Reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.)

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7808.

La massima estrapolata:

Integra il reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete); e comunque, ovviamente, l’eventuale consenso giammai potrebbe scriminare il reato, che si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalita’, a nulla potendo rilevare ne’ l’eventuale intesa col titolare delle generalita’, ne’ i motivi sottostanti, perche’ cio’ che rileva, e che la norma intende perseguire, e’ la creazione di un’apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalita’ di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (il consenso potrebbe piuttosto rilevare sotto il profilo del concorso dell’intestatario formale nel reato di sostituzione di persona).

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7808

Data udienza 17 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – Consigliere

Dott. SESSA Renat – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1.Il 3 novembre 2017, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nei confronti di (OMISSIS), di condanna alla pena di mesi sei di reclusione – pena sospesa – per il reato di sostituzione di persona di cui all’articolo 494 c.p., al medesimo contestato perche’ al fine di procurarsi un vantaggio, sostituendosi illegittimamente a (OMISSIS), mediante la creazione sul sito (OMISSIS) di un account a nome di quest’ultimo (utente (OMISSIS)), collegato a carta prepagata paypal n. (OMISSIS) intestata al (OMISSIS) di cui aveva la disponibilita’, induceva gli utenti che accedevano a detto sito in errore sulla sua identita’. In (OMISSIS) (con assoluzione dal reato di appropriazione indebita pure contestato).
2. Contro l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha formulato due motivi di ricorso, chiedendone l’annullamento senza rinvio, in via subordinata, con rinvio.



2.1. Col primo motivo deduce, da un lato, violazione di legge per errata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’articolo 494 c.p. e, dall’altro, la insufficienza e/o contraddittorieta’ della prova, evidenziandosi che l’imputato aveva, in realta’, agito col consenso dell’ex socio (OMISSIS) e che quindi nessuna sostituzione di persona poteva dirsi intervenuta, nonche’ l’assenza di profitto o danno.
2.2. Col secondo motivo deduce il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) per omessa motivazione, da parte sia del giudice di primo grado che di secondo, del diniego della concessione delle circostanze attenuanti e della dosimetria della pena, essendosi la Corte di Appello, pure a fronte di una carenza del giudice di primo grado, e di un motivo di appello articolato in maniera specifica al riguardo, limitata ad affermare che ” la pena irrogata, attesi i parametri di cui all’articolo 133 c.p., e’ assolutamente congrua “, senza dare conto, al pari della pronuncia del primo giudice, dei criteri di riferimento, sia in ordine al quantum della pena irrogata, che al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato, non confrontandosi esso ne’ con le pronunce di merito (la prima del giudice di primo grado, richiamata dalla seconda), ne’ con la giurisprudenza di questa Corte.
1.1. Col primo motivo si deduce che non sarebbero emersi elementi
sufficienti ed univoci, atti a dimostrare la sussistenza del fatto-reato ascritto all’imputato, evidenziandosi, in primis, che l’imputato aveva agito col consenso dell’ex socio (OMISSIS) e che quindi nessuna sostituzione di persona puo’ dirsi intervenuta; che alcuna induzione in errore per gli utenti di e-bay si e’ verificata; che comunque non puo’ ritenersi integrato l’elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma, perche’ il (OMISSIS) non ha agito al fine di recare danno al (OMISSIS), ne’ questi ne ha subiti.
A ben vedere, il ricorrente procede a diversa ricostruzione del fatto, assumendo, in buona sostanza, che l’imputato non aveva adoperato i dati anagrafici dell’altro a sua insaputa, e si era piuttosto limitato a svolgere un ruolo tecnico, operativo, suppletivo rispetto al (OMISSIS), che non era in grado di svolgerlo da solo, indi conclude che, in buona sostanza, il consenso dell’intestatario formale dell’account scriminerebbe la fattispecie criminosa; afferma che comunque il reato non sussiste, non essendone conseguito alcun danno, e alcuna induzione in errore, per i potenziali acquirenti che, non conoscendo il nome del (OMISSIS), giammai avrebbero potuto fare un particolare affidamento sullo sconosciuto interlocutore; ne’ vi era stato un danno per il (OMISSIS) perche’, come affermato nella stessa sentenza, il danno e’ configurabile nei confronti di ebay e degli utenti di ebay e non certo del (OMISSIS), che non ha sborsato alcuna somma, ne’ l’imputato aveva agito al fine di recargli un danno.
Il ricorrente, a sostegno dell’assunto indica una pronuncia di questa Corte in cui si affermerebbe che per integrare il reato di cui all’articolo 494 c.p. la condotta di colui che crea ed utilizza un account di posta elettronica deve consistere nell’attribuirsi falsamente le generalita’ di un diverso soggetto, nell’indurre in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalita’ sono declinate e deve avere il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalita’ siano state abusivamente spese (Sez 5, Sentenza n. 46674 del 08/11/2007).



