La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 luglio 2021| n. 29013.

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione è compatibile con il dolo alternativo.

Sentenza|26 luglio 2021| n. 29013. La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Tentato omicidio – Reato continuato – Esclusa qualificazione come lesioni gravi – Sussistente dolo alternativo di omicidio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. GUERRA Mariaemanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CASELLA GIUSEPPINA;
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al tentato omicidio di (OMISSIS), il rigetto nel resto.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di: (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO e di (OMISSIS), come da delega depositata in udienza. Il difensore conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa – all’esito del giudizio abbreviato – dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, ha escluso in capo agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili e ha confermato la condanna pronunciata nei loro confronti: – per il concorso nel reato continuato di tentativo di omicidio premeditato di (OMISSIS), suocera di (OMISSIS), e di quest’ultimo, ritenuto dagli autori dei fatti colpevole di intrattenere una relazione adulterina con (OMISSIS), compagna di (OMISSIS), commesso mediante l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco e facendo irruzione nello stabile condominiale ove si trovano le abitazioni delle vittime; – e per i connessi delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per il tentativo di omicidio. Fatti tutti commessi in Palermo il 2 gennaio 2018. Ha quindi rideterminato la pena nella misura di anni nove e mesi otto di reclusione ciascuno.
2. La Corte di appello ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilita’ del motivo con cui si e’ prospettata Vinutilizzabilita’ dei risultati dell’intercettazione ambientale presso l’abitazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), richiamando la sentenza della Corte di cassazione – n. 9116 del 5 giugno 2018 che si e’ pronunciata in tema all’esito del procedimento cautelare.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

3. Dopo aver ricordato il contesto spiccatamente omertoso in cui furono svolte le prime indagini e dopo aver precisato che i fatti avvennero in una zona ad elevata densita’ criminale e che e’ notorio che gli appartamenti siti nell’edificio di via Brigata Aosta sono prevalentemente occupati abusivamente da famiglie di pregiudicati, molte delle quali legate a Cosa Nostra, la Corte di appello ha sottolineato che per la ricostruzione dell’accaduto hanno assunto particolare importanza le dichiarazioni rese dalla minore figlia di (OMISSIS) e nipote di (OMISSIS). Ha poi evidenziato che di rilievo probatorio sono anche gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite nelle ore immediatamente antecedenti (nell’ambio di altre indagini) e nei giorni successivi.
4. Da questi dati probatori si trae, al di la’ di ogni ragionevole dubbio questo l’assunto di sentenza – non soltanto la compartecipazione di tutti gli imputati ai contestati delitti ma anche la premeditazione della spedizione punitiva. Si e’ accertato, infatti, da un lato che (OMISSIS) si era munito del benestare di un personaggio in grado, per caratura criminale, per l’esecuzione del “macello” che (OMISSIS) aveva in animo di compiere; dall’altro che era stato diffuso dagli stessi imputati un preallarme tra i ragazzini del quartiere invitandoli a mettersi al riparo tempestivamente, per evitare un coinvolgimento accidentale nella sparatoria, programmata per tempo.
5. Il commando, composto dai menzionati imputati, si presento’, davanti lo stabile condominiale di via (OMISSIS), con il dichiarato intento di sterminare “la razza dei (OMISSIS)”, ossia l’intero nucleo familiare della moglie di (OMISSIS), che aveva leso l’onore di (OMISSIS).
Quest’ultimo, armato e istigato dal padre (OMISSIS), esplose quattro colpi di arma da fuoco contro (OMISSIS), che in quel momento era affacciato al balcone della sua abitazione al primo piano; dopo, mentre (OMISSIS) rimaneva in strada, (OMISSIS) spalleggiato dal cugino (OMISSIS) si introdusse nello stabile, giunse nell’abitazione di (OMISSIS) e esplose diversi copi di arma contro quest’ultimo e poi, all’impazzata, altri colpi contro mobili e suppellettili di casa; infine, scendendo per le scale i due aggressori si fermarono al secondo piano, sul pianerottolo dell’abitazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), che frattanto si era avvicinata alla porta di ingresso per sbirciare dallo spioncino. (OMISSIS), accortosi della presenza donna in prossimita’ della porta, esplose alla cieca e ad altezza d’uomo altri due colpi di arma, che oltrepassarono la porta di ingresso ferendo (OMISSIS) al braccio sinistro.
6. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

7. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
7.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti nei reati di lesioni dolose aggravate sia nei confronti di (OMISSIS) che nei confronti di (OMISSIS). La sentenza non ha indicato la forma di dolo che sorregge l’intera azione criminosa – quella alla quale si ritiene abbiano fatto adesione i concorrenti – se eventuale, diretta o intenzionale. Il giudice di appello non ha tenuto conto di significativi indici, tra cui le modalita’ delle condotte e i distretti dei corpi delle due persone offese rimasti colpiti. Tali indici denotano l’assenza del dolo di tentato omicidio e conducono a configurare il dolo del delitto di lesioni aggravate e una chiara finalita’ vendicativa avente anche una innegabile carica simbolica.
Il ricorrente, dopo aver esploso i primi colpi in direzione della regione scrotale e delle cosce di (OMISSIS), non prosegui’ l’aggressione, pur se la vittima era ormai per terra, inerme e indifesa; e invece esplose colpi “all’impazzata” contro le suppellettili dell’abitazione della vittima, per poi allontanarsi. Solo dopo, quando appunto stava andando via, esplose altri due o tre colpi di pistola contro la porta chiusa dell’abitazione di (OMISSIS), senza sapere che questa era al di la’ della porta in quanto incuriosita dagli spari. Al piu’ si potrebbe in astratto ipotizzare il dolo eventuale che pero’ e’ incompatibile con il tentativo.
7.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione con riguardo alla compatibilita’ tra premeditazione e dolo alternativo di tentato omicidio. Il giudice di appello, da un lato, ha ritenuto che gli agenti fossero animati dal dolo alternativo, poiche’ indifferente, per gli stessi, che si verificasse l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla loro condotta, peraltro senza specificare e motivare in quale forma di dolo si sarebbe estrinsecata la loro condotta; e, dall’altro, ha ritenuto sussistente il dolo di omicidio, addirittura nella massima graduazione della premeditazione.
7.3.Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante della premeditazione. Non puo’ dirsi che ricorra l’elemento di natura cronologica dell’aggravante, perche’ il tempo di due ore, dalla telefonata compiuta a tale (OMISSIS), non denota quell’apprezzabile arco temporale tale da consentire un’accurata sedimentazione psicologica del proposito criminoso.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

8. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
8.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella misura in cui il giudice ha fondato la convinzione di colpevolezza sulla base del contenuto dell’intercettazione ambientale del 3 gennaio 2018 all’interno dell’abitazione di (OMISSIS), che nulla pero’ disse sulla presenza del ricorrente sul luogo dei commesso reato e nulla potette dire di preciso se, come emerge dalle stesse intercettazioni ambientali, rimase in casa quando accaddero i fatti. Anche nel corso delle intercettazioni ambientali del giorno successivo, quando (OMISSIS) converso’ con il marito (OMISSIS), quel che (OMISSIS) ha detto non si comprende se fosse frutto di conoscenze dirette o di mere voci correnti.
Il giudice di primo grado ha valorizzato probatoriamente le conversazioni telefoniche del ricorrente con tale (OMISSIS) il giorno del fatto senza fare comprendere quale rilevanza possano avere.
8.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla diversa qualificazione del delitto in quello di lesioni gravi. Dalla consulenza medica di parte, dalla documentazione sanitaria e dagli accertamenti balistici e’ emerso che la volonta’ degli agenti non fu quella di uccidere, ma soltanto di realizzare una spedizione punitiva simbolica, arrecando lesioni, cosi’ come del resto e’ avvenuto. Se fosse stato altrimenti, una volta che la vittima era riversa a terra, il ricorrente avrebbe potuto esplodere i colpi finali per ucciderla.
8.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, invece, avrebbero dovuto essere riconosciute per le condizioni di vita familiare e per le condizioni sociali, per la scarsa entita’ del dolo, per le modalita’ dell’azione.
8.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva con inaccettabile automatismo.
9. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

