Rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternita’ surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 maggio 2019, n. 12193.

La massima estrapolata:

Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternita’ surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternita’ previsto dalla L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignita’ umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non puo’ sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilita’ di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d)

Sentenza 8 maggio 2019, n. 12193

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10101/2017 R.G. proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO;
– ricorrente –
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e SINDACO DI TRENTO, in qualita’ di ufficiale di governo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrenti e intimati –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la responsabilita’ nei confronti dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio della prima in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trento depositata il 23 febbraio 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2018 dal Consigliere Dott. MERCOLINO Guido;
uditi l’Avv. (OMISSIS) e l’Avvocato dello Stato (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso in via principale per la dichiarazione della legittimazione a ricorrere del Procuratore generale, del Ministero dello interno e del Sindaco, con l’accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale, e per la dichiarazione d’inammissibilita’ del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, e l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso incidentale; in subordine, per l’ipotesi d’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi, ha chiesto l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c..

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la responsabilita’ nei confronti dei minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), proposero ricorso alla Corte d’appello di Trento, per sentir riconoscere, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 67, l’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 dalla Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada), con cui era stato accertato il rapporto di genitorialita’ tra il (OMISSIS) ed i minori, e per sentirne ordinare la trascrizione negli atti di nascita di questi ultimi da parte dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento.
Premesso di aver contratto matrimonio il 2 dicembre 2008 in Canada, i ricorrenti esposero che i minori, nati in quel Paese il 23 aprile 2010, erano stati generati mediante procreazione medicalmente assistita, a seguito del reperimento di una donatrice di ovociti e di un’altra donna disposta a sostenere la gravidanza; riferirono che, dopo un primo provvedimento giudiziale, regolarmente trascritto in Italia, con cui il Giudice canadese aveva riconosciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l’unico genitore era il (OMISSIS), l’ufficiale di stato civile, con atto del 31 maggio 2016, aveva rifiutato di trascrivere quello oggetto della domanda, con cui era stata riconosciuta la cogenitorialita’ del (OMISSIS) e disposto l’emendamento degli atti di nascita; precisato inoltre che la loro unione era produttiva di effetti nell’ordinamento italiano ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, comma 28, lettera b), e che i minori erano cittadini sia italiani che canadesi, aggiunsero di aver assunto entrambi il ruolo di padre fin dalla nascita dei bambini e di essere stati riconosciuti come tali non solo dai figli, ma anche nella cerchia degli amici, familiari e colleghi.
Si costitui’ il Procuratore generale della Repubblica, ed eccepi’ l’incompetenza della Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 95, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda, per contrarieta’ all’ordine pubblico del provvedimento adottato dal Giudice canadese.
Nel giudizio, spiego’ intervento il Ministero dell’interno, a difesa del provvedimento emesso dal Sindaco di Trento in qualita’ di ufficiale di governo, affermando anch’esso che, in assenza di una relazione biologica tra il (OMISSIS) ed i minori, il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento emesso dal Giudice canadese si poneva in contrasto con l’ordine pubblico.
1.1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017, la Corte d’appello di Trento ha accolto la domanda.
Premesso che il procedimento ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento emesso dal Giudice straniero, rispetto al quale la richiesta di trascrizione non costituisce un’autonoma domanda, idonea ad introdurre un giudizio di opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile, la Corte ha escluso da un lato la propria incompetenza, dallo altro la legittimazione all’intervento del Sindaco e del Ministero, osservando che il primo non rivestiva la qualita’ di parte, nonostante la notificazione del ricorso, mentre il secondo non poteva considerarsi portatore di un interesse attuale all’intervento, ne’ in relazione alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, tenuto conto dell’oggetto dell’accertamento da compiere, ne’ in qualita’ di organo sovraordinato al Sindaco, ne’ in relazione ad ipotetiche future pretese risarcitorie per danni da attivita’ provvedimentale illegittima. Ha affermato che l’unico interesse pubblico rilevante nel caso in esame, costituito dall’esigenza di evitare l’ingresso nell’ordinamento di provvedimenti contrari all’ordine pubblico, doveva considerarsi tutelato dall’intervento del Procuratore generale, non richiesto in via generale nelle cause di riconoscimento dell’efficacia di sentenze straniere, ma legittimato dalle norme del codice di rito che prevedono la partecipazione del Pubblico Ministero a specifiche tipologie di controversie, come quelle in materia di stato delle persone.
Precisato poi che nel caso di specie l’unico requisito in contestazione ai fini del riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero era costituito dalla compatibilita’ con l’ordine pubblico internazionale, la Corte ha richiamato la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il contenuto di tale nozione va desunto esclusivamente dai principi supremi e/o fondamentali della Carta costituzionale, ovverosia da quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario, restando escluso il contrasto con l’ordine pubblico in caso di difformita’ della norma straniera da norme del diritto nazionale con cui il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalita’ in una determinata materia, con la conseguenza che, ai fini della relativa valutazione, il giudice deve verificare se l’atto straniero contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonche’ dalla CEDU. Cio’ posto, ha ritenuto che nella specie dovesse attribuirsi rilievo alla tutela dell’interesse superiore del minore, articolato in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento sia nell’ordinamento internazionale che in quello interno, ed individuabile in particolare nel diritto del minore alla conservazione dello status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in un altro Stato, come conseguenza diretta del favor filiationis emergente dalla L. n. 218 del 1995, articolo 13, comma 3, e articolo 33, commi 1 e 2, ed implicitamente riconosciuto dall’articolo 8, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Ha osservato infatti che il mancato riconoscimento del predetto status avrebbe determinato un evidente pregiudizio per i minori, precludendo il riconoscimento in Italia di tutti i diritti che ne derivavano nei confronti del (OMISSIS), indipendentemente dalla possibilita’ di farli valere nei confronti dell’altro genitore, impedendo al (OMISSIS) di assumere la responsabilita’ genitoriale nei loro confronti, e privando di rilievo giuridico nel nostro ordinamento l’identita’ familiare ed i legami familiari legittimamente acquisiti in Canada.
Pur rilevando che, a differenza di quella canadese, la disciplina vigente in Italia non consente il ricorso alla maternita’ surrogata, in quanto la L. 19 febbraio 2004, n. 40 limita alle coppie di sesso diverso la possibilita’ di accedere alla procreazione medicalmente assistita, prevedendo sanzioni amministrative in caso di ricorso alle relative pratiche da parte di coppie composte da soggetti dello stesso sesso e sanzioni penali per chi in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni, mentre la L. 20 maggio 2016, n. 76 esclude l’applicabilita’ alle unioni civili delle disposizioni della L. 4 maggio 1983, n. 184, la Corte ha ritenuto che cio’ non costituisse un ostacolo al riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento canadese che aveva accertato il rapporto di filiazione tra il (OMISSIS) e i due minori generati attraverso la maternita’ surrogata. Premesso infatti che, in presenza di questioni che pongano delicati interrogativi di ordine etico in ordine ai quali non vi sia consenso su scala Europea, la Corte EDU ha riconosciuto al legislatore statale un ampio margine di apprezzamento, confermato anche dalla Corte costituzionale in occasione della dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale della L. n. 40 del 2004, articolo 4, comma 3, la Corte ha affermato che la disciplina positiva della procreazione medicalmente assistita non costituisce espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati, ma il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela degl’interessi fondamentali coinvolti in tale materia. Ha aggiunto che le conseguenze della violazione dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 non possono ricadere su chi e’ nato, il quale ha il diritto fondamentale alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero, non rappresentando un ostacolo l’insussistenza di un legame genetico tra i minori ed il (OMISSIS), dal momento che nel nostro ordinamento non esiste un modello di genitorialita’ fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato: ha evidenziato in proposito l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilita’ genitoriale, che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato, la favorevole considerazione accordata dall’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia anche attraverso l’istituto dell’adozione, e la possibile assenza di una relazione biologica con uno dei genitori nel caso di ricorso a tecniche di fecondazione eterologa consentite dalla legge. Ha rilevato che l’assenza di un legame biologico con il minore non riveste portata determinante neppure nella giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 8 della CEDU, la quale, anche nei casi in cui ha escluso la configurabilita’ di una vita familiare, ha attribuito rilievo preminente alla breve durata della relazione ed alla precarieta’ del legame giuridico con i genitori, derivante dalla condotta di questi ultimi, contraria al diritto italiano. Ha infine escluso che nella specie l’interesse dei minori possa trovare una tutela piu’ adeguata attraverso un’adozione disposta ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 44, lettera b), non essendo pacifica l’ammissibilita’ del ricorso a tale forma di adozione da parte delle coppie omosessuali.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, per due motivi, nonche’ il Ministero dell’interno ed il Sindaco di Trento, in qualita’ di ufficiale di governo, per cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, anch’essi illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articoli 16 e 65 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 18, censurando l’ordinanza impugnata per aver riconosciuto efficacia nell’ordinamento interno ad un provvedimento contrario all’ordine pubblico, in quanto avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto genitoriale con persone del medesimo sesso, sulla base di norme straniere scelte dagli stessi ricorrenti e sul presupposto indimostrato della rispondenza di tale situazione all’interesse dei minori. Precisato che la questione non ha ad oggetto l’equiparazione di una paternita’ non biologica a quella biologica, ma l’ammissibilita’ di un rapporto genitoriale di coppia in capo a persone dello stesso sesso, sostiene che la riduttiva nozione di ordine pubblico accolta dall’ordinanza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la stessa va desunta non solo dai valori consacrati nelle norme costituzionali, ma anche dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l’intero ordinamento, in quanto immanenti ai piu’ importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento in un determinato momento storico. In quanto difforme da tali principi, l’ordinanza impugnata intacca la sovranita’ statale, consentendo l’ingresso nell’ordinamento di istituti apertamente contrastanti con i principi che informano un intero settore di rapporti in un determinato momento storico, la cui individuazione compete al legislatore ordinario, nel rispetto della Costituzione: la nozione di genitori da quest’ultima emergente non puo’ infatti considerarsi gender neutral, trovando specificazione nei concetti di paternita’ e maternita’ risultanti dall’articolo 30, u.c., e 31 e nell’istituto del matrimonio previsto dall’articolo 29, che postula l’unione tra persone di sesso diverso; la bigenitorialita’ fondata sulla diversita’ di genere costituisce inoltre il presupposto dell’intera disciplina civilistica dei rapporti di famiglia e delle successioni, nonche’ di quella della procreazione medicai-mente assistita, consentita soltanto a coppie di sesso diverso.
