Provvedimento abnorme

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 maggio 2021| n. 16779.

Costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero l’imputazione coatta anche per un reato diverso “in alternativa” a quello oggetto della richiesta.

Sentenza|3 maggio 2021| n. 16779

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Truffa aggravata – Richiesta di archiviazione – Respinta – Giudice delle indagini preliminari – Imputazione coatta alternativa – Ipotesi di reato diverse – Provvedimento abnorme – Annullamento senza rinvio – Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domeni – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA P. – Consigliere

Dott. COSCIONI Giusep – Consigliere

Dott. PERROTTI Massim – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/12/2020 del G.I.P. DEL TRIBUNALE DI PORDENONE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MESSINI D’AGOSTINI Piero;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’ordine di formulare l’imputazione a carico di (OMISSIS), alternativamente, per il reato di cui all’articolo 493-ter c.p., disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore della persona sottoposta alle indagini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per abnormita’ del provvedimento impugnato.

Provvedimento abnorme

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/12/2020, emessa ex articolo 409, comma 5, c.p.p., nel procedimento a carico di (OMISSIS), sottoposto a indagini per il reato di truffa aggravata, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone respingeva la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e ordinava l’imputazione coatta alternativa per il delitto ex articolo 640 c.p., comma 2, ovvero per quello ex articolo 493-ter c.p..
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deducendo l’abnormita’ del provvedimento.
Il ricorrente sostiene che l’articolo 493-ter c.p. sanziona solo i fatti di addebito e non quelli di accredito sulla carta di pagamento e, in ogni caso, il G.i.p. ha ordinato l’imputazione coatta per un fatto di reato che non era iscritto.
Il giudice si sarebbe dovuto pronunciare sulla richiesta di archiviazione, relativa al reato di truffa (aggravata ex articolo 61 c.p., comma 1, n. 5) e poi disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’iscrizione dell’ulteriore delitto, che inoltre – questo un secondo profilo di abnormita’ – si sarebbe dovuto indicare, al pari della truffa, quale reato concorsuale commesso unitamente all’autore materiale della finta vendita online, che poi fece accreditare il corrispettivo del bene mai consegnato sulla carta di credito intestata all’indagato (OMISSIS).
3. Con requisitoria del 22 marzo 2021, il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso nella parte in cui il G.i.p. ha disposto l’imputazione coatta, in via alternativa, anche in ordine al reato previsto dall’articolo 493-ter c.p..
4. In data 14 aprile 2021 e’ pervenuta memoria difensiva, con la quale il difensore di (OMISSIS) ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto contro l’ordinanza del G.i.p., in quanto viziata da abnormita’.

Provvedimento abnorme

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che l’area dell’abnormita’, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando “non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnormita’ per giustificare la ricorribilita’ immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullita’ o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perche’ tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassativita’ dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’articolo 568 c.p.p., comma 1” (cosi’ Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
Ne consegue che in questa sede non possono essere esaminate le contrapposte valutazioni di merito espresse dal P.M. e dal G.i.p., anche ove fossero considerate erronee: il primo ha ritenuto che la titolarita’ della carta prepagata sulla quale venne accreditata la somma concordata con l’acquirente persona offesa (ma anche – si legge nel ricorso – dell’utenza con la quale il venditore condusse la trattativa tramite un servizio di messaggistica) non fosse sufficiente per dimostrare il coinvolgimento di (OMISSIS) nella truffa online; il secondo ha ipotizzato che, laddove si dovesse escludere il concorso nella truffa, l’indagato, consentendo al venditore di utilizzare la propria carta di pagamento (con il semplice versamento da parte dell’acquirente del prezzo della lampada mai consegnata), e quindi cedendo “ad altri l’uso della carta affinche’ la utilizzassero a loro discrezione, pur senza esserne titolari”, avrebbe concorso nel “reato di indebito utilizzo”.
Dal tenore, anche letterale, dell’ordinanza risulta evidente come il G.i.p. abbia ipotizzato alternativamente entrambi i reati nella forma concorsuale, pur non avendo indicato nel dispositivo l’articolo 110 c.p., cosicche’ non sussiste il secondo profilo di abnormita’ denunciato dal ricorrente, peraltro inerente anch’esso ad una questione di merito.
3. L’ordinanza impugnata, invece, e’ abnorme avuto riguardo al primo aspetto.
Come si e’ visto, il giudice per le indagini preliminari, nel formulare l’imputazione alternativa, ha chiaramente ipotizzato non una eventuale diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma due distinte condotte tenute dall’indagato, in un caso consapevole della operazione delittuosa posta in essere dal venditore (ritenuto una diversa persona), nell’altro ignaro della truffa e consenziente soltanto al versamento del prezzo sulla propria carta prepagata.

Provvedimento abnorme

Va allora ricordato che le Sezioni unite hanno statuito che “e’ inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali e’ stata richiesta l’archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza” (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).
Ha osservato la Suprema Corte che “le disposizioni dell’articolo 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa”.
Pertanto, “e’ abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta. E’ evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate. L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex articolo 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini”.
Questi principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr., ad es., Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490; Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645) e, da ultimo, dalle stesse Sezioni unite, che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilita’ di ricorrere per cassazione, stante l’abnormita’ dell’atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., comma 5, che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

 

Provvedimento abnorme

Il principio e’ applicabile anche nel caso di imputazione coatta formulata in modo alternativo, risultando condivisibile il rilievo svolto sul punto dal Procuratore generale: essa “non modifica comunque la lesione al principio stesso, posto che uno dei possibili dicta giudiziali ha comunque ad oggetto un’ipotesi delittuosa del tutto nuova e diversa da quella originaria”.
4. Pertanto, l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’imputazione coatta alternativa, con indicazione anche di un reato per il quale non vi era stata iscrizione nel registro degli indagati, deve essere annullata in parte qua, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’imputazione coatta per il reato di cui all’articolo 493-ter c.p., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

 

Provvedimento abnorme

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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