Se manca la prova che il contratto di apertura di credito collegato a quello di conto corrente

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 12015.

La massima estrapolata:

Se manca la prova che il contratto di apertura di credito collegato a quello di conto corrente, è stato aperto per svolgere attività di intermediazione finanziaria, il contratto non è nullo per mancanza della forma scritta. Né si possono dire violati gli obblighi informativi se l’investitore ha nel suo portafogli azioni dello stesso tipo di quelle acquistate tramite l’intermediario.

Ordinanza 7 maggio 2019, n. 12015

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4753/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Societa’ Cooperativa, nella quale si e’ fusa per incorporazione la (OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a.
– intimata –
avverso la sentenza n. 4445/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:
(OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., la (OMISSIS) SPA e contestava, relativamente all’esecuzione di nove ordini di acquisto di azioni, in via principale la violazione del combinato disposto degli articoli 23 del TUF e 30 e 47 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 per avere la banca intermediaria finanziato gli investimenti del cliente disattendendo la disciplina precettiva contemplata dalle suddette norme, mentre in via subordinata deduceva la violazione degli articoli 21 TUF e 29 del citato Regolamento CONSOB per non avere la banca intermediaria provveduto ad astenersi dal dare esecuzione ai menzionati ordini di acquisto stante la palese inadeguatezza per dimensioni dei medesimi. Chiedeva in via principale la nullita’ derivata delle citate operazioni di acquisto e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento delle stesse operazioni. La banca contestava le avverse domande.
Il Tribunale adito aveva accolto la domanda principale e, previa declaratoria di nullita’ del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, aveva condannato la banca alla restituzione della somma di Euro 113.994,15 oltre interessi ed alla restituzione della somma di Euro 25.142,43, a titolo di interessi illecitamente addebitati sulle somme utilizzate per l’acquisto dei titoli azionari. Il Tribunale aveva altresi’ puntualizzato che sussistevano anche i presupposti per configurare l’inadempimento contrattuale (domanda subordinata) in considerazione della conclamata “inadeguatezza per dimensione”, quanto meno perche’ il (OMISSIS) si era servito del fido concessogli senza avere sul conto fondi sufficienti per effettuare le singole operazioni.
Questa decisione e’ stata riformata dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata, che, in accoglimento dell’appello della banca, ha rigettato tutte le domande originariamente proposte da (OMISSIS) con compensazione integrale delle spese di lite.
Secondo la Corte, in relazione al contratto di apertura di credito, collegato con quello di conto corrente, mancava la prova che fosse stato aperto (ed il credito concesso) allo scopo di svolgere attivita’ di intermediazione finanziaria, sicche’ il contratto non era nullo per ragioni di forma (mancando quella scritta). Ne’ erano stati violati gli obblighi informativi di cui all’articolo 29, in quanto l’investitore, che aveva acquistato titoli azionari, possedeva, al momento dell’inizio delle operazioni, un ampio portafogli di azioni dello stesso tipo di quelle poi acquistate tramite l’intermediario (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria. La (OMISSIS) Societa’ cooperativa PA, nella quale si e’ fusa per incorporazione la (OMISSIS) SPA, replica con controricorso e memoria.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, da parte della Corte di appello, di un fatto storico la cui esistenza risulti dagli atti del processo, abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura riguarda, segnatamente, nella prospettazione del ricorrente l’omesso esame dei seguenti documenti: 1) i contratti di negoziazione del 7/10/1998 e del 17/1/2001, rispetto ai quali il giudice di primo grado aveva specificatamente lamentato la mancata indicazione delle modalita’ di costituzione e ricostituzione della provvista a garanzia delle operazioni; 2) il contratto di apertura del c/corr. (OMISSIS) datato 4/12/1998, che all’articolo 6 si limitava ad ipotizzare un’apertura di credito, mai contrattualmente concordata in epoca anteriore alla concessione del fido avvenuta nel 2001; 3) la richiesta di fido del 12/1/2001, ritenuta – erroneamente, a parere del ricorrente – dalla Corte di appello una integrazione dell’apertura di credito gia’ concessa con il contratto di accensione del c/corr. (OMISSIS); 4) la scheda informativa del cliente sottoscritta dal (OMISSIS) in occasione del primo contratto di negoziazione del 7/10/1998, priva di informazioni, e, successivamente, del secondo contratto del 17/1/2001, con l’indicazione della propensione al rischio “alta” e non “molto alta” come ritenuto dalla Corte di appello; 5) il visto per benefondi, per autentica e poteri di firma, che sebbene presente in calce a tutti i nove ordini di acquisto contestati, era stato trascurato dalla Corte di appello, mentre aveva decisiva importanza perche’ lo stesso avrebbe dovuto indurre l’intermediario a controllare se il c/corr. presentasse una capienza sufficiente a pagare il controvalore dei titoli; 6) la clausola di inadeguatezza apposta in calce ai cinque ordini di acquisto impartiti dal (OMISSIS) in data 12/1/2001 e non apposta sugli ordini del 30/1/2001, del 27/3/2001 e del 18/4/2001.
