In caso di rumori intollerabili il reato è perseguibile d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 11 febbraio 2020, n. 5422

Massima estrapolata:

In caso di rumori intollerabili il reato è perseguibile d’ufficio ed è ininfluente la remissione di querela. Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto e punito dall’ articolo 659 del Codice penale, non è posto a tutela del singolo danneggiato, ma dell’intera collettività, e il processo contro il colpevole prosegue d’ufficio, anche in caso di ritiro della denuncia del querelante.

Sentenza 11 febbraio 2020, n. 5422

Data udienza 14 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Corte di appello di Venezia;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1753/18 del Tribunale di Vicenza del 30 novembre 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti al giudice competente.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza predibattimentale del 30 novembre 2018 il Tribunale di Vicenza ha disposto il proscioglimento di (OMISSIS), imputato del reato di cui all’articolo 659 c.p., in quanto, anteriormente alla apertura del dibattimento, la costituita parte civile ha dichiarato di rimettere la querela presentata in data 14 maggio 2015 in danno del prevenuto.
Con atto del 9 luglio 2019 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, osservando che, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio e non a seguito della proposizione di formale querela, aveva errato il Tribunale palladiano nel prosciogliere il prevenuto per effetto della intervenuta remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio che la contravvenzione contestata prevede, quale bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, la quiete pubblica e non l’interesse del singolo a non vedere turbata la sua tranquillita’ da insopportabili immissioni sonore.
Esso, pertanto, come d’altra parte ogni altra contravvenzione, e’ perseguibile di ufficio e non a querela di parte.
Siffatta circostanza comporta, come ineludibile conseguenza, che, seppure la azione penale sia stata incoata a seguito di una denunzia-querela presentata da un soggetto determinato che assuma di essere stato leso da un altro soggetto determinato a causa delle immissioni sonore a lui provenienti ab alieno, la “remissione” della querela da parte del denunziante non avra’ l’effetto di rendere improcedibile l’azione penale frattanto intrapresa dagli organi giudiziari a cio’ preposti.
La sentenza impugnata, stante l’error juris in cui e’ incorso il Tribunale di Vicenza nel dichiarare il non doversi procedere a carico del (OMISSIS) per remissione di querela, deve essere, conseguentemente, annullata.
Posto che la sentenza impugnata era una sentenza predibattimentale, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di appello ma solo di essere impugnata di fronte alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., comma 1, laddove, come nel caso in esame, sia stata emessa prima della costituzione della parti e su conformi richieste della parti, gli atti vanno trasmessi nuovamente al Tribunale di Vicenza perche’ provveda a celebrare il giudizio a carico del prevenuto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio; atti al Tribunale di Vicenza.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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