Prodotti contraffatti frode commerciale e marchio CE

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 luglio 2021| n. 30026.

Prodotti contraffatti frode commerciale e marchio CE.

La vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea.

Sentenza|30 luglio 2021| n. 30026. Prodotti contraffatti frode commerciale e marchio CE

Data udienza 25 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Commercio – Prodotti contraffatti – Frode commerciale – Marchio CE – Attestazione di qualità del prodotto – Contraffazione – Reato ex articolo 474 cp – Integrazione – Esclusione – Reato di frode in commercio – Forma tentata – mancata consegna del bene al consumatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. CIANFROCCA Pierluig – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. MONACO M. – rel. Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PEDICINI Ettore.

Prodotti contraffatti frode commerciale e marchio CE

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/1/2020 ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO il 19/11/2018, nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 474 c.p. e articolo 648 c.p., comma 2 e Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 112.
1. (OMISSIS) e’ stato rinviato a giudizio per i reati di commercio di prodotti con segni contraffatti, ricettazione e per avere immesso sul mercato prodotti pericolosi in quanto privi del marchio CE.
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato, riconosciuta l’ipotesi di cui all’articolo 648 c.p., comma 2 e’ stato condannato con sentenza che la Corte d’appello ha confermato.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilita’ in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento alla contraffazione dell’indicazione CE, che non costituirebbe marchio, e di conseguenza il reato contestato non sussisterebbe ovvero il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi degli articoli 56 e 515 c.p..
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 112, comma 2.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. In data 7 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in Persona del Sost. Proc. Dott. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo a), la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto.
La doglianza e’ fondata.
Il c.d marchio CE e’ un’attestazione che garantisce al consumatore la conformita’ di alcune categorie di prodotti agli standard di qualita’ e sicurezza Europei, cioe’ a tutte le disposizioni dell’Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento.
Sotto tale profilo, quindi, l’uso indebito del marchio CE non integra l’ipotesi criminosa di cui all’articolo 474 c.p., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (articolo 2569 c.c. e Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformita’ del prodotto appartenente ad una determinata tipologia o a normative specifiche. Cio’ in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacita’ di questo di distinguere un prodotto dall’altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e l’esclusivita’ dell’uso, mentre la funzione del marchio “CE” e’ quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, cosi’ che la marcatura CE non funge da marchio di qualita’ o d’origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato puo’ circolare liberamente nel mercato unico dell’UE. (testualmente Sez. 2, n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n. m.).
In tali ipotesi situazione, pertanto, l’apposizione del marchio contraffatto CE sui beni venduti -proprio perche’ questo garantisce la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte- configura il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in commercio (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019 Lia, Rv. 275932; Sez. 3, n. 33397 del 20/6/2018, Feng, n. m.).
2. Tanto premesso nel caso di specie, nel quale il ricorrente ha posto in vendita beni con la marcatura CE contraffatta, il reato di cui al capo A) deve essere qualificato come tentativo di frode in commercio.
3. Nel primo motivo la difesa rileva altresi’ la carenza di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione.
La doglianza, relativa a una questione che non era stata oggetto di motivo di appello, e’ comunque infondata.
Come evidenziato dalla costante e pacifica giurisprudenza di legittimita’ sul punto, infatti, la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265)
In tal modo, d’altro canto, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a un onere probatorio, bensi’ a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).
3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 112, comma 2.
La doglianza non e’ consentita ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
La questione relativa alla sussistenza o meno del reato di immissione in commercio di prodotti pericolosi in quanto privi del marchio CE, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e/o riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta).
4. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza e’ manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, contenuta – per altro – entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e da’ conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalita’, l’esercizio del potere discrezionale ex articoli 132 e 133 c.p. della Corte di merito, e cio’ anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, gravita’ dei fatti, sintomatici di una pericolosita’ “commerciale” dell’imputato. Le generiche censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruita’ della pena (Sez. Un. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 62-bis c.p., d’altro canto, e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche’ la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, non puo’ essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).
5. In conseguenza della diversa qualificazione giuridica riconosciuta al reato di cui al capo A), considerato il diverso limite edittale e tenuto conto dei criteri utilizzati dai giudici di merito, la pena per lo stesso, da applicarsi in continuazione, puo’ essere quantificata, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l, in Euro 200 di multa cosi’ che la pena finale puo’ essere complessivamente rideterminata in mesi sette ed Euro 500,00 (pena base per il reato sub b) mesi sei e 200 Euro di multa, aumento per la continuazione per il reato sub C) mesi 1 ed Euro 100, aumento per il reato sub A) Euro 200,00 di multa).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) che riqualifica ai sensi degli articoli 56 e 515 c.p.. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena complessiva in mesi sette di reclusione ed Euro cinquecento di multa.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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