2. Con il secondo motivo, il Pubblico Ministero deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 4, e articolo 134 c.p.c., osservando che il provvedimento e’ sorretto da una motivazione meramente apparente, in quanto priva dell’esposizione delle ragioni giuridiche a sostegno dell’affermata compatibilita’ con l’ordine pubblico di un rapporto di filiazione con doppia paternita’ e di un rapporto genitoriale di coppia fra persone dello stesso sesso. Premesso che la relativa verifica e’ sottratta alla disponibilita’ delle parti, dovendo aver luogo d’ufficio, contesta la pertinenza delle argomentazioni svolte nell’ordinanza, rilevando che le stesse riguardano esclusivamente l’ammissibilita’ di un rapporto genitoriale privo di collegamento biologico, che non era stata mai posta in discussione, risultando positivamente prevista e disciplinata dalle norme in materia di adozione. Aggiunge che l’assenza di considerazioni riguardanti la compatibilita’ con l’ordine pubblico e’ resa ancor piu’ grave, nella specie, dalla totale carenza di motivazione del provvedimento straniero, che rappresenta di per se’ stessa una causa ostativa al riconoscimento dell’efficacia dello stesso nell’ordinamento interno. Afferma infine che, nel conferire rilievo decisivo all’esistenza di un progetto di genitorialita’ dei ricorrenti, la Corte territoriale si e’ limitata ad un enunciato meramente assertivo, senza indicare gli elementi da quali ha tratto il relativo convincimento.
3. Con il primo motivo del loro ricorso, il Ministero ed il Sindaco lamentano il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che, nel riconoscere efficacia ad un provvedimento straniero che prevede la trascrizione nei registri dello stato civile di una doppia paternita’, in assenza di una norma interna che lo consenta, l’ordinanza impugnata ha ecceduto i limiti della giurisdizione, invadendo la sfera di discrezionalita’ politica riservata al legislatore. Premesso che l’estensione di una serie di diritti alle coppie omosessuali, in prospettiva antidiscriminatoria, non comporta necessariamente un’equiparazione perfetta e completa sotto ogni profilo, soprattutto in materia familiare, osservano che, in tema di filiazione, l’ordinamento appresta, indipendentemente dalla discendenza biologica, strumenti normativi idonei all’istituzione di un rapporto di responsabilita’ di tipo genitoriale, la cui previsione segna tuttavia anche il limite all’equiparazione delle diverse situazioni socio-personali. Tale limite risulta superato dall’ordinanza impugnata, la quale costituisce espressione di un’attivita’ di produzione normativa estranea alla competenza della Corte territoriale, anche con riguardo al richiamo della giurisprudenza della Corte EDU, non applicabile direttamente dal giudice nazionale, e comunque inidonea a giustificare una completa equiparazione delle coppie omosessuali in relazione ad ogni aspetto del diritto di famiglia.
4. Con il secondo motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, osservando che, nell’individuare l’oggetto del procedimento esclusivamente nel riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto della ragion d’essere del giudizio, costituita dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione del provvedimento emesso dal Giudice canadese, e delle conclusioni formulate dai ricorrenti, in cui questi ultimi chiedevano espressamente di ordinarne la trascrizione negli atti di nascita dei minori. La Corte territoriale ha omesso di rilevare la contraddittorieta’ della condotta processuale degl’istanti, i quali, pur richiamando le norme in materia di trascrizione, non hanno seguito la procedura dalle stesse prevista, rimessa alla competenza del tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale dev’essere eseguito l’adempimento richiesto.
5. Con il terzo motivo, il Ministero ed il Sindaco deducono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., rilevando che l’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso proposto dal (OMISSIS), da essi sollevata in relazione al difetto di legittimazione del ricorrente, non investito del potere di rappresentanza dei minori, in quanto non titolare della responsabilita’ genitoriale sugli stessi, secondo l’ordinamento italiano.
6. Con il quarto motivo, il Ministero ed il Sindaco lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 101 e 702-bis c.p.c. e della L. n. 218 del 1995, articolo 67, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la loro legittimazione, senza tener conto della vicenda da cui trae origine il procedimento, contrassegnata dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione del provvedimento straniero, e della richiesta di trascrizione espressamente formulata nel ricorso introduttivo, nonche’ della natura contenziosa del procedimento disciplinato dall’articolo 67 cit., assoggettato alle forme del rito sommario di cognizione ed avente necessariamente come controparte il soggetto che si oppone alla richiesta di trascrizione. Tale soggetto non e’ identificabile nel Pubblico Ministero, legittimato esclusivamente ad intervenire nelle cause riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone, ai sensi dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma nel Sindaco, al quale spetta, in qualita’ di ufficiale dello stato civile, la corretta tenuta dei relativi registri, e per esso nel Ministero, al quale fa capo il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
7. Con il quinto motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articoli 16 e 65, della Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 18 e della L. n. 40 del 2004, articolo 5 e articolo 12, commi 2 e 6, osservando che, nell’escludere il contrasto tra il provvedimento emesso dal Giudice canadese e l’ordine pubblico, l’ordinanza impugnata ha fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva di tale nozione, il cui accoglimento finirebbe per svuotare di ogni significato gli articoli 16 e 65 cit., che la pongono come limite all’ingresso di provvedimenti stranieri contrastanti con quell’insieme di principi e valori ritenuti fondamentali nel nostro ordinamento, al punto da essere considerati parte integrante e imprescindibile del sostrato giuridico nazionale. Nel richiamare i principi enunciati dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, la Corte territoriale ha trascurato la precisazione, da quest’ultima emergente, secondo cui, in quanto posto a salvaguardia della coerenza interna dell’ordinamento nazionale, l’ordine pubblico non e’ riducibile ai soli valori condivisi dalla comunita’ internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri dell’ordinamento interno, purche’ fondamentali ed irrinunciabili. Tra gli stessi va senz’altro incluso il principio, chiaramente desumibile dalle norme inderogabili in materia di filiazione, che postula, quale requisito imprescindibile per il riconoscimento del relativo rapporto, la differenza di sesso tra i genitori, avendo quest’ultima influito significativamente su tutta la legislazione nazionale introdotta nel tempo, ivi compresa quella concernente le diverse tecniche di fecondazione assistita; tale principio e’ rimasto inalterato anche a seguito della dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale della L. n. 40 del 2004, articolo 4, comma 3, che nulla ha mutato con riguardo ai requisiti prescritti per l’accesso alle predette tecniche, non essendo venute meno le sanzioni comminate per l’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso e per la surrogazione di maternita’. Ad avviso dei ricorrenti, non puo’ dunque dubitarsi della contrarieta’ all’ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita che preveda una duplice paternita’, la cui ammissibilita’ non puo’ essere desunta ne’ dalle pronunce della Corte EDU che, ai fini dell’adozione, hanno sancito la piena equiparazione delle coppie omosessuali alla famiglia tradizionale, ne’ dalla recente pronuncia di legittimita’ che ha disposto la trascrizione di una duplice maternita’, dal momento che le prime hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di genitorialita’ civile, mentre la seconda, oltre a riferirsi ad un caso diverso da quello in esame, ha conferito rilievo non gia’ alle esigenze di genitorialita’ della coppia, ma all’interesse esclusivo del minore, non invocabile utilmente nel caso in esame, in quanto i minori sono gia’ in possesso della cittadinanza italiana e risultano gia’ figli del padre biologico. Quanto alla L. n. 76 del 2016, la stessa, nel dettare tra l’altro la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, applicabile anche alle coppie che abbiano contratto matrimonio all’estero, ha ampiamente esteso a queste ultime i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, ma ha escluso l’operativita’ delle disposizioni della L. n. 184 del 1983, ferme restando quelle gia’ ritenute applicabili in materia di adozione, in tal modo segnando il punto di equilibrio cui l’ordinamento e’ giunto nel bilanciamento tra i vari istituti del diritto familiare, dal quale non puo’ prescindersi nella valutazione della conformita’ all’ordine pubblico dei provvedimenti giudiziali stranieri; tale disciplina impedisce di estendere alle coppie formate da persone dello stesso sesso le norme sulla filiazione e la responsabilita’ genitoriale, ai fini delle quali assume rilievo decisivo il rapporto di discendenza genetica, quale fatto oggettivo accertabile in sede giudiziale, indipendentemente dall’aspetto volitivo-negoziale; cio’ comporta l’esclusivita’ della posizione giuridica di padre, la quale va tenuta distinta dal concetto di genitorialita’, intesa come relazione affettivo-familiare con il minore e come responsabilita’ e capacita’ di cura degli interessi dello stesso, che puo’ trovare realizzazione anche attraverso altri istituti previsti dall’ordinamento.
