Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 luglio 2021| n. 25665.

Il beneficio del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, secondo la previsione di cui all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da una grave infermità fisica, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

Sentenza|6 luglio 2021| n. 25665. Differimento facoltativo dell’esecuzione della pena

Data udienza 2 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Pena – Esecuzione – Rinvio dell’esecuzione – Rinvio facoltativo per grave infermità fisica – Condizioni per la concessione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesc – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Lette le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, ha rigettato l’istanza, avanzata da (OMISSIS), di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermita’ e, in accoglimento della richiesta subordinata, ha disposto il suo affidamento in prova al servizio sociale, con prescrizioni parametrate alle esigenze connesse alle patologie da cui risultava affetto.
A ragione osservava che le condizioni di salute, per quanto serie (linfadenopatia) anche per la necessita’ di frequenti ricoveri ospedalieri per l’esecuzione di interventi chirurgici, non impedivano al condannato, come dichiarato dallo stesso interessato in sede di istruttoria svolta dal servizio sociale, lo svolgimento di regolare attivita’ lavorativa. Non poteva, conseguentemente, ritenersi sussistente la situazione di “grave infermita’” cui l’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), subordina la concessione del rinvio dell’esecuzione della pena.
2. Ricorre il (OMISSIS) per il tramite del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso per violazione di legge ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), sintetizzabile nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, come segue.
Il Tribunale, in violazione anche dell’articolo 27 Cost., comma 3, e articolo 32 Cost., ha respinto la richiesta di differimento della pena ex articolo 147 c.p., senza esaminare, con il necessario ausilio di una consulenza medico legale, lo stato di grave infermita’ fisica documentato dalla copiosa documentazione medica allegata che attesta l’esecuzione di recenti interventi chirurgici per l’asporto di masse tumorali con conseguenziale indebolimento delle difese immunitarie. L’ordinanza impugnata non ha valutato ne’ l’incidenza sul gia’ grave quadro patologico della dichiarata emergenza sanitaria da Covid 19 ne’ la compatibilita’ con la funzione rieducativa della pena della misura dell’affidamento in prova concessa ad un condannato in precarie condizioni di salute, anche a costo di continue interruzioni del programma necessarie per fronteggiare le esigenze di cura ed assistenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilita’.
1. Secondo la previsione di cui all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2, il beneficio del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena puo’ essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermita’ fisica” cioe’ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettivita’ (ex plurimis Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 10/01/2014, Mossuto, Rv. 258406). Il giudice non puo’ limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare la concreta situazione sia della condizione clinica del paziente, sia delle possibilita’ di cura e assistenza che, nella situazione specifica, e’ possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare (tra le altre, Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina’, Rv. 274879; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, La Rosa, Rv. 232511; Sez. 1, n. 5715 del 15/11/1999, Di Girolamo, Rv. 214419).
2. L’ordinanza impugnata, in perfetta sintonia con gli illustrati principi, ha escluso la sussistenza del presupposto della “grave infermita’ fisica” seguendo un iter argomentativo esauriente, scevro dalle illogicita’ e contraddizioni denunziate. In particolare, senza incorrere in omissioni o sottovalutazioni, ha, illustrato la grave patologia di cui soffre il ricorrente (linfadenopatia), non mancando di sottolineare che essa comporta la periodica sottoposizione del paziente ad interventi chirurgici, l’ultimo dei quali era stato eseguito di recente senza che i medici, come desumibile dalla documentazione allegata, prescrivessero indicazioni specifiche sulla durata della convalescenza e sulla prognosi. Attingendo alle informazioni raccolte dall’UEPE, nemmeno contestate in questa sede, ha evidenziato come il (OMISSIS), ciononostante, continua a svolgere, quale titolare di un’impresa, attivita’ lavorativa occupandosi della gestione di pratiche tributarie. La conclusione, quindi, che il quadro nosografico e le esigenze terapeutiche ad esso correlate non siano rilevanti ai fini del rinvio facoltativo della pena e’ tutt’altro che implausibile.
All’illustrato apparato argomentativo la difesa nulla di concreto ha opposto, limitandosi, da una parte, a contestare il mancato approfondimento peritale, del tutto superfluo non avendo il Tribunale messo in discussione la gravita’ della patologia da cui e’ affetto il (OMISSIS) e la necessita’ di periodici ricoveri ospedalieri, dall’altra, a sollecitare un diverso apprezzamento delle condizioni di salute descritte nell’ordinanza,,non consentito in questa sede di legittimita’, da sovrapporre a quello del giudice del merito che, nella sua valutazione, ha anche tenuto conto delle osservazioni contenute della documentazione medica prodotta dalla difesa.
Quantoy alla compatibilita’ tra condizioni di salute e la concessione dell’affidamento in prova, i generici rilievi difensivi non tengono conto che il Tribunale, oltre ad imporre prescrizioni meno contenitive ed adeguate alle esigenze di cura, ha valorizzato il dato incontestato che l’affidato, in costanza di applicazione della misura alternativa, avrebbe continuato, comunque, a svolgere la medesima attivita’ lavorativa gia’ in concreto esercitata al momento della decisione.
3. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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