1.2. Il primo motivo e’ inammissibile.
1.3. Come gia’ affermato da questa Corte “Il mancato esame di un documento puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimita’ deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.” (Cass. n. 16812 del 26/06/2018; n. 19150 del 28/09/2016).
Nel caso di specie non c’e’ omesso esame di fatti. I documenti risultano presi in considerazione, laddove ritenuti utili e pertinenti, e la contestazione riguarda piuttosto l’interpretazione degli stessi e la valutazione di singole clausole o contenuti, che non integrano la violazione dedotta. Il ricorrente, inoltre, pur ritenendo che, sulla base di tali documenti, la Corte di appello avrebbe dovuto dare altra soluzione, non chiarisce l’esatta connessione tra la predetta “altra soluzione” e il percorso argomentativo e interpretativo alternativo che la Corte territoriale non avrebbe compiuto.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia si denuncia la violazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23 e degli articoli 30 e 47 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998.
A parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilita’ nel caso in esame dell’articolo 47 del Regolamento, ritenendo che la provvista era stata fornita dall’intermediario mediante una apertura di credito precedente all’acquisto dei titoli e non funzionalmente collegata alle operazioni di investimento.
In proposito sostiene che cosi’ limitando l’applicabilita’ della norma solo alle forme di finanziamento tipizzate e concesse simultaneamente all’operazione di acquisto titoli proprio al fine di consentirla, si vanificherebbe la portata della norma.
Lamenta quindi che la Corte di appello, avendo rilevato che l’apertura di credito concessa il 12/2/2001 era destinata all’attivita’ imprenditoriale del ricorrente, abbia ritenuto che gravasse sull’investitore l’onere di provare che la banca aveva avuto conoscenza che scopo del fido era l’investimento in titoli – non previsto dall’apertura di credito – e sostiene che il collegamento tra i due contratti va definito come “necessario” e non come “volontario”, con l’effetto di far venir meno l’onere probatorio erroneamente addossato al (OMISSIS); richiama, infine, la disciplina prevista per il credito al consumo sostenendo che entrambe le ipotesi costituirebbero “fattispecie obbligatorie tipizzate dal legislatore” configuranti un collegamento negoziale a carattere funzionale volto a tutelare la parte comune dei due contratti, cioe’ il consumatore, in uno finanziato ed acquirente.
2.2. Il motivo e’ inammissibile, oltre che infondato.
2.3. L’articolo 47 (Concessione di finanziamenti agli investitori) cit. prevede “1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 30, il contratto con gli investitori deve indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonche’ gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilita’ di variare in senso sfavorevole all’investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall’investitore. 2. Configura concessione di finanziamenti l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’investitore a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse: a) il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene l’intermediario; b) in cui l’intermediario acquisisca dall’investitore, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli strumenti finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lettera a). Il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all’importo del finanziamento concesso.”
2.4. La Corte di appello con sindacato di fatto non censurabile in sede di legittimita’ se non per omesso esame di fatti decisivi – censura che risulta proposta con il primo motivo che, per le ragioni gia’ espresse, non merita accoglimento – ha accertato, contrariamente a quanto assume il ricorrente, che non ricorreva la fattispecie disciplinata dall’articolo 47 cit. in quanto il contratto di conto corrente sin dalla sua stipula, avvenuta per iscritto nel 1998 prevedeva la disciplina dell’apertura di credito, da erogarsi sul conto corrente, e che tale disciplina era stata solo integrata nel febbraio 2001 mediante l’indicazione del massimo fido consentito in Euro 300.000,00 con la espressa indicazione che l’apertura di credito era destinata a sostenere le attivita’ imprenditoriali del correntista, rimarcando, inoltre, che solo a partire dal 17/1/2011 il (OMISSIS) aveva utilizzato il fido per l’acquisto di numerosi titoli attraverso la banca che era anche intermediaria nell’acquisto.
