Professore universitario che facilita la carriera universitaria di uno studente

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 aprile 2019, n. 14377.

La massima estrapolata:

Il professore universitario che facilita la carriera universitaria di uno studente, agevolandone il conseguimento della laurea e supportandolo nel conseguimento del dottorato di ricerca, in cambio di incarichi di consulenza conferiti dal padre del ragazzo, dirigente sanitario, non commette corruzione.

Sentenza 2 aprile 2019, n. 14377

Data udienza 26 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. CALASELICE Barba – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27 luglio 2018 del Tribunale di Potenza, in funzione di riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PICARDI A., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia, chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, con ordinanza del 27 luglio 2018, ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, in data 3 luglio 2018, nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai reati di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articoli 319 e 321 c.p., nonche’ di cui agli articoli 318 e 321 c.p., contestati come commessi in concorso con (OMISSIS), di cui ai capi 26 e 27 dell’incolpazione provvisoria.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il (OMISSIS), nella qualita’ di docente ordinario di diritto amministrativo presso la facolta’ di Giurisprudenza dell’Universita’ degli studi di (OMISSIS) e libero professionista, con studio in Bari, in relazione all’esame di laurea di (OMISSIS), per il quale (OMISSIS) era componente della Commissione esaminatrice, nonche’ per l’impegno di essere relatore e di supportarlo nel dottorato di ricerca presso la propria Cattedra, avrebbe ricevuto dal coindagato (OMISSIS), padre dello studente, incarichi di consulenza ed assistenza legale dell’Azienda Sanitaria Materana, di cui il (OMISSIS) era Direttore Generale, per un valore di oltre 50.000,00 Euro, senza segnalare l’esistenza di potenziale incompatibilita’.
1.2. Il (OMISSIS), inoltre, e’ stato ritenuto gravato da indizi di colpevolezza, per aver ricevuto, sempre nell’ambito dei descritti rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS), incarichi di consulenza per l’ente pubblico Azienda Santaria di (OMISSIS) ed ulteriori utilita’, personalmente o attraverso il proprio collega, avvocato (OMISSIS), nonche’ per aver accettato la promessa di essere nominato in ulteriori incarichi di collaborazione professionale da parte dell’Asl di Potenza; si contesta il mancato esercizio, nei confronti del ricorrente, di azioni di responsabilita’ professionale, per gravi negligenze, poste in essere nel corso di un giudizio di appello, curato dal (OMISSIS) e concluso con l’improcedibilita’ dell’azione promossa, per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Il Giudice della cautela ha esposto che le vicende contestate erano emerse nel corso della piu’ complessa indagine che ha riguardato il Governatore della (OMISSIS) e persone considerate dall’accusa suoi “fedelissimi”, tra cui proprio il Direttore generale della Asl di (OMISSIS), (OMISSIS).
Con riferimento al capo 26), veniva ritenuta, sotto il profilo della gravita’ indiziaria, l’ipotesi di corruzione propria sulla base delle captazioni tra i (OMISSIS), figlio e padre, nonche’ in base al contenuto di documentazione, valorizzando il ruolo riconosciuto al (OMISSIS) dai diversi interlocutori del (OMISSIS). Viene descritta la disponibilita’ del (OMISSIS) ad essere relatore della tesi del (OMISSIS) (con elaborato consegnato soltanto pochi giorni prima della seduta), nonche’ l’interessamento del ricorrente a collocare il figlio del (OMISSIS) presso uno studio legale di Bari, a lui vicino (presso l’avv. (OMISSIS)), cosi’ da avviarlo alla professione forense, sottolineando che questi aveva ricevuto incarichi legali aggirando l’incompatibilita’, facendoli conferire dall’Azienda Sanitaria di Potenza. Gli incarichi monitorati, secondo la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, risultavano tutti conferiti dopo la seduta di laurea del figlio del (OMISSIS), di cui il (OMISSIS) era stato relatore, conferiti in numero di quattro dall’Azienda Sanitaria materana ed un altro dalla gestione liquidatoria della ASL n. (OMISSIS), di cui Commissario liquidatore era proprio (OMISSIS).