9.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui e’ stata rigettata la richiesta preliminare di dichiarazione di inutilizzabilita’ degli esiti delle captazioni ambientali di cui al decreto n. 9/18 Int. eseguite all’interno dell’abitazione di (OMISSIS) e della stanza di ospedale nella quale si trovava ricoverato (OMISSIS). Sul punto i giudici di appello si sono limitati a richiamare la sentenza n. 9116 del 2019 con cui la Corte di cassazione, nel procedimento cautelare nei confronti di (OMISSIS) ha rigettato analoga richiesta. La motivazione siffatta e’ manifestamente illogica, perche’ i giudici di appello avrebbero dovuto valutare le specifiche argomentazioni difensive e argomentare sullo specifico rilievo circa i presupposti applicativi di cui all’articolo 266 c.p.p., comma 2.
9.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la qualificazione dei fatti in termini di tentato omicidio invece che di lesioni gravi. I giudici di appello non hanno spiegato come possano essere compatibili con la volonta’ omicida il fatto che i colpi di arma da fuoco, tredici in tutto, siano stati esplosi assolutamente alla rinfusa, a riprova del chiaro e inequivocabile intento dimostrativo, e non certo omicida, come del resto si trae dai risultati degli accertamenti balistici. La distanza tra lo sparatore (OMISSIS) e la vittima (OMISSIS), al momento in cui questo era stato attinto dai colpi di arma da fuoco, era dell’ordine di un paio di metri. La circostanza e’ stata del tutto trascurata e invece rivela l’assenza del dolo di omicidio. Se (OMISSIS) avesse inteso uccidere (OMISSIS), sarebbe stato sicuramente in grado di farlo. Non ha fondamento, se non di mera suggestione, il rilievo che dovette conservare i proiettili per aggredire i componenti della famiglia (OMISSIS), che fino a quel momento erano rimasti esenti dalla furia omicida, perche’ trascura di considerare che il bersaglio principale dell’aggressione era esclusivamente (OMISSIS) e non anche gli altri familiari che non avevano acuto alcun ruolo nel tradimento di quest’ultimo con (OMISSIS).
Militano a favore dell’assenza del dolo di omicidio: il numero e la direzione dei colpi esplosi; le zone del corpo delle vittime raggiunte dai colpi, perche’ non contenenti organi vitali; il carattere superficiale delle ferite. E’ poi un dato certo che quando il ricorrente, unitamente a (OMISSIS), sparo’ contro la porta dell’abitazione di (OMISSIS), non aveva la possibilita’ di vedere chi si trovasse dietro quella porta e soprattutto a quale distanza si trovasse.
9.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, invece, avrebbero dovuto essere riconosciute per le condizioni di vita familiari e sociali, la scarsa entita’ del dolo, le modalita’ dell’azione.
9.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva. Il fatto, con riguardo al ricorrente, si e’ svolto in circostanze e con modalita’ del tutto occasionali, che non hanno rivelato alcuna continuita’, sotto il profilo della maggiore pericolosita’, con l’unico precedente.
9.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di affermazione della premeditazione. V’e’ carenza di prova in ordine all’elemento cronologico e alla permanenza del proposito criminoso.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
2. Motivo comune a tutti i ricorrenti attiene alla qualificazione in termini di tentato omicidio e non di lesioni gravi dei fatti in contestazione. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. La Corte di appello ha dato congrua e adeguata motivazione, riscontrando puntualmente gli analoghi motivi proposti con gli atti di appello.
2.1. Ha opportunamente valorizzato alcuni elementi oggettivi, quali la potenzialita’ offensiva delle armi utilizzate – una pistola semiautomatica cal. 9 mm e un revolver -, il numero elevato dei colpi d’arma esplosi, la direzione dei colpi, esplosi ad altezza d’uomo, anche quelli diretti verso la porta di abitazione di (OMISSIS), le zone del corpo di (OMISSIS) raggiunte dai colpi, siccome vitali in quanto prossime all’arteria femorale e all’addome.
2.2. Ha quindi evidenziato, per quel che attiene all’aggressione ai danni di (OMISSIS), che, secondo quanto dalla stessa raccontato ai suoi congiunti, (OMISSIS), nello scender giu’ per le scale dopo l’aggressione consumata ai danni di (OMISSIS), aveva avvertito la sua presenza al di la’ della porta dell’abitazione. Da qui la conclusione che, nell’esplodere i colpi d’arma da fuoco contro la porta e ad altezza d’uomo, espresse inequivocamente una volonta’ omicida. Del resto, puo’ ora aggiungersi, (OMISSIS) aveva incontrato per le scale, mentre raggiungeva l’abitazione di (OMISSIS), la figlia minorenne di quest’ultimo, che lo riconobbe e che si stava dirigendo al piano inferiore, verso l’abitazione della nonna.
Quanto riferito da (OMISSIS) ai suoi familiari e’ quindi ben plausibile, perche’ (OMISSIS) era a conoscenza del fatto che tutti i congiunti – e (OMISSIS) in particolare – di (OMISSIS) non potevano che essere fortemente allertati dalla plateale aggressione che lui, con i suoi accoliti, stava ponendo in essere, e quindi naturalmente portati a scrutare, posti al riparo nelle loro abitazioni, quanto stava avvenendo. Il posizionarsi nei pressi dell’uscio di casa, mentre nell’androne e nelle scale condominiali si sa che transitano gli aggressori, e’ comportamento assai prevedibile e non deve dunque sorprendere che (OMISSIS), come riferito da (OMISSIS), nel passare per il pianerottolo antistante l’abitazione di quest’ultima, ne avverti’ la presenza al di la’ della porta.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

