Reato di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia pubblica residenziale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 febbraio 2020, n. 5195

Massima estrapolata:

In tema di reato di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia pubblica residenziale non rappresenta una scriminante il solo da stato di indigenza, in quanto lo stato di precarietà può essere attenuato dall’assistenza sociale. A tal proposito, per l’applicazione del beneficio nel calcolo della pena è necessaria anche la presenza di un pericolo attuale e inevitabile.

Sentenza 7 febbraio 2020, n. 5195

Data udienza 16 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Mar – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 10/10/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Maria De Santis;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Seccia Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ in relazione al capo A) e per l’annullamento senza rinvio per il capo B).

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale in data 20/2/2017, che aveva riconosciuto l’imputata colpevole dei delitti di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia pubblica residenziale di proprieta’ della (OMISSIS) e di danneggiamento aggravato del portone d’accesso all’unita’ immobiliare, condannandola – previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito – alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa ove la prevenuta provveda alla restituzione dell’immobile entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Condannava, altresi’, l’imputata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile con assegnazione di una provvisionale di Euro tremila.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS), il quale ha dedotto:
2.1 la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione con riguardo alle doglianze avanzate in appello in relazione al delitto di danneggiamento, avendo la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilita’ della prevenuta per il delitto ascritto al capo B) a titolo di concorso morale, in assenza di elementi idonei ad attestare chi abbia materialmente sfondato il portone e se cio’ sia accaduto previo accordo e nell’interesse dell’imputata. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del concorso argomentando sull’utilita’ derivata alla ricorrente dal danneggiamento, rilievo che, tuttavia, non vale a giustificare l’ascrivibilita’ soggettiva del reato alla (OMISSIS);
2.2 la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione in relazione all’esclusione dello stato di necessita’ con riguardo al capo A). Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha disatteso le censure in ordine alla ravvisabilita’ dell’esimente ex articolo 54 c.p. con motivazione illogica e carente, affermando che lo stato di indigenza e la presenza di figli minori sono condizioni comuni anche ad altri nuclei in attesa di assegnazione di un alloggio popolare senza, tuttavia, tener conto che le condizioni reddituali e personali degli iscritti alle liste non sono necessariamente parificabili.
Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto non provato lo stato di indigenza dell’imputata, nonostante la plausibilita’ delle circostanze riferite dalla (OMISSIS).
3. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento in quanto manifestamente infondato.
Il primo giudice, a pag. 3, ha argomentato in ordine alla sussistenza del delitto di danneggiamento e alla soggettiva riferibilita’ dell’illecito alla (OMISSIS) osservando che, sebbene non risultino utilizzabili le dichiarazioni autoindizianti rese dall’imputata all’atto della verifica ispettiva dell’ (OMISSIS), la responsabilita’ della stessa per il delitto sub B), quantomeno a titolo di concorso morale, deve ritenersi provata in via logica dal momento che la manomissione del portone d’ingresso era all’evidenza finalizzata ad assicurare all’imputata e al suo nucleo familiare la fruizione dell’immobile. In sede di gravame la difesa chiedeva l’assoluzione della (OMISSIS) dal titolo in esame segnalando che “e’ fatto notorio come le occupazioni abusive siano gestite da veri e propri racket…che sanno di poter approfittare di disperati costretti ad occupare abitazioni pubbliche” e l’imputata non aveva “certamente la forza morale di convincere estranei appartenenti ad un racket a danneggiare una porta per entrare nell’abitazione”.
A fronte di siffatta generica e congetturale devoluzione, invero radicalmente inammissibile, la Corte territoriale ha ribadito la configurabilita’ di un concorso quantomeno morale della prevenuta nella materiale attivita’ di effrazione dell’ignoto autore sulla base del concreto e qualificato interesse della stessa ad introdursi nell’appartamento al fine di occuparlo. Orbene, non vi e’ alcun elemento in atti che autorizzi a ritenere che l’imputata abbia occupato un appartamento il cui portone era stato in precedenza divelto da ignoti con mere finalita’ di vandalismo e che ella si sia limitata a sfruttare siffatta favorevole contingenza per introdursi nell’immobile al fine di occuparlo.
Ne’ puo’ trovare ingresso l’apodittica illazione difensiva di un racket che gestirebbe il mercato delle occupazioni, con cui -tuttavia- la prevenuta non avrebbe avuto contatti di sorta al fine di realizzare gli illeciti che le si contestano.
Invero, le emergenze concordemente scrutinate dai giudici di merito attestano, in assenza di smentite di sorta, una perfetta sequenzialita’ tra la condotta di danneggiamento strumentale all’accesso all’immobile e la successiva introduzione ed occupazione del medesimo da parte della prevenuta e del proprio nucleo familiare, circostanza idonea a sostenere il giudizio di responsabilita’ espresso dai giudici di merito per il delitto di cui all’articolo 635 c.p..
4. Manifestamente infondato s’appalesa anche il secondo motivo che denunzia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente ex articolo 54 c.p..
La Corte territoriale ha esaustivamente evaso le doglianze difensive, rilevando l’assenza dei presupposti integrativi dell’istituto, segnalando la ultraquinquennale protrazione dell’occupazione; il difetto di emergenze a sostegno di una protratta condizione di indigenza; la pregressa disponibilita’ da parte della ricorrente di sistemazioni alternative presso congiunti.
Questa Corte ha, peraltro, evidenziato che la situazione di indigenza non e’ di per se’ idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessita’ per difetto degli elementi dell’attualita’ e dell’inevitabilita’ del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato e’ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008,Niang, Rv. 241014;Sez. 5, n. 3967de1 13/07/2015, Petrache,Rv. 265888;Sez. 3, n. 35590de1 11/05/2016,Mbaye, Rv. 267640).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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