8. Con ordinanza del 22 febbraio 2018, la Prima Sezione civile di questa Corte ha disatteso le eccezioni d’improcedibilita’ delle impugnazioni, sollevate dalla difesa dei ricorrenti in relazione al mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, dando atto dell’avvenuta effettuazione di tale adempimento da parte del Ministero, con efficacia anche nei confronti del Pubblico Ministero.
Rilevato inoltre che i controricorrenti hanno contestato l’ammissibilita’ di entrambi i ricorsi, per difetto di legittimazione dei ricorrenti, sostenendo che il Sindaco non ha mai assunto formalmente la qualita’ di parte del giudizio di merito, in quanto il ricorso introduttivo gli e’ stato notificato soltanto a titolo di litis denuntiatio, mentre il Pubblico Ministero ha rivestito la mera posizione d’interventore, essendo privo del potere di proporre l’azione, ha affermato che la risoluzione della prima questione implica la definizione della nozione d’interessato, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 67, in relazione all’oggetto del giudizio, costituito non solo dal riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ma anche dalla richiesta di ordinarne la trascrizione negli atti dello stato civile, rispetto alla quale difficilmente puo’ escludersi la legittimazione del Sindaco, in qualita’ di ufficiale di stato civile. Ha ritenuto poi di dover sollevare d’ufficio la questione concernente la legittimazione del Ministro dell’interno, portatore, in qualita’ di titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco in materia di tenuta dei registri anagrafici, di uno specifico interesse all’uniforme tenuta di tali registri, osservando invece, relativamente alla legittimazione del Pubblico Ministero, che, nonostante l’indubbio interesse ad evitare che possano trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico provvedimenti contrari all’ordine pubblico riguardanti lo stato delle persone, in tale materia egli non e’ titolare del potere d’impugnazione, limitato alle cause previste dall’articolo 72 c.p.c., commi 3 e 4 ed a quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre. Premesso tuttavia che, ai sensi del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 73, il Pubblico Ministero ha azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico, ha rilevato che la questione di legittimazione s’intreccia nella specie con quella che costituisce oggetto dei ricorsi, evidenziando la diversita’ delle nozioni di ordine pubblico emergenti da recenti pronunce di legittimita’.
Precisato infine che la denuncia dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni del legislatore comporta obbligatoriamente la rimessione della causa alle Sezioni Unite, la Prima Sezione ha ritenuto che tale provvedimento sia imposto nella specie anche dalla complessita’ e dalla rilevanza delle censure proposte con i motivi di ricorso, il cui esame implica, per l’attinenza a delicatissimi profili di diritto, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
9. Rigettata pertanto l’eccezione d’improcedibilita’ delle impugnazioni, la prima questione da esaminare concerne l’ammissibilita’ di entrambi i ricorsi, contestata dai controricorrenti sotto il profilo della legittimazione all’impugnazione, a loro avviso non spettante ne’ al Sindaco, in quanto non evocato formalmente in giudizio e non costituitosi nella precedente fase processuale, ne’ al Pubblico Ministero, in quanto convenuto in qualita’ di parte necessaria del giudizio di merito, ma privo del potere d’impugnare la relativa sentenza. Tale questione e’ strettamente collegata a quella della legitimatio ad causam del Sindaco e del Ministero dell’interno, dagli stessi riproposta con il quarto motivo del loro ricorso, nel senso che la mancata citazione del primo, cui l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato a mero titolo di litis denuntiatio, in tanto potrebbe considerarsi idonea ad escluderne la legittimazione all’impugnazione, in quanto, come affermato dalla sentenza impugnata, egli non avesse titolo a partecipare al giudizio: in caso contrario, la mancanza della vocatio in jus si risolverebbe in un mero vizio del ricorso introduttivo, la cui notificazione dovrebbe essere considerata sufficiente a far assumere al Sindaco la qualita’ di parte, legittimata ad impugnare la sentenza, in quanto risultata soccombente nel merito. Com’e’ noto, infatti, la legittimazione a proporre l’impugnazione o a resistervi spetta a chi abbia rivestito formalmente la posizione di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, e dev’essere desunta da quest’ultima, intesa sia nella parte dispositiva che in quella motiva, indipendentemente dalla correttezza di tale individuazione e dalla sua corrispondenza alle risultanze processuali, nonche’ dalla titolarita’ (attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. V, 30/05/2017, n. 13584; Cass., Sez. VI, 2/10/ 2014, n. 20789; 29/07/2014, n. 17234; Cass., Sez. III, 14/07/2006, n. 16100).
9.1. La legittimazione a contraddire del Sindaco e del Ministero e’ stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di tre distinte ragioni, fondate rispettivamente sull’oggetto della domanda, identificato non gia’ nella trascrizione del provvedimento straniero, ma nel riconoscimento della sua efficacia nell’ordinamento italiano, sulla non configurabilita’ nel presente giudizio di un interesse alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, e sull’estraneita’ alla materia del contendere di pretese risarcitorie per danni cagionati da attivita’ provvedimentale illegittima.
La tesi secondo cui, in quanto avente carattere meramente accessorio e consequenziale rispetto alla domanda di riconoscimento, e quindi inidonea ad introdurre un procedimento di rettificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, la richiesta di trascrizione del provvedimento risulterebbe insufficiente a giustificare la legittimazione del Sindaco, in qualita’ di ufficiale di stato civile, e’ stata disattesa da una recente pronuncia di legittimita’, che in tema di riconoscimento dell’efficacia di una sentenza straniera di adozione ha ravvisato proprio nel rifiuto opposto dal Sindaco alla richiesta di trascrizione (anche in quel caso riproposta con il ricorso introduttivo del giudizio) quella “contestazione” che la L. n. 218 del 1995, articolo 67 richiede ai fini dell’insorgenza della controversia: premesso infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’espressione “chiunque vi abbia interesse”, con cui la predetta disposizione individua i soggetti legittimati a ricorrere alla corte d’appello, non si riferisce esclusivamente alle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, tale pronuncia ha affermato, richiamando anche l’ordinanza interlocutoria emessa nel presente giudizio, che in presenza del predetto rifiuto la nozione di “interessato” al riconoscimento del provvedimento straniero difficilmente potrebbe condurre a negare la qualita’ di parte del Sindaco come ufficiale di stato civile (cfr. Cass., Sez. I, 31/05/2018, n. 14007).
Il rilievo in tal modo conferito al rifiuto di trascrizione ed alla riproposizione della relativa richiesta nel procedimento di riconoscimento impone un approfondimento del rapporto intercorrente tra quest’ultimo ed il procedimento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95 per la rettificazione degli atti di stato civile nel caso in cui, come nella specie, la richiesta di trascrizione trovi fondamento in una sentenza o un provvedimento giurisdizionale straniero del quale il richiedente intenda far valere l’efficacia nel nostro ordinamento. Non appare necessario, in questa sede, soffermarsi sulle differenze strutturali tra i due istituti, gia’ evidenziate dalla dottrina in riferimento al procedimento di delibazione disciplinato dagli articoli 796 c.p.c. e ss. ed a quello di rettificazione previsto dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, poi sostituiti da quelli in esame, e ribadite anche in relazione a questi ultimi, soprattutto con riguardo al tipo di giurisdizione (contenziosa o volontaria) di cui ciascuno di essi costituisce espressione ed ai limiti entro i quali le relative decisioni sono destinate a spiegare efficacia di giudicato. Giova piuttosto sottolineare la diversa funzione dei due rimedi, il primo dei quali e’ volto a risolvere contestazioni in ordine all’efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri o a consentirne l’esecuzione nel nostro ordinamento, laddove il secondo mira ad eliminare una difformita’ tra la situazione di fatto, quale e’ o dovrebbe essere nella realta’ secondo la previsione di legge, e quella risultante dai registri dello stato civile, a causa di un vizio comunque originatosi nel procedimento di formazione dei relativi atti (cfr. Cass., Sez. I, 2/10/ 2009, n. 21094; 27/03/1996, n. 2776; 30/10/1990, n. 10519). La piu’ ampia portata del procedimento di delibazione, riguardante sentenze e provvedimenti di qualsiasi genere e finalizzato alla produzione di effetti non limitati alla trascrizione nei registri dello stato civile, aveva indotto, in passato, parte della dottrina ad affermarne la prevalenza su quello di rettificazione, e cio’ in coerenza con il sistema previsto dal codice di rito, che subordinava in via generale alla pronuncia di delibazione la possibilita’ di far valere nel nostro ordinamento i provvedimenti stranieri; tale opinione, che ha trovato seguito anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, non puo’ essere ritenuta piu’ condivisibile, alla luce del radicale mutamento di prospettiva da quest’ultima determinato: in quanto imperniato sul principio del riconoscimento automatico (articolo 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacita’ delle persone (articolo 65) ed a quelli di volontaria giurisdizione (articolo 66), il regime da essa introdotto rende infatti superfluo, almeno in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall’articolo 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile, e rimettendo quindi all’ufficiale di stato civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge. Soltanto nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero nel caso in cui l’efficacia del provvedimento straniero debba essere fatta valere anche ad altri fini, si rende necessaria la procedura di riconoscimento, la cui applicabilita’ non puo’ ritenersi esclusa dalla possibilita’ di proporre opposizione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, configurandosi quest’ultima come un rimedio concorrente, ma avente una portata piu’ limitata rispetto a quella del procedimento di cui alla L. n. 218 del 1995, articolo 67: la funzione della rettificazione resta infatti strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’articolo 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono; esula pertanto dal suo ambito applicativo l’ipotesi in cui, come nella specie, il predetto stato emerga dal provvedimento straniero, la cui trascrivibilita’ nei registri dello stato civile venga contestata non gia’ per un vizio di carattere formale, ma per l’insussistenza dei requisiti di carattere sostanziale cui la L. n. 218 del 1995, articoli 64 – 66 subordinano l’ingresso nel nostro ordinamento. Tale contestazione, investendo la stessa possibilita’ di ottenere il riconoscimento dello status accertato o costituito dal provvedimento straniero, da’ luogo ad una controversia di stato, per la cui risoluzione, com’e’ noto, la giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente escluso l’applicabilita’ del procedimento di rettificazione, in virtu’ dell’osservazione che tale questione deve essere necessariamente risolta nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto per l’appunto lo status (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/1998, n. 12746; 27/03/1996, n. 2776; 26/01/1993, n. 951).