Quanto al capo 27 (corruzione per l’esercizio della pubblica funzione), vengono valorizzati gli incarichi conferiti al (OMISSIS), indicati come attribuiti al ricorrente per ripagare il docente della sua disponibilita’, tramite il (OMISSIS) direttamente al (OMISSIS) o a professionisti a questo contigui (avvocato (OMISSIS) di Bari), presso le Aziende Sanitarie di Bari e Potenza. A questi viene aggiunta la contestazione della promessa – indicata come accettata dal docente di non recidere il rapporto e non esercitare, a carico del (OMISSIS), l’azione di responsabilita’ per attivita’ svolta, in veste di legale in un giudizio di appello dichiarato inammissibile.
2. Il Tribunale con funzione di riesame, con il provvedimento di annullamento, ha valorizzato gli esiti dell’interrogatorio dell’indagato, svolto il 12 luglio 2018, nel corso del quale il ricorrente ha prodotto documentazione e ha negato gli addebiti (cfr. pag. 11 e sgg. del provvedimento), prospettando una versione alternativa delle vicende, escludendo, tra l’altro, a suo parere la sussistenza di un obbligo di astensione o di segnalazione di potenziale conflitto di interessi, tenuto conto della conoscenza di tipo solo professionale intercorsa con il (OMISSIS).
2.1. Il Collegio ha, poi, escluso che emerga, dalle captazioni di conversazioni tra (OMISSIS) e il figlio nonche’ tra altri stretti collaboratori del coindagato (OMISSIS), la gravita’ indiziaria del contestato anomalo tutoraggio universitario e professionale del figlio del predetto (OMISSIS), da parte del (OMISSIS). Ne’ emergerebbero contatti diretti tra il ricorrente e l’avv. (OMISSIS), o elementi indiziari comunque espressione dell’interessamento del (OMISSIS) per il dottorato del (OMISSIS).
Si esclude, poi, con riferimento al capo 27, che sia documentato il mancato esercizio dell’azione di responsabilita’ nei confronti del legale il quale ha prodotto documentazione relativa all’apertura del sinistro in relazione alla sua assicurazione professionale, proprio con riferimento a una richiesta risarcitoria avviata a suo carico, dall’Azienda Sanitaria in questione.
3. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera deducendo, nei motivi di seguito riassunti, due vizi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, indicata come mancante o apparente e, comunque, manifestamente illogica.
Si contesta che la motivazione del Tribunale, in primo luogo riporta pochi stralci, per estratto, delle registrazioni utilizzate dal Giudice, senza esporne la valenza probatoria, trascurando anche i riscontri documentali indicati nell’ordinanza genetica annullata.
Si critica il rilievo attribuito dal Tribunale alla consegna, reputata plausibile, di tre copie della tesi, pochi giorni prima della seduta, quando le modalita’ di superamento dell’esame di laurea non sono descritte al capo 26, essendo ivi contestata, invece, la mera disponibilita’ del docente ad essere relatore e componente della Commissione di esame. Ne’ si comprende quale possa essere il rilievo riconosciuto al mancato diretto contatto con l’avvocato (OMISSIS), posto che viene contestata al ricorrente la disponibilita’ allo svolgimento della pratica presso quello studio, per provare la quale non sarebbero necessari contatti diretti tra il (OMISSIS) ed il predetto legale.
3.1.1. Si denuncia, inoltre, con riferimento al capo 27, la totale assenza di motivazione, posto che si contesta l’assegnazione di incarichi espressamente indicati nell’incolpazione per il (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), che non trovano alcuna motivazione nell’ordinanza impugnata.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articoli 318 319 e 321 c.p.).
Il Tribunale esclude la corruzione perche’, quanto al capo 26, reputa che non vi sia prova che l’utilita’ sia stata ricevuta, risultando, invece, sufficiente, ad integrare l’elemento materiale della corruzione propria, la mera promessa di detta utilita’.
