Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 luglio 2021| n. 29578.

In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell’area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l’obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicchè l’omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato.

Sentenza|28 luglio 2021| n. 29578. Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Data udienza 7 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Rifiuti non pericolosi – Deposito incontrollato – Società a r.l. – Responsabilità amministrativa – Art. 25 – undecies Dlgs 231/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL;
avverso la sentenza del 24/07/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SCARCELLA ALESSIO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. ROMANO GIULIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. (OMISSIS), che ha insistito nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi proposti.

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 24 luglio 2020, il Tribunale di Venezia riconosceva la responsabilita’ penale di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato p. e p. dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 lettera a) e comma 2 e articolo 192 (perche’ in qualita’ di legali rappresentanti, rispettivamente, della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l. realizzavano, consentendo lo scarico e comunque il permanere dei rifiuti, un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi), nonche’ la responsabilita’ amministrativa da reato della societa’ (OMISSIS) s.r.l., ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-undecies (come novellato con Decreto Legislativo n. 121 del 2011), per il reato presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 lettera a) e comma 2, consumato nel suo interesse o comunque a suo vantaggio da (OMISSIS) in qualita’ di suo legale rappresentante, in quanto, non smaltendo i rifiuti presenti nell’area di sua proprieta’ presso un centro autorizzato, assicurava alla societa’ un risparmio economico correlato ai costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento a norma di legge.
2. Contro la sentenza ha proposto congiunto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei ricorrenti, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, afferente alla posizione dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), per l’omessa indicazione delle ragioni per le quali il giudice non ha considerato la prova contraria fornita nel dibattimento, nonche’ per il correlato vizio di motivazione carente e contraddittoria su un aspetto decisivo della vicenda processuale.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa evidenzia come l’imputato Codo-gnotto e la societa’ (OMISSIS) s.r.l. siano totalmente estranei ai fatti oggetto di imputazione. All’esisto del giudizio, infatti, lo stesso Pubblico Ministero ne aveva richiesto l’assoluzione.
In. particolare, il terreno sito in (OMISSIS) ((OMISSIS)) sarebbe stato interessato da due sole vicende rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Il primo episodio, risalente (OMISSIS), riguarda l’accertamento in flagranza dello sversamento di materiale proveniente da scavi stradali. Tali rifiuti erano stati caricati su di un camioncino condotto da (OMISSIS), dipendente a sua volta di un tale (OMISSIS). A seguito della segnalazione inviata dal carabiniere (OMISSIS), le forze dell’ordine si erano recate sul luogo indicato, hanno sottoposto a sequestro il camioncino ed i materiali ivi rinvenuti, ed infine hanno inoltrato la denuncia alla Procura competente al fine di sottoporre a procedimento penale i predetti soggetti. In tale circostanza, gli operatori di polizia avevano notato la presenza di un accumulo di materiale risalente nel tempo, in quanto ricoperto da una folta vegetazione che ne impediva quasi l’individuazione.
Solo a seguito di tale rinvenimento i Vigili avevano disposto il sequestro dell’intera area ed avevano inviato la seconda notizia di reato da cui, poi, ha avuto origine il procedimento penale a carico degli odierni ricorrenti. Sulla base di queste premesse, la difesa ritiene sia il (OMISSIS) che la (OMISSIS) s.r.l. estranei alla vicenda di abbandono di rifiuti accertata in flagranza nel giugno del 2016. Gli odierni imputati, infatti, non risultano aver mai avuto alcun rapporto contrattuale – neanche di fatto – con gli autori dello sversamento a cui era stato contestato il suddetto reato.
L’attuale ricorrente e la societa’ all’epoca da lui amministrata non avrebbero dovuto essere considerati responsabili nemmeno in relazione all’accumulo di materiale presente sul terreno. Nel corso del giudizio – prosegue la difesa – era stato accertato che quei rifiuti erano ivi presenti da almeno otto anni, trattandosi di materiale derivante dalla costruzione di un edificio realizzato dalla (OMISSIS) s.r.l. sul fondo attiguo tra il 2007 ed il 2008. Tuttavia, la (OMISSIS) s.r.l. ha acquistato il terreno in questione solo molti anni dopo (novembre 2015), come risulta dall’atto notarile prodotto dalla difesa in sede processuale. Al cospetto di simili elementi probatori, sia la difesa che il Pubblico Ministero avevano richiesto l’assoluzione degli odierni ricorrenti, ma i giudici di prime cure hanno disatteso la tesi difensiva senza dar conto delle ragioni per cui hanno ritenuto tali elementi inidonei ad escludere la loro responsabilita’.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

La sentenza impugnata, inoltre, risulterebbe palesemente contraddittoria nella parte in cui valorizza le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) anche al fine di ritenere comprovata la responsabilita’ del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l..