In realta’ tale pronuncia afferma che “integra il reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalita’ di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete “internet” nei confronti dei quali le false generalita’ siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalita’ siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignita’ (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovo’ a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale)”, con cio’ non intendendosi affatto circoscrivere la fattispecie alla sola ipotesi del dolo specifico di danno.
Ed invero, l’articolo 494 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se’ o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita’ a cui la legge attribuisce effetti giuridici. La fattispecie concreta giunta all’esame dei giudici di merito e’ perfettamente sussumibile nella norma indicata. Nel caso in esame, e’ pacificamente emerso che l’imputato, non potendo figurare come intestatario di account, per essergli stato negato l’accesso da parte di ebay, ne abbia aperto uno nuovo con le generalita’ del (OMISSIS) e si sia sostituito allo stesso nell’effettuare diverse operazioni attraverso di esso; che tale condotta abbia indotto in errore e’ in re ipsa, dal momento che coloro che si sono interfacciati sul sito hanno necessariamente ritenuto di avere come interlocutore un soggetto diverso da quello reale; diverso profilo e’ il danno, ma in realta’ la norma richiede alternativamente il fine di recar danno ovvero quello di conseguire un vantaggio, di talche’ non e’ affatto necessaria la dimostrazione che l’imputato abbia agito al fine di recare danno agli utenti di ebay, ne’ tanto meno al (OMISSIS), essendo anche sufficiente che abbia operato sostituendosi all’altra persona, ovvero utilizzando il nome di questa, per conseguire un vantaggio, trattandosi di ipotesi alternative; vantaggio che puo’ anche non essere di natura patrimoniale e che puo’ consistere in una qualunque utilita’ apprezzabile sotto il profilo giuridico, nel caso di specie certamente sussistente, se si considera che diversamente l’imputato non avrebbe potuto operare su ebay.
E’ pacifico in giurisprudenza che “Il dolo specifico del delitto di cui all’articolo 494 c.p., consiste nel fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, o di recare ad altri un danno.” (tra tutte, Sez. 5, Sentenza n. 41012 del 26/05/2014 Ud. (Sez. 2, Rv. 11643), fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che ha ravvisato gli estremi del reato di cui all’articolo 494 c.p. con riferimento alla condotta di un calciatore che, al fine di prendere parte ad una partita nonostante fosse stato squalificato, si era attribuito la identita’ di altro giocatore; ed ha altresi’ precisato che “d’altra parte, ai fini della configurabilita’ del reato di sostituzione di persona e’ sufficiente che via sia stata l’induzione in errore, nella fattispecie pienamente verificatasi, essendo stata rilevata la sostituzione solo a fine gara”).



Ne’ potrebbe avere valore scriminante il fatto che l’apertura del nuovo account sia intervenuta con consenso iniziale dell’intestatario, avendo l’imputato proseguito nell’utilizzo dell’account (ed addirittura della carta pay-pall) all’insaputa dell’intestatario per fini completamente diversi da quelli pattuiti (gioco d’azzardo), sostituendosi a lui, utilizzando le sue generalita’ delle quali era venuto in possesso proprio in virtu’ degli accordi intercorsi (la Corte di Appello in maniera efficace evidenzia, con riferimento a tale motivo di appello, che in realta’ all’imputato non e’ contestata l’apertura dell’account, operazione questa compiuta col consenso dell’intestatario, ma la successiva sostituzione con utilizzo delle altrui generalita’ per giocare di azzardo, senza rischiare nulla, perche’ le generalita’ erano del (OMISSIS) come la carta pay-pall utilizzata per le scommesse; la sentenza di appello cita, testualmente, la pronuncia della Sez. 3 della Cassazione, Sentenza n. 12479 del 15/12/2011 Ud. (dep. 03/04/2012)v. 2522 27 secondo cui integra il reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete); e comunque, ovviamente, l’eventuale consenso giammai potrebbe scriminare il reato, che si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalita’, a nulla potendo rilevare ne’ l’eventuale intesa col titolare delle generalita’, ne’ i motivi sottostanti, perche’ cio’ che rileva, e che la norma intende perseguire, e’ la creazione di un’apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalita’ di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (il consenso potrebbe piuttosto rilevare sotto il profilo del concorso dell’intestatario formale nel reato di sostituzione di persona).
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso – quello che avversa il capo della sentenza concernente la conferma del diniego delle attenuanti generiche e dell’entita’ della pena – e’ aspecifico e manifestamente infondato perche’ la Corte di appello ha motivato il punto facendo riferimento all’esistenza a carico dell’imputato di precedenti penali che denotano la sua capacita’ a delinquere oltre che alla mancanza di elementi di segno positivo che potessero giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, in tal modo implicitamente motivando anche il giudizio sulla congruita’ della pena, definita comunque congrua, attraverso il richiamo dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. (si rammenta che l’imputato e’ stato condannato alla pena di mesi sei ovvero ad una pena pari alla media applicabile, essendo prevista la pena edittale fino ad un anno). E’ ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talche’ deve ritenersi giustificato il detto diniego siccome motivato nella sentenza impugnata, avendo riguardo alla personalita’ delinquenziale dell’imputato, il quale risulta gravato da due precedenti penali. A cio’ rimane solo da aggiungere che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768).



Va, infine, ribadito che poiche’ la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p., e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri come nel caso di specie – ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851).
3. Donde la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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