comma 2 L.F. (capo A5) perche’ il fatto non sussiste; ha ridotto la pena inflitta a (OMISSIS) e (OMISSIS) ad anni quattro di reclusione per i reati di cui all’articolo 110 e articolo 223 L. Fall., in relazione alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1 e n. 2, articolo 219, comma 2, n. 1 e articolo 223, comma 2, n. 2 di cui al capo A) e per la sola (OMISSIS) anche per i reati di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 483 c.p. (capo B), articolo 48 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, articoli 81 cpv. e 479 c.p. (capo C), articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 483 c.p. (capo D), articolo 61 c.p., n. 2, articoli 81 cpv. e 483 c.p. (capo E), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
1.1. In particolare, le contestazioni di bancarotta fraudolenta per distrazione pre-fallimentale di denaro e post-fallimentare di veicoli, nonche’ di bancarotta fraudolenta documentale, di operazioni dolose e di falsi rispettivamente ascritti agli imputati, attengono al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. esercente attivita’ edilizia, dichiarata fallita in data (OMISSIS); dalla relazione ex articolo 33 L.Fall. si ricava che, nel corso degli anni, dal patrimonio di (OMISSIS) s.r.l. erano state distratte cospicue somme di denaro, attraverso prelievi ingiustificati dai conti societari in favore dell’amministratore di diritto (OMISSIS), anche tramite l’utilizzo di carte di credito, nonche’ attraverso il pagamento di servizi per utenze (luce gas acqua), relative all’abitazione e alla scuola di ballo ubicate nello stesso edificio della sede operativa della societa’, occupata la prima e gestita la seconda da (OMISSIS), padre di (OMISSIS), amministratore di fatto della societa’ fallita, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dallo stesso curatore; quest’ultimo ha precisato come la (OMISSIS) s.r.l. fosse stata costituita dopo il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., amministrata da (OMISSIS) e svolgente la stessa attivita’ a sua volta oggetto di attentati intimidatori posti in essere da organizzazioni criminali, che pure avevano colpito beni della (OMISSIS), cosi’ da poter beneficiare di provvedimenti previsti dalla L. n. 44 del 1999 per le vittime dell’estorsione mafiosa; quanto alle distrazioni post fallimentari dei veicoli ed alle relative falsita’ documentali, e’ emerso il ruolo di (OMISSIS) e (OMISSIS), padre e figlio, nonche’ di (OMISSIS), quest’ultimo amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l. gestita di fatto dai primi due; in proposito, la Corte territoriale ha ritenuto di assolvere tutti gli imputati per insussistenza del fatto di distrazione post- fallimentare di veicoli di cui al capo A.5, nonche’ di assolvere (OMISSIS) e (OMISSIS) dal capo A3, quali concorrenti estranei nella distrazione, sempre post fallimentare di veicoli, per non aver commesso il fatto non avendo l’istruttoria dibattimentale consentito di acquisire elementi probatori, idonei a dimostrare la conoscenza da parte dei predetti della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS), avvenuta mesi prima dell’acquisto dei veicoli.
2. Avverso la suddetta sentenza del 3.12.2018 hanno proposto ricorso, sia il Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano, che gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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2.1. Il ricorso della Procura Generale deduce due motivi, esclusivamente in relazione all’assoluzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al capo A3, lamentando: -con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’articolo 110 e articolo 216, comma 2 L. Fall., atteso che a (OMISSIS) ed (OMISSIS) – assolti in appello con formula piena per non aver commesso il fatto, quali amministratori di fatto e di diritto della (OMISSIS) s.r.l.- era stato attribuito l’acquisto dalla societa’ fallita (OMISSIS) di alcuni veicoli aziendali, ma, ad avviso della Corte territoriale, non sarebbe emersa dall’istruttoria dibattimentale in modo pieno e certo la conoscenza da parte dei due imputati della dichiarazione di fallimento della societa’ venditrice, avvenuta sei mesi prima dell’acquisto, di talche’ tali soggetti avrebbero acquistato i beni in totale buona fede; tale interpretazione costituisce erronea applicazione delle norme sul concorso di persone, con particolare riferimento al dolo dell’extraneus, nel cui oggetto non rientra, sotto il profilo rappresentativo, lo stato di dissesto in cui versa la societa’; al contrario, il dolo dell’extraneus investe unicamente la consapevolezza che dalla propria condotta possa discendere il depauperamento dell’impresa, circostanza sussistente nel caso di specie alla luce, tra l’altro, del prezzo irrisorio di acquisto delle autovetture, della loro immediata rivendita all’estero e della testimonianza di (OMISSIS);
-con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che le ragioni della Corte di Appello per l’assoluzione del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) sono state rappresentate in maniera particolarmente scarna, essendo stati omessi i riferimenti alle prove valorizzate dal Tribunale al fine di pervenire ad una affermazione di responsabilita’, e non essendo spiegati motivi per cui tali prove non abbiano sufficiente forza dimostrativa, cosi’ incorrendo la sentenza nel vizio di genericita’ della motivazione.