In particolare, i giudici di primo grado avrebbero erroneamente ritenuto coinvolto l’odierno imputato nella vicenda accertata nel giugno del 2016 e posta a carico di soggetti terzi, nei cui confronti si e’ instaurato un autonomo giudizio penale. Il Tribunale di Venezia avrebbe altresi’ illogicamente accostato la posizione del (OMISSIS) a quella dell’ (OMISSIS), omettendo di considerare che l’attivita’ di deposito di rifiuti era stata realizzata in un’epoca in cui la (OMISSIS) s.r.l. non aveva la disponibilita’, ne’ materiale ne’ giuridica, del terreno.
Infine, la difesa reputa ugualmente illogiche e contradditorie le argomentazioni con cui il Collegio giunge ad affermare che il (OMISSIS) fosse a conoscenza della presenza di quel deposito di rifiuti ed avesse concordato con l’ (OMISSIS) di procedere alla bonifica del sito. Al riguardo, i ricorrenti evidenziano la profonda differenza che intercorre tra la responsabilita’ penale e l’obbligo amministrativo di bonificare il terreno ex Decreto Legislativo n. 192 del 2006, articolo 192, comma 3: la prima si configura a carico di chi materialmente svolge l’attivita’ di deposito non autorizzato; il secondo, invece, ricade in solido anche sul proprietario del fondo, fermo restando la possibilita’ di rivalersi sull’autore dell’illecito.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, afferente alla posizione del ricorrente (OMISSIS), il vizio di motivazione carente e contraddittoria su un aspetto decisivo della vicenda processuale.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui il Tribunale di Venezia non ha accolto la richiesta di assoluzione dell’imputato (OMISSIS) sotto il profilo dell’insussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era emerso che il deposito del materiale edile risaliva all’epoca in cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva realizzato una costruzione in un’area adiacente al sito successivamente sequestrato. L’attivita’ di edificazione era stata svolta dall’impresa (OMISSIS) Costruzioni, la quale aveva depositato il prodotto di risulta sull’area in questione in attesa di trasportarlo in discarica. Lo stato di grave crisi del mercato immobiliare – prosegue la difesa – aveva indotto tale societa’ a bloccare gli investimenti effettuati ed a tentare di trasferire l’area alla nuova societa’ (OMISSIS) s.r.l. Tuttavia, a causa della mancata accettazione dell’accollo del mutuo bancario proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., la proprieta’ dell’immobile era stata riacquistata dalla (OMISSIS) s.r.l., nonostante quest’ultima fosse stata nelle more dichiarata fallita. A causa del verificarsi di tali accadimenti, l’odierno ricorrente si sarebbe trovato nell’impossibilita’ di sostenere i costi necessari per effettuare il trasferimento di tale materiale in un’apposita discarica. Quei rifiuti, dunque, avrebbero dovuto costituire un accumulo temporaneo effettuato nel corso della realizzazione del primo edificio, destinato ad essere smaltito contestualmente all’inizio dei lavori per la costruzione del secondo edificio. Tali lavori, tuttavia, non erano iniziati a causa della situazione di illiquidita’ in cui versava la (OMISSIS) s.r.l. Proprio per questo motivo, l’ (OMISSIS) aveva alienato con clausola risolutiva la proprieta’ dell’area alla (OMISSIS) s.r.l., confidando che quest’ultima fosse in grado di subentrare nei rapporti debitori con la Banca finanziatrice. La buona fede dell’odierno pervenuto troverebbe ulteriore conferma nel fatto che, una volta constatata l’impossibilita’ di realizzare quanto programmato, e’ stato egli stesso a richiedere il fallimento in proprio della societa’.
Alla luce di tali argomentazioni, la difesa evidenzia come la sentenza impugnata abbia omesso di argomentare il motivo per cui ha deciso di non accedere alla richiesta di assoluzione avanzata da entrambe le parti del giudizio. Al contrario, i giudici di primo grado valorizzano l’eloquente attivita’ di scarico in corso al momento del sopralluogo degli operatori di polizia. Tale attivita’, tuttavia, era stata realizzata da soggetti terzi nei cui confronti e’ stato instaurato un autonomo procedimento penale al quale gli odierni imputati sono del tutto estranei.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Il giudizio accusatorio a cui giunge il Tribunale di Venezia risulterebbe, infine, in contrasto anche con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in sede processuale. Tali dichiarazioni, infatti, convergono nel ritenere il deposito di rifiuti frutto di un’attivita’ risalente nel tempo, nonche’ occasionale e non reiterata.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, afferente alla posizione di entrambi i ricorrenti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, quanto all’errata applicazione dell’articolo 157 c.p., nonche’ in ragione del vizio logico della motivazione derivante dal palese travisamento del fatto in ordine alla data di commissione del reato.
Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui il Tribunale di Venezia ha qualificato il reato in contestazione come un’ipotesi di reato a carattere permanente, errando, di conseguenza, nel non dichiarare l’intervenuta prescrizione di tale fattispecie contravvenzionale. In particolare, i giudici di prime cure hanno ritenuto sussistente un’ipotesi di reato permanente sul presupposto che la condotta degli odierni imputati integrasse la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, ritenuta dalla giurisprudenza prevalente un reato avente natura permanente.
Tuttavia, tale fattispecie non potrebbe essere attribuita ne’ al (OMISSIS), ne’ alla (OMISSIS) s.r.l., stante l’insussistenza di prove che vi sia stata da parte di questi ultimi un’attivita’ di deposito di rifiuti nel periodo in cui hanno avuto la proprieta’ dell’area.
In merito alla posizione dell’imputato (OMISSIS), il ricorso evidenzia come l’attivita’ di deposito di materiale edile sia circoscritta al periodo di realizzazione dell’intervento di lottizzazione, ovvero al biennio 2007-2008. Tuttavia – prosegue la difesa – la contravvenzione contestata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 costituisce un’ipotesi di reato istantaneo (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42343/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 45306/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38977/2017), rispetto al quale il momento consumativo coincide con l’istante in cui siano stati integrati tutti gli elementi costitutivi tipizzati dalla norma penale, senza alcuna rilevanza di eventuali ed ulteriori effetti successivi. Cosi’ opinando, il dies a quo rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione coinciderebbe con il giorno della consumazione del reato (articolo 158 c.p., comma 1).
Nel caso di specie, l’istruttoria dibattimentale ha accertato che l’unica condotta riferibile all’ (OMISSIS), in qualita’ di rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., riguarda la fase di realizzazione del suddetto intervento edile, senza che nessun’altra attivita’ di deposito fosse stata di seguito realizzata. Di conseguenza, il Tribunale di Venezia avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato in contestazione, in quanto gia’ prescrittosi antecedentemente all’emanazione della sentenza impugnata.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

La difesa, infine, precisa che, anche aderendo ad un orientamento diverso riguardo la natura della contravvenzione in esame, le conclusioni sarebbero state le stesse. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ ha talvolta qualificato i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva come fattispecie di reati commissivi a carattere “eventualmente permanente” (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38662/2014). Pertanto, ragionando in questi termini, l’antigiuridicita’ di tali illeciti cesserebbe o con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione da uno di questi momenti.
Alla luce di tali rilievi, la difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli odierni imputati perche’ il fatto non sussiste ovvero, in subordine, perche’ il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.04.2021, ha chiesto a questa Corte il rigetto del congiunto ricorso. Il Tribunale di Venezia, coerentemente con l’ipotesi accusatoria formulata, ha ritenuto integrato il reato di deposito incontrollato di rifiuti, valorizzando: la presenza di materiale edile sul fondo sequestrato risalente a svariati mesi antecedenti al sopralluogo, il trasferimento della proprieta’ del sito tra le due societa’ avvenuto circa sette mesi prima del suddetto sequestro, nonche’ la presenza dell’imputato Codo-gnotto al momento del sopralluogo delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda la censura attinente l’intervenuta prescrizione del reato, i giudici di primo grado hanno attribuito natura “permanente” all’illecito contestato, coerentemente con l’orientamento prevalente in sede di legittimita’.
4. In data 26.04.2021, la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del PG, insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il congiunto ricorso, trattato ai sensi ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, e’ complessivamente infondato.
2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda e dell’approdo reiettivo cui e’ pervenuta questa Corte, e’ utile una sintetica, ma necessaria, ricostruzione dei fatti.
La vicenda processuale trae origine dalla segnalazione ricevuta dalla polizia locale di (OMISSIS). In particolare, la Centrale del Comando Operativo aveva comunicato la presenza di tre soggetti nei pressi di via Valdarno intenti a scaricare rifiuti all’interno di un’area recintata. Giunte sul posto, le forze dell’ordine avevano rilevato la presenza di rifiuti da scavo, in parte su di un autocarro ed in parte gia’ depositati sul terreno. Le verifiche di seguito effettuate dagli operatori di polizia avevano condotto a rilevare la presenza sul fondo di circa cento metri cubi di rifiuti da demolizione, ricoperti da una folta vegetazione. Sul luogo era presente (OMISSIS), legale rappresentate della (OMISSIS) s.r.l. e proprietario del terreno, il quale aveva affermato che la suddetta societa’ aveva acquistato l’area, assumendo l’impegno di procedere alla bonifica del sito.