Se cio’ e’ vero, peraltro, deve riconoscersi per un verso che la richiesta di trascrizione, non proponibile nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, puo’ ben essere avanzata contestualmente alla domanda di riconoscimento, rispetto alla quale non riveste carattere meramente accessorio e consequenziale, per altro verso che la proposizione di tale domanda esige l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’organo il cui rifiuto di trascrivere il provvedimento straniero ha dato origine alla controversia, non potendosi negare a quest’ultimo la qualifica di “interessato”, nel senso previsto dalla L. n. 218 del 1995, articolo 67, non spettante esclusivamente ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel giudizio in cui il provvedimento e’ stato pronunciato, ma anche a quelli direttamente coinvolti nella sua attuazione (cfr. Cass., Sez. I, 8/01/2013, n. 220). L’ordine di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile non e’ infatti configurabile come una mera conseguenza della pronunzia di riconoscimento, la cui funzione non si esaurisce nell’attribuzione degli effetti specificamente previsti dall’articolo 451 c.c., ma investe l’efficacia del provvedimento straniero in tutti i suoi aspetti; esso si inserisce nel petitum della domanda come oggetto dotato di una propria autonomia concettuale e giuridica, essendo volto a rimuovere l’ostacolo frapposto dall’organo competente, al quale, come destinatario del provvedimento richiesto dall’istante, va pertanto riconosciuta la posizione di legittimo contraddittore nel relativo procedimento.
9.2. Nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 1, in qualita’ di ufficiale del governo, e quindi non gia’ come organo di vertice e legale rappresentante dell’Amministrazione comunale, bensi’ come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonche’ la responsabilita’ per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Com’e’ noto, la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, gia’ spettante al Ministero della giustizia, ai sensi del Regio Decreto n. 1238 del 1939, articolo 13, e’ stata in seguito trasferita al Ministero dell’interno, al quale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 9 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonche’ la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al Ministero di annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti pronunce del Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899), e’ pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali e’ espressamente imposto l’obbligo di uniformarvisi, e cio’ al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l’unita’ d’indirizzo nell’interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un’esigenza obiettiva dell’ordinamento, nel cui perseguimento l’Amministrazione non agisce in qualita’ di parte, non consente quindi di escludere la configurabilita’ di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l’intervento del Ministero nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero e la correlata richiesta di trascrizione, indipendentemente dalla proposizione, contestuale o paventata, di una domanda di risarcimento dei danni cagionati dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile.
9.3. In quanto collegato alla funzione amministrativa specificamente esercitata dal Ministero, il predetto interesse non coincide con quello che legittima la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, riconducibile invece alla natura del rapporto controverso ed all’indisponibilita’ delle situazioni giuridiche fatte valere, da cui deriva l’esigenza di garantire che, pur nel rispetto del principio dispositivo, gli strumenti processuali apprestati per la tutela delle predette situazioni operino in funzione della puntuale applicazione della legge. Correttamente, nella specie, l’ordinanza impugnata ha confermato la legittimazione del Pubblico Ministero ad intervenire nel giudizio dinanzi a se’, avuto riguardo alla natura della questione sollevata dagl’istanti, che, in quanto avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento straniero attributivo di uno status, e’ qualificabile, come si e’ detto, come controversia di stato, con la conseguente applicabilita’ dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che attribuisce all’organo in questione la qualita’ di parte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone, prescrivendone l’intervento a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio. Il riferimento alla predetta disposizione implica tuttavia l’esclusione del potere di impugnare la decisione emessa dalla Corte d’appello, non essendo la controversia annoverabile ne’ tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il potere di azione ne’ tra quelle matrimoniali, e non trovando pertanto applicazione ne’ il comma 1 dell’articolo 72 c.p.c., che in riferimento alla prima categoria di controversie attribuisce al predetto organo, in caso d’intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, ne’ il terzo ed il comma 4 del medesimo articolo, che in riferimento al secondo gruppo di controversie attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d’impugnazione.
Non puo’ condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dal Procuratore generale, secondo cui la legittimazione all’impugnazione del Pubblico Ministero, apparentemente esclusa dalle norme citate, potrebbe essere ricavata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, comma 2, che, riconoscendo al Procuratore della Repubblica la facolta’ di promuovere in ogni tempo il procedimento di rettificazione, contemplerebbe proprio quel potere di azione dalla cui titolarita’ il comma 1 dell’articolo 72 c.p.c. fa dipendere il potere d’impugnazione, ovvero dal L. n. 218 del 1995, articoli 64 – 66, che, subordinando il riconoscimento dell’efficacia dei provvedimenti stranieri alla condizione che gli stessi non risultino contrari all’ordine pubblico, lascerebbero spazio all’iniziativa del Pubblico Ministero, cui il Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 73 attribuisce l’azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico. L’esclusione della possibilita’ di avvalersi del procedimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95 per la risoluzione di controversie di stato, e la conseguente necessita’ di promuovere la procedura di cui alla L. n. 218 del 1995, articolo 67 per ottenere la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, anche ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, impediscono infatti di estendere il potere di iniziativa riconosciuto al Pubblico Ministero ai fini della rettificazione oltre l’ambito in riferimento al quale e’ specificamente previsto, ostandovi la natura stessa della controversia, intrinsecamente disomogenea rispetto a quelle che possono dar luogo al procedimento di rettificazione, ed il chiaro dettato dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che in riferimento alle controversie di stato si limita ad attribuire al Pubblico Ministero un potere d’intervento. E’ proprio la predetta disomogeneita’ a spiegare l’asimmetria del sistema segnalata dal Procuratore generale, e consistente nell’attribuzione al Pubblico Ministero di un potere d’iniziativa (e quindi d’impugnazione) limitato a controversie che, pur coinvolgendo l’interesse pubblico alla corretta applicazione della legge in una materia delicata come quella riguardante la formazione e la registrazione degli atti di stato civile, rivestono una portata piu’ circoscritta rispetto a quelle riguardanti direttamente lo stato delle persone. In realta’, il potere di azione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, comma 2, costituisce un retaggio del sistema previgente, in cui gli uffici dello stato civile facevano capo al Ministero della giustizia e il Regio Decreto n. 1238 del 1939, articolo 182 attribuiva al Pubblico Ministero, posto alle dipendenze del Ministro, la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio e sulla tenuta dei relativi registri; il suo mantenimento da parte della nuova disciplina appare coerente con la natura non contenziosa del procedimento di rettificazione, la cui instaurazione costituirebbe altrimenti appannaggio esclusivo degl’interessati, ma non risulta sufficiente a giustificarne l’estensione ad un procedimento contenzioso qual e’ quello di riconoscimento, che ha come controparte, secondo la formula adottata dalla L. n. 218 del 1995, articolo 67, “chiunque vi abbia interesse”, ivi compresi, come si e’ detto, l’ufficiale di stato civile ed il Ministero dell’interno. Il richiamo all’articolo 73 dell’ord. giud. non tiene invece conto dell’anteriorita’ di tale disposizione rispetto alla disciplina introdotta dal codice civile (articolo 2907) e dal codice di procedura civile (articolo 69), che concordemente limitano l’iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, in tal modo delineando un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, nell’ambito del quale risulta assente qualsiasi riferimento all’osservanza delle “leggi d’ordine pubblico”; tale sistema trova il suo completamento negli articoli 70-72 del codice di rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da quelle in cui e’ titolare di un mero potere d’intervento, includendo nella seconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la legittimazione all’impugnazione. L’assoggettamento della fattispecie a disposizioni di ordine pubblico costituirebbe d’altronde un criterio di applicazione tutt’altro che agevole ai fini dell’individuazione del potere di azione del Pubblico Ministero, avuto riguardo alle difficolta’ che s’incontrano nella definizione della stessa nozione di “ordine pubblico”, e nella conseguente delimitazione di tale categoria di disposizioni, il riferimento alla quale risulterebbe foriero di non poche incertezze, in un settore in cui appare invece primaria l’esigenza di garantire la corretta ed uniforme applicazione della legge; significativa, in proposito, e’ la circostanza che, proprio in tema di controversie di stato, la giurisprudenza di legittimita’ abbia piu’ volte escluso la possibilita’ d’individuare nel carattere imperativo della disciplina applicabile il fondamento di un interesse tale da legittimare l’esercizio dell’azione da parte del Pubblico Ministero, affermando che l’iniziativa spetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto o dell’atto dedotto in giudizio, e concludendo quindi che, in mancanza di una deroga esplicita, trova applicazione la regola generale prevista dall’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Cass., Sez. I, 16/03/1994, n. 2515; 18/10/1989, n. 4201).
