Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 18530 del 7 luglio 2025, ha definito l’estensione degli oneri informativi posti a carico del produttore per la tutela del consumatore. La Suprema Corte ha stabilito che tali obblighi sono finalizzati a rendere edotto il consumatore — nel modo più minuzioso possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio — riguardo ai potenziali effetti collaterali connessi all’uso del prodotto e ai rischi a cui può essere esposto.

Ne consegue che, per esentare il produttore da responsabilità, non è sufficiente indicare una generica pericolosità del prodotto. È invece richiesta una specifica informativa dei rischi che tenga conto dell’utilizzo del prodotto in relazione a eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare (ad esempio, controindicazioni per soggetti con specifiche patologie o condizioni).

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 luglio 2025| n. 18530.

Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

Massima: Gli oneri informativi posti a carico del produttore sono diretti a rendere edotto il consumatore – nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio – dei potenziali effetti collaterali connessi all’impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto; ne consegue che l’indicazione di una generica pericolosità del prodotto non vale ad esentare il produttore da responsabilità, essendo necessaria una specifica informativa dei rischi connessi al suo utilizzo in rapporto ad eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare.

Ordinanza|7 luglio 2025| n. 18530. Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

Integrale

Tag/parola chiave: CONSUMATORE – Oneri informativi a carico del produttore – Indicazione della generica pericolosità del prodotto – Sufficienza per l’esonero di responsabilità – Esclusione. (Cc, articoli 1227, 1490, 1494, 1495 e 2937) – Vendita – Macchinario – Crollo della gru – Rinuncia alla prescrizione – Eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio – Impegno di eliminare i vizi da parte del venditore – Prescrizione diventa decennale – Azione verso il produttore – Natura di azione ex art. 2043 c.c. – Venditore – Obbligo generale di neminem laedere nei confronti anche dei terzi acquirenti – Oneri informativi a carico del produttore

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Relatore

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7568/2023 R.G. proposto da:

FI. SCRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SA.MA. (Omissis) unitamente agli avvocati SA.NI. (OMISSIS), OR.GI. (Omissis), con domiciliazione digitale ex lege

Ricorrente

Contro

OFFICINE Fa. Srl IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RO.SI. (Omissis), con domiciliazione digitale ex lege

Controricorrente

nonché contro

GE.IT. Spa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CI.49., presso lo studio dell’avvocato BE.SV. (Omissis) che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege

Controricorrente

nonché contro

GC. Srl

intimata

sul controricorso incidentale proposto da

GC. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato IA.GE. (Omissis), con domiciliazione digitale ex lege

ricorrente incidentale

contro

OFFICINE Fa. Srl IN LIQUIDAZIONE, GE.IT. Spa, FI. SCRL

intimate

avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 290/2023 depositata il 25/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

FATTI DI CAUSA

1.- GC. Spa ha venduto a FI. Scarl una gru prodotta da Officine Fa. Srl.

La Gr., il 19.5.2010, durante lavori a Pozzuoli, è crollata.

La FI. Scarl, che l’aveva acquistata, ha dunque citato in giudizio sia il venditore che il produttore.

Entrambi si sono costituiti ed hanno eccepito la prescrizione e la decadenza ai sensi dell’articolo 1495 c.c.

Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica, all’esito della quale ha accolto la domanda, escludendo sia la decadenza che la prescrizione, sul presupposto che la prima è esclusa e la seconda è sospesa qualora il venditore o il produttore abbiano, sia pure tacitamente, riconosciuto i vizi della cosa. E tale tacito riconoscimento è stato ravvisato nel fatto di avere provveduto, subito dopo la denuncia dei vizi, alla riparazione del mezzo.

Ha proposto appello principale il venditore GC. Srl, a fronte del quale hanno proposto appello incidentale sia il produttore Officine Fa. Srl, che sostanzialmente ha aderito alle ragioni dell’appello principale, sia la FI. scarl, vale a dire l’acquirente, che invece ha chiesto un risarcimento maggiore di quello riconosciuto in primo grado.

La Corte di appello di Napoli ha escluso la decadenza, in quanto ha ritenuto che effettivamente i vizi erano stati implicitamente riconosciuti nel momento in cui si era proceduto alla riparazione del braccio non funzionante. Ma ha comunque accertato la prescrizione, sul presupposto che essa, nei confronti del venditore, matura in un anno dalla vendita del bene a prescindere dalla conoscenza o meno dei vizi della cosa venduta.

Ha però escluso la responsabilità del produttore in quanto era emerso pacificamente che costui aveva dato istruzioni al venditore di sottoporre a controllo una determinata serie di Gr. qualora fossero risultate non conformi a quanto dallo stesso produttore indicato nell’avviso.

Nel giudizio è stata chiamata la società di assicurazioni Generali Spa.