Il giudizio di colpevolezza cui giungono i giudici di prime cure trae fondamento dalle plurime dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio. Di centrale importanza risultano le dichiarazioni del teste (OMISSIS), operatore in servizio presso la polizia locale di (OMISSIS) all’epoca dei fatti. Quest’ultimo aveva spiegato che, a seguito della segnalazione, erano state redatte due CNR: l’una relativa all’attivita’ di scarico in atto, l’altra riguardante il cumulo di rifiuti presente sull’area. L’operatore di polizia, inoltre, aveva precisato che doveva trattarsi di materiale da demolizione e ricostruzione presente in quel luogo da molto tempo, in quanto quasi interamente ricoperto da una folta vegetazione. L’area in sequestro, infatti, era stata utilizzata come deposito di rifiuti in assenza della necessaria autorizzazione. Il (OMISSIS), infine, aveva dichiarato che, fino a qualche mese prima della segnalazione, il sito era di proprieta’ di una ditta, la (OMISSIS) s.r.l., riconducibile alla titolarita’ dell’imprenditore (OMISSIS).

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Per quanto riguarda la natura del materiale oggetto di sequestro, il Dott. (OMISSIS) ne aveva riscontrato l’essenza non pericolosa ed aveva precisato che si trattava di “materiali edili, rocce, terre e rocce di scavo” il cui deposito non era recente.
Analogamente a quanto dichiarato dal teste (OMISSIS), anche il Sig. (OMISSIS) aveva riferito di aver visto che sull’area era depositato quel materiale di scavo coperto da vegetazione. Quest’ultimo, all’epoca dei fatti, lavorava alle dipendenze della (OMISSIS) s.r.l., una societa’ edile anch’essa riconducibile a (OMISSIS), ed aveva ricevuto dallo stesso (OMISSIS) il compito di vigilare su quel sito gia’ di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l..
La riconducibilita’ dell’area sequestrata alla (OMISSIS) s.r.l. rinviene ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS), operatore in servizio presso i carabinieri di (OMISSIS) all’epoca dei fatti.
Infine, il teste della difesa, (OMISSIS), aveva lavorato alle dipendenze della ditta (OMISSIS) costruzioni ed aveva spiegato che, tra il 2007 ed il 2008, era stato eseguito un intervento di lottizzazione utilizzando un’area vicina come deposito rifiuti. Dalla documentazione acquisita agli atti del processo. Si evince che, proprio in quel periodo, la (OMISSIS) s.r.l. aveva realizzato il suddetto intervento in via Valdarno, affidandone l’esecuzione delle opere alla (OMISSIS) Costruzioni s.r.l.
Alla luce di tali elementi indiziari, il Tribunale di Venezia ha ritenuto responsabili il Sig. (OMISSIS) ed il Sig. (OMISSIS) per aver posto in essere, in assenza di autorizzazione ambientale e delle prescrizioni necessarie, un’attivita’ di deposito incontrollato di rifiuti presso il sito oggetto di sequestro. In tale area, infatti, non era stata effettuata alcuna opera di pavimentazione ne’ tantomeno era stata elevata una tettoia di copertura del suddetto materiale di scavo. Le verifiche ivi effettuate, inoltre, avevano consentito di rinvenire, al di sotto dello strato di fitta vegetazione, un cumulo di rifiuti provenienti dall’attivita’ di costruzione e demolizione. Al momento del sopralluogo, nel giugno del 2016, proprietaria dell’area era la (OMISSIS) s.r.l.. Tale societa’ l’aveva, a sua volta, acquistata dalla (OMISSIS) s.r.l. nel novembre dell’anno precedente, attraverso un contratto di cessione risolutivamente condizionato all’ottenimento da parte del sistema bancario del finanziamento necessario per saldare il prezzo pattuito per l’acquisto. Negli anni precedenti (la dichiarazione di inizio attivita’ risale al 2007), la (OMISSIS) s.r.l. aveva realizzato un intervento di lottizzazione in un’area adiacente a quella attualmente di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. ed aveva utilizzato il sito in questione per il deposito dei rifiuti. Pertanto, la scelta di utilizzare quell’area per il deposito di materiale edile risulta verosimilmente ascrivibile all’ (OMISSIS), in quanto unico responsabile ed amministratore della (OMISSIS) s.r.l..

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Per quanto attiene la posizione del (OMISSIS), il Tribunale di Venezia lo ha ritenuto responsabile a titolo di concorso dei reati contestati. L’odierno ricorrente, in qualita’ di legale rappresentate della (OMISSIS) s.r.l., era subentrato nella proprieta’ del sito attualmente sequestrato nel novembre del 2015 ed era a conoscenza della presenza di quel deposito, avendo concordato con l’ (OMISSIS) di procedere alla bonifica del sito.