 

Il dolo del concorrente “extraneus”

2.2. (OMISSIS), ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), affidato a due motivi di censura, con i quali lamenta:
-con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ nei suoi confronti; invero, nella sentenza impugnata, non risultano esposti i motivi su cui la decisione e’ fondata, in particolare in relazione al giudizio di inattendibilita’ delle prove a discarico; invero, la Corte di Appello non ha specificato in base a quali argomentazioni e’ pervenuta ad una sentenza di condanna nei confronti dell’imputata per l’attivita’ distrattiva e per le falsita’ documentali ascrittele; apodittica e’, poi, la motivazione della sentenza impugnata in merito alla richiesta di rinnovazione dibattimentale per la falsita’ delle firme, avendo ritenuto la Corte come la sottoscrizione apposta da (OMISSIS) dai carabinieri non fosse dissimile dalle firme autenticate da (OMISSIS) in occasione degli atti di vendita, ne’ risulterebbe una denuncia per furto o smarrimento dei documenti della (OMISSIS); d’altra parte, in un simile contesto la verifica tecnica in relazione alla genuinita’ delle firme era da ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione; inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto del mancato riconoscimento della (OMISSIS), in aula, da parte dell’impiegato della motorizzazione, giustificato dal giudice d’appello in virtu’ del trascorrere del tempo; cosi’ come pure in relazione alle dichiarazioni del teste (OMISSIS), che riferiva di essere stato varie volte truffato dal (OMISSIS); in definitiva, il giudice dell’impugnazione ha proceduto all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputata, operando da un lato una valutazione atomistica delle emergenze processuali, in spregio al principio di valutazione unitaria della prova, dall’altro non esaminando tutti gli elementi probatori a disposizione;

 

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– con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; invero, la Corte territoriale ha tenuto in considerazione unicamente la condotta non collaborativa dei (OMISSIS), il contegno opportunistico e i precedenti penali a carico di entrambi, senza tuttavia considerare che l’imputata faceva affidamento su un risarcimento statale mai ricevuto quale vittima di estorsione, che avrebbe potuto risollevare le sorti della societa’;
2.3. (OMISSIS) ha proposto ricorso a mezzo dell’avv. (OMISSIS), deducendo due motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ per i reati ascrittogli: la sentenza di appello ha operato una lettura frammentaria del quadro probatorio, anche incorrendo in travisamenti; in primo luogo, quanto al ruolo di amministratore di fatto del (OMISSIS), la pronuncia ha valorizzato la continuita’ aziendale tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), l’utilizzo da parte del (OMISSIS) della carta di credito aziendale e l’ingerenza dell’imputato nella gestione; tale lettura sarebbe incompleta, frutto di una lettura parcellizzata delle emergenze probatorie, atteso che non si e’ attribuito rilievo alle dichiarazioni di (OMISSIS), coimputata nel presente procedimento, e sono state travisate le dichiarazioni del curatore che ha ridimensionato il coinvolgimento del (OMISSIS) nell’azienda, anche alla luce dei rapporti con la figlia, difettando in tal modo la prova di una ingerenza nella gestione non occasionale ed episodica; in tal modo, la lettura parcellizzata delle risultanze operata dal giudice di seconde cure si risolverebbe in una violazione del principio di valutazione unitaria degli elementi probatori; quanto alla conoscenza del fallimento della societa’, presupposto per la realizzazione delle distrazioni degli autoveicoli aziendali, il giudice di appello non ha accolto la prospettazione difensiva che vuole l’imputato estraneo alla cessione degli autocarri, e, tuttavia, nell’accogliere l’impostazione accusatoria, nuovamente la sentenza opererebbe una lettura parcellizzata degli elementi probatori, ignorando apoditticamente la richiesta di rinnovazione istruttoria;
– con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che l’imputato ha rivestito nella vicenda in esame un ruolo secondario, limitandosi a coadiuvare la figlia nei rapporti con i dipendenti, collaborando con la curatela.

