Concorso nell’abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 aprile 2019, n. 14380.

La massima estrapolata:

Concorso nell’abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio per la candidata che, per intercessione del direttore generale della Azienda sanitaria di Potenza, ottiene in anticipo le tracce dei temi per la prova pratica relativa a un posto di dirigente amministrativo della Azienda sanitaria.

Sentenza 2 aprile 2019, n. 14380

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barba – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/07/2018 del Tribunale di Potenza in funzione di riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera del 3 luglio 2018, con il quale e’ stata applicata, nei confronti di (OMISSIS), la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli articoli 110 e 323 c.p., e articolo 326 c.p., comma 3, di cui ai capi 1 e 2 dell’incolpazione provvisoria.
La tesi di accusa, recepita nelle ordinanze cautelari, e’ nel senso che la (OMISSIS), quale concorrente nella prova per titoli ed esami per la copertura di un posto come dirigente amministrativo presso l’AS di (OMISSIS), tramite l’intercessione in suo favore del Direttore generale dell’Azienda sanitaria di (OMISSIS), (OMISSIS), presso (OMISSIS), Direttore generale Azienda Sanitaria di (OMISSIS) (indicato come “fedelissimo” del Presidente della Regione (OMISSIS), (OMISSIS)) nonche’, tramite il (OMISSIS), presso il Presidente della Commissione esaminatrice – (OMISSIS) – avrebbe ottenuto illegittimamente in anticipo le tracce dei temi per la prova pratica e, comunque, l’attribuzione del secondo posto, cosi’ da fruire del cd. scorrimento regionale, onde poter ottenere un posto presso altra Azienda Sanitaria Locale, determinando per la candidata un vantaggio patrimoniale ingiusto, rappresentato dall’assunzione con la qualifica dirigenziale.
2. Avverso l’ordinanza citata ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, tramite il difensore di fiducia, denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 110 e 323 c.p., e articolo 326 c.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione.
2.1. Sotto il primo aspetto si deduce che non sussistono indizi gravi in ordine al concorso, quale concorrente esterno, nel reato di abuso di ufficio e di utilizzazione di segreto di ufficio.
Pur volendo prescindere dalla ricostruzione degli indizi operata dal Tribunale e dal Giudice per le indagini preliminari (secondo la quale risulterebbe dalle conversazioni captate in ambientale e telefoniche, che la (OMISSIS), come il primo classificato (OMISSIS), avrebbero fruito, tramite il (OMISSIS), della sponsorizzazione per il concorso in questione, con il placet del Governatore della Regione (OMISSIS) (OMISSIS)), diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, secondo la ricorrente, non e’ configurabile il concorso del mero beneficiario nel reato di abuso di ufficio.
Trattandosi di reato proprio, il beneficiario puo’ concorrere solo se ha posto in essere una condotta di partecipazione, morale o materiale, con l’autore del reato. Tale concorso non si ravvisa nell’aver raggiunto una certa posizione nella graduatoria o nell’aver conosciuto, in anticipo, l’oggetto della prova, in assenza di condotta istigatrice o di rafforzamento del proposito criminoso, o, ancora di una condotta di agevolazione di una fase dell’iter criminis.
2.1.1. Il ricorso richiama giurisprudenza di questa Corte che delinea la condotta del concorrente privato, a titolo di concorso nel reato di cui all’articolo 323 c.p., sotto il profilo dell’intesa, delle pressioni dirette a sollecitare e ad influenzare il pubblico ufficiale per il compimento dell’atto illegittimo, tali da averlo determinato alla condotta o da averne rafforzato il proposito. Ne’ si puo’ ritenere, secondo la ricorrente, che il reato di cui all’articolo 323 c.p. abbia natura necessariamente plurisoggettiva, ribadendo che, comunque, non si rinviene alcuna motivazione sulla condotta materiale ascrivibile alla (OMISSIS).
2.1.2. Quanto al reato di cui all’articolo 326 c.p., il provvedimento, per la ricorrente, sarebbe privo della indicazione degli elementi da cui possa ricavarsi il concorso, mancando la descrizione dell’iniziativa dalla stessa assunta, o di rapporti diretti con i membri della Commissione da parte della candidata ritenuta sponsorizzata.