Nell’argomentare la ricostruzione accusatoria, i giudici di merito non ritengono condivisibili le deduzioni difensive. In primo luogo, il Collegio non accoglie l’assunto difensivo secondo cui quanto sequestrato era riconducibile a materiale di cantiere e scarti di lavorazione solo temporaneamente stoccati in attesa di essere smaltiti in un’apposita discarica. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, infatti, si evince che tali rifiuti erano ricoperti da una folta vegetazione e, pertanto, depositati diversi mesi prima dell’avvenuto sequestro. La figura del “deposito temporaneo”, inoltre, ricorre solo nel caso in cui i rifiuti siano depositati per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove non superino in volume di 30 mc) nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti ovvero in un altro luogo funzionalmente collegato al primo, nella disponibilita’ del produttore e con l’ausilio dei necessari presidi di sicurezza (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 50129/2018). Nel caso di specie, invece, non sono emersi elementi tali da ritenere integrata la suddetta fattispecie. Si configura, al contrario, la fattispecie di “deposito incontrollato di rifiuti”, consistente in un’attivita’ di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su di un’area rientrante nella disponibilita’ dell’imputato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15593/2011). Nel caso in esame, infatti, il cumulo di rifiuti e’ stato rinvenuto in un’area adiacente al sito di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. ed i rifiuti oggetto di rilascio erano pertinenti al circuito produttivo di quest’ultima societa’. Il fondo di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., quindi, era stato reiteratamente utilizzato quale luogo di rilascio dei rifiuti prodotti nel corso dell’attivita’ edile svolta dalla stessa (OMISSIS) s.r.l..
In secondo luogo, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto fondata la dedotta eccezione di prescrizione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito in piu’ occasioni che: ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ai fini della qualificazione del medesimo come “temporaneo”, si e’ in presenza di un reato “permanente” in quanto la condotta riguarda un’ipotesi di deposito controllabile cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183. L’inosservanza delle prescrizioni previste da quest’ultima norma integra una fattispecie omissiva a carattere permanente, la cui antigiuridicita’ cessa solo con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (sul punto, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6999/2018; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 36411/2019).
Il Tribunale di Venezia, infine, ritiene responsabile in via amministrativa anche la (OMISSIS) s.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-undecies, comma 2 ed in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) e b). Dalla lettura della visura camerale acquisita agli atti risulta che tale societa’ opera nel settore delle costruzioni edili e svolge, tra l’altro, “lavori generali di escavazione e movimentazione terra consolidamento, bonifica e sistemazione in genere di terreni di qualsiasi natura, frantumazione riciclaggio e vendita di materiali inerti”. Tuttavia, i giudici di prime cure ritengono che il (OMISSIS) abbia commesso il reato contestato nel prevalente interesse dell’ (OMISSIS), consentendo a quest’ultimo di risparmiare i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento dei rifiuti. La (OMISSIS) s.r.l., invece, ha tratto solo vantaggi minimi da tale attivita’ illecita, con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 12, comma 1, lettera a).
3. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appare lineare e giuridicamente corretta. A fronte del dato fattuale del rinvenimento, da parte della polizia locale di (OMISSIS), di un’ingente quantita’ di rifiuti all’interno di un’area di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. di cui il ricorrente (OMISSIS) e’ legale rappresentante, il Tribunale di Venezia ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui gli odierni imputati non potessero considerarsi esenti da responsabilita’.
3.1. Va osservato, in premessa, che il “deposito incontrollato” presuppone una condotta differente dalle fattispecie di abbandono e di immissione, altrimenti la sua previsione da parte del legislatore risulterebbe inutile. Tale elemento distintivo non puo’ essere rinvenuto nell’episodicita’ della condotta e nella quantita’, necessariamente contenuta, di rifiuti che esso ha in comune con l’abbandono e che consente di contraddistinguere entrambi rispetto ad altre condotte tipiche individuate dalla disciplina di settore. Cio’ che, invece, caratterizza il deposito incontrollato e’ la condotta tipica individuabile alla luce del significato letterale del termine “deposito”, ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto. Ragionando in questi termini, puo’ rinvenirsi una prima soluzione utilizzabile in tutti i casi in cui, in concreto, sia mancata la successiva fase di gestione dei rifiuti ed altri elementi oggettivi siano indicativi della mera volonta’ dell’autore di liberarsene definitivamente. Il disinteresse del detentore del rifiuto a seguito della collocazione nel luogo in cui lo stesso viene rinvenuto determina una sostanziale coincidenza con la condotta tipica di “abbandono”, che tuttavia si esaurisce nel momento stesso del rilascio. Il deposito del rifiuto, essendo caratterizzato da un tempo di attesa prima dell’espletamento di altre attivita’ di gestione, presuppone che durante tale fase sia predisposta ogni necessaria cautela per la salvaguardia della salute e dell’ambiente. Il deposito incontrollato, invece, si caratterizza proprio per le modalita’ con cui viene effettuato, ovvero senza alcuna cautela. Si versa, in tali evenienze, in un caso in cui il detentore del rifiuto, pur non abbandonandolo, ne mantiene la detenzione con modalita’ estranee a quelle conformi a legge e potenzialmente pericolose.