I colpi esplosi ad altezza d’uomo contro la porta di ingresso furono pertanto rivelatori di una volonta’ omicida, sostenuta dalla consapevolezza che la porta era in quel momento un fragile scudo a protezione dell’aggredita.
2.3. Circa l’aggressione a (OMISSIS) la Corte di appello ha precisato che nel corso di essa (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), si frappose, con la figlioletta piu’ piccola in braccio, tra il marito, bersaglio dei colpi d’arma, e (OMISSIS), autore dell’aggressione, in modo da proteggere la vittima ed evitare che l’aggressore portasse a compimento il proposito omicida.
Sulla base di questa compiuta descrizione in fatto la Corte territoriale ha risposto al rilievo difensivo, riproposto con i motivi di ricorso, secondo cui, se gli aggressori avessero voluto realmente uccidere, avrebbero esploso tutti i colpi a disposizione contro (OMISSIS), invece di sparare “all’impazzata” colpendo suppellettili e altro, e non avrebbero disperso colpi sparando contro la porta chiusa dell’abitazione di (OMISSIS), senza poter valutare ove si trovasse, al di la’ della porta, la donna, specificamente in quale posizione.
2.4. Ha cosi’ puntualizzato che i colpi di arma furono esplosi contro la regione scrotale del corpo di (OMISSIS) non gia’ perche’ mancava la volonta’ omicida ma perche’ l’intento era di causare una morte maggiormente dolorosa, come (OMISSIS) ebbe a dichiarare al momento degli spari rivolgendosi alla vittima: “ora ti faccio vedere cosa significa dolore” – v. fl. 45, ove si riportano le conversazioni successive, oggetto di intercettazione, tra (OMISSIS) e i suoi congiunti -. Ancora, ha messo in evidenza il gesto protettivo di (OMISSIS), che impedi’ a (OMISSIS) di proseguire nell’aggressione, e ha fatto presente che obiettivo del programma criminoso era colpire tutti i componenti della “razza (OMISSIS)” e che quindi e’ ben plausibile che gli aggressori non consumarono anche gli ultimi colpi di pistola, che sarebbero serviti per punire anche altri soggetti.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

In ogni caso, ha proseguito la Corte territoriale, se anche si volesse accedere ad altra ricostruzione, fondata sulle dichiarazioni captate di (OMISSIS), le conclusioni sulla sussistenza di un duplice tentativo di omicidio non muterebbero.
(OMISSIS) ha riferito al nipote (OMISSIS) che (OMISSIS), dopo aver esploso i colpi di arma contro (OMISSIS), scese giu’ per ricaricare l’arma ma, raggiunto nuovamente l’appartamento della vittima, trovo’ la porta di ingresso sbarrata – fl. 46 -. Il dato e’ parimenti indicativo della volonta’ omicida, perche’ la condotta del ricaricare l’arma e del tornare nell’abitazione dell’aggredito da’ univocamente prova del fatto che il progetto criminoso non si era certo concluso con il procurare lesioni.
2.5. Il dato che corrobora la ricostruzione operata dai giudici di merito, ed e’ indicativo del fatto che l’intera aggressione fu animata da volonta’ omicida, e’ che nei giorni successivi (OMISSIS) minaccio’ di morte esplicitamente e piu’ volte sia (OMISSIS) che tutti gli altri componenti della famiglia (OMISSIS) – fl. 46 -. La reiterazione delle minacce di morte nei giorni successivi non e’ oggettivamente compatibile con l’assunto che il proposito di quell’aggressione armata era solo di ferire e non gia’ di uccidere, perche’ sta ad indicare proprio il contrario, ossia che quel proposito era rimasto incompiuto e che si sarebbe realizzato soltanto con la verificazione di quell’evento, la morte degli aggrediti, che quel giorno non si riusci’ a cagionare.
3. La Corte territoriale, alla luce della ricostruzione della vicenda, ha affermato la sussistenza del dolo alternativo di omicidio, che e’ figura di dolo compatibile con il contestato tentativo e con il riconoscimento della premeditazione.
E’ appena il caso di richiamare il principio di diritto tempo addietro formulato da Sez. U, n. 3428 del 06/12/1991, dep. 1992, Rv. 189405, secondo cui “il dolo eventuale e il dolo alternativo sono due distinte forme di dolo: Il primo e’ caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilita’, od anche la semplice possibilita’, che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Il secondo e’ contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato”.
Quindi, una volta che si assume come premessa definitoria che il dolo alternativo si connota per la volonta’ di entrambi gli eventi e che esso pertanto si caratterizza, nell’accezione comune che lo contrappone al dolo eventuale, come dolo diretto, l’asserita incompatibilita’ con la premeditazione perde di ogni consistenza.
Potrebbe invero discutersi della coesistenza di dolo diretto e di premeditazione nel solo caso, ma non e’ certo quello ora in esame, in cui la volonta’ di uno degli eventi che lo connotano sorga soltanto successivamente e in prossimita’ alla realizzazione dell’evento medesimo si’ da impedire che, in riguardo ad esso, possano sussistere le condizioni in cui si struttura l’aggravante, ossia l’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione e la ferma risoluzione criminosa per l’intero arco temporale, senza soluzione di continuita’, dall’insorgenza del proposito e fino alla commissione del reato – Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241575 -.
Deve dunque ribadirsi il principio per il quale “la circostanza aggravante soggettiva della premeditazione e’ compatibile con il dolo alternativo” – Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, Rv. 259522 -.
4. La Corte di appello ha dato adeguatamente conto della sussistenza dell’aggravante della premeditazione. Ha a tal fine ben messo in evidenza che (OMISSIS) litigo’ violentemente con la compagna, (OMISSIS), contestandole il tradimento, gia’ nel primo pomeriggio, intorno alle 15,00; e che da quel momento, senza soluzione di continuita’, covo’ il proposito di vendetta, pianificando l’aggressione armata unitamente ai familiari. I correi ebbero dunque il tempo di procurarsi due micidiali armi da sparo, un consistente munizionamento, e di assicurarsi l’assenso alla criminosa operazione di un personaggio autorevole in quel contesto criminale, quale (OMISSIS), dopo aver compiutamente accertato la fondatezza del sospetto di tradimento da parte di (OMISSIS) con (OMISSIS) – fl. 48 -. Trascorse dunque un tempo apprezzabile dall’insorgenza del proposito criminoso, scandito costantemente da una risolutezza criminosa che guido’ l’intera pianificazione del fatto, segnata, profilo certo non marginale, dall’avvertimento ai ragazzini del quartiere di rincasare per sottrarsi ai pericoli dell’imminente sparatoria – fl. 48 -.