Quanto infine alla possibilita’, prospettata in via alternativa dal Procuratore generale, di desumere il potere d’impugnazione del Pubblico Ministero dalla mera partecipazione alla precedente fase processuale, configurabile come intervento adesivo volontario, e quindi idonea a giustificare la proposizione dell’impugnazione indipendentemente dal ricorso all’articolo 72 c.p.c., e’ appena il caso di evidenziare la portata esaustiva della disciplina dettata da tale disposizione, che, nel limitare il potere d’impugnazione del Pubblico Ministero che abbia spiegato intervento nel giudizio alle cause che avrebbe potuto proporre, ovverosia alle ipotesi di cui all’articolo 70, comma 1, n. 1, ed alle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione dei coniugi, non introduce, relativamente alle altre ipotesi, alcuna distinzione tra quelle in cui l’intervento ha carattere obbligatorio, essendo prescritto a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, e quelle in cui l’intervento ha carattere facoltativo, in quanto fondato su una valutazione del pubblico interesse rimessa allo stesso Pubblico Ministero.
9.4. La prima questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite puo’ dunque essere risolta con l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:
“Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, da’ luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, articolo 67, in contraddittorio con il Sindaco, in qualita’ di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualita’ di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonche’ ad impugnare la relativa decisione”.
“Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualita’ di litisconsorte necessario, ai sensi dello articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma e’ privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico”.
In applicazione dei predetti principi, il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile, mentre risulta ammissibile quello proposto dal Sindaco e dal Ministero dello interno, del quale vanno altresi’ accolti il secondo ed il quarto motivo.
10. Va altresi’ accolto il terzo motivo del predetto ricorso, concernente la legittimazione del (OMISSIS) ad agire anche nella veste di legale rappresentante dei minori, dal momento che, indipendentemente dal conflitto d’interessi con i rappresentati, eventualmente configurabile in relazione all’oggetto della domanda, la sussistenza del potere rappresentativo nella specie doveva ritenersi subordinata proprio al riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero, dal quale dipendeva la possibilita’ di attribuire rilievo allo status filiationis anche nell’ambito dell’ordinamento italiano.
11. Con riguardo alle altre censure, occorre innanzitutto escludere che, come sostengono i ricorrenti, attraverso il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento emesso dal Giudice canadese, ed in particolare mediante l’affermazione della conformita’ all’ordine pubblico dell’accertamento di un rapporto di filiazione non fondato su un legame biologico, l’ordinanza impugnata sia incorsa nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore. A tale fattispecie, com’e’ noto, questa Corte ha attribuito un rilievo eminentemente teorico, ritenendola configurabile soltanto qualora il giudice non si sia limitato ad applicare una norma giuridica esistente, ma ne abbia creata una nuova, in tal modo esercitando un’attivita’ di produzione normativa estranea alla sua competenza. Essa non e’ ravvisabile nel caso in esame, avendo la Corte d’appello giustificato la propria decisione attraverso il richiamo a una pluralita’ di indici normativi, collegati tra loro ed interpretati alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ e dalla Corte EDU, dai quali ha tratto la convinzione che il modello di genitorialita’ cui s’ispira il nostro ordinamento nell’attuale momento storico non possa piu’ considerarsi fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ma debba tener conto di nuove fattispecie contrassegnate dalla costituzione di un legame familiare con quest’ultimo, in conseguenza della consapevole assunzione da parte del primo della responsabilita’ di allevarlo ed accudirlo, nel quadro di un progetto di vita della coppia costituita con il genitore biologico.
In quanto ancorato alla disciplina vigente, sia pure interpretata secondo criteri evolutivi, il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione risulta immune dal vizio lamentato, la cui individuazione presupporrebbe d’altronde la possibilita’ di distinguere, nell’ambito del predetto iter, l’attivita’ di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice da quella interpretativa a lui normalmente affidata: operazione, questa, piuttosto disagevole, in quanto, come la Corte ha gia’ avuto modo di rilevare, l’interpretazione non svolge una funzione meramente euristica, ma si sostanzia nell’enunciazione della regula juris applicabile al caso concreto, con profili innegabilmente creativi. E’ proprio alla luce di tale considerazione che va ribadita la portata eminentemente astratta e teorica dell’eccesso di potere, certamente non configurabile quando, come nella specie, il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli e’ proprio, ricercando la predetta regola attraverso la ricostruzione della voluntas legis, anche se la stessa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dal loro coordinamento sistematico, in quanto tale operazione non puo’ tradursi nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma puo’ dar luogo, al piu’, ad un error in iudicando (cfr. Cass., Sez. Un., 27/06/2018, n. 16974; 12/12/2012, n. 22784; 28/01/2011, n. 2068).
12. Nell’escludere la contrarieta’ all’ordine pubblico del provvedimento con cui il Giudice canadese ha riconosciuto a (OMISSIS) ed (OMISSIS), gia’ dichiarati figli di (OMISSIS), il medesimo status nei confronti di (OMISSIS), con il quale i minori non hanno alcun legame biologico, l’ordinanza impugnata ha richiamato una recente pronuncia di legittimita’, che identifica la predetta nozione con il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599). Premesso che, a differenza di quanto previsto dalla legge canadese, che ammette il ricorso alla maternita’ surrogata, purche’ a titolo gratuito, la disciplina della procreazione medicalmente assistita vigente nel nostro ordinamento non lo consente, la Corte di merito ha ritenuto che il divieto posto dalla L. n. 40 del 2004 non precluda il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero con cui e’ stato accertato il rapporto di filiazione tra i minori generati attraverso la suddetta pratica ed il genitore intenzionale, trattandosi di disposizioni che non costituiscono espressione di principi vincolanti per il legislatore ordinario, ma dell’ampio margine di apprezzamento di cui quest’ultimo gode nella regolamentazione di una materia in ordine alla quale non vi e’ consenso a livello Europeo, per i delicati interrogativi di ordine etico che la stessa suscita. Precisato inoltre che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialita’ fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ha conferito rilievo da un lato all’interesse superiore dei minori, identificato nel diritto a conservare lo status di figli loro riconosciuto dall’atto validamente formato all’estero, dall’altro alla consapevole decisione di accudirli ed allevarli, nell’ambito del progetto familiare avviato con l’altro genitore.
12.1. Il richiamo ai principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento interno nell’attuale momento storico, quale parametro di riferimento della valutazione prescritta ai fini del riconoscimento, costituisce espressione dell’orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimita’, che, abbandonando la precedente concezione difensiva dell’ordine pubblico quale limite all’ingresso nel nostro ordinamento di norme ed atti provenienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi alla vigente normativa interna, ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione, eminentemente promozionale, che circoscrive l’ambito del giudizio di compatibilita’ ai valori tutelati dalle norme fondamentali, ponendo in risalto il collegamento degli stessi con quelli riconosciuti a livello internazionale e so-vranazionale, dei quali mira a favorire la diffusione, congiuntamente all’armonizzazione tra gli ordinamenti.