3.2. Nel caso di specie, giudici di prime cure hanno ritenuto integrata, sulla scorta del compendio probatorio, la fattispecie contestata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) e comma 2.
In merito alla posizione del (OMISSIS), il tribunale ha evidenziato come quest’ultimo abbia realizzato, in “concorso” con l’imputato (OMISSIS) (rectius, a norma dell’articolo 113 c.p., essendo evidente come il giudice di merito abbia atecnicamente utilizzato il termine “concorso”, volendo riferirlo in termini di cooperazione nel delitto colposo, senza procedere ad alcun mutamento della qualificazione giuridica contestata nel capo di imputazione), un’attivita’ di deposito incontrollato di rifiuti in assenza delle autorizzazioni e prescrizioni necessarie. L’attivita’ illecita interessava un’area priva di pavimentazione, ne’ tantomeno dotata di una tettoia di copertura del materiale da scavo ivi depositato. Le verifiche svolte dalle forze dell’ordine nel giugno del 2016 hanno consentito di individuare un cumulo di rifiuti ricoperto da uno strato di fitta vegetazione.
Da tale circostanza, i giudici di primo grado hanno desunto che il sito sia stato a lungo utilizzato per il deposito di materiali edili e che – probabilmente – il deposito sia stato effettuato quando il terreno era ancora di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l.. Pertanto, la scelta di utilizzare l’area per il deposito di tali materiali e’ stata correttamente ascritta all’imputato (OMISSIS), in qualita’ di unico amministratore e responsabile delle scelte aziendali di quest’ultima societa’.
3.3. La responsabilita’ del (OMISSIS), a titolo di cooperazione colposa, e’ ravvisabile invece nel fatto che quest’ultimo, nel novembre del 2015, e’ subentrato nella proprieta’ di quella medesima area in cui si era verificata l’attivita’ di deposito incontrollato di rifiuti. Dal verbale di sequestro, inoltre, risulta che tale ricorrente fosse anche consapevole della presenza di quell’ingente quantita’ di materiale sul fondo acquistato.
Al riguardo va precisato che, qualora a seguito del deposito venga a mutare la titolarita’ dell’area interessata dal deposito medesimo, incombe direttamente sul successivo proprietario del sito l’obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1187/2008). Di conseguenza il (OMISSIS), essendo subentrato nella proprieta’ del sito nel novembre del 2015 e, pertanto, molti anni dopo l’inizio dell’attivita’ di deposito irregolare, avrebbe dovuto procedere alla rimozione di tali rifiuti edili.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Nel caso di specie, invece, l’odierno ricorrente ha omesso di compiere siffatta attivita’ e, attraverso tale condotta omissiva, ha contribuito a determinare e protrarre oggettivamente la condizione di irregolarita’ del deposito.
3.4. Nell’affermare la responsabilita’ degli imputati in ordine al reato loro ascritto, il Tribunale di Venezia argomenta anche in merito all’insussistenza degli elementi costitutivi della diversa ipotesi del “deposito temporaneo”. Tale figura ricorre solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc). Nel caso in esame, invece, i rifiuti in sequestro erano ricoperti da una folta vegetazione e dunque riconducibili ad un deposito avvenuto molto tempo prima.
Anche la costante giurisprudenza di questa Corte si e’ espressa nei termini correttamente esposti nella motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo, non puo’ che ribadirsi il principio secondo cui l’accumulo di una quantita’ consistente di rifiuti (nel caso di specie, materiale edile) integra le’ fattispecie di deposito incontrollato quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento ovvero di recupero.
4. Per quanto riguarda la responsabilita’ amministrativa della (OMISSIS) s.r.l., deve ritenersi corretto il giudizio di colpevolezza cui giungono i giudici di prime cure.
E’ opportuno precisare che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, e’ configurabile anche in caso di attivita’ occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attivita’ indicate al primo capoverso della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’articolo 2082 c.c. (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30133/2017).
In materia ambientale, i titolari ed i responsabili di enti o imprese rispondono del reato in contestazione non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta sanzionata (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40530/2014).
4.1. Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha fatto buongoverno dei principi anzidetti ed ha ritenuto sussistente la responsabilita’ amministrativa della (OMISSIS) s.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-undecies.
Dalla visura camerale acquisita agli atti del processo risulta che tale societa’ sia operativa nel settore delle costruzioni edili e che svolga, tra l’altro, “lavori generali di escavazione e movimentazione terra consolidamento, bonifica e sistemazione in genere di terreni di qualsiasi natura, frantumazione, riciclaggio e vendita di materiali inerti”. Inoltre, il sito oggetto di sequestro ed in cui era stato realizzato il deposito dei rifiuti risulta di proprieta’ della suddetta societa’ dal novembre del 2015.