 

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3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Paola Filippi ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa all’assoluzione di (OMISSIS) e (OMISSIS), con declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi presentati nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. In data 12.3.2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno trasmesso tramite il difensore di fiducia a mezzo PEC memoria con la quale hanno chiesto rigettarsi il ricorso del procuratore generale.
4. In data 25.3.2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno trasmesso tramite il difensore di fiducia a mezzo PEC memoria con la quale hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Il dolo del concorrente “extraneus”

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore Generale e’ fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, al di la’ del denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’assoluzione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al capo A3 deduzione questa che implicitamente richiama l’indirizzo di questa Corte, secondo cui il giudice d’ appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non e’ obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma e’ tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149), motivazione rafforzata assente nella fattispecie- assorbente appare l’erronea applicazione nella sentenza impugnata dei principi di diritto applicabili al concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione post fallimentare.
1.1. La Corte territoriale, infatti, nell’assolvere gli imputati suddetti, quali concorrenti estranei nella distrazione degli autocarri tg. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dell’autocarro targato (OMISSIS), successivamente all’apertura della procedura concorsuale della societa’ venditrice in data 13.11.2012, ha evidenziato come l’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado non abbia consentito di acquisire elementi probatori univocamente idonei a dimostrare la conoscenza da parte degli imputati della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l.. Tale valutazione non appare corretta, atteso che anche per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione post fallimentare trova applicazione il principio costantemente espresso da questa Corte, secondo cui il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societa’, la quale puo’ rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosita’ della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 Rv. 271123; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156).
Nel caso della bancarotta post-fallimentare il dolo generico dell'”extraneus” e’ configurabile ogniqualvolta egli apporti un contributo volontario al depauperamento del patrimonio sociale, che non deve accompagnarsi alla consapevolezza dell’intervenuta declaratoria di fallimento della societa’. La sentenza impugnata, pertanto, non avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi – che, nel caso di bancarotta post fallimentare, si traducono nella non necessita’ della conoscenza da parte dell’extraneus dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, ma nella volonta’ di fornire un apporto alla condotta dell-intraneus” nel determinare il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (che ben puo’ essere ricavato dalla natura dell’atto distrattivo dal prezzo di acquisto ecc.) successivamente alla dichiarazione di fallimento, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
2. Quanto ai ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, mentre i ricorsi sono inammissibili nel resto.
2.1. Il ricorso di (OMISSIS), invero, si presenta generico e, comunque, manifestamente infondato.

 

Il dolo del concorrente “extraneus”

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’imputata denuncia genericamente il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilita’ per l’attivita’ distrattiva addebitatale quale amministratrice di diritto della fallita (OMISSIS) s.r.l. e per le falsita’ documentali ascrittele. Per quanto concerne l’attivita’ distrattiva, dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata non oggetto di contestazione, non risulta che l’imputata abbia proposto censure specifiche in proposito e, comunque, la sentenza di primo grado costituente un unicum con quella di appello ha adeguatamente dato conto degli elementi di responsabilita’ a carico dell’imputata in merito alla distrazione di beni e di cospicue somme di denaro, mediante il prelievo dai conti societari in favore della stessa (OMISSIS) o del coniuge, ovvero a mezzo di spese extraziendali anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, o comunque attraverso il pagamento di servizi di utenze relative all’abitazione o alla scuola di ballo di (OMISSIS) e della moglie, genitori dell’imputata. Tali condotte danno conto correttamente dell’attivita’ distrattiva posta in essere dall’imputata, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilita’ del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attivita’ in genere, cosi’ da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l’effettivo potere di gestione della societa’ poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della societa’ all’atto del fallimento (Rv. 209801).
Integrano, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell’impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655).
2.1.2. Per quanto concerne le fattispecie di falso relative agli automezzi ascritte all’imputata, quest’ultima reitera in questa sede, in via del tutto generica, le questioni gia’ poste in appello circa la falsita’ delle firme apposte per le vendite dei veicoli aziendali, laddove, invece, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta circa la riferibilita’ proprio alla (OMISSIS) di tali atti di vendita, contenenti le false attestazioni di essere legale rappresentante della societa’ con potere di firma, nonostante l’intervenuto fallimento della (OMISSIS). La sentenza impugnata, in proposito, ai fini dell’attribuzione all’imputata delle suddette firme, ha posto in risalto come si presenti dirimente in proposito il dato, secondo cui l’imputata veniva nelle occasioni delle vendite identificata attraverso la propria carta d’identita’, esibita al dipendente dell’agenzia di pratiche auto, nonche’ ai carabinieri per la (falsa) denuncia di smarrimento dei certificati di proprieta’ degli automezzi non rinvenuti dal curatore in sede di inventario e ne’ la carta di identita’, ne’ la carta regionale dei servizi, risultano e denunciate come rubate o smarrite dalla (OMISSIS) (cfr. pg. 22 della sentenza impugnata).
In tale contesto, le censure sviluppate dall’imputata non si confrontano con il suddetto dato decisivo evidenziato dalla Corte territoriale, ponendosi su un piano di insuperabile genericita’, che ricorre quando i motivi difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
2.1.3. Per quanto concerne, poi, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex articolo 603 c.p.p., con disposizione di perizia grafica sulla riconducibilita’ all’imputata delle firme apposte sui documenti costituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni di esportazione di veicoli, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, ex articolo 603 c.p.p., comma 1, puo’ ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilita’ unicamente quando i dati probatori gia’ acquisiti siano incerti, nonche’ quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per se’ oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228). Inoltre, con il ricorso per cassazione, puo’ essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate, provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014).