La promessa, per il ricorrente, sussiste senz’altro nel caso al vaglio, avendo ricevuto il (OMISSIS), dal (OMISSIS), assicurazione di supportare il figlio nella sua carriera universitaria.
3.2.1. Quanto al capo 27 il Tribunale esclude la sussistenza del reato, reputando che l’affidamento di incarichi successivi alla seduta di laurea desti perplessita’, considerando, comunque, necessario e propedeutico l’accertamento dell’esistenza di un obbligo di astensione, subordinando, cosi’, la sussistenza del reato alla prova dell’illegittimita’ degli atti che, invece, sono mera utilita’ offerta dal pubblico ufficiale. Cio’, secondo il ricorrente, in evidente violazione dell’articolo 318 c.p., che non prescrive che l’utilita’ offerta debba essere anche intrinsecamente illegittima.
3. In data 9 novembre 2018 l’indagato ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo si osserva, in via generale, che va condiviso l’approdo interpretativo al quale e’ giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimita’ non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.
Specificamente in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale con funzione di riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione piu’ autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare o a negare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale con funzione di riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilita’, bensi’ di una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa da questo Collegio, e’ ferma nel ritenere che la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p., sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimita’ non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gia’ esaminate dal giudice di merito.
Il controllo di legittimita’ va, dunque, circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 – dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.1. Nel caso al vaglio, poi, va osservato che si tratta di provvedimento con il quale e’ stata annullata la misura genetica, avendo prospettato, il Tribunale, una diversa valutazione del complessivo quadro indiziario, all’esito dell’espletamento di difese dell’indagato, attraverso l’interrogatorio di garanzia e la produzione di documenti.
Sicche’ il ricorso della parte pubblica, onde soddisfare i requisiti di specificita’, richiesti a pena di inammissibilita’ dell’impugnazione, non puo’ limitarsi a richiamare il contenuto dell’ordinanza indicandolo come non condivisibile, perche’ poco plausibile, ma ha l’onere di confutare, specificamente, i piu’ rilevanti argomenti della motivazione del provvedimento, dando conto delle ragioni della dedotta incompletezza o manifesta illogicita’, con puntuali argomentazioni, nonche’ indicare le ragioni idonee a giustificare l’invocata riforma del provvedimento impugnato, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nell’espletato giudizio di riesame. Inoltre l’obbligo di specificita’ riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato di legittimita’ attraverso l’individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (sui necessari requisiti di ammissibilita’ dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, nei precedenti citati relativi ad appello della parte pubblica: Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013 – dep. 2014, Clema, Rv. 257772 – 01 Sez. 1, n. 32993 del 22/03/2013, Adorno, Rv. 256996 – 01).
Incorre, invece, nell’inammissibilita’ per omessa specificita’ l’impugnazione del pubblico ministero nella quale il descritto confronto manchi, proprio su circostanze che hanno concorso, in modo determinante, a fondare il secondo e diverso apprezzamento del giudice della cautela.
3. Cio’ posto, cosi’ delimitato l’ambito del giudizio di questa Corte di legittimita’, si osserva, con riferimento al primo motivo, che lo stesso e’ inammissibile in quanto, pur a fronte della succinta motivazione del provvedimento impugnato resa nella parte finale del provvedimento (folio 17), risulta trascurata l’argomentazione del Tribunale nella parte in cui rende conto dei contenuti sia dell’interrogatorio di garanzia del (OMISSIS) che di parte della documentazione prodotta ad iniziativa dell’indagato.
Cio’ anche con specifico riferimento all’azione di responsabilita’ non avviata nei confronti del (OMISSIS), secondo la prospettazione accusatoria, oggetto di espressa contestazione al capo 27 dell’incolpazione provvisoria, il quale ascrive all’indagato piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tra le quali anche quella di aver accettato la promessa di non avviare l’azione di responsabilita’ descritta.