 

Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Il trattamento sanzionatorio disposto dai giudici di primo grado appare proporzionato anche ai concreti vantaggi ottenuti dall’ente a seguito di tale attivita’ illecita. Il (OMISSIS), infatti, ha commesso il reato contestato nel prevalente interesse dell’ (OMISSIS), consentendogli di risparmiare i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento dei rifiuti. La (OMISSIS) s.r.l., invece, ha tratto vantaggi minimi dalla suddetta attivita’ e tale circostanza e’ stata – opportunamente – valorizzata dal Tribunale di Venezia attraverso la riduzione della pena pecuniaria inflitta ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 12, comma 1, lettera a).
4.2. Il Collegio, dunque, con un accertamento in punto di fatto insindacabile in sede di legittimita’ in quanto sorretto da congrua motivazione, ha ritenuto integrata la fattispecie contestata al capo A) di imputazione. Al contrario, le censure proposte dal ricorrente riguardano essenzialmente la ricostruzione e la valutazione in fatto della vicenda, nonche’ l’apprezzamento del materiale probatorio, ed attengono a profili del giudizio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito.
Giova rammentare sul punto che alla Corte di cassazione e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risulta’nze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (ex multis: Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 12/2000; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 20806/2011).
Pertanto, e’ esclusa la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura – sia pure anch’essa logica – dei dati processuali ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7380/2007; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25255/2012; Cass. pen., Sez. III, sent. n, 13976/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40350/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 12226/2015).
5. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile per le ragioni che seguono.
Va osservato, in premessa, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, soltanto nei. casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Pertanto, la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene piu’ al concetto di “constatazione”, ovvero di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 35490/2009).
Nel caso in esame, la regula iuris innanzi indicata e’ stata rispettata dal Tribunale di Venezia in relazione alla responsabilita’ dell’ (OMISSIS) per il reato in contestazione. Alla luce del quadro probatorio emerso in sede processuale, i giudici di primo grado hanno ritenuto adeguatamente provata la realizzazione da parte dell’odierno imputato di un’attivita’ di deposito incontrollato di rifiuti in assenza.
5.1. La tesi difensiva secondo cui quei rifiuti avrebbero dovuto costituire un accumulo meramente temporaneo e’ priva di pregio.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183 per la liceita’ del deposito “controllato” o “temporaneo” grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 23497/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 29084/2015).
La norma in esame pone una serie di indefettibili condizioni, tutte concorrenti, per la configurabilita’, in presenza di raggruppamento di rifiuti, di un deposito temporaneo, con la conseguenza che in difetto anche solo di uno di essi il deposito non puo’ ritenersi temporaneo (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38676/2014).
In particolare:
– i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento comunitario n. 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
– i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno;
– il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
– devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
– per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita’ di gestione del deposito temporaneo.
A tali condizioni si aggiunge quale requisito principale, immanente rispetto agli altri elementi indicati, il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei al fine di ritenere che quel cumulo di rifiuti fosse riconducibile ad un deposito temporaneo. Al contrario, dalle testimonianze acquisite in sede processuale, risulta che quei rifiuti fossero ricoperti da una folta vegetazione e, pertanto, riconducibili ad un deposito effettuato molto tempo prima rispetto al sopralluogo delle forze dell’ordine.
5.2. Alla medesima sorte e’ destinata la censura attinente alla mancanza dell’elemento psicologico del reato. In particolare, la tesi difensiva si fonda sull’asserita “buona fede” del ricorrente (OMISSIS), il quale si sarebbe trovato nell’impossibilita’ finanziaria di sostenere i costi necessari per il trasporto di tali rifiuti in un’apposita discarica.
Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 e’ una fattispecie di natura contra’vvenzionale, punito in via generale, quanto all’elemento psicologico, sia a titolo di dolo che di colpa (articolo 42 c.p., comma 4).
Nel caso di specie, l’esistenza di tale elemento psicologico si appalesa all’evidenza dell’oggettivita’ degli accertamenti. Costituisce, infatti, principio generale che lo svolgimento di un’attivita’ in uno specifico campo comporta un dovere di informazione sulle norme che regolano detta attivita’, con la conseguenza che l’inosservanza di tale obbligo rende colpevole e non scusabile l’eventuale ignoranza della legge penale (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 23998/2011; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 18928/2017).
5.3. Ne’, contrariamente alla deduzione difensiva, risultano agli atti elementi dai cui desumere la buona fede.
Va ricordato che, alla luce del consolidato principio di diritto affermato in sede di legittimita’, la “buona fede”, volta ad escludere nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, non puo’ essere determinata dalla mera non conoscenza della legge, ma da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorita’ amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceita’ della propria condotta (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 4951/1999; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 172/2007; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 49910/2009; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42021/2014; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 47712/2015).
Tuttavia, il ricorrente non adduce nulla di concreto in merito al fattore positivo esterno idoneo a suffragare la tesi difensiva, ne’ alcun elemento in tal senso si ricava dalla lettura della sentenza impugnata.