La Corte territoriale ha quindi escluso che cio’ fosse sufficiente a far ricadere la fattispecie concreta sotto l’applicazione della disciplina invocata sulla considerazione che il fenomeno tenuto presente dal legislatore – e sanzionato con la nullita’ relativa – non era quello della coincidenza soggettiva tra finanziatore ed intermediario, ma quello in cui l’intermediario diveniva finanziatore per una specifica operazione di investimento, poiche’ solo in tal caso si poteva ravvisare un collegamento funzionale oggettivo tra il finanziamento e l’investimento, ed ha concluso infine che, nel caso specifico, detto collegamento funzionale, anche alla luce della cronologia degli eventi, non era stato provato.
2.5. La censura non coglie la ratio decidendi insita nella decisione impugnata e non si confronta con il nucleo motivazionale costituito dalla mancanza di prova del collegamento funzionale oggettivo tra il finanziamento e l’investimento.
Invero con riguardo al contratto di apertura di credito, questa Corte ha piu’ volte affermato che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti gia’ previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullita’” (Cass. Sez. 1, 27 marzo 2017, n. 7763), pur precisando che “l’intento di agevolare particolari modalita’ della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andra’ assoggettato il “contratto figlio”” (Cass. 27 novembre 2017, n. 27386). Del resto gia’ in precedenza, ma sempre con riferimento al regime successivo all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, articolo 3, questa Corte aveva espressamente ammesso la dimostrazione del contratto di apertura di credito anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 117 t.u.l.b. (e, anteriormente, della L. n. 154 del 1992, ex articolo 3), per essere stato tale contratto gia’ previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (Cass. 15 settembre 2006, n. 19941 e 9 luglio 2005, n. 14470).
2.6. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha affatto affermato che la disciplina evocata si applica solo alle forme di finanziamento descritte nell’articolo 47 del Reg. Consob, tanto e’ che ha espressamente riconosciuto che potrebbe estendersi anche all’apertura di credito, ne’ ha affermato che deve sussistere una rigorosa simultaneita’ temporale tra finanziamento ed investimento, ma ha sottolineato la necessita’ della sussistenza di un collegamento funzionale oggettivo tra le due operazione, soffermandosi sugli elementi che non deponevano in tal senso e cioe’, da un lato, la anteriorita’ dell’apertura di credito – in linea con le decisioni prima richiamate sul rapporto tra contratto di conto corrente ed apertura di credito – e, dall’altro, il fatto che il (OMISSIS) aveva acquisito la disponibilita’ economica per ragioni connesse alla attivita’ imprenditoriale da lui svolta e ne poteva fruire, pertanto, in autonomia senza vincoli di destinazione all’investimento finanziario e, sulla scorta di tali emergenze, ha escluso che cio’ consentisse di ascrivere le operazioni nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’articolo 47 cit: orbene tale ultimo decisivo passaggio della motivazione e’ totalmente ignorato dalla doglianza, con evidenti ricadute sull’ammissibilita’ del motivo.
2.7. Va aggiunto che non appare centrata nemmeno la critica alla ripartizione dell’onere probatorio, che necessariamente incombe sul soggetto che intende far valere la nullita’ relativa, in un caso – come il presente – in cui la fattispecie concreta non sia immediatamente riconducibile alla fattispecie astratta normativamente prevista, come accertato dalla Corte di appello, senza che cio’ comporti alcuna contraddizione motivazionale; ne’ puo’ darsi seguito al tentativo del ricorrente di aggirare le incombenze probatorie invocando una sorta di collegamento necessario ex lege tra finanziamento ed investimento, anche attraverso un improprio riferimento alla disciplina del credito al consumo, attesa la netta autonomia delle due discipline.
Invero l’assunto difensivo si fonda sul presupposto che sia la legge stessa a configurare il collegamento negoziale a carattere funzionale, ma e’ evidente che tale prospettazione nel presente caso e’ priva di rilievo, atteso che la concreta fattispecie, cosi’ come accertato dalla Corte di appello, non corrisponde ne’ alla fattispecie prevista all’articolo 47 cit., comma 2, lettera a), ne’ a quella prevista al cit. articolo 47, comma 2, lettera b).
3.1. Con il terzo motivo si lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 e articolo 29 Reg. Consob n. 11522/1998 e si contesta la motivazione nella parte in cui si afferma che (OMISSIS) era un investitore esperto e propenso al rischio (portafoglio) e che i doveri informativi sono inversamente proporzionali alla specifica preparazione dell’investitore; infine, si sostiene che, con riferimento all’inadeguatezza delle operazioni, il giudice aveva confuso tra disponibilita’ delle somme e dimensione dell’investimento.