In passato, la giurisprudenza di legittimita’ si era infatti uniformata ad una nozione di ordine pubblico fortemente orientata alla salvaguardia dell’identita’ e della coerenza interna dell’ordinamento, nonche’ alla difesa delle concezioni morali e politiche che ne costituivano il fondamento, definendolo come il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunita’ nazionale in un determinato periodo storico e dei principi inderogabili immanenti ai piu’ importanti istituti giuridici (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/1984, n. 1680; 14/04/1980, n. 2414; 5/12/1969, n. 3881): pur distinguendo concettualmente tra ordine pubblico internazionale, riferibile ai soli rapporti caratterizzati da profili transnazionali e preclusivo del richiamo alla legge straniera applicabile in base ai criteri stabiliti dalle norme di diritto internazionale privato, ed ordine pubblico interno, attinente invece alla libera esplicazione dell’autonomia privata nei rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento (cfr. Cass., Sez. lav., 25/05/1985, n. 3209; Cass., Sez. I, 3/05/1984, n. 2682; Cass., Sez. 2, 19/02/1970, n. 389), il predetto indirizzo faceva sostanzialmente coincidere le due nozioni, ravvisando nella prima null’altro che un aspetto della seconda, fino ad affermare esplicitamente che essa non doveva essere intesa in senso astratto ed universale, ma andava riferita all’ordinamento giuridico nazionale ed ai suoi piu’ elevati interessi, dei quali era volta ad assicurare il rispetto (cfr. Cass., Sez. I, 9/01/1976, n. 44; 14/04/1972, n. 1266; 24/04/1962, n. 818). Tale orientamento, estendendo il parametro di riferimento della valutazione prescritta ai fini della delibazione ai principi informatori dei singoli istituti, quali si desumono dalle norme imperative che li disciplinano, finiva tuttavia per lasciare ben poco spazio all’efficacia dei provvedimenti stranieri, la cui attuazione nel territorio dello Stato risultava in definitiva subordinata alla condizione che la disciplina dagli stessi applicata non differisse, almeno nelle linee essenziali, da quella dettata dall’ordinamento interno.
L’apertura di quest’ultimo al diritto sovranazionale ed il recepimento dei principi introdotti dalle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha prestato adesione, oltre ad influire sull’interpretazione della normativa interna, ha peraltro determinato una modificazione del concetto di ordine pubblico internazionale, caratterizzato, nelle formulazioni piu’ recenti, da un sempre piu’ marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunita’ internazionale ed alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell’attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni. Emblematica di tale evoluzione e’ l’affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. lav., 26/05/2008, n. 13547; 23/02/2006, n. 4040; 26/11/2004, n. 22332). Significativa e’ anche la precisazione, conforme alle critiche mosse al precedente orientamento, che l’ordine pubblico internazionale non e’ identificabile con quello interno, perche’ altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, con la conseguenza che resterebbe cancellata la diversita’ tra sistemi giuridici e diverrebbero sostanzialmente inutili le stesse regole del diritto internazionale privato (cfr. Cass., Sez. lav., 4/05/2007, n. 10215). La conclusione che se ne trae e’ che non vi e’ coincidenza tra le norme inderogabili dell’ordinamento italiano ed i principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione all’applicazione di leggi straniere, dal momento che questi ultimi non vanno enucleati soltanto dal quadro normativo interno, ma devono essere ricavati da esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, o da valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. III, 22/08/2013, n. 19405; Cass., Sez. lav., 19/ 07/2007, n. 16017).
In tale mutato contesto s’inserisce anche il precedente richiamato dalla ordinanza impugnata, avente ad oggetto il riconoscimento dell’atto straniero di nascita di un minore generato da due donne, una delle quali aveva fornito l’ovulo necessario al concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, mentre l’altra lo aveva partorito: tale pronuncia, nel ribadire la nozione di ordine pubblico dianzi riportata, si pone in rapporto di continuita’ con il nuovo orientamento, affermando a chiare lettere che “il legame, pur sempre necessario con l’ordinamento nazionale, e’ da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche, laddove compatibili con essa, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonche’ dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”; essa precisa che “un contrasto con l’ordine pubblico non e’ ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o piu’ disposizioni del diritto nazionale, perche’ il parametro di riferimento non e’ costituito (o non e’ costituito piu’) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalita’ in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”, e conclude pertanto che “il giudice, al quale e’ affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilita’ della norma straniera con tali principi, dovra’ negare il contrasto con l’ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilita’ (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalita’ di espressione della discrezionalita’ del legislatore ordinario in un determinato momento storico” (cfr. Cass., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599, cit.). Nella medesima ottica, una successiva pronuncia, riguardante la rettifica dell’atto di nascita di un minore generato da due donne mediante il ricorso alla fecondazione assistita, ha affermato che la contrarieta’ dell’atto estero all’ordine pubblico internazionale dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi della nostra Costituzione, ma anche, tra l’altro, di quelli consacrati nella Dichiarazione ONU dei Diritti dell’Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nei Trattati Fondativi e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonche’, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, tenendo conto della Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, della Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore (cfr. Cass., Sez. I, 15/06/2017, n. 14878).
Il risalto in tal modo conferito ai principi consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ai quali viene attribuita una portata complementare a quella dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, non trova smentita nella recente sentenza emessa da questa Corte a Sezioni Unite e richiamata nell’ordinanza di rimessione (cfr. Cass., Sez. Un., 5/07/2017, n. 16601), la quale, nell’escludere la sussistenza di un’incompatibilita’ ontologica tra l’istituto dei danni punitivi e l’ordinamento italiano, non ha affatto inteso rimettere in discussione il predetto orientamento, ma si e’ limitata a richiamare l’attenzione sui principi fondanti del nostro ordinamento, con i quali il giudice investito della domanda di riconoscimento e’ pur sempre tenuto a confrontarsi. A fronte degli effetti sovente innovativi della mediazione esercitata dalle carte sovranazionali ai fini dell’ingresso di istituti provenienti da altri ordinamenti, essa ha ribadito l’essenzialita’ del controllo sui principi essenziali della lex fori in materie presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della repubblica, affermando che “Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversita’ costituiscono un limite ancor vivo: privato di venature egoistiche, che davano loro “fiato corto”, ma reso piu’ complesso dall’intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si colloca”. Ha quindi chiarito che la sentenza straniera applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi “con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”; nel contempo, ha precisato che la valutazione di compatibilita’ con l’ordine pubblico non puo’ essere limitata alla ricerca di una piena corrispondenza tra istituti stranieri ed istituti italiani, ma deve estendersi alla verifica dell’eventuale contrasto tra l’istituto di cui si chiede il riconoscimento e l’intreccio di valori e norme rilevanti ai fini della delibazione.
12.2. Viene in tal modo evidenziato un profilo importante della valutazione di compatibilita’, rimasto forse in ombra nelle enunciazioni di principio delle precedenti decisioni, ma dalle stesse tenuto ben presente nell’esame delle fattispecie concrete, ovverosia la rilevanza della normativa ordinaria, quale strumento di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente necessita’ di tener conto, nell’individuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti valori si sono concretamente incarnati nella disciplina dei singoli istituti. Significativo, in proposito, risulta l’ampio excursus dedicato dalla prima delle sentenze richiamate alle norme di legge ordinaria che conferiscono rilievo all’interesse superiore del minore ed a quelle che disciplinano l’acquisto dello status di figlio e la procreazione me-dicalmente assistita. Cosi’ come va sottolineata l’attenzione costantemente prestata, in tema di riconoscimento dell’efficacia dei provvedimenti stranieri, all’opera di sintesi e ricomposizione attraverso la quale la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimita’ sono pervenute all’estrapolazione dei principi fondamentali, sulla base non solo dei solenni enunciati della Costituzione e delle Convenzioni e Dichiarazioni internazionali, ma anche dell’interpretazione della legge ordinaria, che da’ forma a quel diritto vivente dalla cui valutazione non puo’ prescindersi nella ricostruzione dell’ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico. Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico e’ infatti la relativita’ e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degl’istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell’ordinamento.
Il segnalato processo di armonizzazione tra gli ordinamenti, di cui costituisce espressione il riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunita’ internazionale, non esige d’altronde la realizzazione di un’assoluta uniformita’ nella disciplina delle singole materie, spettando alla discrezionalita’ del legislatore l’individuazione degli strumenti piu’ opportuni per dare attuazione a quei valori, compatibilmente con i principi ispiratori del diritto interno, senza che cio’ consenta di declassare automaticamente a mera normativa di dettaglio le disposizioni a tal fine adottate. In tal senso depongono anche la L. n. 218 del 1995, articoli 64 e ss., i quali, nel disciplinare l’ingresso nel nostro ordinamento di atti e provvedimenti formati all’estero, non prevedono affatto il recepimento degl’istituti ivi applicati, cosi’ come sono disciplinati dagli ordinamenti di provenienza, ma si limitano a consentire la produzione dei relativi effetti, nella misura in cui gli stessi risultino compatibili con la delineata nozione di ordine pubblico.
12.3. La seconda questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite puo’ quindi essere risolta con l’enunciazione del seguente principio di diritto:
“In tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilita’ con l’ordine pubblico, richiesta dalla L. n. 218 del 1995, articoli 64 e ss., dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonche’ dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione da’ forma a quel diritto vivente dal quale non puo’ prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”.
13. Tale profilo non ha costituito oggetto di adeguato apprezzamento da parte dell’ordinanza impugnata, la quale si e’ limitata a far proprie le enunciazioni di principio della sentenza n. 19599 del 2016, ritenendole suscettibili di automatica trasposizione alla fattispecie da essa esaminata, senza tener conto delle profonde differenze intercorrenti tra la stessa e quella presa in considerazione dal precedente di legittimita’, ed omettendo conseguentemente di valutare il diverso modo di atteggiarsi dei principi richiamati, alla stregua della disciplina ordinaria specificamente applicabile.