La (OMISSIS) s.r.l., di cui l’ (OMISSIS) e’ stato amministratore fino al 2010, aveva realizzato un intervento di lottizzazione in un’area adiacente al sito oggetto di sequestro. Quest’ultimo fondo, invece, era stato utilizzato come deposito dei materiali da demolizione e ricostruzione utilizzati per l’intervento edile. Tuttavia, come precisato anche dal teste (OMISSIS) in sede di escussione dibattimentale, quel sito non era in alcun modo autorizzato a costituire un deposito temporaneo di rifiuti. Al fine di avvalorare tale ricostruzione in fatto della vicenda, il Tribunale di Venezia richiama – opportunamente – le dichiarazioni convergenti dei testimoni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Pertanto, al cospetto di un simile quadro indiziario, potrebbe affermarsi soltanto il fatto negativo dell’ignoranza della normativa settoriale che, pero’, risulta insufficiente a fondare una valutazione di inevitabilita’ o inescusabilita’ dell’errore.
Nelle fattispecie contravvenzionali, infatti, la buona fede puo’ acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in una mancanza di coscienza dell’illiceita’ del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceita’ del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere deve, pero’, essere fornita dall’imputato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 12710/1994; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 46671/2004).
Cio’ che nella specie difetta.
6. Privo di fondamento risulta invece il terzo motivo di ricorso.
6.1. Va osservato, in premessa, che in merito alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti sono rinvenibili due orientamenti: per l’uno “il reato di deposito incontrollato di rifiuti e’ reato permanente giacche’, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero ed allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero” (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25216/2011; Cass. pen., Sez. III, sent. 2013, n. 48489/2013); per l’altro – seppur piu’ risalente – la fattispecie contravvenzionale in esame ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l’ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6098/2008; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40850/2010; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42343/2013).
– 6.2. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ ha in piu’ occasioni chiarito come il descritto contrasto sia da considerarsi piu’ apparente che reale, in quanto e’ necessario verificare le concrete circostanze che connotano in modo peculiare la presenza in loco dei rifiuti.
In particolare, ogni qualvolta l’attivita’ di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma – per quanto elementare – di gestione del rifiuto la relativa illiceita’ penale permea di se’ l’intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio.
Nel caso in cui, invece, siffatta attivita’ non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in se’ l’intero disvalore penale della condotta, non vi e’ ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente. In tali evenienze, infatti, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole âEuroËœnon considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30910/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 7386/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6999/2017).
6.3. La verifica del concreto atteggiarsi della vicenda, alla luce dei principi indicati, e’ affidata al giudice di merito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che potrebbe costituire un attendibile indice differenziale l’occasionalita’ o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto. La sistematica pluralita’ di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, fara’ propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volonta’ gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto. Al contrario, l’episodicita’ di esse, ancorche’ non rigorosamente intesa nel senso dell’assoluta unicita’ della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneita’ della natura del reato posto in essere.
Altri indici rivelatori della finalita’ gestoria potranno essere la pertinenza o meno del rifiuto oggetto di rilascio all’eventuale circuito produttivo riferibile all’agente ovvero la reiterata adibizione di un unico sito – eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti – quale punto di rilascio dei rifiuti.
6.4. Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha fatto buongoverno di tali principi, laddove ha evidenziato che qualora la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo si e’ in presenza di un reato permanente.
In tali evenienze, infatti, si e’ in presenza di un’ipotesi di deposito controllabile cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera b) e la cui antigiuridicita’ cessa con lo smaltimento, il recupero ovvero l’eventuale sequestro (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6999/2018).
I giudici di merito hanno valorizzato opportunamente la circostanza del rinvenimento di materiale da demolizione e costruzione in un’area di proprieta’ di una ditta, la (OMISSIS) s.r.l., di tipo edile, che ivi esplica la sua attivita’. Il deposito in questione, inoltre, era stato realizzato in occasione di un intervento di lottizzazione eseguito dalla precedente societa’ – anch’essa edile – proprietaria del fondo, la (OMISSIS) s.r.l.. Tali precisazioni risultano ancor piu’ rilevanti al fine di valorizzare la pertinenza del rifiuto oggetto del rilascio al circuito produttivo riferibile alle imprese che si sono succedute nella proprieta’ del sito sequestrato.
6.5. Considerata la natura permanente del reato in esame, deve ritenersi che la sua persistenza cessa non solo con il terminare della condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, volontaria o imposta, sia interrotta la medesima.
Nel caso in esame, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale accertata dalle forze dell’ordine l’8 giugno del 2016, il reato non puo’ considerarsi prescritto e, pertanto, non puo’ essere accolta la subordinata richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione, atteso che il relativo termine maturera’ il prossimo 8 giugno 2021.
7. Al rigetto del congiunto ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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