2.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di FI. scarl con tre motivi illustrati da memoria. Si sono costituiti sia la GC., che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato basato su un motivo, che Officine Fa. Srl, con controricorso e memoria che infine la società Generali Spa, anche essa con controricorso e memoria.

Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 1490, 1494, 1495 nonché 2937 e seguenti del codice civile.

La questione attiene alla ritenuta prescrizione da parte del giudice di appello.

Come si è detto in precedenza, il giudice d’appello ha riconosciuto che non si è verificata decadenza, in quanto vi è stata rinuncia alla medesima, tacitamente dovuta al riconoscimento dei vizi, ma, per contro, ha ritenuto altresì che tale riconoscimento non potesse costituire rinuncia tacita alla prescrizione, la quale decorre nei confronti del venditore in ogni caso in un anno dalla vendita.

Questa tesi è contestata dalla società ricorrente con alcuni precisi argomenti.

In primo luogo, sostiene la società ricorrente che, al pari della decadenza, anche la prescrizione può essere oggetto di rinuncia tacita, una volta che sia maturata, e può esserlo anch’essa tramite comportamenti impliciti, tra i quali vi sarebbe per l’appunto il riconoscimento dei vizi della cosa.

Inoltre, secondo la ricorrente, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta sia dal ravvedimento operoso (l’eliminazione dei vizi) dalle trattative volte alla transazione, che dalla messa in mora effettuata nei confronti delle controparti.

Questo motivo va valutato unitamente all’unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla società venditrice per la connessione logica che le due censure prospettano.

1.1.- Più precisamente il motivo di ricorso incidentale prospetta violazione degli articoli 1495 e 1362 del codice civile.

Con tale censura la venditrice contesta la ratio decidendi nella parte in cui ha ritenuto che vi è stato un comportamento volto ad eliminare i vizi e che conseguentemente tale comportamento avrebbe costituito una rinuncia tacita alla decadenza.

La società venditrice contesta questo accertamento e sostiene che invece, in ipotesi, un certo riconoscimento dei vizi potrebbe essere avvenuto ad opera del produttore, ma giammai ad opera sua, essendosi lei limitata soltanto ad aiutare l’acquirente a rimuovere il braccio della Gr. che si era staccato ed a mettere in sicurezza il macchinario, senza sapere cosa potesse essere successo e dunque quali potessero essere i vizi.

Il rigetto di tale motivo, il cui esame è logicamente preliminare, consente di entrare nel merito della censura formulata con il primo motivo di ricorso principale.

Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

La decisione impugnata contiene, su tale punto, un accertamento in fatto che non può essere messo qui in discussione.

Scrivono i giudici di appello che “risulta pacifico ed incontestato, oltre che documentalmente provato, che, dopo il verificarsi del crollo del braccio della Gr. venduta dalla GC. pa, le convenute procedevano all’esecuzione delle riparazioni dello stesso, dopo aver ricevuto la denuncia dei vizi da parte della FI.” (p. 10) e ritengono che conseguentemente “deve ritenersi avvenuto il riconoscimento tacito del vizio… che impedisce il verificarsi della decadenza dalla garanzia” (p. 10).

Alla luce di tale accertamento, peraltro definitivo, bisogna ritenere per dato che vi sia stato un tacito riconoscimento del vizio da parte di entrambe le controparti, ossia venditore e produttore del bene.

Dunque, se questo è il presupposto di fatto, il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Va preliminarmente però disattesa l’eccezione fatta da Officine Fa. Srl (p. 19-20 del controricorso) secondo cui l’eccezione relativa, ossia di rinuncia alla prescrizione, sarebbe inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo giudizio. Si tratta invero di una eccezione in senso lato e dunque rilevabile d’ufficio (Cass. 24677/ 2024; Cass. 24113/ 2015).

Nel merito, è principio di diritto che, nel caso in cui il venditore prenda l’impegno di eliminare i vizi, se pure non si verifica una novazione della obbligazione, tale volontà comporta che la prescrizione diventa decennale (Cass. 747/2011; Cass. 14815/2018; v. in particolare Cass., sez. un., n. 19702 del 13/11/2012). Secondo altri precedenti, l’obbligazione assunta ad eliminare i vizi costituisce invece novazione, e dunque sostituzione dell’obbligazione precedente, e comporta pur sempre un termine decennale di prescrizione (Cass. 62/2018).