 

Il dolo del concorrente “extraneus”

2.1.4. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p.. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non riconoscere tali circostanze attenuanti, in considerazione dei precedenti penali a carico di (OMISSIS) e del comportamento dalla stessa assunto spregiudicato, laddove ha denunciato falsamente lo smarrimento dei certificati di proprieta’ di alcuni automezzi della societa’, oltre che ostruzionistico nei confronti della curatela, come da quest’ultima rappresentato. Tale valutazione risulta aver fatto corretta applicazione dei principi, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche, in particolare, rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).
In proposito, e’ sufficiente evidenziare che in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’articolo 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
2.2. Il ricorso di (OMISSIS) si presenta anch’esso generico, non confrontandosi compiutamente con tutte le argomentazioni della Corte territoriale a fondamento della sua responsabilita’. Ed invero, la sentenza impugnata ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le valutazioni del primo giudice circa il ruolo di amministratore di fatto della societa’ fallita rivestito dall’imputato, come evincibile da plurimi elementi che, sia valutati singolarmente, che nel loro complesso- contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato -danno conto del suo ruolo “gestorio”.
Ed invero, rilevano in proposito le circostanze adeguatamente rappresentate nella sentenza impugnata: che la (OMISSIS) s.r.l. ha di fatto proseguito sotto il profilo operativo l’attivita’ in precedenza svolta dalla (OMISSIS) s.r.l., operante nello stesso settore ed amministrata appunto dal (OMISSIS); che anche l’imputato con la figlia si occupava delle retribuzioni dei dipendenti della (OMISSIS), venendo riconosciuto come titolare della ditta (cfr. dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS)) ed impartendo ordini ai dipendenti (cfr. dichiarazioni del teste (OMISSIS)); che l’imputato utilizzava le carte di credito aziendali intestate alla fallita, evocando con tale utilizzo il potere gestorio di fatto allo stesso riferibile. I suddetti elementi sintomatici, valutati nel loro complesso, rappresentano con evidenza il ruolo di amministratore di fatto dell’imputato, alla luce dei principi piu’ volte espressi da questa Corte, secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’articolo 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significativita’ e continuita’ non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivita’ gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Cassazione penale, sez. V 09/10/2014 n. 8864), come avvenuto nella fattispecie in esame. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Peraltro l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dal novellato articolo 2639 c.c., e’ da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui e’ soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilita’ per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’articolo 40 c.p., comma 2, (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040).

 

Il dolo del concorrente “extraneus”

2.2.1. Generico si presenta, altresi’, il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al ruolo secondario rivestito da (OMISSIS). Sul punto, vanno richiamate le considerazioni gia’ svolte sub 2.1.4. nei confronti di (OMISSIS), condividendosi la valutazioni della Corte d’appello, circa l’assenza di elementi di segno positivo a conforto della richiesta di concessione delle circostanze ex articolo 62 bis c.p., essendo peraltro l’imputato gravato da precedenti penali specifici (due condanne per bancarotta fraudolenta).
3. Deve rilevarsi come ai ricorrenti siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all’articolo 216, comma 4 L.Fall. Alla stregua della declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 216, u.c. L.F. – nella parte in cui prevede pene accessorie (l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anziche’ di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, e’ necessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie. Invero, ai sensi dell’articolo 136 Cost., comma 1, e Legge Costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, articolo 30, comma 3, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell’imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l’esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All’uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l’illegalita’ della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalita’ di norme riguardanti il trattamento.
L’illegalita’ sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle pene accessorie suddette, quantificazione che non puo’ essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimita’. Cio’ anche in relazione al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex articolo 37 c.p. (Sez.Un. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).
4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all’assoluzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) per i(reato di cui a(capo A.3., nonche’ va annullata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sui predetti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, laddove vanno dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’assoluzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui al capo a.3.
Annulla altresi’ la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sui predetti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

Il dolo del concorrente “extraneus”

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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