La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento emesso all’estero, che ha attribuito ai minori lo status di figli di uno dei due istanti, con il quale essi non hanno alcun rapporto biologico, essendo stati generati mediante gameti forniti dall’altro, gia’ dichiarato loro genitore con un precedente provvedimento regolarmente trascritto in Italia, con la cooperazione di due donne, una delle quali ha donato gli ovociti, mentre l’altra, in virtu’ di un accordo validamente stipulato ai sensi della legge straniera, ha portato avanti la gravidanza, rinunciando preventivamente a qualsiasi diritto nei confronti dei minori. Il giudizio nel quale e’ stata pronunciata la sentenza richiamata aveva invece ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto di nascita formato all’estero e riguardante un minore generato da due donne, a ciascuna delle quali egli risultava legato da un rapporto biologico, in quanto una di esse lo aveva partorito, mentre l’altra aveva fornito gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita. Le due fattispecie hanno in comune il fatto che il concepimento e la nascita del minore hanno avuto luogo in attuazione di un progetto genitoriale maturato nell’ambito di una coppia omosessuale, con l’apporto genetico di uno solo dei partner, differenziandosi invece per il numero di terzi estranei (due, anziche’ uno) che hanno cooperato al predetto scopo, e soprattutto per il contributo fornito da uno di essi, che risulta pero’ determinante ai fini della individuazione della disciplina applicabile.
Come rilevato da questa Corte, la tecnica fecondativa esaminata dalla precedente sentenza e’ assimilabile per un verso alla fecondazione eterologa, alla quale e’ accomunata dalla necessita’ dell’apporto genetico di un terzo donatore del gamete per la realizzazione del progetto genitoriale proprio di una coppia che, essendo dello stesso sesso, si trovi in una situazione analoga a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilita’ o infertilita’ assoluta e irreversibile, per altro verso alla fecondazione omologa, con la quale condivide il contributo genetico fornito da un partner all’altro nell’ambito della stessa coppia. La fattispecie non e’ pertanto riconducibile alla surrogazione di maternita’, in quanto priva della caratteristica essenziale di tale figura, costituita dal fatto che una donna presta il proprio corpo (ed eventualmente gli ovuli necessari al concepimento) al solo fine di aiutare un’altra persona o una coppia sterile a realizzare il proprio desiderio di avere un figlio, assumendo l’obbligo di provvedere alla gestazione ed al parto per conto della stessa, ed impegnandosi a consegnarle il nascituro. E’ per tale motivo che la predetta sentenza ha potuto agevolmente escludere l’applicabilita’ della L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, che vieta “la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternita’”, comminando una sanzione penale per “chiunque, in qualsiasi forma”, la “realizza, organizza o pubblicizza”; nel contempo, essa ha evidenziato la minore portata del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, imposto dall’articolo 5 alle coppie dello stesso sesso, osservando che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, lo stesso e’ presidiato esclusivamente da una sanzione amministrativa; ed ha dato atto della diversita’ della fattispecie anche dalla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per il fatto che l’ovulo e’ fornito dal partner della gestante, ritenendo quindi non pertinente il richiamo all’articolo 9, comma 3, della medesima legge, che, in caso di violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, preclude al donatore di gameti l’acquisizione di qualsiasi relazione giuridica parentale con il nato e la possibilita’ di far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o assumere alcun obbligo.
La fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio e’ invece annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternita’ surrogata, caratterizzandosi proprio per l’accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando tuttavia ad ogni diritto nei confronti dei nati: essa non e’ pertanto assimilabile in alcun modo a quella esaminata dal precedente citato, e neppure a quella che ha costituito oggetto della successiva sentenza n. 14878 del 2017, riguardante la rettifica dell’atto di nascita di un minore, formato all’estero e gia’ trascritto in Italia, a seguito della modifica apportata dall’ufficiale di stato civile straniero, che aveva indicato il nato come figlio non solo della donna che lo aveva partorito, ma anche di un’altra donna, con essa coniugata, con cui il minore non aveva alcun legame biologico; nell’escludere la contrarieta’ della rettifica all’ordine pubblico, quest’ultima sentenza ha infatti equiparato la fattispecie alla fecondazione eterologa, ricordando da un lato che il divieto del ricorso a tale pratica e’ venuto parzialmente meno per effetto della sentenza n. 162 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 40 del 2004, articolo 4, comma 3, e richiamando dall’altro i principi enunciati dalla sentenza n. 19599 del 2016. Tale ragionamento non e’ tuttavia suscettibile di estensione al caso in esame, il cui unico punto di contatto con la fecondazione eterologa e’ rappresentato dall’estraneita’ alla coppia di uno dei soggetti che hanno fornito i gameti necessari per il concepimento, dal momento che la gestazione ed il parto non hanno avuto luogo nell’ambito della coppia, ma con la cooperazione di un quarto soggetto.
13.1. In quanto manifestatosi nelle forme tipiche della surrogazione di maternita’, l’intervento di quest’ultimo rende la vicenda assimilabile a quella presa in considerazione da una piu’ risalente sentenza, con cui questa Corte, nel pronunciare in ordine allo stato di adottabilita’ di un minore nato all’estero mediante il ricorso alla predetta pratica, ha ritenuto contrastante con l’ordine pubblico il riconoscimento dell’efficacia dell’atto di nascita formato all’estero, in cui erano indicati come genitori due coniugi italiani, i quali si erano avvalsi della maternita’ surrogata senza fornire alcun apporto biologico (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2014, n. 24001). Nel ribadire che l’ordine pubblico internazionale e’ “il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna”, e dunque “non puo’ ridursi ai soli valori condivisi dalla comunita’ internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purche’ fondamentali e (percio’) irrinunciabili”, tale sentenza ha ritenuto pacifica l’applicabilita’ del divieto della surrogazione di maternita’ risultante dalla L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, osservando che tale disposizione e’ certamente di ordine pubblico, come suggerisce gia’ la previsione della sanzione penale, posta di regola a presidio di beni fondamentali; ha precisato che “vengono qui in rilievo la dignita’ umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternita’ si pone oggettivamente in conflitto, perche’ soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialita’ priva di legami biologici con il nato”; ed ha escluso che tale divieto si ponga in contrasto con l’interesse superiore del minore, tutelato dall’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, ritenendolo espressione di una scelta non irragionevole, compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalita’, e volta a far si’ “che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternita’ a colei che partorisce e affidando (…) all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialita’ disgiunta dal legame biologico”.
Rispetto alla fattispecie presa in considerazione dalla predetta sentenza, quella esaminata dall’ordinanza impugnata si distingue soltanto per il fatto che la surrogazione di maternita’ non si e’ realizzata mediante gameti interamente forniti da soggetti estranei alla coppia, ma con il contributo genetico di uno dei componenti della stessa; nella specie, tuttavia, l’assenza di un legame genetico tra i minori e l’altro partner e’ stata ritenuta inidonea ad impedire il riconoscimento del rapporto genitoriale accertato con il provvedimento del Giudice canadese, in virtu’ dell’affermazione che il modello di genitorialita’ cui s’ispira il nostro ordinamento non e’ fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato. Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha escluso innanzitutto la possibilita’ di considerare la L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, come una norma di ordine pubblico, negando che la disciplina della procreazione medicalmente assistita costituisca espressione di principi fondamentali e costituzionalmente obbligati, non modificabili ad opera del legislatore ordinario, e ravvisandovi piuttosto “il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia”; ha conseguentemente ritenuto che la predetta disciplina non possa prevalere sull’interesse superiore dei minori, identificato in quello alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito allo estero, che risulterebbe pregiudicato dall’impossibilita’ di far valere i relativi diritti nei confronti del genitore intenzionale, nonche’ dalla mancata assunzione dei corrispondenti obblighi da parte di quest’ultimo.
13.2. Nella parte in cui esclude che il divieto della surrogazione di maternita’ costituisca un principio di ordine pubblico, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si pone in evidente contrasto con l’orientamento precedentemente riportato della giurisprudenza di legittimita’, che assegna a tale disposizione una funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, trascurando altresi’ le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, che vi ravvisa il risultato di un bilanciamento d’interessi attuato dallo stesso legislatore.
Com’e’ noto, infatti, la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto nella L. n. 40 del 2004 una legge “costituzionalmente necessaria”, osservando che essa rappresenta la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore che indubbiamente coinvolge una pluralita’ di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa (cfr. Corte Cost., sent. n. 45 del 2005; v. anche sent. n. 151 del 2009); pur escludendo che detta legge abbia un contenuto costituzionalmente vincolato, ha affermato che le questioni da essa affrontate toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignita’ della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore (cfr. Corte Cost., sent. n. 347 del 1998). Premesso che “la determinazione di avere o meno un figlio, concernendo la sfera piu’ intima ed intangibile della persona umana, non puo’ che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali”, e precisato che “il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, e’ favorevolmente considerato dall’ordinamento giuridico, come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione”, la Corte da un lato ha riconosciuto che “il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia”, dall’altro ha tenuto pero’ a chiarire che “la liberta’ e la volontarieta’ dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la liberta’ in esame possa esplicarsi senza limiti” (cfr. Corte Cost., sent. n. 162 del 2014). Tra questi limiti va indubbiamente annoverato il divieto della surrogazione di maternita’, al quale dev’essere riconosciuta una rilevanza del tutto particolare, tenuto conto della speciale considerazione di cui la predetta pratica costituisce oggetto nell’ambito della L. n. 40: quest’ultima, infatti, nel consentire il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ivi comprese (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014) quelle di tipo eterologo, nei casi di sterilita’ o infertilita’ assolute ed irreversibili, nonche’ (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2015) nel caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravita’ di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, articolo 6, comma 1, lettera b), distingue nettamente tra le predette tecniche e la surrogazione di maternita’, subordinando l’utilizzazione delle prime al concorso di determinate condizioni e vietando in ogni caso il ricorso alla seconda, nonche’ prevedendo sanzioni di diversa gravita’ (rispettivamente amministrative e penali) per la violazione delle relative disposizioni. Tale diversita’ di regime giuridico e’ stata evidenziata anche dal Giudice delle leggi, che nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge in esame, nella parte in cui vietava il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo anche nel caso in cui fosse stata diagnosticata una patologia tale da causare sterilita’ o infertilita’ assolute ed irreversibili, ha tenuto a precisare che tale pronuncia non investiva in alcun modo il divieto posto dall’articolo 12, comma 6 (cfr. sent. n. 162 del 2014).