 

La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione

5. Manifestamente infondato e’ anche il motivo con cui (OMISSIS) ha criticato la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito sulla base degli elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche. Le doglianze non pongono in luce asseriti difetti di motivazione ma contestano la valutazione di alcuni dati di prova, sollecitando impropriamente un sindacato della Corte di cassazione sulla ricostruzione dei fatti. A tal proposito e’ appena il caso di rilevare che circa la presenza sui luoghi di (OMISSIS) la Corte di appello ha richiamato anche i risultati delle intercettazioni eseguite presso la Casa circondariale Pagliarelli e specificamente il colloquio di (OMISSIS) con i familiari, durante il quale i colloquianti concertarono la falsa versione dei fatti da riferire al giudice per scagionare il padre, (OMISSIS) Paolo, che mal sopportava lo stato di detenzione carceraria – fl. 38.
6. La Corte di appello ha sufficientemente motivato in punto di diniego delle attenuanti generiche e di applicazione della recidiva. Per quel che concerne la recidiva ha fatto richiamo alle recenti condanne degli imputati per reati contro il patrimonio e ne ha valutato la portata nel contesto della vicenda al suo esame, valutata in termini di straordinaria spregiudicatezza criminale, evidenziando anche gli atteggiamenti gravemente intimidatori successivi ai fatti e l’assenza di qualsivoglia sintomo di ravvedimento.
6.1. In punto di attenuanti generiche la Corte di appello ha spiegato che mancano elementi che possano giustificare una mitigazione della pena e che anzi si e’ apprezzata la proclivita’ a delinquere, desunta dalla gravita’ della vicenda e dal manifestato disinteresse per la vita altrui. A fronte della adeguata motivazione non resta che far richiamo al principio per il quale “in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione” – Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -.
7. Manifestamente infondato e’ infine anche il motivo del ricorso di (OMISSIS) relativo alla pretesa inutilizzabilita’ dei risultati delle captazioni ambientali. La Corte di appello ha fatto richiamo alle argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione per rigettare la stessa doglianza avanzata in sede di incidente cautelare – sentenza n. 9116 del 2019 -, ed ha quindi fatto uso di una tecnica di motivazione del tutto legittima – la motivazione per relationem – con cui ha dato ampio ed esaustivo conto delle ragioni sottese al mancato accoglimento dell’eccezione.
8. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con conseguenze condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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