3.2. La doglianza e’ inammissibile, oltre che infondata.
3.3. Il motivo e’ inammissibile poiche’ – nel silenzio della sentenza – non e’ premesso, in modo autosufficiente, quale tipo di rapporto contrattuale intercorreva tra il (OMISSIS) e l’intermediario; inoltre, per la maggior parte, il motivo prospetta questioni di merito e sollecita una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, quanto alla natura ed alle caratteristiche dei titoli in portafoglio, incompatibili con la denuncia di violazione di legge.
3.4. A cio’ va aggiunto che non coglie nemmeno la ratio decidendi. Sotto quest’ultimo profilo, va osservato che, la Corte di appello, dopo aver rammentato che il Tribunale aveva ravvisato la responsabilita’ dell’intermediario nel mancato adempimento degli obblighi informativi, ne ha riformato la statuizione ritenendo dirimente la circostanza accertata in fatto – ma non considerata dal Tribunale che il (OMISSIS), come dallo stesso evidenziato nella comparsa conclusionale, all’epoca in cui furono effettuate le operazioni (2001) in concreto era un investitore esperto e propenso ad acquistare titoli certamente non sicuri, rimarcando, a sostegno, sia che gli importi investiti erano notevoli e riguardavano anche in titoli in perdita, sia il fatto il (OMISSIS) effettuava anche operazioni speculative e rischiose di “mediazione al ribasso” e che il suo modus operandi, quale investitore era lo stesso seguito anche in precedenza, giacche’ gran parte dei titoli sui quali il (OMISSIS) aveva operato “mediando al ribasso” erano dello stesso tipo di quelli che aveva in portafoglio gia’ alla fine del 2000 e che erano gia’ in perdita allorche’ egli aveva compiuto nuovi acquisti, ben consapevole della loro “inadeguatezza”, rimarcando che la dimensione dell’investimento non era significativamente superiore a quelli in precedenza compiuti, e non contestati, e che non era pertinente a tale doglianza il profilo della disponibilita’ delle somme.
Su tale premessa la Corte di appello ha, quindi, affermato che gli obblighi informativi erano inversamente proporzionali al livello di preparazione specifica dell’investitore.
3.5. Orbene, da questa articolata motivazione, si evince che la Corte di appello, pur concludendo per l’esclusione dell’inadempimento da parte della banca, in realta’ non ha smentito le conclusioni del Tribunale circa le carenze informative attribuibili all’intermediario, ma non le ha ritenute determinati in quanto ha focalizzato la sua attenzione sulla specifica condotta del (OMISSIS), cosi’ giungendo ad escludere sostanzialmente la ricorrenza del nesso causale tra il comportamento della banca e l’evento dannoso lamentato.
A fronte di cio’, la censura trascura l’accertamento in fatto centrato sulla valutazione del diverso, ma strettamente connesso, profilo del nesso di causalita’ tra inadempimento, condotta dell’investitore e danno lamentato e si muove in termini del tutto astratti, senza peraltro precisare della mancanza di quale specifica informazione ci si intenda dolere e senza illustrare in che differente modo l’investitore avrebbe potuto orientarsi.
Risulta peraltro non pertinente la riproposizione della questione concernente la provvista utilizzata e la situazione finanziaria dell’investitore, stante il rigetto del secondo motivo del ricorso.
3.6. La decisione impugnata risponde, invece, al principio gia’ espresso da questa Corte secondo la quale “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’articolo 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonche’ di fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute” (Cass. n. 10111 del 24/04/2018), mentre il ricorrente non illustra della mancanza di quali specifiche informazioni abbia inteso dolersi e di come le stesse avrebbero potuto altrimenti determinarlo.
3.7. Quanto alla denuncia per inidoneita’/insufficienza dell’avvertenza formulata per gli ordini di acquisto del 30/1/2001, 27/3/2001 e 18/4/2001 ai sensi dell’articolo 29, comma 3, cit. perche’ priva di espliciti riferimenti a tutti i motivi di inadeguatezza, va osservato che nulla e’ dedotto in merito al concreto contenuto informativo fornito dalla banca, se non per assumerne la generica mancanza.
Giova ricordare in proposito che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, questa Corte ha chiarito che “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell’articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso e cioe’ in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, ne’ tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicche’, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” (Cass. n. 10111 del 24/04/2018).
3.8. La decisione impugnata non si distacca da questi principi ed il motivo risulta pertanto anche infondato.
4.1. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, copmma 1 bis.

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