Il senso di detto limite e’ stato chiarito dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1, ed all’articolo 8 della CEDU, la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicita’ possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso, ha posto nuovamente in risalto il ruolo svolto dal divieto di cui alla L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, ai fini della regolamentazione degl’interessi coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Premesso che, nonostante l’accentuato favor dimostrato dall’ordinamento per la conformita’ dello status di figlio alla realta’ della procreazione, l’accertamento della verita’ biologica e genetica dell’individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, in particolare con l’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis, e dato atto che in caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore ha attribuito la prevalenza proprio a quest’ultimo interesse, dichiarando inammissibile il disconoscimento di paternita’, la Corte ha rilevato che, a fianco dei casi in cui il bilanciamento e’ demandato al giudice, “vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi e’ fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa”, mentre “in altri il legislatore impone, allo opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verita’ con divieti come quello della maternita’ surrogata”, confermando inoltre che in quest’ultimo caso l’interesse alla verita’ riveste natura anche pubblica, in quanto correlato ad una pratica che offende in modo intollerabile la dignita’ della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e per tale motivo e’ vietata dalla legge (cfr. Corte Cost., sent. n. 272 del 2017).
Non puo’ pertanto condividersi il ragionamento seguito dalla Corte di merito, nella parte in cui, pur riconoscendo nella disposizione di cui alla L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia, ha preteso di sostituire la propria valutazione a quella compiuta in via generale dal legislatore, attribuendo la prevalenza all’interesse dei minori alla conservazione dello status filiationis, nonostante la pacifica insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale. Non risulta pertinente, in proposito, il richiamo all’affermazione, contenuta nella citata sentenza n. 19599 del 2016, secondo cui le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004, imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia, non possono ricadere su chi e’ nato, il quale ha il diritto fondamentale, che dev’essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero: tale interesse, come si e’ visto, e’ destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternita’, il cui divieto, nell’ottica fatta propria dal Giudice delle leggi, viene a configurarsi come l’anello necessario di congiunzione tra la disciplina della procreazione medicalmente assistita e quella generale della filiazione, segnando il limite oltre il quale cessa di agire il principio di auto-responsabilita’ fondato sul consenso prestato alla predetta pratica, e torna ad operare il favor veritatis, che giustifica la prevalenza dell’identita’ genetica e biologica. Tale prevalenza, d’altronde, non si traduce necessariamente nella cancellazione dell’interesse del minore, la cui tutela, come precisato dalla Corte costituzionale, impone di prescindere dalla rigida alternativa vero o falso, tenendo conto di variabili piu’ complesse, tra le quali assume particolare rilievo, nella specie, la presenza di strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale, che, pur diverso da quello previsto dalla L. n. 40 del 2004, articolo 8, garantisca al minore una adeguata tutela (cfr. Corte Cost., sent. n. 272 del 2017); in proposito, va richiamato soprattutto l’orientamento di questa Corte in tema di adozione in casi particolari, che, proprio facendo leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, individua nella L. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d), una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui e’ necessario salvaguardare la continuita’ della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della “constatata impossibilita’ di affidamento preadottivo”, da intendersi non gia’ come impossibilita’ di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensi’ come impossibilita’ di diritto di procedere all’affidamento preadottivo (cfr. Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12962).
13.3. Tali conclusioni non si pongono affatto in contrasto con i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell’infanzia, cui lo Stato italiano ha prestato adesione, ratificandole e rendendole esecutive nell’ordinamento interno, ne’ con le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza formatasi al riguardo, e richiamata nell’ordinanza impugnata. E’ pur vero, infatti, che le predette fonti assicurano la piu’ ampia tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l’identita’ ed a rispettarne le relazioni familiari, ed individuando, quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino, il suo interesse superiore, nonche’ promuovendo la concessione delle garanzie procedurali necessarie ad agevolare l’esercizio dei suoi diritti (cfr. in particolare gli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione di New York cit.; gli articoli 1 e 6 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77; gli articoli 8, 9, 10, 22, 23, 28 e 33 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita’ genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con L. 18 giugno 2015, n. 101; l’articolo 24 della Carta di Nizza). Cio’ non significa tuttavia che la tutela del predetto interesse non possa costituire oggetto di contemperamento con quella di altri valori considerati essenziali ed irrinunciabili dall’ordinamento, la cui considerazione puo’ ben incidere sull’individuazione delle modalita’ piu’ opportune da adottare per la sua realizzazione, soprattutto in materie sensibili come quella in esame, che interrogano profondamente la coscienza individuale e collettiva, ponendo questioni delicate e complesse, suscettibili di soluzioni differenziate. D’altronde, proprio in tema di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternita’ surrogata ed il genitore intenzionale, la Corte EDU ha da tempo affermato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento sia ai fini della decisione di autorizzare o meno la predetta pratica che con riguardo alla determinazione degli effetti da ricollegarvi sul piano giuridico, dando atto che e’ in gioco un aspetto essenziale dell’identita’ degli individui, ma rilevando che in ordine a tali questioni non vi e’ consenso a livello internazionale, e ritenendo comunque legittime le finalita’ di tutela del minore e della gestante, perseguite attraverso l’imposizione del divieto in questione. Pur osservando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione e’ destinato inevitabilmente ad incidere sulla vita familiare del minore, essa ha escluso la configurabilita’ di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilita’ di condurre un’esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie, ravvisando soltanto una violazione del diritto al rispetto della vita privata, in relazione alla lesione dell’identita’ personale eventualmente derivante dalla coincidenza di uno dei genitori d’intenzione con il genitore biologico del minore (cfr. Corte EDU, sent. 26/06/2014, Mennesson e Labassee c. Francia). Le predette violazioni non sono pertanto configurabili nel caso in cui, come nella specie, non sia in discussione il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d’intenzione, il cui mancato riconoscimento non preclude al minore l’inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale ne’ l’accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status finiliationis, pacificamente riconosciuto nei confronti dell’altro genitore. Nel caso esaminato da questa Corte nella sentenza n. 24001 del 2014, e riproposto dinanzi ad essa, la Corte EDU ha d’altronde escluso entrambe le violazioni, negando per un verso la configurabilita’ di una vita familiare, in considerazione dell’assenza di qualsiasi legame genetico o biologico tra il minore ed entrambi i genitori e della breve durata della relazione con gli stessi, e ritenendo per altro verso legittima l’ingerenza nella vita privata, concretizzatasi nell’interruzione dei rapporti con i genitori e nella dichiarazione dello stato di adottabilita’, alla luce dell’illegalita’ della condotta tenuta dai genitori, che avevano condotto il minore in Italia senza rispettare la disciplina dell’adozione, e della conseguente precarieta’ della relazione in tal modo instauratasi (cfr. Corte EDU, sent. 24/01/2017, Paradiso e Campanelli c. Italia). Anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la sussistenza di un legame genetico o biologico con il minore rappresenta dunque il limite oltre il quale e’ rimessa alla discrezionalita’ del legislatore statale l’individuazione degli strumenti piu’ adeguati per conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale, compatibilmente con gli altri interessi coinvolti nella vicenda, e fermo restando l’obbligo di assicurare una tutela comparabile a quella ordinariamente ricollegabile allo status fifiationis: esigenza, questa, che nell’ordinamento interno puo’ ritenersi soddisfatta anche dal gia’ menzionato istituto dell’adozione in casi particolari, per effetto delle disposizioni della L. n. 184 del 1983, che parificano la posizione del figlio adottivo allo stato di figlio nato dal matrimonio.
13.4. L’ultima questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite puo’ dunque essere risolta mediante l’enunciazione del seguente principio di diritto:
“Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternita’ surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternita’ previsto dalla L. n. 40 del 2004, articolo 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignita’ umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non puo’ sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilita’ di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d)”.
14. In applicazione dei predetti principi, va pertanto accolto anche il quinto motivo del ricorso proposto dal Ministero e dal Sindaco, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., con il rigetto della domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero.
L’incertezza delle questioni trattate, inerenti ad una materia che ha costituito oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale assai vivace e tuttora in evoluzione, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento; rigetta il primo motivo del ricorso proposto dal Ministero dell’interno e dal Sindaco di Trento; accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa l’ordinanza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese processuali.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) riportati nella sentenza.

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