2.2. Sotto il secondo aspetto il provvedimento impugnato, secondo la ricorrente, e’ privo di motivazione o, comunque, presenta motivazione apparente, quanto all’indicazione della condotta istigatrice tenuta dalla (OMISSIS), nonche’ circa la descrizione del contributo causale offerto, in concreto, rispetto al reato commesso dai pubblici ufficiali, omettendo, peraltro, di spiegare i rapporti tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS). Cio’ anche considerando il contenuto della ordinanza genetica, secondo il ricorso priva, a sua volta, di autonoma valutazione riprendendo, sul punto, il contenuto della richiesta, con la tecnica del cd. copia e incolla.
Infine si censura l’omessa valutazione specifica degli argomenti, devoluti in sede di riesame, anche con memoria difensiva prodotta in quella sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione, sicche’ l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
2. Si osserva, in via generale, che va condiviso l’approdo interpretativo al quale e’ giunta la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimita’ non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e’, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici, da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura. E’, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto la violazione di specifiche norme di legge, la mancanza assoluta o la manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimita’, in particolare, non puo’ riguardare ne’ la ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze, gia’ esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 – dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177).
L’adesione a tale indirizzo comporta che, nella materia in esame, qualora venga impugnato dall’indagato con ricorso per cassazione, il provvedimento del Tribunale con funzione di riesame che abbia, quale contenuto decisionale, la conferma di un’ordinanza cautelare, e’ improponibile ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari che abbiano legittimato, ex articolo 273 c.p.p., comma 1, e articolo 274 c.p.p., l’adozione della misura, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata.
Quindi questa Corte non puo’ sostituirsi a valutazioni, rimesse al Tribunale, ma solo verificare l’adeguatezza della motivazione in rapporto alle deduzioni difensive e alle acquisizioni probatorie, nonche’ la sua intrinseca logicita’, coerenza oltre che l’assenza di violazioni di legge.
3. Cio’ premesso quanto ai limiti del sindacato di questa Corte, si osserva che deve essere accolto il motivo di ricorso che deduce l’assenza assoluta di motivazione circa la gravita’ indiziaria in relazione ad entrambi i reati contestati nell’incolpazione provvisoria.
3.1. E’ appena il caso di rilevare che non si ravvisa la dedotta inosservanza dell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), tenuto conto che la critica posta non e’ dotata del necessario requisito di specificita’ che deve assistere il motivo di ricorso per cassazione, limitandosi ad una generale censura della tecnica di redazione dell’ordinanza genetica, secondo il cd. copia e incolla.
3.2. Va rilevato che, nel caso al vaglio, il provvedimento impugnato risulta privo dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, risultando l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione, privo della necessaria valutazione, in quanto carente dell’indicazione degli elementi significativi del concorso del destinatario nel reato di rivelazione di segreto di ufficio e del privato beneficiario, per l’abuso di ufficio, dell’atto illegittimo, anche alla luce delle difese svolte con memoria difensiva, sottoposta all’attenzione del Tribunale con funzione di riesame.
L’ordinanza impugnata, quanto alla valutazione del quadro indiziario a carico dell’indagata, una volta descritta la complessa indagine che ha determinato l’applicazione della misura nei confronti della (OMISSIS), si e’ limitata a richiamare e trascrivere le pagine da 80 a 85 e da 100 a 102 dell’ordinanza genetica.
Nessuna valutazione delle emergenze acquisiste in termini critici e’ stata compiuta, in relazione anche alle doglianze sviluppate dalla ricorrente con l’istanza di riesame. Invero, dopo la pedissequa trascrizione delle pagine dell’ordinanza cautelare ritenute riferibili alla posizione dell’indagata, il Tribunale con funzione di riesame si e’ limitato ad evidenziare il ruolo di vertice piramidale del Presidente della Regione (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e tale preminenza del Governatore sarebbe stata riconosciuta anche dai Dirigenti sanitari delle aziende locali di (OMISSIS) e Matera*

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