Il contrasto qui non rileva: esso attiene all’effetto novativo dell’obbligazione di eliminare i vizi. Nella fattispecie i vizi sono stati eliminati con comportamento concludente. Possiamo dire che si è trattato di un negozio di attuazione, ossia in cui l’assunzione della obbligazione è contestuale al suo adempimento. Dunque il caso rientra nella fattispecie prevista da quei precedenti: il fatto che non sia stata espressamente assunta l’obbligazione di eliminare i vizi, ma questi siano stati eliminati direttamente, non è rilevante, poiché l’eliminazione diretta dei vizi equivale ad attuazione dell’obbligo di eliminarli, e comunque se anche non si ravvisasse un negozio di attuazione, non si potrebbe di certo distinguere tra il caso in cui il venditore (o il produttore) assume l’obbligo di rimediare ai vizi e quello in cui rimedia direttamente, senza una previa assunzione dell’obbligo: si tratta di due comportamenti che, quanto agli effetti rispetto alla prescrizione, si equivalgono. Ne costituiscono allo stesso modo indice di rinuncia, poiché ciò che conta ai fini della rinuncia alla prescrizione non è la effettiva eliminazione dei vizi, ma il fatto di averli riconosciuti. Non rileva se vi sia stato dunque effetto novativo o meno, perché ciò che interessa è che entrambi gli orientamenti concordano sul fatto che comunque la prescrizione muta, a seguito del riconoscimento dei vizi, e non è più quella annuale bensì quella ordinaria decennale.

L’accoglimento di questa censura rende assorbite le altre due censure contenute nello stesso motivo e che hanno in comune l’argomento secondo cui la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta vuoi dal ravvedimento operoso, cioè dalla condotta volta all’eliminazione dei vizi, vuoi dalla messa in mora e dal tentativo di transazione.

Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1490 e 2043 del codice civile e riguarda la posizione del produttore.

Come si è ricordato prima, la Corte di appello ha escluso la responsabilità del produttore sul presupposto che costui aveva avvisato l’acquirente, tramite il venditore, dell’eventualità che la Gr. potesse presentare problemi. La FI., ricevuta la comunicazione, avrebbe dovuto dunque attivarsi per verificare se la sua Gr. rientrava tra quelle di cui era stato segnalato il problema, e, non avendolo fatto, ha dunque concorso con la sua condotta alla causazione del danno, di cui porta dunque le conseguenze ex articolo 1227 cc.

Secondo i giudici di appello tale condotta ha esaurito l’obbligo cautelare a carico del produttore.

La ricorrente contesta questa tesi sostenendo che invece quelle circostanze di fatto dimostrano che il danno era prevedibile da parte del produttore, il quale non poteva limitarsi ad inviare una informativa al venditore ma avrebbe dovuto attivarsi per ritirare la Gr. o comunque per evitare il crollo.

Il motivo è fondato.

L’azione verso il produttore è azione ex art. 2043 c.c., la stessa Corte di Appello ne dà atto, con una precisa conseguenza: l’obbligo di avvisare il proprio avente causa è un obbligo che il produttore ha per contratto nei confronti della controparte contrattuale: se fosse quest’ultima a lamentarsi, allora si potrebbe dire che l’obbligo è adempiuto e niente altro era da farsi.

Ma qui agisce un terzo, nei cui confronti il contenuto dell’obbligo del produttore cambia. Il produttore non può limitarsi a dire di avere avvisato il venditore, poiché ciò lo mette al riparo da un inadempimento contrattuale verso costui, ma non lo mette al riparo dalla violazione dell’obbligo generale di neminem laedere che egli ha nei confronti anche dei terzi acquirenti, qualora abbia notizia della probabile difettosità del prodotto.

Dunque, se il produttore invoca una propria condotta a prova contraria del danno, deve invocarne una valida a mettere a conoscenza della difettosità il terzo danneggiato.

Inoltre, il produttore qui si difende sostenendo di avere solo avvisato della probabile difettosità di prodotti rientranti in una certa serie produttiva.

Ma, è principio di diritto che ” gli oneri informativi posti a carico del produttore sono diretti a rendere edotto il consumatore – nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio – dei potenziali effetti collaterali connessi all’impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto; ne consegue che l’indicazione di una generica pericolosità del prodotto non vale ad esentare il produttore da responsabilità, essendo necessaria una specifica informativa dei rischi connessi al suo utilizzo in rapporto ad eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare.” (Cass. 8224/2025).

3.- Il terzo motivo che prospetta violazione degli articoli 1494 e 2043 è assorbito.

È un motivo che viene proposto come conseguenza dell’accoglimento degli altri due, in quanto la ricorrente si duole del fatto che la domanda di risarcimento e di quantificazione del danno non è stata accolta, e doveva esserlo.

Ovviamente la pronuncia sul risarcimento è stata assorbita dai giudici di merito in quanto essi hanno negato la responsabilità.

Il ricorso principale va dunque accolto in questi termini mentre il ricorso incidentale condizionato va rigettato e la decisione va cassata con rinvio in relazione alle censure accolte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

Produttore deve informare sui rischi specifici del prodotto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale nei termini precisati in motivazione, dichiara assorbito il terzo e rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l’8 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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