Sul punto il Tribunale ha esposto che il ricorrente ha prodotto documentazione relativa all’apertura del sinistro in relazione alla sua assicurazione professionale, proprio con riferimento ad una richiesta risarcitoria da parte dell’Azienda Sanitaria avviata a suo carico, argomento specifico posto a base del pronunciato annullamento, con il quale, il primo motivo di ricorso non si confronta, risultando sotto tale profilo aspecifico.
Ne’ l’impugnazione indica, puntualmente, elementi idonei a supportare la denunciata apparenza della motivazione, con riferimento al punto del contestato impegno, asseritamente assunto dal (OMISSIS), rispetto al dottorato di ricerca del figlio del (OMISSIS), condotta espressamente contestata al capo 26 dell’incolpazione, rispetto alla quale, sia pure sinteticamente, il Tribunale svolge un ragionamento non manifestamente illogico per affermare la carenza di elementi indiziari in base ai quali reputare sussistente la contestata utilita’ offerta. Cio’ tenuto conto anche delle argomentazioni, svolte nell’interrogatorio di garanzia dal (OMISSIS), sintetizzate dal Tribunale a pag. 11 dell’ordinanza impugnata, ove e’ spiegato che, secondo l’indagato, (OMISSIS) aveva superato le selezioni per il dottorato di ricerca da svolgersi presso un dipartimento diverso dal suo (quello di (OMISSIS)), negando, comunque, di averlo segnalato per quel dottorato ed escludendo che il giovane avesse superato le selezioni presso la sua cattedra.
3.1. Il secondo motivo si ricorso e’ manifestamente infondato.
L’impugnante non tiene conto che il Tribunale non afferma, in alcuna parte della motivazione, di ritenere necessario, ai fini della integrazione della gravita’ indiziaria del delitto di corruzione contestato al capo 26, l’effettivo ricevimento dell’utilita’ offerta.
Espone, invece, il Tribunale che le argomentazioni svolte dal ricorrente, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, oltre alla documentazione prodotta, in uno al contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali riportate nell’ordinanza a folii 14 e sgg, non sostengono la tesi accusatoria fatta propria dall’ordinanza genetica, che reputa sussistente un patto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), attraverso il quale quest’ultimo ha assicurato, in cambio di incarichi professionali quale consulente esterno, di supportare il figlio del (OMISSIS), nella conclusione della carriera universitaria, nello svolgimento del tirocinio legale e nel dottorato di ricerca presso la propria cattedra. Cio’ confutando argomenti (la consegna della tesi nelle immediatezze della seduta di laurea, il collegamento tra (OMISSIS) ed il collega (OMISSIS) presso il quale far svolgere la pratica forense al giovane laureato, l’interessamento dell’indagato per lo svolgimento del dottorato di ricerca) decisivi per il giudice delle indagini preliminari che aveva applicato la misura custodiale.
Quanto, infine, al capo 27 il Tribunale non incorre in alcuna violazione di legge, con riferimento all’articolo 318 c.p., posto che non si assume, nell’ordinanza impugnata, che e’ necessaria la verifica amministrativa sull’esistenza del dovere di astensione da parte del ricorrente, onde valutare la legittimita’ degli incarichi ricevuti, come dedotto.
Appare invece necessario, secondo il Tribunale un approfondimento, in sede penale, circa l’esistenza del denunciato collegamento tra la seduta di laurea del figlio del (OMISSIS) e gli incarichi ricevuti dal legale, quale libero professionista. Cio’ evidentemente alla luce delle dichiarazioni dell’indagato, riportate nell’ordinanza impugnata, il quale in sede di interrogatorio di garanzia ha dichiarato di essere stato legale fiduciario dell’Azienda Sanitaria di (OMISSIS) da molti anni, di aver ricevuto incarichi da diverse Aziende sanitarie locali da molto tempo, con diversi Direttori generali, nonche’ di aver ricevuto, da ultimo, incarichi in continuita’ con quelli precedenti.
4. Deriva da quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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